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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 1541 del 08.05.2000
Determinazione dei criteri oggettivi di priorità e delle modalità per l'assegnazione delle quote latte dalla riserva provinciale e divieto della loro alienazione

Allegato

Criteri oggettivi di priorità e modalità per l'assegnazione delle quote latte provenienti dalla riserva nazionale ed attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano

 
1) Oggetto dell'assegnazione
La quantità di quota latte risultante dalla ripartizione eseguita tra le regioni e le province autonome a favore della Provincia autonoma di Bolzano viene assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 4 febbraio 2000, n.8, concernente ”Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero - caseario”, convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 aprile 2000, n. 79, in seguito chiamato semplicemente decreto – legge, secondo i presenti criteri oggettivi di priorità e le modalità per l'assegnazione delle quote latte dalla riserva nazionale.
 
2) Esclusioni
Dall'assegnazione di qualsiasi quota latte sono esclusi i:
- produttori o giovani agricoltori non operanti nel territorio provinciale;
- produttori o giovani agricoltori che nel corso degli ultimi tre periodi di commercializzazione hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte le quote, a altri produttori, di cui erano titolari;
- produttori o giovani agricoltori, rispetto ai quali il quantitativo individuale di riferimento è stato adeguato nei periodi di commercializzazione 1998/1999 1999/2000 o 2000/2001 per mancata o insufficiente utilizzazione della quote a favore della riserva nazionale.
 
Del pari sono esclusi dall'assegnazione di qualsiasi quota latte i richiedenti, la cui azienda agricola non dispone delle necessarie infrastrutture per l'allevamento della mandria lattiera.
 
3) Persone alle quali possono essere assegnate le quote latte
Le quote latte possono essere assegnate a:
 
- università degli studi, istituti d'istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, istituzioni pubbliche e enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive;
- giovani agricoltori iscritti nell'apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota;
- produttori titolari di quote, singoli od associati.
 
4) Limiti per l'ammissibilità delle domande
 
Domande contenente la richiesta di assegnazione di quote latte, quando la quota finale supera il valore di 14.000 kg di quota per ettaro di superficie foraggiera coltivata non vengono prese in considerazione.
 
Per qualsiasi assegnazione di quote latte si tiene conto della situazione di fatto, nella quale si trovano i produttori e giovani agricoltori al momento della pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; parimenti non si prendono in considerazione le condizioni derivanti dalla stipulazione di contratti di affitto, di comodato e di soccida dopo la stessa data.
 
5) Documentazione
Per poter beneficiare delle assegnazioni delle quote latte i richiedenti devono presentare apposita domanda comunque contenente:

l'indicazione del numero delle vacche da latte tenute mediamente nell'azienda agricola nell'anno in corso;

l'indicazione della superficie foraggiera coltivata;

la quantità delle quote latte richiesta.

 
Qualora il richiedente è un imprenditore agricolo singolo la domanda deve inoltre contenere:
 
- le sue generalità e i dati anagrafici;
 
- il codice fiscale.
 
Qualora trattasi di imprenditori agricoli associati, la domanda deve inoltre contenere:
 

-  la denominazione, l'oggetto sociale e la sede;

-  le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante.

 
Qualora i dati, ai quali si riferisce la domanda di cui al comma 1, non risultano dalla scheda masi, i richiedenti possono produrre una dichiarazione, nella quale attestano i dati richiesti. La veridicità delle indicazioni è attestata dalla firma del richiedente stesso, qualora trattasi di una persona fisica, o dal legale rappresentante, qualora trattasi di una persona giuridica.
 
6) Superficie foraggiera coltivata
Ai fini dell'assegnazione delle quote latte per superficie foraggiera coltivata si intendono quelle superfici risultanti dal foglio di possesso con l'indicazione delle qualità di coltura di prato, arativo, coltura foraggiera ed alpe ad unico taglio. Qualora trattasi di alpe ad unico taglio, ai fini della determinazione della superficie foraggiera coltivata si tiene conto solo del 40 per cento della superficie risultante dal foglio di possesso.
 
Per superficie foraggiera coltivata ai fini dell'assegnazione delle quote latte si prendono in considerazione tutte quelle coltivate dal richiedente, situate sul territorio provinciale indipendentemente dal fatto, che i relativi terreni siano posseduti in proprietà, in affitto o in comodato.
 
Vengono inoltre considerati per l'assegnazione delle quote latte i terreni situati nei territori limitrofi a quello della Provincia autonoma di Bolzano, qualora siano di proprietà del richiedente e coltivate dallo stesso.
 
