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In vigore al: 31/10/2020

j) Accordo 1° agosto 2000 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.

Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
(siglato il 1° agosto 2000; approvato con delibera della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 2912)

Dichiarazione preliminare

Il presente accordo regolamenta l'attività professionale dei pediatri convenzionati. L'accordo è uno strumento di garanzia per la parte pubblica che ha l'obbligo costituzionale della tutela della salute del bambino e dell'adolescente, e che deve assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle prestazioni sanitarie. Esso tutela inoltre i pediatri e il loro status di professionisti, liberi di poter organizzare al meglio il lavoro, secondo scienza e coscienza in base alle reali necessità degli assistiti.

In una visione globale della salute e nel rispetto dell'individualità di ogni bambino o adolescente, ai pediatri sono affidati i compiti di assistenza primaria (diagnosi, terapia, riabilitazione), di assistenza programmata a domicilio, di continuità assistenziale.

La tutela sanitaria dell'infanzia e dell'adolescenza è un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire le maggiori risorse possibili.

Ai pediatri in quanto operatori specificamente formati e preparati per riconoscere e soddisfare i bisogni sanitari dell'infanzia, sono affidati anche i compiti di promozione della salute e di prevenzione individuale, che essi svolgono tramite:

  • -  la costante e capillare opera di educazione sanitaria individuale durante l' età evolutiva, a beneficio dei genitori e dell'assistito, volta a favorire il corretto ed equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino.
  • -  l' individuazione precoce dei fattori di rischio modificabili, quale strumento indispensabile di prevenzione secondaria, a mezzo dei bilanci di salute periodici e grazie alla collocazione del pediatra nel territorio che gli permette di monitorare costantemente il bambino nel suo contesto familiare e sociale.

Le parti firmatarie di codesto accordo si adopereranno affinchè la popolazione acquisisca la coscienza del diritto del bambino all'assistenza pediatrica ed auspicano che la situazione di attuale carenza di pediatri di libera scelta possa migliorare, con l'obiettivo di garantire prima possibile ad ogni bambino, l'assistenza del pediatra e che questa possa venire estesa capillarmente sul territorio.

CAPO I
Principi generali

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Provinciale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica, in una visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e provinciali.

(2) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Aziende Sanitarie quali Aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di seguito nominate Aziende, ed i medici pediatri per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica ai minori di cui al comma precedente mediante:

  • a)  assistenza primaria di pediatria;
  • b)  continuità assistenziale;
  • c)  attività programmata per i servizi territoriali;
    in un quadro normativo di coinvolgimento complessivo del pediatra di fiducia per la tutela della salute agli assistiti affidatigli mediante la scelta.

Art. 2 (Graduatorie - Domande - Requisiti)

(1) I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello provinciale.

(2) I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria provinciale devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

  • a)  iscrizione all' albo professionale;
  • b)  non aver compiuto il sessantesimo anno di età;
  • c)  diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "puericultura", "pediatria preventiva e sociale".
  • d)  essere in possesso dell' attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26.7.1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni o titolo equipollente.

(3) Si prescinde dal requisito del limite di età per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo.

(4) Ai fini dell'inclusione nella graduatoria provinciale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'Assessorato alla Sanità della Provincia in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

(5) Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

(6) Il pediatra che sia già stato iscritto nella stessa graduatoria provinciale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.

(7) La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

(8) L'amministrazione provinciale, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 11, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 3, predispone una graduatoria unica provinciale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

(9) La graduatoria è pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione provinciale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

(10) La graduatoria provinciale, previo parere obbligatorio del Comitato ex articolo 11, è approvata in via definitiva dall'amministrazione provinciale entro il 15 giugno ed è comunicata alle Aziende e all'Ordine provinciale dei medici della Provincia.

(11) La graduatoria ha valore dal 1° giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 3 (Titoli per la formazione delle graduatorie)

(1) I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:

I - Titoli accademici e di studio:

  • a)  iscrizione all' albo professionale (il punteggio è raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione nell'albo professionale della provincia di Bolzano):
    Per ciascun mese: p. 0,01
  • b)  specializzazioni o libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
    Per ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 4,00
  • c)  specializzazioni o libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
    Per ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 2,00
  • d)  specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lettere b) e c):
    Per ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 0,20
  • e)  tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n.
    148 del 18 aprile 1975: p. 0,10
  • f)  titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Provincia. p. 0,10

II - Titoli di servizio

  • a)  attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell' articolo 48 della legge n. 833/1978, e dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 502/1992 e 517/1993 compreso quella svolta in qualità di associato o di sostituto è valutata:
    Per ciascun mese complessivo: p. 0,20
  • b)  attività di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell' articolo 48 della legge n. 833/1978, e dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni compresa quella svolta in qualità di associato o sostituto nonché l'attività di sostituzione svolta senza titolo di specializzazione per conto di specialista pediatra di libera scelta;
    Per ciascun mese complessivo. p. 0,10
  • c)  servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell' emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva:
    Per ciascun mese ragguagliato a 96 ore di attività: p. 0,10
    (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore)
  • d)  attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni, Province o dalle Aziende:
    Per ciascun mese: p. 0,10
    per ciascun mese ragguagliato a 96 ore
  • e)  servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina:
    Per ciascun mese: p. 0,05
  • f)  attività di specialista pediatra svolta all' estero ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960 n. 735, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430:
    Per ciascun mese: p. 0,20
  • g)  attività professionale svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate nell' ambito della pediatrie non espressamente contemplate nei punti che precedono:
    Per ciascun mese: p. 0,05
  • h)  astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell' area della medicina di base o nell'area della pediatria di libera scelta (rispettivamente fino ad un massimo di punti 0,50 oppure 1) medicina di base,
    per ciascun mese: p. 0,10
    pediatria di libera scelta,
    per ciascun mese: p. 0,20
  • i)  attività di sostituzione per attività sindacale
    Per ciascun mese: p. 0,20
  • j)  attività libero professionale di specialista pediatra in strutture private non convenzionate:
    Per ciascun mese: p. 0,03

(2) Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio si procede secondo le seguenti modalità: relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale, al servizio di assistenza medica stagionale nelle località turistiche, alla medicina dei servizi e alle attività programmate per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a 96; qualora il medico svolga meno di 96 ore per più mesi, tali ore vengono sommate e divise per 96; il resto, qualora risulti superiore a 48, viene valutato come mese intero.

Relativamente agli altri titoli di servizio, i giorni di servizio prestati nell'arco dell'anno vengono sommati e divisi per 30; il resto, se superiore a 15 giorni, viene valutato come mese intero.

(3) I titoli di servizio sono cumulabili purché non si riferiscano ad attività svolte negli stessi periodi. In tale caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, l'età.

Art. 4 (Incompatibilità)

(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:

  • a)  sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all' articolo 6, comma 1, del D. L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296; dei medici che esplichino la funzione di coordinatore di distretto, degli igienisti distrettuali di cui all'articolo 8 delle legge provinciale 13.11.1995, n. 22, dei medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale regolamentata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2020/1991, nonché dei medici che svolgono attività di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare, di quelli che svolgono attività di continuità assistenziale in forma attiva con un numero di scelte inferiore a 333 e dei medici che esplicano, su autorizzazione del direttore generale dell'Azienda, attività presso i consultori familiari convenzionati;
  • b)  svolga funzioni fiscali per conto delle Aziende limitatamente all' ambito territoriale nel quale può acquisire scelte;
  • c)  fruisca del trattamento ordinario per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  • d)  sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
  • e)  svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
  • f)  sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • g)  operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 43 della legge n. 833/1978;
  • h)  intrattenga con una azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell' articolo 8, comma 5, D.Lgs. n. 502/1992 successive modificazioni.

(2) L'incompatibilità di cui al comma 1 lettera g) non opera nei confronti dei pediatri che presso le istituzioni ivi indicate svolgono unicamente attività di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale è compatibile l'attività del pediatra di famiglia con quella di continuità assistenziale (333 scelte).

(3) Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o di collettività non può acquisire scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettività stessa.

Art. 5 (Sospensione del rapporto convenzionale)

(1) Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, il medico deve essere sospeso dalle attività di pediatria di base per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e nel caso svolga documentati servizi attestati da soggetti Istituzionali pubblici riconosciuti e svolti in qualità di medico nell'ambito di progetti di cooperazione, con finanziamenti del Ministero degli affari Esteri Italiano o gestiti da Organizzazioni Internazionali accreditate (UNICEF, OMS, UNNCR e altre).

(2) L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale.

(3) Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve essere sostituito seguendo le modalità stabilite dall'articolo 23.

(4) In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 6 (Cessazione del rapporto)

(1) Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelta cessa:

  • a)  per compimento del 70° anno di età da parte del pediatra, a norma dell' articolo 2, comma 4, della legge 28.12.1995, n. 549, fatte salve le modifiche a livello nazionale;
  • b)  per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all' articolo 12;
  • c)  per recesso del pediatra da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
  • d)  per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell' articolo 4;
  • e)  per sopravvenuto, accertato e contestato e non regolarizzato entro 60 giorni venir meno dei requisiti minimi di cui all' articolo 21;
  • f)  per incapacità psico-fisica a svolgere l' attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.

(2) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni, l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni convenute col presente accordo comporta il venir meno del rapporto col Servizio Sanitario provinciale, mediante le procedure previste dall'articolo 12.

(3) Il pediatra che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 150 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente azienda, sentito l'interessato.

(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui al punto e) del comma 1, il pediatra può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria provinciale dopo quattro anni dalla cessazione.

(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

Art. 7 (Comunicazioni del medico alla Azienda)

(1) Il pediatra è tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 2 nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4, o con la dichiarazione di cui al comma successivo.

