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In vigore al: 31/10/2020

Beschluss N. 4732 del 11.12.2000
Settore industria: Modifica dei criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell‘economia

Allegato

Settore industria: criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’
economia”

 

A. PARTE GENERALE

 

Articolo 1

Obiettivi generali

1. La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo del settore economico dell’industria e in particolare del plusvalore e della competitività, anche internazionale, dello stesso, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea e delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

 

Articolo 2

Riferimenti alla legislazione europea

1. L’applicazione dei presenti criteri fa riferimento alle regole dell’Unione Europea, di seguito denominato UE, in particolare alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.

 

2. Si fa esplicito riferimento a tali regole per quanto riguarda:

a) i parametri per l’individuazione della categoria di piccola e media impresa, nonché delle microimprese;

b) definizione delle iniziative agevolabili;

c) definizione delle iniziative ammesse ad agevolazione espresse in “equivalente sovvenzione lorda” (ESL);

d) definizione dei territori ai fini agevolativi;

e) disciplina degli aiuti ”de minimis”.

 

Articolo 3

Imprese beneficiarie

1. Beneficiarie delle misure di sostegno  sono le imprese industriali che hanno la sede legale e un’unità produttiva o di sviluppo o anche solo un’unità produttiva nella Provincia di Bolzano e operano nei seguenti settori di attività:

a) industria manifatturiera ivi compresa l’attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli;

b) imprese industriali erogatrici di servizi per il sistema produttivo e le imprese di creazione di  software;

c) industria estrattiva, industria delle costruzioni, industria delle installazioni, impianti e imprese operanti nel comparto della lavorazione degli inerti;

d) imprese di comunicazione;

e) imprese che gestiscono centri attrezzati per trasporti intermodali;

f) imprese  miste  che  svolgono  attivitá industriali;

 

2. Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente nel territorio della Provincia.

 

3. Sono escluse dall’agevolazione  le  imprese appartenenti ai settori sensibili come definiti dalle autorità comunitarie; nonché le imprese di servizi che sono agevolate in conformità dei criteri applicativi  della  L.P. 20 marzo 1995,  n. 7 (Incentivazioni nel settore dei servizi e nuove  norme in materia di qualificazione   della   ricettività alberghiera, di iscrizione all’albo provinciale dei maestri di sci nonché di personale delle scuole materne

 

Articolo 4

Domande ammissibili

1. Possono essere ammesse ad agevolazione iniziative realizzate dopo la presentazione della domanda, nonché quelle che risultano effettuate nei sei mesi antecedenti.

 

2. La domanda deve essere corredata di tutti i dati e documenti richiesti dall’Ufficio competente.

 

3. Ai fini della classificazione si fa riferimento all’inquadramento previsto dall’INPS., comprovato dal modello DM 10 o da specifica dichiarazione INPS. A prescindere dalla classificazione INPS sono considerate come imprese industriali quelle imprese di servizio che esercitano la loro attivitá a favore di imprese produttive. Tali imprese sono indicate nell’articolo 12. Le imprese, all’atto dell’erogazione dell’agevolazione devono avere almeno un dipendente, ad eccezione delle imprese esercenti l’attività di impianto di risalita a conduzione familiare le quali sono esenti da tale obbligo. Può venire considerato dipendente dell’impresa anche colui che collabora in via esclusiva con l’impresa mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di almeno due anni.

 

4. Spese riguardanti I.V.A., spese di registro o altre imposte non sono ammesse ad agevolazione. Sono ammesse le operazioni di leasing compreso il leasing traslativo.

 

5. Le agevolazioni possono venire concesse solo alle imprese che  rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.

 

6. Le somme di investimento ammesse sono arrotondate al milione inferiore.

 

7. Si definisce “nuova impresa” l’impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e il  cui capitale non è partecipato per oltre il 25% da imprese giá costituite da oltre 24 mesi. Il subentro in un’azienda giá esistente non viene considerato come nuova fondazione di azienda.

 

8. Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad investimenti inerenti all’attivitá artigianale e commerciale, qualora non prevalenti rispetto all’investimento globale; in caso contrario la domanda va indirizzata all’Ufficio artigianato o all’Ufficio provvidenze per il turismo, il commercio e i servizi.

 

Articolo 5

Documentazione per la presentazione della domanda

1. Gli investimenti in beni mobili usati non sono ammissibili a contributo. Progetti di investimento riguardanti le costruzioni che costituiscono unitá funzionale indipendente non possono essere ripartiti in piú domande di agevolazione.

 

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate all’ufficio competente su carta provvista di marca da bollo da lire 20.000.-, indicando il Capo della Legge per il quale è richiesta l’agevolazione.

 

3. Alla domanda di agevolazione vanno allegati i seguenti documenti:

a) modello DM 10 fornito dall’INPS, relativo al mese dell’ultimo versamento effettuato prima della presentazione della domanda o da specifico attestato INPS;

b) l’ultimo bilancio di esercizio disponibile e relativa nota integrativa firmato dal legale rappresentante della Ditta/Società.

c) una dichiarazione firmata dal legale rappresentante circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

d) un prospetto riguardante l’evoluzione temporale dei principali dati aziendali;

e) un elenco degli investimenti previsti con relativi preventivi ed eventualmente un elenco delle spese già sostenute nei sei mesi antecedenti per i quali è richiesta l’agevolazione;

f) una dichiarazione circa l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri della UE;

g) eventuali altri moduli richiesti dall’ufficio.

 

4. La mancata presentazione della documentazione a corredo della domanda comporta il mancato accoglimento della domanda di agevolazione.

 

5. Per lo stesso progetto non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico.

 

Articolo 6

Tipologia di aiuto

1. Salvo disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, la concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere le forme indicate in seguito:

a) contributo a fondo perduto;

b) mutuo  agevolato  concesso  tramite fondo di rotazione  sull’intero investimento con una partecipazione massima della quota a carico della Provincia fino al 90% del mutuo. Per il finanziamento degli investimenti erogati sotto il Capo II la  ESL  non   può  comunque superare il 20%.

 

2. La forma di aiuto di cui al comma 1 lettera b) è obbligatoria per somme di investimento che eccedono i limiti indicati nei singoli Capi.

 

3. Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui al comma 1 lettera b), la ripartizione fra i fondi tra Provincia e istituto di credito viene calcolata in modo da garantire all’impresa la corresponsione della equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante.

 

Articolo 7

Liquidazione delle agevolazioni

1. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l’agevolazione concessa è proporzionalmente ridotta rispettivamente ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa. In ogni caso si potrà liquidare l’agevolazione solo se la documentazione di spesa presentata e ritenuta ammissibile raggiunge almeno il 70% della somma ammessa ad agevolazione. Il programma di investimento presentato dalla ditta può in fase di attuazione subire delle variazioni, purchè prima dell’effettuazione della modifica venga presentata apposita comunicazione all’ufficio competente che ne verifica l’ammissibilitá.

