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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 3769 del 09.10.2000
Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di premi e contributi nell'ambito delle misure a favore della zootecnica

Allegato

Criteri e modalità ai fini della concessione di contributi per l'acquisto e l'allevamento di capi maschi selezionati di razza pura.

 
1) Oggetto dei contributi
Per favorire il miglioramento genetico degli animali da allevamento sono ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, le spese per:
a) l'acquisto dei capi maschi selezionati di razza pura iscritti nel libro genealogico o nel registro anagrafico, che vengono impiegati nel miglioramento genetico;
b) l'allevamento di capi selezionati maschi di razza pura, che vengono impiegati nel miglioramento genetico.
 
2) Beneficiari dei contributi
Possono beneficiare dei contributi diretti al miglioramento genetico degli animali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, in seguito chiamati semplicemente contributi, le organizzazioni zootecniche nonché gli allevatori singoli od associati con sede operativa nel territorio provinciale.
 
I contributi per l'acquisto di capi maschi selezionati di razza pura, vengono concessi solamente ad aziende viabili e per animali per i quali vi siano sbocchi sul mercato.
 
Tuttavia dei contributi per l'acquisto e l'allevamento di equini possono beneficiare solamente le organizzazioni zootecniche.
 
3) Presupposti
Per poter beneficiare dei contributi i relativi capi maschi selezionati di razza pura devono essere comunque impiegati nel miglioramento genetico del bestiame.
 
4) Documentazione
Per beneficiare dei contributi il richiedente deve presentare apposita domanda contenente comunque:

l'oggetto della domanda di contributo;

l'indicazione della specie, della razza, del nome, della data di nascita e del numero di identificazione di ciascun capo maschio selezionato di razza pura iscritto nel libro genealogico o nel registro anagrafico che è ammesso al miglioramento genetico e viene a tal fine impiegati;

i dati bancari;

la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce l'oggetto della domanda anche presso altri enti.

 
Il richiedente deve allegare alla domanda l'estratto del libro genealogico o dal registro anagrafico, dal quale risulta l'iscrizione dell'animale rispetto al quale viene richiesta la concessione del contributo.
Per poter beneficiare del contributo per l'acquisto e l'allevamento di capi maschi selezionati di razza pura delle specie bovina ed equina, il richiedente deve essere comunque in possesso di una stazione di monta autorizzata dall'Ufficio provinciale zootecnia.
 
Qualora la domanda è diretta alla concessione di un contributo per l'acquisto di capi maschi selezionati di razza pura, nella stessa deve essere indicato anche il prezzo d'acquisto del bestiame, al quale si riferisce la domanda.
 
Qualora il richiedente è un'organizzazione zootecnica la domanda deve inoltre contenere:

la denominazione, l'oggetto sociale e la sede della stessa;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

la partita dell'imposta sul valore aggiunto.

 
Qualora il richiedente è un'allevatore singolo la domanda deve inoltre contenere:

le sue generalità ed i dati anagrafici;

la sede dell'azienda agricola;

il codice fiscale.

 
Qualora trattasi di allevatori associati, la relativa domanda di concessione del contributo deve inoltre contenere:

la denominazione, l'oggetto sociale e la sede degli stessi

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

la partita dell'imposta sul valore aggiunto.

 
5) Termine per la presentazione della domanda
La domanda per la concessione di un contributo per l'acquisto di capi maschi selezionati di razza pura deve essere presentata entro 60 giorni dalla data d'acquisto.
 
La domanda per la concessione di un contributo per l'allevamento di capi maschi selezionati di razza pura deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine del relativo anno di allevamento.
 
6) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l'Ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura.
 
In caso di domanda incompleta il direttore dell'Ufficio provinciale zootecnia sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
 
L'Ufficio provinciale zootecnia procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo di quanto costituisce l'oggetto della domanda nonché, per quanto concerne l'acquisto dei capi maschi selezionati di razza pura, alla valutazione della congruità delle spese che ne derivano.
 
7) Condizioni particolari per la concessione dei contributi
Per poter beneficiare del contributo per l'acquisto di capi maschi selezionati di razza pura, il richiedente deve obbligarsi di impiegare il capo per almeno due periodi di monta e, qualora trattasi di un equino, per almeno quattro periodi di monta; salvo caso fortuito, forza maggiore o in caso di rendimento insoddisfacente ai fini dell'allevamento, il mancato rispetto di questo obbligo comporta la revoca del contributo.
Per periodo di monta si intende il periodo di un anno, nel quale l'animale viene impiegato per la monta naturale.
 
La concessione di un contributo per l'allevamento di capi maschi selezionati di razza pura, che vengono impiegati nel miglioramento genetico, si riferisce a periodi di durata di un anno.
 