(2) In ogni caso l'Azienda competente o la Provincia può richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a 15 giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità e le limitazioni del massimale.

(3) Il pediatra è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'articolo 24, lettera c), della legge n. 730/1983.

(4) In caso di astensione dall'attività assistenziale, in dipendenza di agitazioni sindacali proclamate dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il pediatra è tenuto a dare comunicazione scritta alla Azienda di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.

Art. 8 (Formazione continua)

(1) La Provincia Autonoma annualmente, d'intesa con l'Ordine dei Medici, le OO. SS. firmatarie del presente accordo ed eventuali associazioni culturali provinciali dell'area pediatrica emana norme generali per la formazione permanente obbligatoria del pediatra, anche in relazione all'attuazione di progetti obiettivo.

(2) L'Assessorato alla Sanità provvede direttamente all'attuazione dei corsi o può delegare organizzazioni o istituzioni competenti.

(3) A livello provinciale i soggetti di cui al comma 1 scelgono annualmente gli argomenti di aggiornamento che riguardano:

  • -  i bisogni organizzativi del servizio sanitario provinciale;
  • -  i bisogni professionali dei pediatri;
  • -  i bisogni emergenti dall' attuazione dell'accordo di lavoro.

(4) I corsi si svolgono, salvo casi particolari, il sabato mattina presso le sedi individuate nelle quattro Aziende Sanitarie. Il pediatra su richiesta dell'Azienda deve dimostrare di aver frequentato almeno 32 ore annue di aggiornamento. Almeno la metà di questo monte ore deve riguardare argomenti di cui al comma 3, mentre ha facoltà per le restanti ore di:

  • A)  partecipare a corsi di aggiornamento organizzati da associazioni culturali provinciali operanti nell' area pediatrica ed a congressi di interesse pediatrico, anche all'estero. Per tale partecipazione è previsto un rimborso delle spese di viaggio e d'iscrizione, fino alla quota massima di lire 517.130 annue, previa comunicazione alla Azienda e sentito il parere dell'ufficio competente dell'Assessorato alla Sanità;
  • B)  frequentare reparti di pediatria, ambulatori di interesse pediatrico.

(5) Le Aziende al termine di ciascun corso di cui al comma 2 rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato. Sarà invece compito del pediatra fornire, se richiesti, alle Aziende gli attestati dei corsi di cui al comma 4, punti A) e B).

(6) I singoli corsi di cui al comma 2 prevedono l'utilizzazione di appropriati metodi pedagogici e personale appositamente formato (animatori di formazione).

(7) Con accordi a livello provinciale tra l'Ordine dei medici, i sindacati firmatari del presente accordo, saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della Pediatria di base.

(8) L'attività di animatore non comporta una riduzione del massimale.

(9) A cura della Provincia gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo provinciale tenuto dall'Ordine dei Medici.

(10) I corsi di cui al comma 8 sono a carico del Servizio Sanitario Provinciale.

(11) In base ad accordi tra la Provincia, l'Ordine dei Medici, i sindacati firmatari, ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri di libera scelta, che siano disponibili. Tale attività non comporta incompatibilità nè riduzione del massimale.

(12) Le parti del presente accordo provinciale concordano la necessità che l'ufficio provinciale competente chieda ai Direttori delle scuole di Specializzazione in Pediatria convenzionate con la Provincia Autonoma di rendere possibile agli specializzandi, per un periodo all'anno concordato, di svolgere attività professionale di sostituzioni nella pediatria di base.

(13) Il pediatra è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio, di cui al comma 2. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'articolo 12 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.

Art. 9 (Diritti sindacali)

(1) A ciascun membro di parte medica convenzionato per la pediatria presente nei Comitati e/o Commissioni previste dal presente accordo, è riconosciuto un rimborso spese omnicomprensivo pari a lire 206.890 per singola seduta.

(2) I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e provinciale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionali, provinciali o comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo della medicina generale ex articolo 8, comma 1, Decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le Aziende.

(3) A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali in riunioni ufficiali con la controparte pubblica provinciale a ciascun membro di parte medica partecipante, designato dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, con un massimo di 10 rappresentanti medici, viene riconosciuto un rimborso spesa omnicomprensivo pari a lire 155.030 per seduta e dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo con un massimo di 5 rappresentanti medici viene riconosciuto un rimborso spesa omnicomprensivo pari a lire 200.000 per seduta.

(4) Il pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, commi 1 e 3, da parte dell'Azienda che amministra la posizione del medico è effettuato, di norma, entro il semestre successivo allo svolgimento delle riunioni stesse e previa comunicazione scritta da parte della provincia.

(5) A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali ad esclusione delle riunioni provinciali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di quattro ore annuali per ogni iscritto.

(6) Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria Azienda il numero delle ore in cui è stato assente per compiti sindacali. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al rappresentante sindacale , sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex articolo 48 della legge n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti ad attività non specialistiche (medicina dei servizi) come prorogato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 10 (Rappresentatività sindacale)

(1) La rappresentatività sindacale è attribuita ai sindacati maggiormente rappresentativi.

(2) Sono considerati maggiormente rappresentativi i sindacati di categoria che abbiano un numero di iscritti, risultante dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale non inferiore del 30 % delle deleghe complessivamente espresse in ciascuna categoria.

(3) La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

(4) Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 (Comitato Consultivo Provinciale)

(1) In sede provinciale è costituito un Comitato composto di:

  • a)  Assessore Provinciale alla Sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)  due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle Aziende nominati dalla Provincia, su designazione dei Direttori generali;
  • c)  tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati nominati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

(2) I rappresentanti dei pediatri devono essere iscritti nell'elenco provinciale dei medici pediatri convenzionati.

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

(4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

(5) La sede del comitato è presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità.

(6) Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti punti:

  • a)  motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui al 4° comma dell' articolo 26;
  • b)  sui rapporti di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale ed attività programmata territoriale relativi all' attività pediatrica;
  • c)  su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la pediatria di libera scelta e gli altri servizi delle Aziende
  • d)  sulla graduatoria provinciale di cui all' articolo 3;
  • e)  su ogni altro argomento ad esso demandato dall' accordo.

Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina pediatrica di base, su tutti i provvedimenti inerenti all'applicazione del presente accordo e svolge ogni altro compito assegnatoli dal presente accordo.

(7) Il comitato si riunisce ogni qualvolta una delle parti lo richieda entro 15 giorni dalla richiesta

Art. 12 (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio Arbitrale)

(1) I pediatri convenzionati sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di terzi.

(2) Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • a)  richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
  • b)  richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;
  • c)  riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10 % e non superiore al 20 % per la durata massima di sei mesi per la ripetizione delle infrazioni di cui alla lettera b;
  • d)  sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per:

- gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

- omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;

- recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;

  • e)  revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all' articolo 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

(3) L'Azienda deve contestare per iscritto a mezzo Raccomandata, l'addebito al medico, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare per iscritto la sua difesa e/o le sue giustificazioni.

(4) Il Direttore Generale, valutate le giustificazioni del medico o previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il Comitato di cui all'articolo 11, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.

(5) Il collegio è composto da tre arbitri:

  • -  Il Presidente dell' Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, 1 membro nominato dal medico incolpato, 1 membro nominato dal Direttore Generale dell'Azienda interessata.
  • -  Il Collegio ha sede presso l' Assessorato provinciale alla Sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.

(6) Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dall'Azienda, per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro 60 giorni dalla notifica del deferimento.

Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi al direttore generale.

Nella seduta fissata per la trattazione orale alla quale il medico incolpato viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 30 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il medico può farsi assistere da terza persona.

Il Presidente o previa sua autorizzazione i componenti della commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, la Commissione delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

(7) Il Collegio arbitrale comunica all'Azienda entro 20 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato, compreso il proscioglimento.

(8) Il provvedimento deve essere adottato dall'Azienda in conformità alle proposte della commissione di disciplina ed è definitivo. Esso è notificato all'interessato, all'Ordine dei Medici ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.

(9) I termini previsti dal presente articolo sono perentori.

(10) In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lettera d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'articolo 43, lettera D) ed E) del precedente accordo e dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo del 33 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1) del presente accordo.

(11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 1 anno dalla loro commissione.

Art. 13 (Istituzione, durata in carica e funzionamento del comitato consultivo provinciale - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici)

(1) Il Comitato consultivo di cui all'articolo 11 deve essere istituito entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I comitati di cui agli articoli 11 e 12 del precedente accordo rimangono in vigore fino alla nomina del nuovo comitato di cui all'articolo 11 del presente accordo.

(2) Il Comitato di cui all'articolo 11 è validamente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14 (Progetti di qualità)

(1) I pediatri partecipano a progetti di qualità a livello aziendale e provinciale riguardanti la pediatria di base, individuate annualmente dalle parti firmatarie dell'accordo.

Art. 15 (Informazioni al pubblico)

(1) Le Aziende si adoperano mediante comunicati stampa ed appositi depliants, ad informare l'utenza di quanto previsto dal presente accordo, con particolare riguardo all'effettuazione delle visite ambulatoriali di norma a mezzo prenotazione, ai diritti/doveri del pediatra e del cittadino e all'erogazione delle prestazioni gratuite e a pagamento.

Art. 16 (Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)

(1) Nel campo dell'assistenza pediatrica sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/90, articolo 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e I'assistenza programmata ai malati terminali.