Per le ditte per le quali è giá stata deliberata la concessione del contributo, alla data della pubblicazione dei presenti criteri, il contributo viene ridotto in proporzione allo stralcio degli investimenti effettuati ma non originariamente previsti, e la liquidazione potrá avvenire anche se la documentazione di spesa presentata e ritenuta ammissibile non raggiunge almeno il 70% della somma ammessa ad agevolazione.

 

2. Ai fini della liquidazione delle agevolazioni è richiesta la presentazione delle fatture originali delle spese sostenute e le copie delle buste paga, provviste di quietanza o di estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento, fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nella parte applicativa. Per le costruzioni il richiedente può presentare una certificazione dei lavori conformemente al D.P.G.P. del 10.05.1994, n. 15.

 

Articolo 8

Controlli

1. Con la domanda di agevolazione va presentata una dichiarazione di impegno che i beni di investimento agevolati non verranno impropriamente alienati, affittati o ceduti in comodato per il seguente periodo:

a) nel caso di macchinari, impianti tecnici, attrezzature, arredamenti, mezzi di trasporto per almeno quattro anni a partire dal loro acquisto e di tre anni nel caso si tratti di server, computer e relativo software;

b) nel caso di locali o di edifici aziendali, nonché nel caso di investimenti in costruzione e piazzali aziendali, soggetti al rilascio di concessione edilizia per almeno dieci anni a partire dalla data di acquisto o dal rilascio della licenza d’uso da parte del Comune in caso di nuove costruzioni.

 

2. Qualora i vincoli temporali sopra indicati non venissero rispettati, il richiedente si obbliga a restituire alla Provincia l’agevolazione percepita in proporzione al tempo residuo, maggiorata degli interessi legali. Verranno effettuati controlli a campione presso le aziende che hanno beneficiato di agevolazioni onde verificare l’effettuazione e la destinazione degli investimenti o delle spese agevolati.

 

Articolo 9

Revoca delle agevolazioni

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai presenti criteri o irregolare documentazione viene revocata l’agevolazione, maggiorata degli interessi legali. L’impresa inadempiente viene sospesa per quattro anni dal godimento di agevolazioni provinciali.

 

Articolo 10

Pareri

1. Gli uffici potranno avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti esterni o interni agli uffici provinciali competenti per la valutazione dei progetti presentati dalle imprese.

 

Articolo 11

Zone svantaggiate

1. Sono considerate zone svantaggiate le zone indicate di seguito:

 

Valle Aurina

(ad eccezione di Cadipietra, S.Giovanni e Luttago)

Anterivo

Brennero

Campo di Trens

Glorenza

Curon Venosta

San Genesio (ad eccezione del capoluogo)

Lasa

Lauregno

Luson

Malles

Martello

Meltina

Moso in Passiria

Selva dei Molini

Val di Vizze (ad eccezione di Prati)

Prato Stelvio

Predoi

Proves

Racines

Sarentino (escluso il capoluogo)

Sluderno

S.Leonardo in Passiria

(ad eccezione del capoluogo)

S. Martino in Passiria

(escluso il capoluogo)

S. Martino in Badia

S: Pancrazio

Stelvio

Tubre

Trodena

Senale - San Felice

Ultimo

Vandoies (ad eccezione del capoluogo)

Verano

La Valle

Val Casies.

 

Articolo 12

Imprese di servizio

1. Vengono considerate come imprese industriali le seguenti imprese di servizio, definite dai relativi codici ISTAT, che impieghino piú di 29 addetti:

72.10     Consulenza   per  installazione di elaboratori elettronici

72.20     Fornitura di software e consulenza in materia informatica

72.30     Elaborazione elettronica dei dati

72.40     Attivitá delle banche dati

72.50     Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici

72.60     Altre attivitá connesse all’informatica

72.60.1     Servizi  di  telematica,  robotica, eidomatica

72.60.2     Altri servizi connessi all’informatica

74.70     Servizi     di pulizia  e   disinfestazione

74.70.1     Servizi di pulizia

74.70.2     Servizi di disinfestazione

90.00     Smaltimento   dei  rifiuti   solidi, delle acque di scarico e simili

90.00.1     Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

90.00.2     Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attivitá affini

90.00.3     Misure igienico-sanitarie ed attivitá affini

92.20     Attivitá radio-televisive

93.01.1     Attivitá delle lavanderie per  alberghi, ristoranti, enti e comunitá

 

Le relative domande di contributo vengono trattate secondo i criteri vigenti per il settore servizi.

 

Articolo 13

Progetti

1. Possono essere concesse agevolazioni fino alla percentuale massima prevista nella tabella A) del Capo II dei presenti criteri, per progetti limitati nel tempo e di particolare importanza per l’industria (p.es. progetti comuni d’investimento da parte di piú imprese industriali, costruzioni comuni, investimenti per l’adeguamento delle norme UE, investimenti per l’incremento delle esportazioni ecc.).

Articolo 14

Programmi di incentivazioni particolari dell’UE

1. Nel caso di programmi di incentivazione particolari della UE come ad esempio LEADER e INTERREG, investimenti per progetti comuni possono essere agevolati con un tasso massimo dell’80% alla condizione che non si tratti di agevolazione a favore di singole aziende.

 

Articolo 15

Validitá

1. I presenti criteri entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. I presenti criteri valgono anche per le domande giacenti e non ancora deliberate in quanto risultino piú favorevoli per le ditte.

 

B. PARTE APPLICATIVA

CAPO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI

 

Criteri applicativi  per la concessione di agevolazioni  provinciali

 

Articolo 1

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di una domanda all’anno. Domande di contributo presentate ad altri uffici provinciali e che riguardano investimenti aziendali possono essere trasmesse all’ufficio competente senza necessità di presentare ulteriore domanda di contributo. Le domande di contributo per l’acquisto attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale  di beni immobili, nonché le domande di beni mobili usati con prezzo unitario minimo di lire 500 milioni possono essere presentate entro 6 mesi dopo l’avvenuto acquisto ed in eccedenza al numero di domande inoltrabili in un anno.

 

Articolo 2

Investimenti ammissibili e non ammissibili

1. Sono individuate le seguenti categorie di investimento:

a) macchinari, attrezzature e relative spese di trasporto e di montaggio;

b) arredamenti per locali di produzione;

c) postazione di lavoro, esclusivamente per aziende di servizi classificate con i codici ASTAT da 72.10 a 72.60.2;

d) server, computer anche portatili e relativi software;

e) impianti tecnici;

f) costruzioni;

g) mezzi di trasporto;

h) impianti di innevamento, battipista e accessori.

