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b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 191)
Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2013, n. 29.

Art. 14 (Suini)

(1) I suini devono essere ricoverati in una stalla adatta alle loro dimensioni e non vanno tenuti costantemente al buio. Deve essere disponibile una illuminazione adeguata, naturale o artificiale, per almeno otto ore al giorno e deve essere inoltre previsto il regolare ricambio d’aria.

(2) I box e i posti singoli destinati a scrofe da riproduzione e verri possono essere dotati di pavimento fessurato o forato per non più della metà della superficie e per non oltre i due terzi in caso di ricovero di suinetti. Per il riposo degli animali deve essere presente un’area sufficientemente pulita e spaziosa, adeguata alle loro dimensioni e priva di pavimento fessurato o forato. I suini devono disporre di materiale adatto, come paglia, foraggio o altro, con cui potersi distrarre.

(3) Gli animali vanno controllati almeno una volta al giorno e nutriti in maniera sufficiente. Inoltre gli abbeveratoi devono contenere una quantità sufficiente di acqua o di altro liquido adatto.

(4) Le mangiatoie devono essere disposte in modo tale da consentire a tutti gli animali di accedere contemporaneamente al cibo. Gli animali particolarmente aggressivi o che presentano uno sviluppo ritardato vanno allontanati dal gruppo e accuditi separatamente.

(5) Alcuni giorni prima del parto e almeno nelle due settimane successive deve essere messo a disposizione degli animali uno strame adatto.

(6) I suini devono essere detenuti in modo tale da potersi girare senza impedimenti all’interno dei box o nelle aree di detenzione. Unica eccezione è prevista per le scrofe nel periodo compreso fra una settimana prima del parto e le due settimane successive.

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