(2) Le prestazioni di cui sopra, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri, verranno garantite, nel rispetto della legge 12.6.1990, n. 146, con una delle seguenti modalità, liberamente decise dai sindacati firmatari del presente accordo, previa comunicazione alle aziende, all'Assessorato alla Sanità e per conoscenza al Commissariato del Governo:

  • a)  Ogni pediatra scioperante risponde in prima persona nei confronti dei propri pazienti, garantendo l' effettuazione delle prestazioni indispensabili previste dalla legge a tariffa libero professionale o gratuitamente (in caso di sciopero parziale).
  • b)  I medici pediatri scioperanti indicano i nominativi di alcuni di loro che, a turno, garantiranno le prestazioni indispensabili, a tariffa libero professionale o gratuitamente in caso di sciopero parziale.

(3) Il diritto di sciopero dei medici pediatri di base convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

(4) Per i medici pediatri di base che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'articolo 12.

(5) Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  • a)  nel mese di agosto;
  • b)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  • c)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali;
  • d)  nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  • e)  nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6) In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

(7) In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni indette dai Rappresentanti Sindacali dei Pediatri firmatari del presente accordo, il pediatra convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto all'Azienda con almeno 24 ore di preavviso, l'eventuale non adesione all'agitazione stessa.

(8) La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dell'attività convenzionata.

(9) In caso di sciopero parziale di cui al comma 2, lettera a) ai pediatri partecipanti viene effettuato una trattenuta pari al 40 % dei compensi.

Art. 17 (Durata dell'accordo)

(1) Le disposizioni contenute nel presente accordo entrano in vigore con il 1° del mese successivo alla data di approvazione del presente accordo, salvo le decorrenze indicate espressamente e rimangono vigenti fino al 31 dicembre 2000.

(2) Le norme contenute nel presente accordo sono vincolanti nei confronti dei pediatri della Provincia di Bolzano, con libertà di adesione alle iniziative previste dagli articoli 31 e 41.

CAPO II
Assistenza primaria

Art. 18 (Rapporto ottimale)

(1) La scelta del pediatra avviene nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.

(2) Agli effetti del precedente comma la pediatria convenzionata è organizzata in via prioritaria per distretti o ambiti territoriali ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti.

(3) Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 19, cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali come fissati con deliberazioni della Giunta provinciale ai fini dell'esercizio della scelta da parte del cittadino.

(4) Per ogni ambito territoriale o distretto sanitario può essere iscritto soltanto un medico per ogni 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in età compresa fra 0 e 6 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente detratta la somma dei massimali limitati inferiori al rapporto ottimale (600) dei pediatri già iscritti nell'elenco.

(5) In deroga al precedente comma 4, al raggiungimento da parte dei pediatri già iscritti di un numero complessivo di scelte superiori al 85 % del totale dei massimali individuali è possibile l'inserimento di un nuovo pediatra.

(6) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(7) In caso di modifiche di ambito territoriale anche se conseguente ad accorpamenti di Aziende, il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

Art. 19 (Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno, nonché in qualsiasi altro momento in caso di comprovata necessità, le Aziende pubblicano su due quotidiani l'elenco delle zone carenti di pediatri individuate nel corso del semestre precedente sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso. Le Aziende sono tenute a trasmettere l'elenco delle zone carenti ai medici pediatri iscritti nella graduatoria provinciale vigente.

Qualora gli iscritti del pediatra uscente non possono essere acquisiti dagli altri pediatri operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(2) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda indica il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico.

(3) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  • a)  i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri di libera scelta istituiti nell' ambito provinciale ai sensi dell'articolo 18, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezione fatta per incarichi di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)  i pediatri inclusi nella graduatoria provinciale valida all' atto della pubblicazione della zona carente.
  • c)  tutti i pediatri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 del presente accordo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei titoli accademici e di studio dichiarati nonché dei titoli di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente previsti nell'articolo 3. A questi medici viene assegnato il punteggio di cui all'articolo 3 del presente accordo.

(3/bis) Non possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti ai sensi della lettera b) i medici titolari di incarico in ambito provinciale che non abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel precedente ambito territoriale di assegnazione.

(4) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

(5) Alla domanda deve essere allegato un atto sostitutivo di notorietà attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilità.

(6) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i pediatri di cui al comma 3, lettera b) e c) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

  • a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria provinciale;
  • b)  attribuzione di punti 6 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da tre anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale;
  • c)  attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell' ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale.

(7) Le Aziende interpellano prioritariamente i pediatri di cui al comma 3, lettera a) in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianità di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 3, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, dando la precedenza ai medici che non hanno compiuto il 50° anno di età ed alla fine, esaurita la graduatoria locale, i medici di cui al comma 3, lettera c).

Art. 20 (Instaurazione del rapporto convenzionale)

(1) Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. L'accettazione comporta la cancellazione dalla graduatoria provinciale dell'anno in corso o, in caso di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera a) del precedente articolo 19, la decadenza dell'incarico nell'ambito di provenienza.

(2) Entro i successivi novanta giorni, il medico, sempre a pena di decadenza deve:

  • -  aprire nella località carente assegnatagli idoneo studio medico secondo le prescrizioni di cui all' articolo 21 e darne comunicazione all'Azienda;
  • -  trasferire l' abitazione nell'ambito territoriale se si tratta di distretto suddiviso in ambiti, o distretto assegnatogli, fatto salvo eventuali deroghe concesse dall'Azienda;
  • -  iscriversi all' albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento all'Ordine di provenienza.

(3) Le Aziende, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.

(4) Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'articolo 21. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4 qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità.

(6) È fatta comunque salva la facoltà della Azienda di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneità dello studio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21.

(7) Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la zona carente.

(8) L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all'articolo 4 comporta la cancellazione dell'elenco.

(9) Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi è adottato dalla competente Azienda su parere del comitato di cui all'articolo 11.

(10) Nel corso del rapporto convenzionale il pediatra può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per documentati ed obiettivi motivi la residenza in altro Comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità anche se appartenente ad Azienda diversa, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale ex articolo 11 e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.

(11) Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalità di cui al precedente comma 4.

Art. 21 (Requisiti di apertura degli studi medici)

(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale ciascun pediatra deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio che è uno studio privato destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi.

(2) Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea e disporre di un recapito telefonico.

Per i pediatri che instaurano un rapporto di convenzione di assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, parte integrante delle dotazioni indispensabili per la verifica dell'idoneità dello studio di cui all'articolo 20, comma 5, è il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi informatici atti ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali.

(3) Al fine di tutelare i diritti delle persone portatrici di handicap, i pediatri che instaurano un rapporto convenzionale di assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nonché i pediatri che cambiano la sede dello studio professionale, devono di regola avere la disponibilità di uno studio professionale facilmente accessibile.

In ogni caso, tutti i pediatri che esercitano la loro attività in studi non accessibili ai portatori di handicap, si impegnano ad effettuare in alternativa alle visite ambulatoriali, visite domiciliari in caso di gravi e comprovati deficit della deambulazione accertati dallo stesso pediatra.

(4) Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento per civile abitazione.

(5) Se lo studio di cui al D.P.R. 1.3.1961 n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche, esso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture.

(6) Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo il seguente orario settimanale minimo determinato autonomamente dal pediatra in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.

n. iscritti     ore

fino a 400     7,5

da 401 fino a 600   10

da 601 fino a 800   12,5

da 801 fino a 1.000   15

oltre 1.001     17

Nei giorni di attività, l'orario di apertura - nel rispetto dell'orario settimanale minimo - dovrà essere di norma ugualmente ripartito, prevedendo una oscillazione giornaliera massima in eccesso/difetto, di 1 ora.

(7) Il suddetto orario, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio e dello stabile. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'Azienda.

Art. 22 (Sostituzioni)

(1) Il pediatra che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della Azienda, entro il 4° giorno, il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.

In caso di assenza il pediatra deve esporre apposito avviso all'ingresso dello stabile ove è collocato lo studio medico con le indicazioni atte ad individuare il sostituto e le modalità di sostituzione se il sostituto esplica l'attività sostitutiva in sede diversa.

Lo stesso avviso deve essere registrato anche sulla segreteria telefonica.

(2) Il pediatra deve farsi sostituire possibilmente da uno o più pediatri, in mancanza anche da medici di propria fiducia.

Le sostituzioni superiori a tre giorni possono avvenire di norma con le seguenti modalità e soltanto entro il distretto sanitario:

  • a)  Il pediatra convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un totale massimo complessivo di 2.400 scelte con una tolleranza in eccesso del 10 % e comunque un convenzionato può sostituire un pediatra indipendentemente dal numero complessivo dei loro assistiti;
  • b)  un medico non convenzionato può sostituire uno o più pediatri convenzionati fino ad un massimo di 1.200 scelte con una tolleranza in eccesso del 10 % o un massimalista.

Nei mesi di luglio e agosto il medico non convenzionato può sostituire due massimalisti.

(3) Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto.

(4) Le Aziende corrispondono i compensi dovuti direttamente al medico sostituito.

(5) Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 2 e secondo l'ordine della stessa. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi cui all'articolo 43, lettere D, E, I, L, M. del precedente accordo e dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del presente accordo del 33 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt) 1 e delle indennità di cui all'articolo 42, comma 2, lettere D), E) F) del presente accordo.

(6) I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, sono regolati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento allegato sub F).

(7) Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(8) Le norme di cui sopra si applicano anche nel caso di pediatra assente per gravidanza e puerperio.

(9) Fatte salve le ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per motivi di adozione, o maternità qualora il pediatra si assenti per più di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'articolo 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.

(10) Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti adottati a seguito di procedimento di cui all'articolo 12 provvede la Azienda con le modalità di cui al quinto comma. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno.

(11) Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso; salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; tale variazione in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se il sostituto risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.

(12) L'attività di sostituzione a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco.

(13) In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di 6 mesi, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

Art. 23 (Incarichi provvisori)

(1) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri, la Azienda può conferire ad un pediatra con precedenza per quelli inseriti nella graduatoria provinciale, eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata non superiore a 6 mesi rinnovabili, cessa al momento in cui viene insediato il pediatra avente diritto. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'articolo 43 del precedente accordo, con esclusione dell'indennità forfettaria di variazione demografica e dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo l'83 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1) del presente accordo, in base alla propria anzianità di specializzazione.

(2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, lettera C) in tema di zone disagiatissime, nel caso la procedura per l'assegnazione dell'incarico provvisorio dia esito negativo l'Azienda può assegnare temporaneamente e sino alla copertura definitiva della zona carente, le scelte dei minori ai pediatri iscritti anche in deroga al massimale individuale. (Queste scelte vengono iscritte in separato elenco secondo l'articolo 24, comma 10).

Art. 24 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.200 unità. Tale limite può essere superato in conseguenza delle deroghe di cui ai successivi commi 6 e 8 comunque in misura non superiore a 1.300 unità.

Le scelte di cui al comma 7 possono essere acquisite anche oltre il massimale di 1.300 unità.

(2) Il pediatra può volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a 400. Tale massimale non è modificabile prima di un anno dalla data di decorrenza dell'autolimitazione, salvo esigenze particolari.

(3) Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività ad eccezione di attività di consultorio pediatrico, di visite preventive dell'età evolutiva, di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, della continuità assistenziale e con un limite di 6 ore settimanali, della didattica a qualunque livello. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.200 scelte per 40 ore settimanali.

(5) Lo svolgimento di altre attività anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

(6) È consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale per un quota del 10 %.

(7) La scelta relativa ai bambini appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale.

(8) Le scelte temporanee relative ad assistiti extracomunitari possono essere riattribuite, alla scadenza, allo stesso pediatra anche in deroga al massimale individuale.

(9) In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ivi compresa la libertà di scelta del cittadino, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.

(10) Qualora in un ambito territoriale tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale individuale gli stessi possono acquisire nuove scelte. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un nuovo pediatra, queste scelte vengono trasferite d'ufficio al nuovo pediatra.

Art. 25 (Scelta del pediatra)

(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.

(2) La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio di documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.

Con la scelta del pediatra, previa informazione, viene acconsentito il trattamento dei dati personali ai fini di diagnosi, cura, prevenzione e ricerca da parte del pediatra, del personale dello studio e di eventuali sostituti, così come previsto dalla legge 675/96. Contestualmente tale consenso non dovrà più essere richiesto dal pediatra all'assistito o legale rappresentante.

(3) Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

(4) Le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni compiuti, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra.

(5) Nella ipotesi di ambito territoriale in cui non sono presenti pediatri sceglibili, le scelte possono essere attribuite a:

  • a)  pediatri iscritti nell' elenco dello stesso ambito territoriale con le procedure e modalità di cui all'articolo 24 comma 10 o pediatri iscritti in un ambito territoriale o distretto limitrofo della stessa Azienda Sanitaria con le procedure e modalità di cui all'articolo 24, comma 10;
  • b)  nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un nuovo pediatra, queste scelte vengono trasferite d' ufficio al pediatra.

(6) L'Azienda, previa accettazione del pediatra scelto, può consentire che la scelta per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco di un ambito limitrofo diverso (della stessa Azienda), e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.

(7) La scelta per i residenti ha validità annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.

(8) Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra dell'Azienda di provenienza del minore. La scelta è espressamente rinnovabile.

Art. 26 (Revoca e ricusazione della scelte)

(1) L'assistibile che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali ha effetto immediato.

(2) In applicazione del disposto di cui all'articolo 8, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni le scelte di cui all'articolo 25, comma 9, riferite ai soggetti in età compresa tra i 6 e i 9 anni possono essere revocate, per essere attribuite al medico di medicina generale, solo previa domanda scritta da parte dei genitori adeguatamente motivata.

(3) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni o per trasferimento dell'assistito. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.

(4) Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 11.

Art. 27 (Revoche di ufficio)

(1) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.

(2) In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio. L'Azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. Il pediatra che non ha superato il massimale di scelte (1.200) o la propria quota individuale inferiore, previo suo consenso può mantenere le scelte dei cittadini che si trasferiscono in un ambito o distretto limitrofo.

(3) Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.

(4) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento del quattordicesimo anno di età è comunicata in tempo utile, alla famiglia dell'assistito, che prima di tale data può richiedere il mantenimento della scelta a favore del pediatra, per documentate patologie croniche o riconosciute situazioni di handicap e ciò fino e non oltre il 16° anno di età.

Art. 28 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)

(1) Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta e la revoca decorrono dal giorno di effettuazione. La recusazione decorre, anche agli effetti assistenziali, dal giorno in cui viene scelto un nuovo pediatra da parte dell'assistito, ma comunque non oltre il 15° giorno dalla data della recusazione stessa.

(2) Il compenso annuale è frazionabile in ratei giornalieri, dove l'anno si considera convenzionalmente composto di 360 giorni.

Art. 29 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)

(1) Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte.

(2) Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelte e revoca, complete di dati anagrafici.

(3) In alternativa i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico ogni tre mesi.

Art. 30 (Compiti del pediatra con compenso a quota fissa)

(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 19 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun pediatra nei confronti degli assistiti che lo hanno scelto, l'affidamento al pediatra stesso della tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria sul singolo quali precisati dal presente accordo ed espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.

(2) L'attività del pediatra remunerata con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuità assistenziale di cui all'articolo 45, e comprende i seguenti compiti come disciplinati ai successivi articoli (da 32 a 37):

  • a)  Le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico e terapeutico di cui all' articolo 32;
  • b)  il consulto con lo specialista, di cui all' articolo 33, in sede ambulatoriale o domiciliare;
  • c)  l' accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'articolo 34, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalità del pediatra di fiducia,
  • d)  prescrizione farmaceutica (articolo 35)
  • e)  richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e/o di cure termali (articolo 36)
  • f)  le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell' obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
  • g)  la tenuta e l' aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale, preferibilmente informatica, ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l'Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'età evolutiva. In caso di nuova scelta, a richiesta del nuovo medico curante, il pediatra fornisce i dati sanitari estratti dalla scheda sanitaria pediatrica individuale;
  • h)  il rilascio di un certificato di buona salute con validità annuale finalizzato allo svolgimento di attività sportive non agonistiche che sia valido sia in ambito scolastico ai sensi del decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1, lettere a) e c), sia per attività ludico ricreative organizzate da enti o associazioni sia pubblici che privati, valido inoltre quale attestato di idoneità alla vita di comunità per colonie, campi scuola campeggi etc. Detto certificato (vedi allegato I) verrà rilasciato una volta all' anno.
  • i)  la disponibilità alla collaborazione con il coordinatore di distretto;
  • j)  la compilazione della scheda o del libretto sanitario affidati al legale rappresentante del minore;

Art. 31 (Compiti del pediatra con compenso a quota variabile)

(1) Il pediatra espletando una funzione globale nella tutela della salute durante l'età evolutiva, svolge - oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente - compiti remunerati con una quota aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni rese.

(2) Il compiti di cui al presente articolo sono:

  • a)  assistenza programmata al domicilio dell' assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo l'allegato E);
  • b)  le prestazioni aggiuntive di cui all' allegato B);
    Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il pediatra potrà avvalersi dei supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
  • c)  assistenza in zone disagiate di cui all' articolo 42, lettera C);
  • d)  visite occasionali secondo l' articolo 40;
  • e)  collaborazione informatica di cui all' articolo 42 lettera D);
  • f)  potenziamento dello studio con personale dipendente di cui all' articolo 42 lettera E);
  • g)  il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei soggetti affetti da handicap neuro sensoriali e psichici (bilanci di salute), secondo quanto stabilito dall' allegato H);
  • h)  l' esecuzione di eventuali screening, (la relativa tariffa viene determinata caso per caso);
  • i)  gli interventi di educazione sanitaria nell' ambito dei programmi delle aziende o dell'Assessorato alla Sanità nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'età evolutiva previste nelle rispettive delibere provinciali. Al pediatra spetta la tariffa oraria corrisposta dalla Giunta provinciale a Relatori e moderatori di corsi organizzati dalla provincia;
  • j)  attività di medicina preventiva dell' età evolutiva di cui alle rispettive deliberazioni della Giunta provinciale;
  • k)  la partecipazione a specifici incontri promossi dall' Azienda, nell'ambito dell'organizzazione. Ai pediatri sono riconosciuti i gettoni di presenza di cui alla legge provinciale 19.3.1991 n. 6 e successive modifiche.

Oltre a quanto sopra i pediatri possono espletare le prestazioni ed attività aggiuntive di cui all'articolo 49 del presente accordo.

Art. 32 (Visite ambulatoriali e domiciliari)

(1) L'attività medica viene prestata nello studio del pediatra o al domicilio.

La copertura assistenziale del pediatra nei confronti dei propri iscritti, opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del prefestivo infrasettimanale.

Per richieste telefoniche l'assistito deve contattare il proprio pediatra nello studio professionale durante le ore di apertura dello stesso e, durante le altre fascie orarie, al recapito telefonico, dotato di servizio di segreteria telefonica o di persona idonea, comunicato alla Azienda dal sanitario e/o cellulare.

Per le richieste mediche lasciate in segreteria telefonica, il pediatra, valutata la situazione clinica in base alle informazioni in possesso ed a quelle fornite telefonicamente dal paziente, identificata l'urgenza, compatibilmente con gli impegni derivanti dallo svolgimento della propria attività di pediatra, dovrà ricontattare l'assistito nel più breve tempo possibile (massimo tre ore), fermo restando, negli altri casi di interesse medico, l'obbligo di richiamare l'assistito entro le ore 21.00.

Nelle rimanenti fascie orarie, di sabato e nei festivi, è in funzione il servizio di continuità assistenziale.

(2) L'attività ambulatoriale, salvo i casi d'urgenza viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.

(3) La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilità dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

(4) La chiamata urgente recepita ed identificata come tale dal sanitario, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

(5) Nelle giornate di sabato il medico è obbligato ad eseguire le visite domiciliari eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.

(6) Nei giorni prefestivi infrasettimanali il medico deve effettuare la normale attività ambulatoriale e le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno nonché quelle eventualmente non ancora effettuate richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.

I medici che svolgono attività ambulatoriale nella fascia oraria pomeridiana, possono anticiparla al mattino.

Art. 33 (Consulto con lo specialista)

(1) Il consulto può essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.

(2) Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.

(3) Il consulto, previa autorizzazione della Azienda può essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente.

(4) Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.

Art. 34 (Accesso del pediatra di libera scelta presso gli ambienti di ricovero)

(1) Il pediatra di famiglia nell'interesse del proprio paziente ha diritto di accedere, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate, in fase di accettazione, degenza, day hospital e dimissione, anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

Il paziente dovrà altresì ricevere, al momento della dimissione, una prima adeguata prescrizione di medicinali al fine di far fronte all'immediato fabbisogno.

(2) Al pediatra viene garantita da parte del reparto ospedaliero la consegna della relazione clinica di dimissione contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.

(3) Per favorire l'accesso di cui al pt. 1, i Direttori generali nonché le direzioni delle case di cura convenzionate mettono a disposizione appositi spazi di parcheggio.

Art. 35 (Prescrizione farmaceutica e modulario)

(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.

(2) Il pediatra può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti del pediatra e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.

(4) Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il pediatra annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno all'esenzione e di quant'altro necessario legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo.

(5) Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla Azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

(6) La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale da parte del pediatra alla Azienda.

(7) La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza o di necessità terapeutica è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

Art. 36 (Richiesta di indagini specialistiche - Proposte di ricovero o di cure termali)

(1) Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

(2) La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'articolo 33.

(3) Il pediatra può dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.

(4) Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al pediatra curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, formula direttamente le relative richieste.

(6) Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del pediatra curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

(7) La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal pediatra curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.

(8) Il modulario di cui all'articolo 35 è utilizzato anche per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è consentita nei limiti delle leggi in vigore, la pluriprescrizione, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante. Per il certificato di Buona Salute per attività sportive non agonistiche, per colonie, campeggi, campi scuola e simili, il pediatra può utilizzare il modello riportato all'allegato I).

(9) Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti le Aziende emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario provinciale da parte dello specialista dipendente o convenzionato di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al pediatra di base.

(10) Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.

Art. 37 (Rapporti tra il medico convenzionato, la dirigenza sanitaria dell'Azienda ed il coordinatore del distretto)

(1) Il responsabile dell'aerea funzionale ed organizzativa "Territorio e servizi zonali" vigila sulla corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari e contesta eventuali irregolarità.

(2) I pediatri convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente e con il coordinatore di distretto in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

(3) Eventuali divergenze interpretative vengono rimesse al Comitato consultivo.

Art. 38 (Interventi socio - assistenziali)

(1) Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito alle condizioni sanitarie, che a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali territoriali individuati dall'azienda l'esistenza di particolari interventi socio-assistenziali.

Art. 39 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)

(1) Il pediatra secondo scienza e coscienza valuta l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscono eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale.

Art. 40 (Visite occasionali)

(1) I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.

(2) I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuità assistenziale e per l'assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente o per motivi scolastici, di studio o di formazione professionale al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra per inderogabili prestazioni sanitarie. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B vengono notulate dal pediatra alla sua azienda.

(3) Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe:

- visita ambulatoriale ..................... lire 50.000

- visita domiciliare..........................lire 70.000

(4) Al pediatra convenzionato, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni annotando gli estremi del documento sanitario, il nome cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.

(5) Il pediatra è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando la residenza dell'assistito.

Art. 41 (Libera professione)

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al di fuori delle modalità e dei compiti previsti dal presente accordo i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.

(2) Per l'attività libero professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, il medico deve usare il ricettario privato.

Per l'attività libero professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, senza pediatra di libera scelta, il medico può usare il ricettario del servizio sanitario provinciale.

(3) L'elenco delle evenutali prestazioni a pagamento e le relative tariffe minime dovranno essere esposte in ogni studio professionale.

Art. 42 (Trattamento economico)

(1) Con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del presente accordo il trattamento economico dei pediatri di libera scelta è costituito:

  • 1)  dalla quota fissa del compenso "onorario professionale"
  • 2)  dalla quota variabile del compenso (indennità e compensi vari):

1) Quota fissa del compenso per assistito ("Onorario professionale")

Anzianità di   Onorario prof.le   Onorario prof.le   Onorario prof.le
specializzazione 250 paz.    >250-900 paz.     >901 paz.
del pediatra              

0-2 anni    lire 205.940    lire 151.460     lire 156.910

2-9 anni    lire 213.630    lire 159.150    lire 164.880

9-16 anni   lire 221.300    lire 166.820     lire 172.820

16-23 anni   lire 228.980    lire 174.510     lire 180.790

oltre 23 anni   lire 236.620     lire 182.170     lire 188.730

Ai pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'articolo 52, l'onorario professionale è aumentato del 6 %.

Con decorrenza dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo, le tariffe delle prestazioni aggiuntive sono rideterminate come da allegato B)

(2) Quota variabile del compenso per assistito:

Ai pediatri, la quota variabile del compenso per assistito è articolata nelle seguenti voci:

compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime, indennità di collaborazione informatica, indennità di collaboratore di studio medico, indennità di bilinguismo, compensi per bilanci di salute di cui all'articolo 31, lettera g), e progetti obiettivo.

  • A)  Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
    Ai pediatri spetta il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'articolo 40 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B).
  • B)  Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all' articolo 44, come quantificati nel protocollo allegato sotto la lettera E) del presente accordo.
    L'entità complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalla Provincia tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dal Piano Sanitario Provinciale e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. I compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) ed i compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all'allegato E), non possono comunque superare il 100 % dei compensi annuali di cui all'articolo 43, lettere A), B), C), D) ed E) del precedente accordo e dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo il 100 % dell'onorario professionale di cui al comma 1, pt. 1) del presente articolo.
  • C)  Maggiorazioni per zone disagiatissime
    Per lo svolgimento dell'attività in disagiatissime sedi, al pediatra spetta, fino al raggiungimento di 400 iscritti residenti nell'ambito o distretto dichiarato disagiatissima sede, per un periodo massimo di 2 anni, un'indennità di lire 1.034.350 mensili.
    Sono identificati disagiatissime sedi tutti gli ambiti o distretti dove da almeno 2 anni non opera un pediatra di libera scelta.
    L'indennità può essere percepita dallo stesso medico un unica volta.
    L'insediamento del pediatra viene incentivato mediante:

- messa a disposizione da parte dell'Azienda di struttura ambulatoriale a costo minimale, laddove sia presente e disponibile;

- utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate nei limiti dell'attività globalmente consentita.

  • D)  Indennità di collaborazione informatica
    A tutti i pediatri che utilizzano apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali è corrisposta con decorrenza 1.1.1998 una indennità forfettaria mensile di lire 300.000, previa autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi con le caratteristiche di cui sopra e la data di decorrenza.
  • E)  Indennità di collaboratore di studio medico
    Ai pediatri che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, è corrisposta una indennità omnicomprensiva pari a lire 310.330 mensili se il collaboratore è assunto per almeno 15 ore settimanali, o rispettivamente pari a lire 206.890 se è assunto per almeno 10 ore settimanali. Il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da parte del medico e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio.
  • F)  Indennità di bilinguismo
    Ai pediatri già in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni o di titolo equipollente, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni.
  • G)  Compensi per i bilanci di salute di cui all' articolo 31, lettera g), come quantificati nell'allegato H).

(3) I compensi di cui al comma 1, pt. 1) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 1, pt. 2) sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a questo di competenza. Ai fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici pediatri si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. Con decorrenza 1.1.2001 le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianità di specializzazione del medico saranno effettuate il 1° del mese successivo al mese di passaggio di fascia per anzianità di specializzazione.

  • H)  Progetti obiettivo
    Annualmente la Provincia Autonoma di Bolzano stanzia lire 500 milioni da destinare a progetti obiettivo nell'ambito della pediatria, a cui i pediatri possono liberamente partecipare.
    Su proposta delle Società Culturali dei Pediatri, della Federazione Italiana Medici Pediatri Alto Adige, delle Aziende e dell'Assessorato alla Sanità, il comitato ex articolo 11 concorda i progetti obiettivo, identificati anche tra quelli previsti dal Piano Sanitario Provinciale.
    Al di fuori dei progetti obiettivo possono essere attivati eventuali progetti pilota con modalità da indentificare da parte del comitato ex articolo 11.

(4) Con decorrenza dall' 1.7.2000 tutte le voci relative al trattamento economico del presente articolo, ad eccezione dell'indennità di collaborazione informatica di cui alla lettera D) e delle tariffe per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B), vengono aumentate dell'indice ASTAT relativo al periodo 01.01.2000 - 30.06.2000.

Con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del presente accordo tutte le voci relative al trattamento economico del presente articolo, ad eccezione dell'indennità di collaborazione informatica di cui alla lettera D) e delle tariffe per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B), vengono aumentate dell' 0,5 %.

Art. 43 (Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia)

(1) Per i medici iscritti negli elenchi della pediatria di base viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50 % su tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l' 8,125 % a carico dell'Azienda e il 4,375 % a carico del medico.

(2) I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

(3) Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi alle lettere A) e C) dell'articolo 43 del precedente accordo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo l'onere posto a carico del servizio pubblico è pari allo 0,50 % del 60 % (zero virgola cinquanta per cento del sessanta per cento) dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1) del presente accordo.

(4) Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all' E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinchè provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale è stato stipulato un apposito contratto di assicurazione in campo nazionale.

Art. 44 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)

(1) L'Assistenza programmata si svolge ai sensi dell'allegato E) in forma di assistenza domiciliare, anche integrata, nei confronti dei pazienti non ambulabili.

Art. 45 (Continuità assistenziale)

(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell'articolo 28 della L.P. 30 gennnaio 1997, n. 1 e successive modificazioni si stabilisce che la continuità assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dagli articoli 51 e 52 dell'accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.

(2) I pediatri che si dichiarano disponibili collaborano alla continuità assistenziale di cui sopra, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:

  • a)  Continuità assistenziale festiva e prefestiva.
    Le Aziende possono istituire ambulatori pediatrici per il servizio di continuità assistenziale festiva e prefestiva, che viene svolto da medici specialisti pediatri.
    Il medico non è obbligato alla consulenza telefonica.
    L'orario dei suddetti ambulatori pediatrici viene stabilito dalle Aziende previo accordo con la Federazione Italiana Medici Pediatri Alto Adige e può, se necessario, essere esteso.
    Le aziende mettono a disposizione dei pediatri i rispettivi ambulatori e garantiscono la collaborazione di un'infermiera.
    Il compenso spettante ammonta a lire 41.380 omnicomprensivi per ogni prestazione, verrà comunque garantito un compenso orario di lire 109.640.
    Sul compenso globale di cui sopra l'Azienda versa un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di prevedenza nella misura di 12,50 % di cui 8,125 % a proprio carico e 4,375 % a carico del medico.
  • b)  continuità assistenziale notturna nei giorni feriali:
    Nei comuni dove non è organizzata la continuità assistenziale in forma attiva il servizio di continuità assistenziale viene svolto sotto forma di disponibilità domiciliare, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per i propri iscritti o a turno, sotto forma di associazionismo medico, con un massimo di 5 pediatri.
    Il compenso spettante ammonta a lire 124.120 omnicomprensivi per notte per medico, se il pediatra per propria scelta svolge singolarmente il servizio, lire 196.510 omnicomprensivi per notte se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma del turno. Se il servizio viene svolto a turno:
    lire 225.570 omnicomprensivi (2 pediatri),
    lire 268.930 omnicomprensivi (3 pediatri),
    lire 310.270 omnicomprensivi (4 pediatri),
    lire 351.450 omnicomprensivi (5 pediatri) per notte.
    Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra all'azienda.
    I pediatri che intendono svolgere tale servizio devono comunicare all'Azienda quale forma di continuità assistenziale notturna loro intendono esplicare.
    Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i pediatri associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica.
    Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato all'Azienda di appartenenza il riassunto dei turni di continuità assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.

(3) Sui compensi di cui al comma 2 l'Azienda versa un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza nella misura del 12,50 % di cui 8,125 % a proprio carico e 4,375 % a carico del medico.

CAPO III

Art. 46 (Attività territoriali programmate)

(1) Per lo svolgimento di attività normalmente di prevenzione e profilassi a livello di comunità, indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l'Azienda può attribuire ulteriori attività a tempo determinato, non superiori ad un anno, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della Azienda medesima ed espressamente rinnovabili.

(2) L'attività è preferibilmente assegnata a pediatri convenzionati operanti nell'ambito territoriale in cui l'attività deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla metà del loro massimale e che non esplichino altre attività, oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare è individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico.

(3) La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non può superare, salvo deroghe in caso di necessità, l'orario settimanale rapportato convenzionalmente al massimale.

Art. 47 (Assegnazione delle attività territoriali programmate e compensi)

(1) L'Azienda interpella il pediatra secondo l'ordine di priorità indicato all'articolo 46 comma 2 indicando il tipo e la data di inizio della attività, della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attività, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, di cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia.

(2) Il pediatra interpellato è invitato contestualmente a presentarsi entro 6 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito è considerata come rinuncia.

(3) In caso di impossibilità del pediatra a prestare temporaneamente la propria attività, fino ad un massimo di 30 giorni, l'Azienda provvede ad assegnare ad altro pediatra disponibile l'attività in questione.

(4) Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo modalità organizzative e normative e compensi, comprensivi dei contributi ENPAM, concordati di volta in volta dalla Provincia con i sindacati firmatari del presente accordo. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Art. 48 (Rapporti con i responsabili del distretto)

(1) Il pediatra per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 47, osserva le direttive organizzative emanate dal coordinatore del distretto ed è tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attività.

Art. 49 (Prestazioni ed attività aggiuntive)

(1) Previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sentito il comitato di cui all'articolo 11, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica l'erogazione di prestazioni aggiuntive e attività anche tese ad una migliore integrazione tra gli interventi sanitari e sociali e con le modalità che possono consentire l'inserimento funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, ove istituito, o dell'apposito servizio per:

  • a)  interventi sanitari relativi all' età pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettività;
  • b)  processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attività del pediatra di base e i casi di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);
  • c)  assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
  • d)  sperimentazione di iniziative di telemedicina;
  • e)  partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale ( es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di base per prestazioni non previste dall' articolo 30 e 31;
  • f)  prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle di cui all' allegato B);
  • g)  iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, alcoolismo, uso di droghe, malattie a trasmissione sessuale, ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
  • h)  partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, che possa determinare la eliminazione o correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;
  • i)  svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello provinciale;
  • j)  attivazione di un sistema informativo integrato tra medici pediatri di base, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa;
  • k)  fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini statistici-epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi costi.

(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma precedente, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, e le Aziende competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici pediatri partecipanti a tali attività integrative.

(3) Il comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 11 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.

Art. 50 (Livelli di spesa programmati)

(1) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, l'Assessorato alla Sanità e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sulla base delle medie nazionali della spesa storica e dei parametri di spesa per assistito, fissano i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati ai quale fare riferimento per la valutazione dell'attività prescrittiva del pediatra.

(2) Tali criteri dovranno prevedere:

  • -  le modalità per individuare le spese direttamente indotte dai pediatri convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero;
  • -  le modalità di calcolo del livello di spesa programmata tenendo conto:

a) della popolazione pesata per età e sesso e per particolari patologie;

b) del confronto dei costi aziendali provinciali con quelli nazionali;

c) del finanziamento dei livelli uniformi di assistenza;

  • -  le procedure di verifica della qualità delle prestazioni e del controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri prestabiliti.

(3) Il rispetto da parte dei pediatri del livello di spesa programmata comporta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la corresponsione di una quota annua pari al 40 % della differenza tra la spesa sanitaria programmata e quella effettivamente sostenuta, di cui il 75 % di diretta spettanza al medico che ha rispettato il tetto di spesa programmata e il rimanente 25 % da suddividere tra tutti i pediatri del distretto o dell'ambito territoriale di riferimento.

Nulla è richiesto al pediatra che non ha rispettato il livello di spesa programmata.

(4) Sulla minor spesa indotta, il 5 % è destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende, sentito il Comitato di cui all'articolo 11.

(5) Il Comitato di cui all'articolo 11 cura le modalità di attivazione del presente articolo che dovrà entrare in vigore entro 6 mesi dalla data di approvazione dell'accordo.

Art. 51 (Associazionismo medico)

(1) Previa richiesta alle Aziende competenti per territorio, i pediatri possono attivare forme associative che prevedano:

  • -  la gestione da parte delle associazioni di locali, attrezzature e personale, forniti dalle Aziende direttamente o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
  • -  l' erogazione dell'assistenza primaria in strutture complesse in sistemi integrati e coordinati con la pediatria di base;
  • -  la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.

(2) La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal pediatra in particolare:

  • -  prestazioni diagnostiche;
  • -  assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
  • -  assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie.

(3) L'associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dal presente accordo di cui agli articoli 46 e 49.

(4) Ai pediatri espletanti attività di associazionismo medico ai sensi del presente articolo, è dovuto il trattamento economico previsto per i pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo.

(5) Quale forma di partecipazione alle spese conseguenti alla gestione di locali, attrezzature e personale forniti direttamente o indirettamente dalle Aziende, ai pediatri che attuano forme di associazionismo medico come previsto nel presente articolo, dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del presente accordo l'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1), viene ridotto dell' 1,5 %..

(6) Entro 90 giorni dal recepimento della richiesta, le Aziende sono tenute a fornire all'associazione medica quanto necessario all'espletamento dell'attività stessa.

(7) Le parti concordano che le modalità di attuazione di tale forma di assistenza medica vengano determinate previo accordo tra l'Azienda interessata e le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Art. 52 (Pediatria di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  • a)  l' associazione è libera, volontaria e paritaria;
  • b)  l' accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e L'Ordine dei Medici;
  • c)  del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l' attività di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Provincia;
  • d)  la sede della medicina di gruppo è unica. In casi particolari la sede può essere articolata in più studi medici dislocati nello stesso distretto o ambito territoriale;
  • e)  del gruppo fanno parte non meno di due e non più di quattro pediatri di base;
  • f)  ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
  • g)  ciascun partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l' accesso reciproco gli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  • h)  la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando il quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall' accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  • i)  in ogni caso deve essere assicurata dai medici del gruppo l' assistenza nello studio per almeno cinque ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nei giorni prefestivi infrasettimanali deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica;
  • k)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all' interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
  • l)  all' intero del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interne per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità;
  • m)  la suddivisione delle spese di gestione dell' ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo;

Norma finale n. 1

I pediatri che alla data di pubblicazione del presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale salvo l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti.

