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b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 191)
Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2013, n. 29.

Art. 16 (Cani)

(1) Chi detiene un cane deve fare in modo che esso abbia, soprattutto da cucciolo, sufficienti contatti con persone e animali per consentirgli di raggiungere un adeguato livello di socializzazione e per prevenire comportamenti aggressivi futuri.

(2) La libertà di movimento deve essere adeguata alla razza e alla taglia del cane. I cani che hanno a disposizione una superficie di movimento inferiore ai 20 metri quadrati o vengono tenuti in ambienti chiusi, vanno portati a spasso almeno una volta al giorno.

(3) I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero asciutto ed isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate deve essere sempre disponibile un posto ombreggiato e acqua a sufficienza.

(4) È consentito tenere legati i cani alla catena solo alle seguenti condizioni:

  1. l'animale deve comunque poter raggiungere senza problemi la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo e deve essere lasciato libero o portato a spasso almeno una volta al giorno;
  2. fino al 31 dicembre 2013 la catena può essere legata ad un punto fisso, ma deve avere almeno una lunghezza di cinque metri ed essere munita di un giunto girevole;
  3. a partire dal 1° gennaio 2014:
    1. la catena deve essere lunga almeno quattro metri ed essere fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune di scorrimento di almeno quattro metri; il cane deve avere a disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati;
    2. le cagne tenute alla catena devono essere sterilizzate.

(5) Nella detenzione di cani non si possono utilizzare né applicare i seguenti apparecchi e attrezzature: collari con punte acuminate, collari a strozzo o irritanti, guinzagli applicati al muso, apparecchi elettrici, apparecchi che emettono sostanze chimiche o segnali acustici, anche ad ultrasuoni. Sono inoltre vietati tutti gli apparecchi e le attrezzature finalizzati a provocare soffocamento o ad arrecare qualsiasi tipo di sofferenza all’animale. Gli unici strumenti ammessi sono i fischietti da addestramento. Per la cattura di cani vaganti è invece ammesso l’utilizzo degli apparecchi necessari da parte delle autorità competenti.

(6) Fatte salve le deroghe previste dalle norme provinciali vigenti per l’esercizio della caccia, non è consentito lasciar vagare i cani. Ferme restando le disposizioni inerenti alla profilassi della rabbia, i cani non tenuti al guinzaglio devono portare la museruola quando si trovano su strade e piazze pubbliche, in parchi, giardini ed edifici pubblici. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola. L’obbligo della museruola non sussiste per i cani di piccola taglia. La museruola deve consentire al cane di respirare liberamente e garantire contemporaneamente l’incolumità delle persone.

(7)L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i cani da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non sia previsto libero accesso per gli estranei. L’obbligo di museruola e guinzaglio non sussiste inoltre per i cani da caccia, da pastore, da valanga e della protezione civile durante il loro lavoro, per i cani guida per ciechi, per i cani appositamente addestrati per l’assistenza a persone con disabilità o altre patologie rispetto alle quali l’utlilità del cane è comprovata, per i cani sociali da pet therapy durante le sessioni di lavoro ed i cani militari e poliziotto in servizio. Non vi è infine alcun obbligo di museruola e guinzaglio all'interno delle aree cani espressamente predisposte dal comune. 5)

(8) Ai fini della prevenzione della rabbia il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell’Alto Adige annota nell'anagrafe canina, di cui all'Art. 6 della legge, tutti gli episodi di morsi da cane registrati ai danni di persone.

5)
L'art. 16, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.
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