In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 191)
Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2013, n. 29.

Art. 17 (Cani pericolosi e misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose)

(1) Sono considerati pericolosi:

  1. i cani che, senza essere attaccati o provocati, aggrediscono e infliggono danni o lesioni alla persona o azzannano un altro cane nonostante il suo palese atteggiamento di sottomissione;
  2. i cani che manifestano un incontrollabile istinto di cacciare e uccidere animali selvatici o al pascolo;
  3. i cani che, in qualsiasi modo, senza avere subito alcuna aggressione o provocazione, mettono ripetutamente in pericolo delle persone;

(2) Il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige redige l’elenco dei cani pericolosi di cui al comma 1 e provvede alla loro iscrizione in un’apposita sezione dell’anagrafe canina, specificando i motivi che hanno condotto alla dichiarazione di pericolosità. Il Servizio veterinario notifica il relativo provvedimento, comprensivo dei riferimenti ai conseguenti obblighi di legge, alla persona che risulta proprietaria o detentrice dell’animale nonché al comune di residenza della stessa. Tali dati sono messi altresì a disposizione delle forze dell’ordine, su richiesta.

(3) I cani classificati come pericolosi ai sensi del comma 1, nei luoghi accessibili al pubblico devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio.

(4) Nel caso di cani classificati come pericolosi per avere reiteratamente aggredito e ferito delle persone, il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, anche valutati i danni inferti, può consigliare ai proprietari di procedere, entro un determinato lasso di tempo, all’eutanasia. Se il proprietario o la proprietaria non provvede in tal senso, il veterinario ovvero la veterinaria ufficiale competente per territorio stabilisce ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge se riconoscere nel caso specifico lo stato di “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza” ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge.

(5) Il veterinario o la veterinaria ufficiale competente per la struttura di cui all’articolo 11, comma 2, della legge, decide in merito ai successivi provvedimenti da adottare per i cani di cui al comma 4, quali ad esempio: la frequenza di corsi di rieducazione, la castrazione o, come ultima ipotesi, l’eutanasia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActiona) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionAsili per la custodia di animali, pensioni per animali, canili e ricoveri per animali  
ActionActionDetenzione di animali
ActionActionArt. 11 (Detenzione di animali adeguata alla specie)
ActionActionArt. 12 (Bovini)
ActionActionArt. 13 (Ovini e caprini)
ActionActionArt. 14 (Suini)
ActionActionArt. 15 (Equidi)
ActionActionArt. 16 (Cani)
ActionActionArt. 16/bis  (Profilazione genetica dei cani)
ActionActionArt. 17 (Cani pericolosi e misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose)
ActionActionArt. 18 (Conigli)
ActionActionArt. 19 (Volatili)
ActionActionArt. 20 (Pesci e crostacei)
ActionActionArt. 21 (Rettili e tartarughe)
ActionActionArt. 22 (Disposizioni valide per tutte le specie animali)
ActionActionArt. 23 (Commercio di animali d’affezione)
ActionActionArt. 24 (Centri di ristoro temporaneo)
ActionActionArt. 25 (Circhi e spettacoli viaggianti)
ActionActionArt. 26 (Centri cinofili)
ActionActionGuardie zoofile
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionc) Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 1
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 33
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico