(1) Qualora, nel corso dei controlli eseguiti su trasporti di animali, vengano accertate gravi irregolarità o violazioni delle norme per la protezione degli animali, l’autorità veterinaria dispone, ove possibile, il trasferimento degli animali in centri di ristoro temporaneo, dove possono essere opportunamente assistiti. Chi ha violato le norme sulla protezione degli animali deve rimborsare le relative spese al gestore del centro prima di ritirare gli animali. Il Servizio veterinario provinciale provvede a rimborsare il gestore del centro di ristoro temporaneo che dimostri di non essere stato in grado di riscuotere gli importi presso chi ha commesso la violazione. In tal caso la persona responsabile della violazione è chiamata a rifondere i suddetti importi direttamente all’Amministrazione provinciale.