8) Criteri generali
Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, anche alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria.
 
Le agevolazioni non vengono concesse per l'allevamento di suini, ovini e caprini.
 
9) Misura del contributo
Il contributo è pari al:

40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'acquisto dei capi maschi selezionati di razza pura e

30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'allevamento dei capi maschi selezionati di razza pura.

 
Il calcolo delle spese d'allevamento annue quale base per la valutazione del contributo avviene tramite l'Ufficio provinciale zootecnia sulla base di spese d'allevamento accertate in media sul territorio provinciale.
 
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai richiedenti, possono essere utilizzati i mezzi finanziari dell'esecizio successivo a quello di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare l'ordine cronologico derivante dalla data di presentazione della domanda.
 
10) Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo avviene tramite l'Ufficio provinciale zootecnia presso la Ripartizione agricoltura previa verifica della relativa domanda e della documentazione necessaria.
Per l'erogazione del contributo per l'acquisto di capi maschi selezionati di razza pura il beneficiario deve far pervenire la fattura d'acquisto per il relativo bestiame.
 
11) Controlli ispettivi a campione
L'Ufficio zootecnia provinciale presso la Ripartizone agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il dieci per cento delle domande, avvalendosi anche di esperti qualificati.
 
12) Revoca
Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese, il relativo beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
 
Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il relativo beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
13) Norme transitorie e finali
Le domande per la concessione di contributi per l'acquisto di capi maschi selezionati di razza pura eseguito tra la data di entrata in vigore della succitata legge provinciale n. 10/1999 e la pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nonché per l'allevamento di capi maschi selezionati di razza pura iniziato nello stesso periodo devono essere presentate nel termine di 30 giorni da detta pubblicazione.
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria e provinciale.
 
 

Criteri e modalità ai fini della concessione di contributi per l'organizzazione e la realizzazione di esposizioni di animali, fiere ed iniziative sportive e scolastiche, l'edizione e l'acquisto di materiale didattico ed informativo nonchè per la presentazione delle attività proprie delle organizzazioni zootecniche e premiazioni di animali

 
1) Oggetto dei contributi
a) Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, sono ammesse a contributo le spese per l'organizzazione e la realizzazione di esposizioni di animali, fiere ed iniziative sportive e scolastiche, l'edizione e l'acquisto di materiale didattico ed informativo nonchè per la presentazione delle attività proprie delle organizzazioni zootecniche e premiazioni di animali.
 
2) Beneficiari dei contributi
I beneficiari dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, in seguito chiamati semplicemente contributi, sono le organizzazioni zootecniche con sede operativa sul territorio provinciale, in seguito chiamate semplicemente organizzazioni.
 
3) Documentazione
Per beneficiare dei contributi le organizzazioni devono presentare apposita domanda contenente comunque:

l'oggetto della domanda di contributo;

la denominazione, l'oggetto sociale e la sede delle stesse;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

la partita dell'imposta sul valore aggiunto;

i dati bancari;

la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce l'oggetto della domanda anche presso altri enti.

 
Alla domanda devono inoltre essere allegati:

una relazione sulle attività ed acquisti in programma;

il preventivo di spesa.

 
4) Termine per la presentazione della domanda
La domanda accompagnata dalla relativa documentazione di cui al punto 3 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
 
5) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l'Ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura.
 
In caso di domanda incompleta il direttore dell'Ufficio provinciale zootecnia sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
 
L'Ufficio provinciale zootecnia procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle singole spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.
 
6) Spese ammesse a contributo
Sono ammesse a contributo le spese per:
 

l'organizzazione e la realizzazione di esposizioni delle razze bovine, equine, suine, ovine, caprine e specie minori iscritte nel libro genealogico o nel registro anagrafico;

la partecipazione a fiere nell'ambito del settore agricolo;

l'organizzazione e la realizzazione di iniziative sportive con partecipazione di equini iscritti nel libro genealogico o nel registro anagrafico;

l'organizzazione e la realizzazione di iniziative scolastiche dirette alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento di allevatori delle razze bovine, equine, suine, ovine, caprine e specie minori;

l'edizione e l'acquisto di materiale didattico ed informativo nel settore zootecnico;

l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni dirette alla presentazione delle attività delle organizzazioni;

la premiazione in occasione di esposizioni, fiere ed altre manifestazioni di animali selezionati di razza pura iscritti nel libro genealogico o nel registro anagrafico.

 
7) Criteri generali
Per poter beneficiare dei contributi i richiedenti devono attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria.
 
I contributi si riferiscono comunque al periodo corrispondente all'anno solare
 
8) Misura del contributo
Il contributo è pari al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento, ma non può comunque superare l'importo di euro 100.000 per beneficiario e per triennio.
 