Una superficie foraggiera coltivata non in proprietà del richiedente viene presa in considerazione ai fini della determinazione delle quote latte da assegnare, solo se alla domanda viene allegata una copia del relativo contratto d'affitto o di comodato registrato o, qualora non sia ancora decorso il termine per la richiesta di registrazione, una dichiarazione sostitutiva del richiedente.
 
Ai fini dell'assegnazione delle quote latte i terreni in affitto o in comodato vengono presi in considerazione per intero fino al raggiungimento di un'estensione complessiva di  3 ettari. Qualora i terreni in affitto o in comodato hanno invece un'estensione maggiore, ai fini dell'assegnazione delle quote latte si prendono in considerazione 3 ettari per intero e la differenza fino alla misura del 100 per cento della superficie dei terreni di proprietà del richiedente. Se tuttavia si tratta di un'intera azienda agricola, ai fini del calcolo si prende in considerazione tutta la superficie foraggiera coltivata dell'azienda.
 
Qualora il richiedente, proprietario di un'azienda agricola, abbia in affitto o in comodato più aziende agricole, ai fini della determinazione della superficie foraggiera coltivata si prende in considerazione in alternativa:
- quella appartenente all'azienda agricola di maggiori dimensioni, se con questa si raggiunge almeno il 100 per cento della superficie foraggiera di proprietà; in tal caso si tiene tuttavia conto al fine dell'assegnazione dell'intera superficie foraggiera dell'azienda in affitto o in comodato;
- le superfici foraggiere delle aziende agricole iniziando da quella di maggiore dimensione fino a raggiungere il 100 per cento della superficie foraggiera di proprietà, prendendo in considerazione l'intera superficie foraggiera dell'azienda necessaria per raggiungere il limite del 100 per cento.
 
Ai fini dell'assegnazione di nuove quote latte il contratto d'affitto e di comodato di cui al comma 6, dell'azienda agricola deve avere una durata non inferiore a dieci anni. Le quote latte possono tuttavia essere assegnate anche ad un richiedente che ha già in affitto un'azienda agricola da almeno cinque anni, se il relativo contratto ha una scadenza non inferiore a due anni dopo la data di assegnazione delle quote latte.
 
7) Termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 9 giugno 2000.
 
8) Istruttoria della domanda
La domanda viene presentata presso l'Ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura.
 
La domanda di assegnazione delle quote latte è rigettata, qualora questa o la documentazione eventualmente allegata risulti incompleta.
 
9) Criteri per la scelta dei richiedenti al fine dell'assegnazione delle quote latte
Qualora ne facciano richiesta e se la relativa struttura produttiva ha sede sul territorio provinciale, hanno priorità nell'assegnazione di quote latte:

le università degli studi;

gli istituti d'istruzione;

gli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione;

gli istituti di pena;

le istituzioni pubbliche e gli enti o le organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.

 
Dopo le assegnazioni di quote latte di cui al comma 1 i rimanenti richiedenti vengono suddivisi secondo l'ammontare della somma tra le quote latte già possedute e quelle richieste con la presentazione della domanda ai fini dell'assegnazione delle quote latte in una delle seguenti categorie:

-  0 a 50.000 kg di quote latte

-  50.001 a 80.000 kg di quote latte

-  80.001 a 110.000 kg di quote latte

-  110.001 a 140.000 kg di quote latte

-  più di 140.000 kg di quote latte.

 
Ai fini della determinazione dell'appartenenza ad una delle categorie, di cui al comma 2, si tiene conto della somma delle quote latte in possesso del richiedente e di tutte quelle persone, che producono latte nella stessa unità produttiva, indipendentemente dal titolo in virtù del quale sono posseduti. Per le stesse finalità le unità produttive sprovviste di un'autonomia funzionale non vengono considerate come azienda agricola ai fini dell'inquadramento della stessa in una delle categorie di cui al comma 2 per l'assegnazione di quote latte. Per unità produttiva dotata di una propria autonomia funzionale s'intende ai fini dell'assegnazione di quote latte una struttura, alla quale appartengono almeno un ricovero autonomo per gli animali, la superficie foraggiera di dimensioni superiori ad 1 ettaro e il possesso in proprietà, in affitto o in comodato di una mandria lattiera che viene munta nel ricovero autonomo per animali per l'utilizzo della quota latte assegnata.
Giovani agricoltori richiedenti, non già proprietari di quota latte, al momento della richiesta per l'assegnazione di quote latte non devono necessariamente essere in possesso di una mandria lattiera; tuttavia rimane l'obbligo di utilizzare la quota latte assegnata nella struttura produttiva per la quale era stata richiesta.
 
Tra più richiedenti appartenenti alla stessa categoria di cui al comma 2 viene data prevalenza alle domande presentate da coloro, il cui rapporto tra la quota finale dopo l'assegnazione delle quote latte richieste e la superficie foraggiera coltivata alla data di presentazione della domanda risulta inferiore.
 
