(1) Sono considerati pericolosi:
- i cani che, senza essere attaccati o provocati, aggrediscono e infliggono danni o lesioni alla persona o azzannano un altro cane nonostante il suo palese atteggiamento di sottomissione;
- i cani che manifestano un incontrollabile istinto di cacciare e uccidere animali selvatici o al pascolo;
- i cani che, in qualsiasi modo, senza avere subito alcuna aggressione o provocazione, mettono ripetutamente in pericolo delle persone;
(2) Il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige redige l’elenco dei cani pericolosi di cui al comma 1 e provvede alla loro iscrizione in un’apposita sezione dell’anagrafe canina, specificando i motivi che hanno condotto alla dichiarazione di pericolosità. Il Servizio veterinario notifica il relativo provvedimento, comprensivo dei riferimenti ai conseguenti obblighi di legge, alla persona che risulta proprietaria o detentrice dell’animale nonché al comune di residenza della stessa. Tali dati sono messi altresì a disposizione delle forze dell’ordine, su richiesta.
(3) I cani classificati come pericolosi ai sensi del comma 1, nei luoghi accessibili al pubblico devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio.
(4) Nel caso di cani classificati come pericolosi per avere reiteratamente aggredito e ferito delle persone, il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, anche valutati i danni inferti, può consigliare ai proprietari di procedere, entro un determinato lasso di tempo, all’eutanasia. Se il proprietario o la proprietaria non provvede in tal senso, il veterinario ovvero la veterinaria ufficiale competente per territorio stabilisce ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge se riconoscere nel caso specifico lo stato di “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza” ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge.
(5) Il veterinario o la veterinaria ufficiale competente per la struttura di cui all’articolo 11, comma 2, della legge, decide in merito ai successivi provvedimenti da adottare per i cani di cui al comma 4, quali ad esempio: la frequenza di corsi di rieducazione, la castrazione o, come ultima ipotesi, l’eutanasia.