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi alle organizzazione, l'ammontare dei contributi a favore delle stesse è ridotto proporzionalmente, salva la possibilità di integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento.
 
9) Anticipi
Le organizzazioni possono chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione del contributo sia successivamente l'erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso.
 
10) Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato l'anticipo di cui al punto 9) avviene su presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte delle organizzazioni e la verifica della sua regolarità da parte dell'Ufficio provinciale zootecnia.
 
11) Controlli ispettivi a campione
L'Ufficio zootecnia provinciale presso la Ripartizone agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il dieci per cento delle domande, avvalendosi anche di esperti qualificati.
 
12) Revoca
Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, la relativa organizzazione decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
 
Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore all'ammontare del saldo, la relativa organizzazione deve restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo, e maggiorata degli interessi legali.
 
Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, la relativa organizzazione decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
13) Norme transitorie e finali
Per le spese attinenti l'anno in corso le organizzazioni devono presentare la domanda di concessione del relativo contributo nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria e provinciale.
 
 

Criteri e modalità ai fini della concessione dei contributi per l'incentivazione dell'apicoltura

 
1) Oggetto dei contributi
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, sono ammesse a contributo le spese per:
a) la costruzione di apiari razionali e di locali per la centrifuga del miele nonché l'acquisto di arnie, attrezzature ed apparecchi;
b) l'acquisto di regine, sciami, nuclei e colonie;
c) la costruzione di stazioni di fecondazione.
 
2) Beneficiari dei contributi
Possono beneficiare dei contributi diretti a promuovere lo sviluppo dell'apicoltura ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, in seguito chiamati semplicemente contributi, apicoltori singoli od associati ovvero la loro associazione con sede operativa sul territorio provinciale.
 
L'associazione degli apicoltori può presentare domanda di concessione dei contributi di cui al punto 1) per le attività eseguiti anche dai suoi membri.
 
3) Documentazione
Per beneficiare dei contributi i richiedenti devono presentare apposita domanda contenente comunque:

l'oggetto della domanda di contributo;

i dati bancari;

la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce l'oggetto della domanda anche presso altri enti.

 
Alla domanda deve inoltre essere allegato il relativo preventivo di spesa ovvero le offerte delle ditte fornitrici.
 
Qualora il richiedente è un apicoltore singolo, la domanda deve inoltre contenere:

le sue generalità ed i dati anagrafici;

la sede dell'azienda agricola ove il richiedente è imprenditore agricolo, altrimenti il domicilio;

il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il richiedente è imprenditore agricolo.

 
Qualora trattasi di apicoltori associati, la relativa domanda di concessione del contributo deve inoltre contenere:

la denominazione, l'oggetto sociale e la sede della stessa;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

la partita dell'imposta sul valore aggiunto.

 
Qualora il richiedente è l'associazione, la domanda deve inoltre contenere:

la denominazione nonché l'indicazione dello scopo e della sede;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

il codice fiscale numerico.

 
4) Termine per la presentazione della domanda
La domanda accompagnata dalla relativa documentazione di cui al punto 3 deve essere presentata comunque prima dell'esecuzione dell'opera o degli acquisti.
 
5) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l'Ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura.
 
In caso di domanda incompleta il direttore dell'Ufficio provinciale zootecnia sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
 
L'Ufficio provinciale zootecnia procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle spese preventivate e alla valutazione della loro congruità nonché, se ritenuto necessario, al sopralluogo.
 
6) Spese ammesse a contributo
Sono ammesse a contributo le spese per:

la costruzione di apiari razionali e di locali per la centrifuga del miele;

l'acquisto di arnie, attrezzature e apparecchi;

l'acquisto di regine, sciami, nuclei e colonie;

la costruzione di stazioni di fecondazione.

 
7) Criteri generali
Per poter beneficiare dei contributi i richiedenti devono attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria.
 
8) Misura del contributo
Il contributo è pari al 40 per cento e, riguardo agli investimenti eseguiti in zone svantaggiate, al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.
 
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai richiedenti, possono essere utilizzati i mezzi finanziari dell'esecizio successivo a quello di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare l'ordine cronologico derivante dalla data di presentazione della domanda.
 
9) Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo concesso avviene su presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei richiedenti e la verifica della sua regolarità anche mediante accertamento da parte dell'Ufficio provinciale zootecnia sulla regolare esecuzione dell'opera, se ritenuto necessario, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e seguenti del regolamento (CEE) n. 3887/92 del 23 dicembre 1992, e successive modifiche.
 
10) Controlli ispettivi a campione
L'Ufficio zootecnia provinciale presso la Ripartizone agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, avvalendosi anche di esperti qualificati.
 