Norma finale n. 2

Qualora non vi sia un rinnovo del contratto entro 6 mesi dalla scadenza, tutte le voci relative al trattamento economico vengono adeguati, con decorrenza 1.7.2001 secondo gli indici ASTAT relativi al periodo 1.1.2000 - 30.6.2001 e in modo analogo per gli eventuali successivi semestri.

Norma finale n. 3

Le parti firmatarie concordano che ai pediatri venga liquidato un compenso pari alle quote relative ai neonati trattenute ai pediatri in applicazione dell'articolo 29 del precedente accordo. Per il 2° semestre 1997 per le quote relative ai neonati, viene liquidato un importo pari a quello trattenuto il 1° semestre 1997.

Norma finale n. 4

Le parti firmatarie concordano che negli articoli ove si fa riferimento al D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e alle leggi provinciali vigenti e successive modifiche si intendono le modifiche alle suddette leggi intercorse fino alla data dell'approvazione del presente accordo. Eventuali successive modifiche non incidono automaticamente sul presente contratto.

Norma finale n. 5

Le parti concordano sull'opportunità che la parte pubblica fornisca un programma informatico con le caratteristiche di cui all'articolo 21, comma 2, del presente accordo a tutti i pediatri che ne facciano richiesta in modo da uniformare il lavoro e le procedure anche al fine di rendere più agevole l'elaborazione di progetti obiettivo, indagini epidemiolgiche e la trasmissione dei dati tra pediatri ed Aziende. Fa parte di tale programma anche un software del prontuario farmaceutico ed i relativi aggiornamenti.

Norma finale n. 6

Le parti concordano sulla necessità di sensibilizzare le autorità scolastiche affinchè richiedano il certificato di stato di buona salute solamente nei casi contemplati dal decreto Ministero della Sanità del 28. 02. 1983, articolo 1, lettere a) e c), evitando di richiederlo per tutti per le normali lezioni di educazione fisica o per attività ludico ricreative come gite o feste scolastiche.

Norma finale n. 7

Le parti s'impegnano ad individuare ed attuare dei progetti obiettivo secondo l'articolo 42, lettera H, entro 6 mesi.

Norma finale n. 8

Le parti concordano che eventuali temporanei e saltuari malfunzionamenti relativi a problemi tecnici di telefoni cellulari e/o apparecchiature di segreteria non siano passibili di contestazione al pediatra, ma solo esclusivamente di segnalazione.

Dichiarazione a verbale n. 1

Si chiede che nelle future trattative con altre categorie la parte pubblica s'impegna a non emanare norme nell'ambito della pediatria, senza che prima siano state consultate le Organizzazioni Sindacali dei Pediatri.

Norma transitoria n. 1

Previa richiesta scritta di un genitore o di legale rappresentante alle Aziende competenti i minori che abbiano compiuto il 14° anno di età possono essere mantenuti in carico al pediatra fino al 16° anno.

Allegato A 2)

2)

Omissis.

Allegato B (articolo 42)
Prestazioni aggiuntive

(1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici pediatri sono quelle elencate in calce al presente allegato B nel nomenclatore - tariffario.

(2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.

(3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato dalle corrispondenti necessarie attrezzature.

(4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro la fine del mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione e firma dell'assistito. Se la prestazione è eseguita previa l'autorizzazione sanitaria dell'Azienda, alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa.

Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.

Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.

(5) Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito.

I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).

(6) Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese successivo all'esecutività del presente accordo, a verificare l'andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto; qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresì ad un protocollo integrativo di revisione dell'istituto in oggetto.

Nomenclatore tariffario delle prestazioni aggiuntive

A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione      tariffa

  • 1.  Sutura di ferita superficiale           75.000
  • 2.  Rimozione di punti di sutura e medicazione       45.000
  • 3.  amponamento nasale anteriore         30.000
  • 4.  Estrazione corpo estraneo dal naso         19.835
  • 5.  Estrazione corpo estraneo dall' orecchio      45.000
  • 6.  Prima medicazione *           45.000
  • 7.  Medicazioni successive           30.000
  • 8.  Riduzione incruenta di fimosi e parafimosi       30.000
  • 9.  Riduzione di ernia inguinale           45.000
  • 10.  Sbrigliamento sinechia piccole labbra       45.000
  • 11.  Toilette di perionichia supporata         45.000
  • 12.  Riduzione della pronazione dolorosa dell' ulna     45.000
  • 13.  Riduzione della sublussazione articolazione scapolo-omerale   60.000
  • 14.  Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta)     37.500
  • 15.  Asportazione di verruche           24.320
  • 16.  Iniezione endovenosa           22.500
  • 17.  Scotch-test per ossiuri           15.000
  • 18.  Tampone faringeo per test veloce di streptococchi     20.000
  • 19.  Trattamento provvisorio di frattura o lussazione
    mediante immobilizzazione con materiale idoneo
    - piccoli segment            36.225
    - grandi segmenti            48.300
  • 20.  Spirometria             50.000
  • 21.  Pricktest               50.000
  • 22.  ECG               50.000
  • 23.  Ecografia, per distretto           50.000
  • 24.  same urine effettuate con analizzatore e con referto stampato   15.000

(*)Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.

B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione da richiedersi     tariffa
un'unica volta all'azienda sanitaria

  • 1.  Screening per l' ambliopia          60.000
  • 2.  Boel test (screening audiometrico entro 1° anno di età)   60.000
  • 3.  Seduta vaccinale ai sensi del calendario vaccinale
    (compresa la compilazione della relativa documentazione
    e l'invio alle Aziende ed ai Comuni)**       35.000

(**)Il vaccino viene messo a disposizione dalle Aziende gratuitamente.

Per i pediatri che vaccinano l'Azienda Sanitaria competente per territorio, con modalità da individuare e concordare in loco, s'impegna a gestire lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi provenienti dall'attività di assistenza sanitaria, assumendosene l'onere economico.

Nel caso che il pediatra non dovesse effettuare le vaccinazioni, è comunque tenuto ad effettuare il colloquio informativo prevaccinale e la relativa visita come previsto nei bilanci di salute.

Allegato C) (articolo 18)
Procedure tecniche per l'applicazione del rapporto ottimale

(1) Stabilito per determinazione della Provincia l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale.

(2) Si procede in questo modo.

(3) Si stabilisce quale è la popolazione 0-6 anni nell'ambito risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

(4) A parte si prende l'elenco dei medici pediatri già operanti nell'ambito in questione.

(5) Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o della autolimitazione.

(6) Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale.

(7) Esso sarà:

  • -  uguale a 600 per tutti coloro che usufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 600;
  • -  pari al loro massimale se esso è inferiore a 600.

(8) Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale.

(9) La zona è carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 300 e si inserirà un medico per ogni 600 abitanti o frazione superiore a 300 in relazione al risultato della sottrazione.

(10) Esempio:

Ambito territoriale 52.000 abitanti, popolazione pediatrica 6.050 abitanti.

Medici inseriti nell'ambito:
2 a 1000 scelte di massimale
valgono (2x600)     1200

3 a 800 scelte di massimale
valgono (3x600)     1800

6 a 350 scelte di massimale
valgono (6x350)     2100

Totale        5100

La zona è carente: 6.050 - 5.100 = 950

Devono essere inseriti 2 medici.

Allegato D 2)

2)

Omissis.

Allegato E (articolo 44)
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili

Art. 1 (Prestazioni domiciliari)

(1) L'assistenza domiciliare programmata di cui all'articolo 44 è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:

  • -  monitoraggio dello stato di salute dell' assistito;
  • -  controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
  • -  indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico;
  • -  indicazioni ai familiari, o al personale addetto all' assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;
  • -  indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda;
  • -  collaborazione con il personale dei servizi sociali per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l' ambiente esterno;
  • -  predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
  • -  attivazione degli interventi riabilitativi;
  • -  tenuta al domicilio di un' apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulle quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Art. 2 (Attivazione del servizio domiciliare)

(1) Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare quali ad esempio:

  • a)  impossibilità permanente a deambulare (es. portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
  • b)  impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni;
  • c)  impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:

- insufficienza cardiaca;

- insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;

- gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;

- cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;

- tetraplegici;

- immunodeficienza acquisita.

Art. 3 (Procedure per l'attivazione dell'assistenza)

(1) La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal pediatra di famiglia, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.

(2) Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi.

(3) Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché la necessità di eventuali supporti di personale.

(4) Al fine di fornire al responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.

(5) L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Art. 4 (Rapporti con il distretto)

(1) In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico pediatra ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attività sanitaria concordano:

  • A)  la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell' assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non può essere superiore ad un anno (con possibilità di proroga);
  • B)  la cadenza giornaliera (in caso di ass. integrata), settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico pediatra al domicilio, che può variare in relazione alla diversa intensità dell' intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
  • C)  i momenti di verifica comune all' interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Art. 5 (Compenso economico)

(1) Al pediatra oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura ammontante a lire 51.680 per accesso.

(2) Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.

(3) Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio di medico, cambio di residenza e il venire meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Art. 6 (Modalità di pagamento)

(1) Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.

(2) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.

(3) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.

(4) La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.

Art. 7 (Documentazione di distretto)

(1) Presso ogni distretto, è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico pediatra che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.

(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Art. 8 (Verifiche)

(1) Il dirigente medico responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato ed coordinatori dei distretti possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati.

(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico pediatra.