 

2. Macchinari, attrezzature, arredamenti, server, computer, relativi software e impianti telefonici:

 

a) non sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti:

-  materiali di consumo e attrezzatura minuta;

-  interventi di manutenzione ordinaria ;

-  stampanti per lavori di ufficio;

-  macchine d’ufficio;

-  arredamento per ufficio, per sale sedute;

-  beni d’arte o antichi;

-  beni mobili usati con valore unitario inferiore a lire 500 milioni;

-  costruzione e acquisto di beni immobili per le imprese di servizio identificate con i codici da 72.10 a 72.60.2.

b)  per le imprese con dimensioni superiori a due dipendenti i beni con un prezzo unitario inferiore a 4 milioni di lire (quattro milioni)  come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 4 milioni di lire (quattro milioni) non sono ammessi ad agevolazione, a meno che non costituiscano un sistema funzionale o una unitá funzionale all’interno del processo produttivo.

c)  in deroga a quanto stabilito dall’articolo 5 della Parte Generale, sono ammessi a contributo i macchinari di produzione usati di particolare rilevanza, aventi costo d’acquisto unitario superiore a 500 milioni di Lire, purché venga fornita una documentazione peritale circa la congruitá del valore del bene acquistato

 

3. Impianti tecnici:

a)  sono ammessi ad agevolazione, solo quando si tratta di nuova costruzione o adeguamento a nuove normative, gli impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, idraulici  compresi i servizi sanitari, antincendio e altri, che trovano impiego nell’attività industriale. Sono inoltre ammessi ad agevolazione gli interventi di manutenzione straordinaria;

b)   non sono ammessi ad agevolazione gli interventi di manutenzione ordinaria.

 

4. Costruzioni:

a) sono ammessi ad agevolazione l’acquisto e la costruzione – anche in economia -, la ristrutturazione e l’ampliamento di edifici o locali e pertinenze aziendali, nonché lavori di sistemazione dell’area aziendale non coperta. Si dá la precedenza alle costruzioni con elevato indice di cubatura. Sono inoltre ammessi ad agevolazione gli interventi straordinari di manutenzione su edifici aziendali;

b) sono ammessi le spese tecniche ed i costi di progettazione per gli investimenti edilizi nella misura massima del 5%;

c) sono ammesse ad agevolazione le costruzioni di servizi sociali, quali mense aziendali o locali di ristoro e di riunione per le maestranze, compresi i relativi arredamenti; vengono inoltre ammessi i locali e i relativi allestimenti destinati ad esposizione dei processi produttivi o dei prodotti non direttamente collegati alla vendita;

d) non sono ammessi ad agevolazione l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali, né l’acquisto di terreni senza edificio aziendale;

e)  non sono ammessi ad agevolazione interventi di  manutenzione ordinaria su fabbricati come pure spese accessorie quali spese per reinverdimento o giardinaggio, spese per l’abbellimento delle facciate dell’edificio, per insegne luminose, per tende parasole o addobbi urbanistici vari;

f) per le imprese indicate nell’articolo 12 non sono ammessi ad agevolazione l’acquisto, ristrutturazione o manutenzione di locali ad uso ufficio.

 

5. Mezzi di trasporto:

a) sono ammessi ad agevolazione le seguenti categorie di mezzi di trasporto:

- allestimenti di autocarri e rimorchi;

- autogru, autobetoniere ed autopompe;

- mezzi speciali per la raccolta rifiuti, pulizie e spurgo di cisterne e pozzi, rimozione automezzi;

b) non sono ammesse ad agevolazione le seguenti categorie di mezzi:

- automezzi fuoristrada, anche se immatricolati come autocarri;

c) l’investimento minimo ammissibile ad agevolazione non deve essere di prezzo unitario  inferiore a 20 milioni di lire (venti milioni).

 

6. Impianti di risalita:

a) sono ammesse ad agevolazione le seguenti categorie di investimenti:

- impianti di innevamento artificiale con i relativi accessori;

- battipista e relativi accessori;

b) non sono ammissibili ad agevolazione tutte le spese relative al funzionamento degli impianti di risalita, e così pure le spese per il reinverdimento delle piste, la costruzione o la modifica dei tracciati delle piste, né qualsiasi costruzione, anche se mobile, adibita ad attività commerciale o turistica.

 

7. Spese di trasporto e di montaggio:

a) le spese di impianto e di montaggio direttamente connesse con i beni di investimento sono ammesse ad agevolazione;

b) le spese di trasporto relative ai beni di investimento sono ammesse ad agevolazione.

 

8. Lavori in economia:

a) gli investimenti effettuati in forma di lavori in economia sono ammessi ad agevolazione solo nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nell’ambito della propria attività aziendale; i lavori devono essere preventivati dettagliatamente e comprovati da conto finale.

 

Articolo 3

Trasferimento  di beni immobili  tra parenti ed affini

1. Non  sono ammessi gli acquisti di beni immobili fra  parenti  ed affini, entro il terzo grado, fra  una società ed  i suoi soci o fra società  qualora vi facciano parte gli stessi soci. In caso di trasferimento di  beni  immobili  fra  società delle quali  solo alcune persone sono soci in entrambe, può essere ammessa  la parte che corrisponde  alla quota  societaria della persona non facente parte della società.

 

Articolo 4

Limite degli investimenti

1. Il limite minimo degli investimenti agevolabili (totale degli investimenti considerati ammissibili) non può essere inferiore a 15 milioni di lire (quindici milioni) per imprese fino a due  dipendenti, 30 milioni di lire (trenta milioni) per le piccole imprese e 50 milioni di lire (cinquanta milioni) per le medie imprese.

 

Articolo 5

Misura dell’agevolazione

1. La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “A”

 

Articolo 6

Liquidazione delle agevolazioni

1. Per la liquidazione delle agevolazioni è da produrre la seguente documentazione:

a)  in caso di acquisto o di leasing di fabbricati o locali aziendali nonché in caso di lavori edili di valore fino a 1 miliardo di lire (un miliardo): contratto registrato di acquisto oppure contratto di leasing registrato o fatture regolarmente quietanzate e dichiarazione del richiedente dell’agevolazione, autenticata ai sensi dell’art. 20 della Legge 04.01.1968, n. 15 sull’effettuazione dell’investimento;

b)  in caso di acquisto o di leasing di fabbricati o locali aziendali nonché in caso di lavori edili di importo superiore a 1 miliardo di lire (un miliardo): contratto registrato di acquisto oppure contratto di leasing  registrato o fatture regolarmente quietanzate e dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sull’effettuazione dell’investimento nonché dichiarazione del richiedente dell’agevolazione, di cui al comma 1, lettera a);

c)  in caso di acquisto o di leasing di macchinari, attrezzature, impianti tecnici e mezzi di trasporto: contratto di acquisto o contratto di leasing registrato o fatture, regolarmente quietanzate nonché dichiarazione del richiedente dell’agevolazione di cui al comma 1, lettera a).