11) Revoca
Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese, il relativo beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
 
Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il relativo beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
12) Norme transitorie e finali
Le domande per la concessione di contributi al fine dell'incentivazione dell'apicoltura in riferimento a costruzioni o acquisti eseguiti tra la data di entrata in vigore della succitata legge provinciale n. 10/1999 e la pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige devono essere presentate nel termine di 30 giorni da detta pubblicazione.
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria e provinciale.
 
 

Criteri e modalità ai fini della concessione dei premi per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici per bovini, equini, suini, ovini, caprini e specie minori

 
1) Oggetto dei premi
Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, possono essere concessi premi per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici per bovini, equini, suini, ovini, caprini e specie minori.
 
2) Beneficiari dei premi
Possono beneficiare dei premi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, in seguito chiamati semplicemente premi, le organizzazioni zootecniche con sede operativa sul territorio provinciale, in seguito chiamate semplicemente organizzazioni.
 
3) Documentazione
Per beneficiare dei premi le organizzazioni devono presentare apposita domanda contenente comunque:

l'oggetto della domanda di contributo;

la denominazione, l'oggetto sociale e la sede delle stesse;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

la partita dell'imposta sul valore aggiunto;

i dati bancari;

l'indicazione del numero dei capi di bestiame iscritti nel libro genealogico o registro anagrafico suddiviso per categorie;

la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce l'oggetto della domanda anche presso altri enti.

 
Alla domanda devono inoltre essere allegati:

il programma delle attività nel periodo di riferimento;

il preventivo di spesa.

 
4) Termine per la presentazione della domanda
La domanda accompagnata dalla relativa documentazione di cui al punto 3 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
 
5) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l'Ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura.
 
In caso di domanda incompleta il direttore dell'Ufficio provinciale zootecnia sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
 
L'Ufficio provinciale zootecnia procede alla verifica sull'ammissibilità delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.
 
6) Criteri generali
Per poter beneficiare dei premi le organizzazioni devono attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria.
 
I premi si riferiscono comunque al periodo corrispondente all'anno solare e ai capi di bestiame iscritti nel libro genealogico o registro anagrafico nel periodo di riferimento.
 
Sulla regolare esecuzione dell'attività ai sensi del presente punto vigila l'Ufficio zootecnia presso la Ripartizione provinciale agricoltura.
 
7) Misura del premio
Al fine della determinazione dell'ammontare del premio che viene concesso alle organizzazioni in riferimento ai singoli periodi per l'impianto e la tenuta die libri genealogici e dei registri anagrafici l'Ufficio zootecnia presso la Ripartizione provinciale agricoltura verifica l'ammissibilità delle spese a tal fine preventivate dalle organizzazioni.
Il premio viene concesso in misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento in base alle determinazioni di cui al punto 9) è limitate alla quota effettivamente corrispondente alla parte collegata e riconducibile agli oneri per i quali viene concesso.
 
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei premi alle organizzazioni nella misura di cui ai commi 1 e 2, l'ammontare dei premi a favore delle stesse è ridotto proporzionalmente, salva la possibilità di integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento.
 
8) Anticipi
Le organizzazioni possono chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione dei premi sia successivamente l'erogazione di un anticipo pari al 50% della somma dei premi concessi.
 
9) Liquidazione del premio
La liquidazione del premio concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo ai sensi del punto 8), avviene su presentazione da parte delle organizzazioni della relativa domanda corredata dalla documentazione attestante la spesa realmente eseguita nel periodo di riferimento per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici.
 
Ai fini della liquidazione dei premi può essere presa in considerazione solamente la documentazione inerente le spese eseguite per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici e le attività direttamente connesse e riconosciute ammissibile dall'Ufficio provinciale zootecnia.
 
Nella valutazione sull'ammissibilità delle spese ai fini della liquidazione dei premi l'Ufficio provinciale zootecnia può comunque prendere in considerazione solamente quelle inerenti:
 
a) le spese di manutenzione ordinaria, d'affitto e di gestione dei locali utilizzati per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici e le attività direttamente connesse allo stesso fine, come a titolo d'esempio quelle telefoniche, elettriche, d'acqua e di riscaldamento, di pulizie, di condominio e d'asporto die rifiuti;
b) le spese per l'impianto e la gestione dei libri genealogici o registri anagrafici e le attività direttamente connesse, come a titolo d'esempio l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di impianti e attrezzature informatiche, l'acquisto di materiale per l'ufficio, la predisposizione di programmi informatici nonchè l'acquisizione della licenza d'uso degli stessi;
c) il pagamento di stipendi ed oneri sociali del personale in servizio presso le organizzazioni ed addetto all'impianto ed alla tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici ed alle attività direttamente connesse, oltre le spese inerenti le prestazioni rese anche da terzi in riferimento alla gestione del personale ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
d) il pagamento delle quote associative in relazione all'impianto ed alla tenuta die libri genealogici o registri anagrafici ed alle attività direttamente connesse.
 