Allegato F (articolo 22)
Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria

(1) Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'articolo 22, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(2) Al medico sostituto deve essere corrisposto il 67 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1).

(3) Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spettano ulteriori 2,4 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1), in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.

(4) Individuata convenzionalmente nel 20 % la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi alla sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20 % con oneri a carico del titolare e ridotti del 20 % se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Allegato G 2)

2)

Omissis.

Allegato H
(articolo 31, lettera g)

(1) I bilanci di salute di cui all'articolo 31, lettera g) sono previsti in numero di 10 per la fascia di età 0-14 anni individuate dalla Giunta provinciale che sono:

1.      4. -6. settimana

2.      3. mese

3.      5 - 7 mesi

4.      8 - 10 mesi

5.      12 - 14 mesi

6.      15 - 24 mesi

7.      3 - 4 anni

8.      5 - 6 anni

9.      9 - 10 anni

10.      12 - 14 anni

(2) Il pediatra è tenuto alla compilazione dell'apposita scheda in quadruplice copia o su supporto magnetico per ogni bilancio di salute effettuato. Una copia sarà consegnata alla famiglia da conservare nel libretto sanitario personale dell'assistito, una copia sarà inviata all'Azienda, una copia sarà inviata all'Assessorato alla Sanità e la quarta copia sarà trattenuta dal pediatra. Le relative schede sono messe a disposizione dalle Aziende. Al pediatra spetta per ogni bilancio di salute effettuato il compenso di lire 28.960

(3) Ai fini della liquidazione dei compensi il pediatra deve annotare su apposito registro i dati del paziente al quale ha effettuato la visita, far apporre sullo stesso la firma del genitore e consegnarne una copia all'Azienda. I compensi relativi sono corrisposti entro il 2° mese successivo a quello dell'invio della distinta dei bilanci di salute effettuati.

Allegato I 2)

2)

Omissis.

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ActionActionArt. 13
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ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionJ
ActionActionK
ActionActionL
ActionActionM
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5
ActionActionCAPO I
ActionActionZone produttive
ActionActionConcessione edilizia
ActionActionContributo di costruzione
ActionActionConvenzionamento
ActionActionControllo dell'attività edilizia
ActionActionArt. 17 (Ricorso popolare)      
ActionActionArt. 18 (Termine al Comune per provvedere)
ActionActionVerde agricolo
ActionActionAmpliamento degli esercizi alberghieri
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionN
ActionActionO
ActionActionP
ActionActionQ
ActionActionR
ActionActionS
ActionActionT
ActionActionU
ActionActionV
ActionActionW
ActionActionX
ActionActionY
ActionActionZ
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActiona) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34
ActionActionb) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991, n. 28 —
ActionActiond) Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
ActionActione) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 2 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6 —
ActionActionArt. 1-21.   
ActionActionArt. 22 (Concessione per revisioni periodiche dei veicoli a motore)
ActionAction[Art. 22/bis (Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate)
ActionActionArt. 22/ter (Formazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose)
ActionActionArt. 23
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2009 , n. 40
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2017, n. 36
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 27
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
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ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 3 maggio 2010, n. 764
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction Delibera N. 2094 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2163 del 30.12.2010
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ActionAction Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
ActionAction Delibera N. 773 del 10.05.2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
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ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
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ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
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ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
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ActionAction Delibera 21 dicembre 2009, n. 3088
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ActionAction Delibera N. 858 del 13.03.2006
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 901
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ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
ActionAction Delibera N. 1107 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1148 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1193 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1262 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1271 del 10.04.2006
ActionAction Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
ActionAction Delibera N. 1354 del 18.04.2006
ActionAction Delibera N. 1485 del 02.05.2006
ActionAction Delibera N. 1749 del 22.05.2006
ActionAction Delibera N. 1868 del 29.05.2006
ActionAction Delibera N. 1986 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 1998 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2033 del 06.06.2006
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ActionAction26/10/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 26.10.2000
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ActionAction18/11/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 18.11.2000
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ActionAction14/01/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
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ActionAction19/05/2000 - Circolare 19 maggio 2000, n. 5
ActionAction01/08/2000 - Accordo 1° agosto 2000
ActionAction23/02/2000 - CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionAction23/02/2000 - Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionAction17/07/2000 - Contratto collettivo
ActionAction28/08/2000 - CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionAction28/08/2000 - CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionAction28/08/2000 - CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
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ActionAction13/04/2000 - Contratto collettivo 13 aprile 2000
ActionAction27/04/2000 - Contratto collettivo 27 aprile 2000
ActionAction17/07/2000 - Contratto collettivo 17 luglio 2000
ActionAction23/08/2000 - Contratto collettivo 23 agosto 2000
ActionAction28/08/2000 - Contratto di comparto
ActionAction20/04/2000 - Contratto di comparto 20 aprile 2000
ActionAction02/05/2000 - deliberazione della Giunta provinciale 2 maggio 2000, n. 1370
ActionAction19/06/2000 - deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 2000, n. 2210
ActionAction11/08/2000 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionAction18/12/2000 - deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 4878
ActionAction06/10/2000 - Decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 319
ActionAction04/01/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionAction23/03/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 marzo 2000, n. 10
ActionAction27/03/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 marzo 2000, n. 11
ActionAction29/03/2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 12
ActionAction29/03/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 13
ActionAction22/02/2000 - decreto del Presidente della giunta provinciale 22 febbraio 2000, n. 148/23.2
ActionAction03/04/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 2000, n. 15
ActionAction05/04/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 aprile 2000, n. 17
ActionAction06/04/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18
ActionAction04/05/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionAction18/01/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 gennaio 2000, n. 2
ActionAction12/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 2000, n. 20
ActionAction17/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 2000, n. 21
ActionAction29/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 2000, n. 23
ActionAction30/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 maggio 2000, n. 24
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ActionAction05/07/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27
ActionAction31/07/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale31 luglio 2000, n. 29
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ActionAction11/10/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 ottobre 2000, n. 37
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ActionAction05/09/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 settembre 2000, n. 4/16.1 —
ActionAction05/09/2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionAction14/11/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 novembre 2000, n. 40
ActionAction14/11/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 novembre 2000, n. 41
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ActionAction25/02/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 5
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ActionAction04/01/2000 - Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
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ActionAction06/05/1997 - Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
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ActionAction04/06/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 04.06.1997
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ActionAction30/09/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
ActionAction08/10/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997
ActionAction22/10/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 460 del 22.10.1997
ActionAction31/10/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
ActionAction06/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
ActionAction17/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
ActionAction18/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
ActionAction18/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
ActionAction19/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
ActionAction28/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
ActionAction28/11/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
ActionAction15/12/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
ActionAction22/12/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
ActionAction23/12/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
ActionAction08/05/1997 - CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionAction08/05/1997 - Contratto di comparto 8 maggio 1997
ActionAction15/09/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
ActionAction27/03/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionAction14/04/1997 - deliberazione della Giunta provinciale 14 aprile 1997, n. 1404
ActionAction26/05/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
ActionAction23/06/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionAction30/06/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 2998
ActionAction30/06/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 2999
ActionAction30/06/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 3000
ActionAction30/06/1997 - deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 3020
ActionAction21/07/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionAction21/07/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 21 luglio 1997, n. 3371
ActionAction25/08/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 25 agosto 1997, n. 4116
ActionAction15/09/1997 - 4611
ActionAction13/10/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 13 ottobre 1997, n. 5239
ActionAction10/11/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 10 novembre 1997, n. 5897
ActionAction24/11/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionAction15/12/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 15 dicembre 1997, n. 6718
ActionAction22/12/1997 - deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 1997, n. 6952
ActionAction28/07/1997 - Decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275
ActionAction02/09/1997 - Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320
ActionAction09/09/1997 - DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction02/10/1997 - Decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385
ActionAction08/05/1997 - CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionAction07/01/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 gennaio 1997, n. 1
ActionAction08/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 10
ActionAction14/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1997, n. 11
ActionAction21/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1997, n. 12
ActionAction24/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1997, n. 13
ActionAction24/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1997, n. 14
ActionAction07/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1997, n. 15
ActionAction07/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1997, n. 16
ActionAction05/05/1997 - decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1997, n. 161/23.2
ActionAction12/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1997, n. 17
ActionAction21/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 maggio 1997, n. 18
ActionAction03/06/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
ActionAction06/02/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
ActionAction05/06/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 1997, n. 20
ActionAction23/06/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 21 —
ActionAction02/07/1997 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
ActionAction14/07/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 luglio 1997, n. 23
ActionAction22/07/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1997, n. 24
ActionAction31/07/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 1997, n. 25
ActionAction20/08/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 agosto 1997, n. 27
ActionAction26/08/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 agosto 1997, n. 28
ActionAction27/08/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 agosto 1997, n. 29
ActionAction13/02/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionAction12/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 settembre 1997, n. 30
ActionAction19/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1997, n. 31
ActionAction23/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 settembre 1997, n. 32
ActionAction10/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1997, n. 33
ActionAction23/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1997, n. 34
ActionAction27/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 ottobre 1997, n. 35
ActionAction07/11/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 novembre 1997, n. 36
ActionAction18/11/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 novembre 1997, n. 37
ActionAction24/11/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
ActionAction16/12/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1997, n. 39
ActionAction20/02/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1997, n. 4
ActionAction30/12/1997 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40
ActionAction26/03/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1997, n. 6
ActionAction01/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1997, n. 7 —
ActionAction01/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1 aprile 1997, n. 8
ActionAction08/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 9 —
ActionAction30/01/1997 - Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1
ActionAction07/08/1997 - Legge provinciale 7 agosto 1997, n. 10
ActionAction11/08/1997 - Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
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ActionAction27/10/1997 - Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
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