 
 
CAPO II – TAB. A: Investimenti aziendali
INVESTIMENTI AMMESSI:

Macchinari, attrezzature ed arredamento,  impianti tecnici, impianti di risalita, costruzioni, mezzi di trasporto, spese di trasporto e di montaggio, lavori in economia

Dimensione di
impresa
Tasso di agevolazio-ne base
fino al

Maggiorazioni

Tasso di agevolazio-ne massimo

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il biennio


 

PICCOLE

IMPRESE

(fino a 29 addetti)


 

15%

in regime de minimis

+ 5% per imprese con certificazione ISO 9000

+5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 15%

+10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il  35%

+13% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 50%

+10% per nuova impresa

+ 5% per zona svantaggiata


 

25%


 

1.500


 

4.000


 

PICCOLE

IMPRESE

(da 30 a 50 addetti)

 

15%

in regime de minimis

+ 5% per imprese con certificazione ISO 9000

+5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 15%

+10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il  35%

+13% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 50%

+10% per nuova impresa

+ 5% per zona svantaggiata


 

25%


 

3.000


 

7.000


 

MEDIE

IMPRESE

 

7,5%

in regime de minimis

+ 5% per imprese con certificazione ISO 9000

+5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 15%

+10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 35%

+15% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 50%

+10% per nuova impresa

+ 5% per zona svantaggiata


 

22,5%


 

4.000


 

8.000


 

GRANDI

IMPRESE

 

0

in regime de minimis

7,5% per investimenti

+ 5% per imprese con certificazione ISO 9000

+5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno  il 15%

+10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 35%

+15% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 50%

+5% per zona svantaggiata


 

22,5%


 

6.000


 

10.000

(1) Non si possono applicare ulteriori maggiorazioni in regime ”de minimis”.
 

CAPO III

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ECOLOGICO-AMBIENTALI

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 
 

Articolo 1

Domande ammissibili

1. E  ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno.

 

Articolo 2

Iniziative ammissibili

1. Sono ammesse ad agevolazione le iniziative che comportino una significativa riduzione:

a) delle emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

b) della quantità dei rifiuti o dell’impatto ambientale connesso agli stessi;

c) delle emissioni acustiche;

d) dei danni al suolo e delle relative conseguenze;

e) dell’impiego di materie prime;

f) dell’utilizzo d’acqua.

 

2. Investimenti e iniziative considerati ammissibili:

a) investimenti che modificano i processi produttivi rendendoli compatibili con l’ambiente;

b) investimenti   ambientali sui  quali  la conseguenza secondaria è costituita da:

-   risparmio energetico e l’utilizzo razionale dell’energia come recupero termico e ammodernamento di impianti di riscaldamento;

-    isolamento termico;

-    costruzioni con tecnologie che determinano un risparmio energetico o un miglioramento ambientale;

-    risanamento di costruzioni rivolte al miglioramento ambientale;

-    impianti per la tutela dell’ambiente come impianti di smaltimento e di  trattamento;

-    impianti per la produzione o l’utilizzo di prodotti o di sostanze sostitutive compatibili con l’ambiente;

-    impianti per la riduzione dell’utilizzo di acqua;

-    impianti di riciclaggio.

-    investimenti in beni immobili e in beni mobili destinati alla riduzione del traffico su ruota (posa di binari all’interno del compendio aziendale, costruzione di banchine e sistemi di manipolazione delle merci da camion a vagone ferroviario, acquisto di materiale rotabile, ecc.);

c)  informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali nonché per il trasporto intermodale;

d)  Audit ambientale

 

Fase 1:

-   analisi ambientale iniziale;

-   definizione di una politica e di un programma ambientali.

 

Fase 2:

-    l’introduzione, revisione e certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n. 1836/93 o la ISO 14001;

-    dichiarazione ambientale.

 

3. Per le iniziative di cui al comma 2, lettera c) si fa riferimento alle agevolazioni previste nel Capo V.

 

Articolo 3

Spese ammissibili

1. Vengono ammessi all’agevolazione le seguenti spese:

a) spese per l’acquisto o la costruzione in proprio di impianti, macchinari o dispositivi tecnici nonché di immobili;

b) spese per il risanamento di siti industriali, solo nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell’inquinamento, oppure nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni;

c) spese connesse all’audit ambientale:

 

Fase 1:

-  consulenza esterna, con un massimo di 10 giorni;

-  l’impiego di un addetto interno fino ad un massimo pari  al totale degli altri costi sovvenzionabili .

 

Fase 2

-   consulenza esterna

-   l’impiego di un addetto interno per l’introduzione del sistema ambientale fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili;

-    corsi di formazione realizzati da società di consulenza e di certificazione fino ad un massimo di tre giornate;

-    la certificazione ed altri audits esterni;

-    la realizzazione grafica e la stampa della dichiarazione ambientale;

d) spese di consulenza nel settore della tutela ambientale e del risparmio energetico;

e) spese per informazione tecnica, servizi di consulenza e formazioni del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali o sul trasporto intermodale;

f) spese per valutazione dell’impatto ambientale dell’attività aziendale;

g) spese  riguardanti il  rinnovo  o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento, già esistenti o in programmazione e a tal fine delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base alla proposta del Comune interessato; questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore non viene fornito dalla centrale di teleriscaldamento.

 

Articolo 4

Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse all’agevolazione:

a) beni di investimento usati;

b) spese correnti di amministrazione, manutenzione ordinaria;

 

Articolo 5

Misura delle agevolazioni

1. Vengono concesse agevolazioni nella seguente misura:

a) per investimenti che comportano l’adeguamento a nuove norme ambientali vincolanti,  fino  al  15%  per  grandi  imprese e fino al 25% per PMI;

b) per investimenti che superano significa-tivamente le norme obbligatorie, fino al 30% per grandi imprese e fino al 40% per PMI;

c) per investimenti in mancanza di norme vincolanti sulla tutela dell’ambiente fino al 30% per grandi imprese e fino al  40% per PMI.

 

2. Le spese ammissibili per progetti di ecoaudit non possono superare 300 milioni di lire per le PMI e 400 milioni di lire per le grandi imprese. Per  l’ottenimento  dell’agevolazione della fase 2 è obbligatoria la dichiarazione ambientale. Un superamento dell’intensità di aiuto previsto nel Capo IV può avvenire in applicazione del regime “de-minimis” come segue:

 

a) per le spese riguardanti la fase 1 dell’audit ambientale:

-   fino al 75% per le piccole e medie imprese (PMI)

-   fino al 50% per le grandi imprese

b) per le spese riguardanti la fase 2 dell’audit ambientale:

-   fino al 50% per le piccole e medie imprese (PMI)

-   fino al  40% per le grandi imprese

c) le percentuali indicate al comma 1 lettera a) possono essere aumentate, fino ad una agevolazione massima del 30% in regime ”de minimis” come segue:

-     5% per nuova fondazione di impresa;

-     5% per zona svantaggiata;

-     5% per  cooperative  industriali,  consorzi, comunione di interesse o altre forme di cooperazione.