Qualora un'organizzazione presenti documentazione che attesti l'esecuzione di spese per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici e per le attività direttamente connesse inferiori della somma dei premi concessi, la somma dei premi è ridotta in proporzione. Allo stesso modo si provvede quando l'Ufficio provinciale zootecnia dichiara ammissibile solamente spese la cui somma è inferiore a quella dei premi concessi.
 
10) Controlli ispettivi a campione
L'Ufficio zootecnia provinciale presso la Ripartizone agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il dieci per cento delle domande, avvalendosi anche di esperti qualificati.
 
11) Revoca
Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione dei premi ovvero del saldo, se è stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del premio in riferimento a singole spese nel relativo periodo, l'ammontare della somma dei premi concessi al relativo beneficiario è ridotta in proporzione.
 
Qualora sia stato erogato un anticipo e la somma dei premi concessi viene ridotta ai sensi del comma 1 in misura maggiore all'ammontare del saldo, il relativo beneficiario deve restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione della somma dei premi, e maggiorata degli interessi legali.
 
Se invece in occasione o dopo la liquidazione dei premi viene accertata nei confronti di un beneficiario la mancanza dei presupposti per la loro concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del premio o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere i premi, il relativo beneficiario decade dalla somma dei premi e, qualora già erogata, deve restituirla maggiorata degli interessi legali.
 
12) Norme transitorie e finali
Per le spese attinenti l'anno in corso le organizzazioni devono presentare la domanda di concessione del relativo contributo nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria e provinciale.
 
 

Criteri e modalità ai fini della concessione dei contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta delle carcasse animali in zona montana

 
1) Oggetto dei contributi
Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, sono ammessi a contributo le spese per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta delle carcasse animali in zona montana.
 
2) Beneficiari dei contributi
Può beneficiare dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, in seguito chiamati semplicemente contributi, l'Associazione provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine, in seguito chiamata semplicemente A.P.A..
 
3) Documentazione
Per beneficiare dei contributi l'A.P.A. deve presentare apposita domanda contenente comunque:

l'oggetto della domanda di contributo;

l'impegno di assicurare lo smaltimento delle carcasse entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione da lunedì fino al venerdì nonché nel periodo estivo durante tutta la settimana compresi i giorni festivi;

la denominazione, l'oggetto sociale e la sede della stessa;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

la partita dell'imposta sul valore aggiunto;

i dati bancari;

la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce oggetto della domanda anche presso altri enti.

 
Alla domanda deve inoltre essere allegato il preventivo di spesa per il periodo di riferimento.
 
4) Termine per la presentazione della domanda
La domanda accompagnata dalla relativa documentazione di cui al punto 3 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
 
5) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso il Servizio veterinario provinciale della Ripartizione agricoltura.
 
In caso di domanda incompleta il direttore del Servizio veterinario provinciale sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
 
Il Servizio veterinario provinciale procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.
 
6) Spese ammesse a contributo
Sono ammesse a contributole spese per:

l'acquisto e la manutenzione degli automezzi e degli attrezzi necessari per assicurare un servizio efficace e continuativo di smaltimento delle carcasse animali;

il personale tecnico ed amministrativo necessario per assicurare il servizio di smaltimento delle carcasse animali per la quota effettivamente corrispondente al tempo impiegato per tali attività nonché quelle per le prestazioni rese anche da terzi nell'ambito della raccolta delle carcasse animali;

 

l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di attrezzature informatiche e l'acquisizione delle relative licenze d'uso per il software nonché l'elaborazione di programmi informatici;

la gestione del servizio di smaltimento delle carcasse animali.

 
7) Criteri generali
Per poter beneficiare dei contributi l'A.P.A. deve attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria nonché alle prescrizioni impartite allo scopo dal direttore del Servizio veterinario provinciale.
 
Particolare attenzione deve essere data in merito al rispetto di tutte le disposizioni di polizia veterinaria relative alla raccolta, al trasporto e al trattamento di carcasse animali nonché di quelle relative all'igiene ed al diritto del lavoro.
 
I contributi possono essere concessi fino a quando l'A.P.A. non è in grado di garantire una capillare esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali su tutto il territorio provinciale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
 
8) Misura del contributo
Il contributo è pari al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta delle carcasse animali in zona montana.
 
Per l'acquisto di mezzi di trasporto il contributo è pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.
 
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi all'A.P.A. nella misura di cui al comma 1, l'ammontare dei contributi a favore della stessa è ridotto proporzionalmente, salva la possibilità di integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento.
 
