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b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 191)
Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2013, n. 29.

Art. 15 (Equidi)

(1)Gli equidi possono essere tenuti costantemente legati solo per motivi sanitari o comportamentali. Essi possono essere tenuti temporaneamente legati esclusivamente allo scopo di cure, durante la monta o in occasione di manifestazioni sportive, di tempo libero, culturali o allevatoriali. 2)

(2) Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in box sufficientemente spaziosi; devono avere la possibilità di muoversi all’aperto e non vanno tenuti legati.

(3) Le lettiere degli equidi devono essere cosparse con una quantità sufficiente di strame adatto.

(4) Nella detenzione all'aperto deve essere disponibile per tutti gli animali una protezione adatta che li ripari dagli agenti atmosferici. Anche un riparo naturale costituito da alberi, arbusti, rocce o simili è considerato adeguato, a condizione che il terreno sia compatto. Gli zoccoli devono essere pareggiati con regolarità e in modo corretto ed eventualmente ferrati. Le femmine gravide vanno tenute in box adatti al parto almeno a partire da tre settimane prima del parto e fino a tre settimane dopo e in questo lasso di tempo non vanno tenute legate. I box da parto devono disporre di spazio sufficiente per consentire il parto, devono disporre di una lettiera adatta ed essere puliti.

(5) I box singoli devono essere di dimensioni tali da permettere all'animale di girarsi senza impedimenti.

(6) I finimenti quali briglie, sella ed altre attrezzature devono essere adattati individualmente ad ogni animale. Gli animali che presentano ferite alla testa, al muso, alla groppa o agli arti non possono essere impiegati per il lavoro o cavalcati, qualora tali attività siano fonte di sofferenza per gli stessi.

(7)Nella detenzione degli equidi devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni:

  1. l’utilizzo del torcinaso è consentito solo per gli animali aggressivi o, in caso di necessità, per trattamenti veterinari;
  2. l’utilizzo delle martingale fisse è consentito solo ai sensi delle vigenti disposizioni stabilite dalle organizzazioni nazionali e internazionali per gli sport equestri;
  3. gli equidi sono ammessi a competizioni sportive soltanto a partire dal quarto anno di vita. Questa disposizione non trova applicazione per le manifestazioni allevatoriali e professionistiche;
  4. le femmine gravide o in lattazione non sono ammesse a competizioni sportive nell’ultimo trimestre della gravidanza e fino al quinto mese se con puledro sotto madre. 3)

(8)I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie e detenuti in modo tale da avere un contatto visivo tra loro. L’utilizzo di coperte per i cavalli non deve influire negativamente sul loro comportamento sociale, sul loro benessere e sulla loro salute. 4)

2)
L'art. 15, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.
3)
L'art. 15, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.
4)
L'art. 15, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.
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