 

4. La misura delle agevolazioni viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “B”.

 

Articolo 6

Disposizioni generali

1. I costi ammissibili devono limitarsi ai costi di investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale. Sono esclusi i costi degli investimenti di carattere generale non ascrivibili alla tutela dell’ambiente. Pertanto quando vengono costruiti nuovi impianti o vengono sostituiti quelli esistenti, non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento sostenute unicamente per creare o sostituire la capacitá produttiva senza migliorarne la compatibilitá ambientale. Analogamente, laddove gli investimenti incrementino la capacitá degli impianti esistenti e ne migliorino la compatibilitá ambientale, i costi differenziali saranno considerati ammissibili in proporzione alla capacitá iniziale dell’impianto.

 

2. Le agevolazioni per i miglioramenti, che superano le norme vincolanti, devono risultare adeguate ai miglioramenti raggiunti nella tutela dell’ambiente e all’investimento richiesto. Nei settori privi di norme vincolanti, gli investimenti devono migliorare signifi- cativamente la tutela dell’ambiente nelle imprese.

 

CAPO III – TAB. B: Investimenti ecologico-ambientali


INVESTIMENTI/SPESE AMMESSE


INTENSITA  DELL’AIUTO

Investimenti per la tutela dell’ambiente

Investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia

Investimenti per l’adeguamento alle norme di sicurezza sul lavoro

Aiuti di base

fino al 15% in caso di adeguamento a norme ambientali esistenti:

fino al  30% in caso di  un significativo superamento dei criteri previsti dalla legislazione vigente o di mancanza di rispettive norme

Maggiorazioni:

+10% se piccole o medie imprese

+5% per fondazione di impresa; (1)

+5% per zona svantaggiata; (1)

+5% per  cooperative  industriali,  consorzi, comunione di interesse. (1)

Informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali

Vedi Capo V

Ricerca e sviluppo di tecnologie meno inquinanti

Vedi Capo IV

eco-audit

Fase 1 (per una durata di 10 giorni)

fino al 75% per le PMI di cui il 35% in regime de minimis;

fino al 50% per le grandi imprese di cui il 20% in regime de minimis.

Fase 2

fino al 50% per le PMI di cui il 10% in regime de minimis;

fino al 40% per le grandi imprese di cui il 10% in regime de minimis.

(1) solo in regime “de minimis”

 

CAPO IV

 

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

Articolo 1

Domande ammissibili

1. Sono ammesse più domande di agevolazione  all’anno.

 

Articolo 2

Iniziative ammissibili

1. La Provincia promuove le seguenti iniziative nell’ambito della ricerca e dello sviluppo:

a) ricerca fondamentale;

b) ricerca applicata che si distingue in ricerca industriale ed in ricerca precompetitiva;

c) sviluppo di prototipi e di preserie;

d) acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo;

e) sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro;

f) progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità e certificazione di prodotto;

g) promozione e incentivazione di centri di ricerca e sviluppo;

h) collaborazione  di  esperti  esterni  ed interni all’amministrazione nel coordinamento e nello sviluppo di progetti e di ricerche.

 

2. Tesi di laurea su temi inerenti il settore dell’industria altoatesina. Beneficiari del relativo contributo sono gli studenti universitari  residenti  in provincia di Bolzano. Il contributo massimo concedibile è pari a 3 milioni di lire  ed è erogato in misura forfettaria.

 

Articolo 3

Spese ammissibili

1. Vengono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) retribuzione del personale interno esclusivamente per il tempo adibito all’attività di ricerca. E  ammesso il lavoro prestato da piú addetti che si occupino della stessa iniziativa. Per determinare le spese ammesse vengono utilizzati i seguenti parametri:

-   sul costo per lo stipendio lordo viene aggiunto un 38% come incidenza degli oneri sociali a carico della ditta, per poi determinare il costo orario che moltiplicato per le ore impegnate dalla persona per la realizzazione del progetto dà il costo complessivo ammissibile ad agevolazione;

-     le ore lavorative ammesse per persona relative ad un anno sono di 1700 ore.

E  ammesso l’impiego di una persona interna impegnata per l’implementazione del sistema di qualità;

b) prestazioni di terzi;

c) costi per strumenti ed attrezzature che vengono utilizzati per la ricerca e lo sviluppo imputati proporzionalmente al tempo di utilizzo;

d) costi  di materiale utilizzato per  la realizzazione dei progetti elencati nell’articolo 2.

 

2. La spesa annua massima, ammissibile per progetti di ricerca e sviluppo di imprese con meno di dieci addetti, non può superare 300 milioni di lire. I progetti di ricerca, presentati da imprese con almeno dieci addetti, non possono comunque eccedere la spesa annua di 30 milioni di lire per addetto per i primi cinquanta addetti, di 15 milioni di lire per addetto  per  i successivi cinquanta addetti di 10 milioni di lire per addetto per ogni addetto oltre il centesimo.

 

3. Le spese ammissibili per progetti per l’introduzione di sistemi di qualità non possono superare 300 milioni di lire per le PMI e 400 milioni di lire per le grandi imprese.

 

4. In caso di consorzi, cooperative o di associazioni temporanee di impresa per il calcolo della spesa ammessa viene preso  a riferimento il numero complessivo dei dipendenti delle rispettive imprese.

 

Articolo 4

Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse all’agevolazione:

a) le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;

b) le spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;

c) acquisto di marchi commerciali.

 

Articolo 5

Misura dell’agevolazione

1. Si concedono agevolazioni per la ricerca e sviluppo nei limiti sottoindicati:

a) Ricerca  fondamentale (vedi all.1, comma 2)

-   L’agevolazione prevista per la ricerca fondamentale può arrivare fino al 75% del costo ammesso;

b) Ricerca applicata

-   Ricerca  industriale (vedi all. 1, comma 3): l’agevolazione prevista per la ricerca industriale può arrivare fino al 50% della spesa ammessa; nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilitá tecnica preliminari, l’agevolazione può arrivare fino al 75%;

-    Ricerca precompetitiva (vedi all. 1, comma 4): l’agevolazione prevista per la ricerca precompetitiva può arrivare fino al 25% della spesa ammessa; nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilitá tecnica preliminari, l’agevolazione può arrivare fino al 50%.

 

Articolo 6

Maggiorazioni

1. In aggiunta alle agevolazioni previste nell’articolo 5, comma 1, lettera b) è prevista una maggiorazione pari a 10 punti percentuali per le imprese che corrispondano alla definizione di PMI.