9) Anticipi
L'A.P.A. può chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione del contributo sia successivamente l'erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso.
 
10) Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato l'anticipo di cui al punto 9), avviene su presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dell'A.P.A. e la verifica della sua regolarità da parte del Servizio veterinario provinciale.
 
11) Controlli ispettivi a campione
Il Servizio veterinario provinciale presso la Ripartizone agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, avvalendosi anche di esperti qualificati.
 
12) Revoca
Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, la A.P.A. decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
 
Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore all'ammontare del saldo, l'A.P.A. deve restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo, e maggiorata degli interessi legali.
 
Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, l'A.P.A. decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
13) Norme transitorie e finali
Per le spese attinenti l'anno in corso l'A.P.A. deve presentare la domanda di concessione del relativo contributo nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria e provinciale.
 
 

Criteri e modalità ai fini della concessione dei contributi per l'organizzazione e l'esecuzione della marcatura del bestiame e la gestione della relativa anagrafe provinciale

 
1) Oggetto dei contributi
Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, sono ammessi a contributo le spese per l'organizzazione e l'esecuzione della marcatura del bestiame e la gestione della relativa anagrafe provinciale.
 
2) Beneficiari dei contributi
Può beneficiare dei contributi diretti al miglioramento della trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti di carne, in particolare per quanto attiene la rintracciabilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, in seguito chiamati semplicemente contributi, l'Associazione provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine, in seguito chiamata semplicemente A.P.A..
 
3) Documentazione
Per beneficiare dei contributi l'A.P.A. deve presentare apposita domanda contenente comunque:

l'oggetto della domanda di contributo;

la denominazione, l'oggetto sociale e la sede della stessa;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

la partita dell'imposta sul valore aggiunto;

i dati bancari;

la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce oggetto della domanda anche presso altri enti.

 
Alla domanda devono inoltre essere allegati:

una stima del numero di marcature del bestiame da eseguire nel periodo di riferimento qualora si riferisce alla marcatura del bestiame;

una stima delle attività da eseguire relativamente alla gestione dell'anagrafe provinciale del bestiame nel periodo di riferimento;

il relativo preventivo di spesa.

 
4) Termine per la presentazione della domanda
La domanda accompagnata dalla relativa documentazione di cui al punto 3 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
 
5) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso il Servizio veterinario provinciale della Ripartizione agricoltura.
 
In caso di domanda incompleta il direttore del Servizio veterinario provinciale sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
 
Il Servizio veterinario provinciale procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.
 
6) Spese ammesse a contributo
Sono ammesse a contributole spese per:

l'acquisto delle marche auricolari o di altro materiale idoneo ai fini dell'identificazione degli animali ai sensi della normativa comunitaria e provinciale nonché del relativo materiale per la loro apposizione ed utilizzazione;

il personale incaricato dell'identificazione degli animali, dell'immissione dei relativi dati e della gestione della relativa anagrafe provinciale per la quota effettivamente corrispondente al tempo impiegato per tali attività, nonché quelle per le prestazioni rese anche da terzi nel medesimo ambito;

l'acquisto ed il noleggio di attrezzature informatiche e le relative licenze d'uso per il software nonché l'elaborazione di programmi informatici necessari per una capillare distribuzione e gestione dell'anagrafe provinciale.

 
7) Criteri generali
Per poter beneficiare dei contributi l'A.P.A. deve attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria nonché alle prescrizioni impartite allo scopo dal direttore del Servizio veterinario provinciale.
 
8) Misura del contributo
 
Il contributo è pari al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e l'esecuzione della marcatura del bestiame nonché per la gestione dell'anagrafe provinciale.
 
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi all'A.P.A. nella misura di cui al comma 1, l'ammontare dei contributi a favore della stessa è ridotto proporzionalmente, salva la possibilità di integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento.
 
9) Anticipi
L'A.P.A. può chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione del contributo sia successivamente l'erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso.
 
10) Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato l'anticipo di cui al punto 9), avviene su presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dell'A.P.A. e la verifica della sua regolarità da parte regolarità da parte del Servizio veterinario provinciale.
 
11) Controlli ispettivi a campione
Il Servizio veterinario provinciale presso la Ripartizone agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, avvalendosi anche di esperti qualificati.
 
12) Revoca
Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, la A.P.A. decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
 
Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore all'ammontare del saldo, l'A.P.A. deve restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo, e maggiorata degli interessi legali.
 
Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, l'A.P.A. decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
13) Norme transitorie e finali
Per le spese attinenti l'anno in corso l'A.P.A. deve presentare la domanda di concessione del realtivo contributo nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria e provinciale.
 