Ai fini dell'assegnazione delle quote latte ai richiedenti che ne hanno fatto richiesta il 30 per cento del quantitativo di latte complessivamente attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano e pari a 13.150 tonnellate è comunque riservato ai giovani agricoltori di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441.
 
Nell'assegnazione di quote latte ai giovani agricoltori si procede iniziando da coloro appartenenti a quella categoria con una quantità di quote latte finali dopo l'assegnazione del quantitativo richiesto più bassa tenendo conto delle priorità stabilite dai commi 2 e 4.
 
Se la richiesta di quote latte da parte dei giovani agricoltori di cui al comma 5 risulta inferiore alla percentuale loro riservata le rimanenti quote vengono assegnate agli altri richiedenti rispettando l'appartenenza alle singole categorie.
 
Se la quota riservata ai giovani agricoltori invece non è sufficiente per soddisfare tutte le richieste da loro presentate, le relative domande non prese in considerazione ai fini dell'assegnazione di quote latte vengono trattate assieme a quelle presentate dagli altri richiedenti, sempre rispettando l'appartenenza alle singole categorie.
 
Dopo l'attribuzione delle quote latte riservate ai giovani agricoltori si procede all'assegnazione delle rimanenti quote latte agli altri richiedenti secondo i criteri di cui ai commi 2 e 4 iniziando da coloro che appartengono alla categoria con una quantità di quote latte finale più bassa dopo l'assegnazione del quantitativo richiesto.
 
10) Riduzione delle quote latte
L'ufficio provinciale competente per la zootecnia presso la Ripartizione agricoltura verifica periodicamente la corrispondenza della quantità di prodotto realmente commercializzata dai produttori alle quote latte loro assegnate a qualsiasi titolo.
 
Qualora viene accertata nel corso dei primi due periodi di possesso della quota latte assegnata, prorogabile - su motivata richiesta da parte del produttore – per un altro periodo di commercializzazione, una produzione annua di latte effettivamente commercializzata in entrambi gli anni inferiore alla somma del quantitativo di riferimento già in possesso del produttore a qualsiasi titolo e del 75 per cento del quantitativo assegnato in attuazione del presente provvedimento, l'intero quantitativo ora assegnato al produttore affluisce alla riserva provinciale, se l'effettiva produzione di latte in entrambi gli anni è inferiore alla quantità posseduta dal richiedente prima dell'assegnazione; altrimenti il quantitativo individuale di riferimento del produttore viene adeguato alla maggiore produzione effettiva annua del periodo di osservazione, maggiorata del 10 per cento o in alternativa di almeno 3.000 kg. L'adeguamento non può in nessun caso causare un'aumento di quota.
 
La riduzione del quantitativo di riferimento di cui al comma 2 non avviene qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:
- prolungata inattività conseguente ad inabilità del produttore medesimo;
- esproprio della superficie agricola dell'azienda ;
- furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte ;
- catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda;
- distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;
- epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dal servizio veterinario provinciale, che compromettono la produzione lattiera.
- notevole riduzione della produzione foraggiera dovuta a condizioni climatiche avverse.
- in caso di ristrutturazione o nuova costruzione della stalla
 
Per le finalità di cui al comma 3 il produttore interessato deve presentare all'ufficio provinciale competente per la zootecnia apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione entro il 31 ottobre dell'anno successivo del periodo di mancata commercializzazione.
 
La perdita della quota ha effetto dal periodo di commercializzazione successivo a quello nel quale viene accertata la minore produzione.
 
11) Divieti
Il produttore o giovane agricoltore assegnatario di quote latte non può vendere, dare in affitto o concedere in comodato, separatamente dall'azienda, in tutto o in parte quote ad esso assegnate a qualsiasi titolo.
 
Nei primi tre anni dopo l'attribuzione della quota richiesta, le quote non possono essere trasferita in nessun caso ad altri produttori se non nel caso di trasferimento della quota con azienda a parenti o affini fino al quarto grado o al coniuge.
 
La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta la perdita delle quote latte assegnate.
 
12) Controlli ispettivi a campione
L'Ufficio zootecnia provinciale presso la Ripartizione agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento dei richiedenti beneficiari delle assegnazioni di quote latte.
 
13) Revoca
Qualora dopo l'assegnazione delle quote latte venga accertata la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di assegnazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l'assegnazione, il relativo beneficiario decade dalla stessa e le quote latte vengono assegnate ai richiedenti non beneficiari di assegnazioni.
 
14) Norme transitorie e finali
Le quote latte attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto- legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, vengono assegnate secondo i criteri e le modalità fissate per le assegnazioni di cui al punto 1.
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale.
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