 

2. Una maggiorazione di 15 punti percentuali sarà applicabile qualora la ricerca rientri negli obiettivi di un progetto specifico, elaborato nell’ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione.

 

3. Una maggiorazione di 10 punti percentuali sarà applicata qualora il progetto soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a) che il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri;

b) che il progetto comporti una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca;

c) che il progetto si accompagni ad un’ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo comunitarie.

 

4. Il cumulo delle maggiorazioni descritte non può superare i 25 punti percentuali. Questi limiti vanno rispettati in tutti i casi.

 

5. La misura delle agevolazioni viene riassunta nella tabella C.

 

Articolo 7

Tipologia di aiuto

1. L’aiuto alla ricerca e sviluppo può assumere le seguenti forme:

a) per investimenti fino a 700 milioni di lire un contributo in conto capitale;

b) per investimenti superiori a 700 milioni di lire fino a 1,5 miliardi di Lire, metà sotto forma di contributo e metà sotto forma di mutuo agevolato;

c) per investimenti superiori a 1,5 miliardi di lire un mutuo agevolato;

 

2. Il mutuo viene concesso attraverso il Fondo di rotazione istituito di cui all’art. 7 della Legge Provinciale n. 44 del 10.12.1992. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non può essere inferiore al venti per cento del tasso di riferimento in vigore al momento della delibera. La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento fino a due anni;

 

3. La soglia di investimento annua prevista nell’articolo 7, comma 1,  lettere a), b), e c) si riferisce all’ammontare dell’investimento in ricerca e sviluppo di un singolo progetto.

 

Articolo 8

Liquidazione dei contributi

1. In aggiunta a quanto previsto nell’articolo 7 della “Parte Generale”, è richiesta all’impresa richiedente una relazione a consuntivo sui risultati ottenuti a fronte del progetto presentato, il numero di giornate prestate dai consulenti esterni e dai dipendenti dell’azienda utilizzati nel progetto di ricerca.

 
CAPO IV – TAB. C: Ricerca e sviluppo
 

INIZIATIVE AMMISSIBILI


Le agevolazioni in percentuale per dimensione dell’impresa3

GRANDE IMPRESA

MAGGIORAZIONI

ricerca di base

fino al

ricerca applicata

fino al


ricerca industriale

ricerca precompetitiva

PMI

art. 6, comma 1

prog. UE

art. 6,

comma 2

altri

art.6, comma 3

ricerca fondamentale

75

/

/

+10

+15

+10

-  Studi di fattibilità

/

75

50

/

/

/

sviluppo di prototipi e di preserie4

/

50

25

+10

+15

+10

acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo

/

50

25

+10

+15

/

sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro

/

50

25

+10

+15

+10

progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità

/

/

25

+10

/

/


Allegato 1
 

1) Ai fini dell’applicazione dell’art. 92 del Trattato UE, le attività di ricerca e sviluppo si suddividono in tre grandi categorie: ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva.

 

2) Per ricerca fondamentale la Commissione Europea intende unattività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

 

3) Per ricerca industriale la Commissione Europea intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, in modo che tali conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

 

4) Per attività di sviluppo precompetitiva la Commissione intende la concretizzazione dei risultati di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota.

 

CAPO V

 

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA, DELLA FORMAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 
 

Articolo 1

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

 

Articolo 2

Iniziative e spese ammissibili

1. Formazione. Sono ammesse le seguenti iniziative:

a) corsi di formazione generale con riferimento all’attivitá produttiva dell’impresa ed alle conoscenze linguistiche del personale;

b) corsi di formazione specifica del personale;

 

2. Il limite minimo di spesa ammesso per progetto é di 3 milioni di lire e la spesa massima ammissibile per giornata/relatore é di 1,6 milioni di lire.

 

3. Sono ammesse le seguenti spese:

a) costi di viaggio, vitto e alloggio dei docenti ed esperti  esterni, calcolati in base alle tariffe provinciali vigenti;

b) spese per l’affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea;

c) costi del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attivitá di relatore; è ammesso il lavoro prestato da un solo addetto fino a 150 ore/anno;

 

4. Deve essere presentato un piano di formazione contenente finalità, durata, numero di  consulenti/esperti e di personale coinvolto, con nominativo e relativa qualifica.

 

5. Consulenze. Sono ammesse le seguenti iniziative a favore delle PMI:

a) l’acquisizione di conoscenze tecnologiche di informazione di mercato a mezzo di servizi di consulenza, offerte da strutture di ricerca, Università o strutture di consulenza;

b) la consulenza mirata per l’istituzione di joint-ventures fra imprese locali ed imprese esterne alla Provincia;

c) le consulenze, le perizie, i progetti di riqualificazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro, della prevenzione di infortuni sul lavoro e dell’energia;

d) le consulenze preliminari circa la brevettabilità di marchi e di prodotti aziendali;

e) le rilevazioni, studi e ricerche e misure finalizzate al miglioramento organizzativo o strategico;

f) consulenze per l’attuazione di Programmi Comunitari.

 

6. Per le grandi imprese sono ammissibili solo spese per iniziative di consulenza riguardanti la tutela dell’ambiente e risparmio energetico.

 

7. Sono ammesse le seguenti spese:

a) costi per consulenti, esperti, Università ed istituti specializzati;

b) costi di viaggio, vitto e alloggio dei consulenti ed esperti esterni in base alle tariffe provinciali vigenti nonché le spese per materiale didattico;

c) spese per ricerche di mercato se effettuate da società e consulenti esterni aventi come oggetto l’attività in questione oppure da strutture universitarie e similari.

 

8. Il limite minimo di spesa per progetto ammesso é di 4 milioni di lire e la spesa massima per consulenza ammissibile é di 1,6 milioni di lire per giornata/consulente.

 

9. Deve essere presentato un piano di intervento contenente finalità, durata, numero di esperti coinvolti e risultati economici attesi.

 

10. Sportelli di consulenza e di trasferimento tecnologico. Sono ammessi i costi di consulenti esterni intermediati dallo Sportello Tecnologico istituito con delibera provinciale n. 3558 del 10.07.1995, erogate secondo le seguenti modalità :

a) ”consulenze brevi”, fino ad un massimo di 4 giorni e per un massimo di 8 giornate/uomo di consulenza;

b) ”consulenze intensive”, dal quinto giorno in poi;

 

11. Il limite minimo di spesa ammesso è di 5 milioni di lire e la spesa massima per consulenza ammissibile per giornata è di 1,6 milioni di lire.

 

12. Deve essere presentato un piano contenente finalità, durata, numero di esperti coinvolti.

 

Articolo 3

Spese non ammissibili

 

Non sono ammesse all’agevolazione:

a) costi di copertura brevettuale;

b) costi del personale interno che partecipa ai corsi di formazione;

c) costo dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel progetto;

d) le spese  di funzionamento dell’impresa come consulenza amministrativa, fiscale e legale, spese di pubblicità e simili.