 

Criteri e modalità ai fini della concessione di contributi per l'esecuzione dei progeny- e performance-tests, delle prove attitudinali e funzionali, dei controlli funzionali e delle analisi del latte

 
1) Oggetto dei contributi
Per promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico provinciale sono ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, le spese per:

a)     l'esecuzione dei progeny- e performance-tests nonché delle prove attitudinali e funzionali;

b)     l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli funzionali nonché l'esecuzione di analisi del latte dirette al miglioramento genetico e della salute animale;

c)     la gestione dei recapiti di seme per l'inseminazione artificiale nella provincia;

d)     l'acquisto di attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione dell'inseminazione artificiale e dell'embrio-transfer.

 
I contributi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, vengono in seguito chiamati semplicemente contributi.
 
2) Beneficiari dei contributi
Possono beneficiare dei contributi di cui

al punto 1), comma 1, lettera a), le organizzazioni zootecniche con sede operativa sul territorio provinciale, in seguito chiamate semplicemente organizzazioni;

al punto 1), comma 1, lettere b),c) e d), l'Associazione provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine, in seguito chiamata semplicemente A.P.A..

 
3) Documentazione
Per beneficiare dei contributi i richiedenti devono presentare apposita domanda contenente comunque:

l'oggetto della domanda di contributo;

la denominazione, l'oggetto sociale e la sede delle stesse;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

la partita dell'imposta sul valore aggiunto;

i dati bancari;

la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce l'oggetto della domanda anche presso altri enti.

 
Alla domanda devono inoltre essere allegati:

il programma per ciascuna delle attività nel periodo di riferimento costituenti oggetto della domanda di contributo;

il relativo preventivo di spesa.

 
Qualora trattasi di una domanda per la concessione di un contributo per l'esecuzione dei progeny- e performance-test nonché delle prove attitudinali e funzionali, questa deve anche contenere l'indicazione dei capi di bestiame iscritti nel libro genealogico o registro anagrafico, che vengono sottoposti a detti tests.
 
4) Termine per la presentazione della domanda
La domanda accompagnata dalla relativa documentazione di cui al punto 3 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
 
5) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l'Ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura.
 
In caso di domanda incompleta il direttore dell'Ufficio provinciale zootecnia sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
 
L'Ufficio provinciale zootecnia procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.
 
6) Spese ammesse a contributo
Nell'ambito dell'esecuzione dei progeny- e performance-tests sono ammesse a contributole spese per:

la raccolta del seme dai relativi riproduttori maschi di razza pura comprese quelle attinenti la disponibilità di locali ed attrezzi ed apparecchiature tecniche necessari nonché il personale a tal fine impiegato ed il pagamento di collaboratori esterni;

l'assistenza veterinaria;

il trasporto ed il mantenimento dei relativi riproduttori maschi di razza pura;

il rimborso ai soci per il mantenimento di fattrici per l'individuazione del rendimento di 100 giorni quale presupposto per la determinazione del valore genetico;

l'elaborazione di programmi-nucleo e l'esecuzione di fecondazioni programmate;

l'edizione e la stampa di materiale divulgativo.

 
Il calcolo delle spese di mantenimento di fattrici per l'individuazione del rendimento di 100 giorni quale base per la valutazione del contributo avviene tramite l'Ufficio provinciale zootecnia sulla base di spese di mantenimento accertate in media sul territorio provinciale.
 
Nell'ambito dell'esecuzione delle prove attitudinali e funzionali sono ammesse a contributole spese per:
 

la preparazione dei cavalli alle prove attitudinali e funzionali e l'esecuzione delle stesse comprese quelle attinenti la disponibilità di spazi ed attrezzi o apparecchiature tecniche necessari nonché il personale a tal fine impiegato ed il pagamento di collaboratori esterni;

l'assistenza veterinaria dei cavalli;

il pagamento delle commissioni d'esame;

il trasporto ed il mantenimento dei cavalli;

l'edizione e la stampa di materiale divulgativo.

 
Nell'ambito dell'organizzazione e dell'esecuzione dei controlli funzionali nonché dell'esecuzione di analisi di latte dirette al miglioramento della produttività e della salute animale sono ammesse a contributole spese per:

il prelievo e la raccolta dei campioni di latte nelle singole aziende agricole ed il trasporto delle stesse al laboratorio al fine dell'esame;

l'analisi dei campioni di latte prelevati;

l'elaborazione dei dati risultanti dalle singole analisi nonché la loro registrazione e lavorazione;

l'esecuzione di controlli a campione;

l'elaborazione e la trasmissione dei dati all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) in Roma nonché alle organizzazioni nazionali per le diverse specie e razze e le relative organizzazioni regionali o provinciali;

