(1) Durante le mostre e i mercati devono essere predisposti ricoveri adeguati alle esigenze delle diverse specie animali esposte, indipendentemente dallo scopo dell’esposizione. Gli animali devono comunque essere detenuti nel rispetto delle specifiche esigenze anche in riferimento alle condizioni climatiche. Fatte salve le disposizioni comunitarie vigenti, la castrazione degli animali può avvenire solo ad opera di medici veterinari e previa anestesia.
(2) L'asportazione delle unghie è consentita per tutte le specie animali solo qualora sia necessaria per motivi sanitari.
(3) Sono vietati gli interventi atti a limitare o impedire il manifestarsi di uno stato di sofferenza, quali la menomazione degli organi vocali ed uditivi.
(4) Sono vietate le mutilazioni di carattere estetico delle orecchie e della coda nonché il taglio delle ali agli uccelli.
(5) Per le specie animali non espressamente menzionate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti commi.