 

Articolo 4

Misura dell’agevolazione e limite delle spese ammesse

3. Le spese sono ammissibili nella  seguente misura  massima: lire 20 milioni per addetto fino  ai  primi  20  addetti  e lire 15 milioni per ogni  addetto oltre i primi venti fino un massimo di 500 Mio/anno per azienda. Il numero degli addetti si riferisce all’unità produttiva locale. Il limite massimo si riferisce all’insieme delle iniziative previste nel presente Capo;
 

4) La misura delle agevolazioni viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “D”.

 

Articolo 5

Liquidazione dei contributi

1. In aggiunta a quanto previsto nell’articolo 7 della Parte Generale, é richiesta all’impresa richiedente una relazione a consuntivo sui risultati ottenuti a fronte del progetto presentato, il numero di giornate e di ore prestate dai consulenti, o se trattasi di stage aziendale, il numero di giornate di presenza in azienda.

 
 
ALLEGATO 2
 

1) Ai fini dell’applicazione dell’art. 92 del Trattato UE, le attività di formazione si suddividono in due categorie: progetti di formazione specifica e iniziative di formazione generale.

 

2) Per formazione specifica la Commissione Europea intende insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa all’attivitá specifica dell’impresa. Una parte di tale formazione si svolge di solito direttamente sul posto di lavoro del dipendente. La possibilitá di trasferire la formazione acquisita ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta.

 

3) Per formazione generale la Commissione Europea intende insegnamenti che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente  all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa al funzionamento generale dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro.

 
 
 
CAPO V - TAB. D: Servizi di consulenza, formazione, diffusione di conoscenze

INIZIATIVE AMMISSIBILI


INTENSITÀ DELL’AIUTO

·  Formazione specifica

·  fino al 50% se PMI

·  fino al 25% se grande impresa

·  Formazione generale

·  fino al 50% se PMI

·  fino al 50% se grande impresa

·  Consulenza

·  fino al 50% per PMI

·  fino al 50% per grandi imprese per la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico

·   Sportelli di consulenza e di trasferimento tecnologico

Per consulenze intermediate dallo sportello tecnologico a piccole e medie imprese:

·  fino al 80% per i primi 4 giorni

·  fino al 50% dal  5° giorno in poi

 
 

CAPO VI

 

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 
 

Articolo 1

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di una domanda una tantum per ogni impresa che presenta una delle seguenti caratteristiche:

a) impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nella quale i soci sono costituiti da persone fino a 35 anni di età per almeno il 60% del capitale proprio;

b) impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nella quale i soci sono costituiti da persone di sesso femminile per almeno l’80% del capitale proprio;

c) nuova impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e nelle quali il personale impiegato non supera le 5 unità, che presentano progetti particolarmente innovativi;

d) imprese che si trovano nella fase del trasferimento della proprietà e della gestione da una generazione a quella successiva; l’imprenditore che trasferisce la titolarità deve presentare la certificazione del proprio avvenuto pensionamento.

 

Articolo 2

Spese ammissibili

1. Sono ammesse le seguenti spese:

a) costi di consulenza per il posizionamento strategico e per l’assetto organizzativo dell’azienda effettuata da esperti esterni o da istituti specializzati;

b) costi per la ricerca su marchi e brevetti esistenti, costi per la brevettazione di marchi, prodotti o processi industriali;

c) costi per consulenze legali inerenti alla costituzione di nuova impresa o al passaggio generazionale;

d) costi per il tutoraggio delle imprese neocostituite fino ad un massimo di lire 30  milioni di spesa all’anno  per non più di due anni consecutivi;

 

Articolo 3

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili tutte quelle spese di gestione corrente che non sono esplicitamente descritte nell’articolo 2.

 

Articolo 4

Misura dell’agevolazione e limiti delle spese ammesse

1. Le spese descritte nell’articolo 2 sono ammesse fino a un importo massimo di lire 400 milioni complessivi annui.

 

2. Le spese ammesse che si riferiscono all’articolo 2, sono finanziabili fino al 50%.

 

Articolo 5

Mutui per la costituzione di liquiditá in caso di nuova fondazione di azienda

1. Ai  fondatori di aziende, come definite nell‘articolo 1 del presente Capo può essere concesso un mutuo a tasso zero per la costituzione   di  liquidità nella misura massima di 60 milioni di Lire con una durata di 42 mesi, compresi 6 mesi di preammortamento. Per la liquidazione del mutuo non dev’essere presentata nessuna documentazione di spesa.

 

2. Il mutuo potrà essere concesso solamente un‘unica volta; la relativa domanda può essere presentata in aggiunta ad eventuali domande di agevolazioni.

 

3. Il mutuo viene concesso in applicazione alla Legge Provinciale. n. 9 del 15.04.1991 concernente ”Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attivitá economiche”. La quota di finanziamento a carico della Provincia è del 90% e il corrispondente ESL viene erogato a titolo ”de minimis”; la ESL massima concedibile non può superare il 20% .

 
 
CAPO VI - TAB. E: Creazione di posti di lavoro

SPESE AMMISSIBILI


INTENSITÀ DELL’AIUTO

·  Costi di consulenza,

·  fino al 50% della spesa ammessa ad agevolazione

·  Costi per la ricerca su marchi e esistenti, costi per la brevettazione di marchi, prodotti o processi industriali

·  Costi per consulenze legali e fiscali inerenti alla costituzione di nuova impresa o al passaggio generazionale

·  Costi di tutoraggio delle imprese neocostituite

·  Costituzione di liquidità

·  fino a 60 milioni  con una durata di 42 mesi


CAPO VIII

 

SOSTEGNO ALLA INTERNAZIONALIZ-ZAZIONE

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

Articolo 1

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di più domande all’anno per le imprese che presentano le caratteristiche di PMI.

 

Articolo 2

Iniziative ammissibile

1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti iniziative:

a) studi, ricerche, e consulenze rivolte all’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza e alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo;

b) realizzazione di e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva esterni ed interni al mercato comune;

c) altre iniziative idonee a migliorare la penetrazione dei prodotti e servizi di imprese locali sui mercati  interni ed esterni alla UE;

d) assicurazione di crediti all’export in Paesi non facenti parte dell’UE;

e) assicurazione di rischi di cambio per operazioni in Paesi non facenti parte dell’UE;

f) prefinanziamento per attività di esportazione in Paesi non facenti parte dell’UE.

 

Articolo 3

Spese ammissibili

1. Per le imprese descritte nell’art. 1 sono ammesse le seguenti spese:

a) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 2, lettera a):

-  costi per consulenze, acquisizione di studi, ricerche e informazioni finalizzati agli obiettivi indicati;

b) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 2, lettera b):

-  costi di creazione o rinnovo di stand individuali o in consorzio con altre imprese, costi per ideazione grafica e immagine acquistate da imprese di pubblicità finalizzati alla partecipazione di fiere;

c) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 2, lettera c):

-  realizzazione di pagine INTERNET di presentazione dell’azienda e dei prodotti;

d) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 2, lettere d) e e):

-  polizze assicurative SACE, polizze assicurative di altri Istituti assicurativi e bancari;

e) spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 2, lettera f):

-  costo degli interessi bancari sul prefinanziamento di operazioni export.

 

Articolo 4

Spese non ammissibili

1. Spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 2, lettere a), b) e c):

-  costi per l’impiego di personale interno.

 

Articolo 5

Misura dell’agevolazione

1. La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative descritte nell’articolo 2 lettera a) può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore di PMI.

 

2. La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui nell’articolo 2 lettera b) può arrivare rispettivamente fino al 25% o fino al 40% della spesa ammessa a favore di PMI in relazione al fatto  che  l’iniziativa riguardi mercati interni o esterni al mercato comune europeo.

 

3 La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui nell’articolo 2 lettera c) può arrivare fino  al 35% della spesa ammessa a favore di PMI.

 

4. La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui di cui all’articolo 2, lettere d) e e) e cioè assicurazione di crediti all’export e assicurazione di rischi di cambio, può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore di PMI.

 

5. La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui all’articolo 2, lettera f) e cioè prefinanziamento per attività di esportazione può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore di PMI, in regime ”de minimis”.

 

Articolo 6

Limite delle spese ammesse

1. Il limite delle spese riguardanti le iniziative di cui all’articolo 2 lettere a), b) e c) ed ammesse ad agevolazione non può superare 200 milioni di lire annui per azienda.

 

2. Il limite delle spese ammesse ad agevolazione riguardanti le iniziative di cui all’articolo 2 lettere d), e) e f), per le piccole imprese,  non può superare 100 milioni di lire per azienda e per le medie imprese, 150 milioni di lire annui per azienda.

 

CAPO VIII - TAB. F: Internazionalizzazione


INIZIATIVE AMMESSE


INTENSITÁ DELL’AIUTO

·  studi, ricerche e consulenze

·  assicurazione crediti all’export

·  assicurazione di rischi di cambio

·  fino al 50% solo se piccole e medie imprese

·  escluse le grandi imprese

·  realizzazione di e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva intra ed extra CEE

·  fino al 25% se l’iniziativa riguarda mercati interni al mercato comune europeo

·  fino al 40% se l’iniziativa riguarda mercati esterni al mercato comune europeo

·   altre iniziative idoneee a migliorare la penetrazione dei prodotti e servizi locali intra ed extra CEE

·   fino al 35% solo se piccole e medie imprese

·   escluse le grandi imprese

·   prefinanziamenti per attività di esportazione in paesi non facenti parte dell’UE

·   fino al 50% sotto forma di aiuto ”de minimis”

·   escluse le grandi imprese

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ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 5/bis
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8   
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction Art. 13
ActionAction Art. 14
ActionAction Art. 15
ActionAction Art. 16
ActionAction Art. 17
ActionAction Art. 18
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
ActionActionc) Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1989, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Criteri di valutazione e di commisurazione del contributo)
ActionActionArt. 3 (Procedimento)
ActionActionArt. 4 (Parere della Commissione consultiva)
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionJ
ActionActionK
ActionActionL
ActionActionM
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5
ActionActionCAPO I
ActionActionZone produttive
ActionActionConcessione edilizia
ActionActionContributo di costruzione
ActionActionArt. 12 (Composizione del costo di costruzione)
ActionActionArt. 13 (Varianti sostanziali)
ActionActionArt. 14 (Pagamento del contributo di concessione)
ActionActionArt. 15 (Percentuale del costo di costruzione)
ActionActionConvenzionamento
ActionActionArt. 16 (Definizione della nuova cubatura)    
ActionActionControllo dell'attività edilizia
ActionActionVerde agricolo
ActionActionAmpliamento degli esercizi alberghieri
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionN
ActionActionO
ActionActionP
ActionActionQ
ActionActionR
ActionActionS
ActionActionT
ActionActionU
ActionActionV
ActionActionW
ActionActionX
ActionActionY
ActionActionZ
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2 
ActionAction Art. 3 
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada)
ActionActionArt. 6/bis (Esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada)
ActionAction Art. 7 ( Incentivazione del trasporto combinato )  
ActionActionArt. 7/bis (Incentivazione del trasporto merci sostenibile)
ActionAction Art. 8  
ActionAction Art. 9  
ActionAction Art. 10 .
ActionAction 11 (Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano)
ActionActionArt. 12 (Disciplina del trasporto fluviale e lacustre)
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActiona) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34
ActionActionb) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991, n. 28 —
ActionActiond) Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
ActionActione) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 2 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6 —
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2009 , n. 40
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2017, n. 36
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 27
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
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ActionAction2022
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ActionAction2006
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ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
ActionAction Delibera N. 4052 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4753 del 12.12.2005
ActionAction Delibera N. 4897 del 19.12.2005
ActionAction Delibera N. 5035 del 30.12.2005
ActionAction2004
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ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
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ActionAction2006
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
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ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
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ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
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ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
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ActionAction19/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1997, n. 31
ActionAction23/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 settembre 1997, n. 32
ActionAction10/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1997, n. 33
ActionAction23/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1997, n. 34
ActionAction27/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 ottobre 1997, n. 35
ActionAction07/11/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 novembre 1997, n. 36
ActionAction18/11/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 novembre 1997, n. 37
ActionAction24/11/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
ActionAction16/12/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1997, n. 39
ActionAction20/02/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1997, n. 4
ActionAction30/12/1997 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40
ActionAction26/03/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1997, n. 6
ActionAction01/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1997, n. 7 —
ActionAction01/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1 aprile 1997, n. 8
ActionAction08/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 9 —
ActionAction30/01/1997 - Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1
ActionAction07/08/1997 - Legge provinciale 7 agosto 1997, n. 10
ActionAction11/08/1997 - Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionAction11/08/1997 - Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 12
ActionAction11/08/1997 - Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
ActionAction10/10/1997 - Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14
ActionAction27/10/1997 - Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
ActionAction11/11/1997 - Legge provinciale 11 novembre 1997, n. 16
ActionAction12/12/1997 - Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionAction30/01/1997 - Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 2
ActionAction13/02/1997 - Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionAction13/02/1997 - Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
ActionAction07/04/1997 - Legge provinciale7 aprile 1997, n. 5
ActionAction07/04/1997 - LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6 —
ActionAction08/05/1997 - Legge provinciale 8 maggio 1997, n. 7
ActionAction03/06/1997 - Legge provinciale 3 giugno 1997, n. 8
ActionAction06/06/1997 - LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1997, n. 9
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