l'affitto e la gestione dei locali utilizzati per i controlli funzionali e le analisi del latte nonché le attività direttamente connesse allo stesso fine, come a titolo d'esempio quelle telefoniche, elettriche, d'acqua e di riscaldamento, di pulizie, di condominio e d'asporto dei rifiuti;

il pagamento di stipendi ed oneri sociali del personale in servizio presso l'A.P.A. addetto all'organizzazione ed all'esecuzione dei controlli funzionali e delle analisi del latte nonché alle attività direttamente connesse, per la quota effettivamente corrispondente al tempo impiegato per tali attività oltre le spese inerenti le prestazioni rese anche da terzi in riferimento alla gestione del personale ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

l'amministrazione in connessione con i controlli funzionali e le analisi del latte, come a titolo d'esempio l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di impianti e attrezzature informatiche, l'acquisto di materiale d'ufficio e di attrezzi e strumenti da laboratorio, la predisposizione di programmi informatici nonchè l'acquisizione della licenza d'uso degli stessi;

il pagamento delle quote associative per la sola fornitura di un servizio specifico da parte di altre organizzazioni.

 
Nell'ambito della gestione dei recapiti di seme per l'inseminazione artificiale nella provincia sono ammesse a contributo:
 
a)le spese in conto corrente per

l'organizzazione del servizio necessario per la fecondazione artificiale;

la gestione del recapito e del servizio di distribuzione dello sperma e dell'azoto liquido ai singoli fecondatori;

la registrazione delle inseminazioni;

l'organizzazione e l'esecuzione di corsi per fecondatori nonché la partecipazione a tali corsi da parte di tutte le persone incaricate della fecondazione, per un importo fino a 100.000 EURO e triennio per persona beneficiaria;

la manutenzione ordinaria, l'affitto e la gestione die locali utilizzati per la gestione dei recapiti di seme nonché le attività direttamente connesse allo stesso fine, come a titolo d'esempio quelle telefoniche, elettriche, d'acqua e di riscaldamento, di pulizie, di condominio e d'asporto dei rifiuti;

il pagamento di stipendi ed oneri sociali del personale in servizio presso l'A.P.A. addetto alla gestione dei recapiti di seme per l'inseminazione artificiale nella provincia nonché alle attività direttamente connesse, per la quota effetivamente corrispondente al tempo impiegato per tali attività oltre le spese inerenti le prestazioni rese anche da terzi in riferimento alla gestione del personale ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

l'amministrazione in connessione con la gestione dei recapiti di seme per l'inseminazione artificiale nella provincia, come a titolo d'esempio, il noleggio e la manutenzione di impianti e attrezzature informatiche, l'acquisto di materiale d'ufficio, la predisposizione di programmi informatici nonchè l'acquisizione della licenza d'uso degli stessi;

il pagamento delle quote associative;

 
b) le spese in conto capitale per

l'acquisto di impianti e attrezzature anche informatiche necessari per la gestione dei recapiti di seme per l'inseminazione artificiale nella provincia.

 
Nell'ambito dell'acquisto di attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione dell'inseminazione artificiale e dell'embrio-transfer sono ammesse a contributoatitolo d'esempiole spese per l'acquisto di contenitori di azoto per il seme e del relativo azoto liquido.
 
7) Criteri generali
Per poter beneficiare dei contributi le organizzazioni devono attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria.
 
I contributi si riferiscono comunque al periodo corrispondente all'anno solare
 
Per le diverse spese di cui al punto 6) il richiedente può beneficiare comunque solamente di un contributo, anche se l'attività, alla quale si riferisce la spesa, rientra in diversi tipi delle spese ammesse a contributo.
 
8) Misura del contributo
Il contributo è pari al:

70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'esecuzione dei progeny- e performance-tests nonché delle prove attitudinali e funzionali;

70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli funzionali nonché per l'esecuzione di analisi del latte dirette al miglioramento genetico e della salute animale;

40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per la gestione dei recapiti di seme per l'inseminazione artificiale nella provincia;

40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'acquisto degli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione dell'inseminazione artificiale e dell'embrio-transfer.

 
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi alle organizzazioni e all'A.P.A. nella misura di cui al comma 1, l'ammontare dei contributi a favore degli stessi è ridotto in proporzione, salva la possibilità di integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento.
 
9) Anticipi
Le organizzazioni e l'A.P.A possono chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione del contributo sia successivamente l'erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso.
 
10) Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato l'anticipo di cui al punto 9), avviene su presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte delle organizzazioni e dell'A.P.A. nonché la verifica della loro regolarità da parte dell'Ufficio provinciale zootecnia.
 
11) Controlli ispettivi a campione
L'Ufficio zootecnia provinciale presso la Ripartizone agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il dieci per cento delle domande e comunque almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, avvalendosi anche di esperti qualificati.
 
12) Revoca
Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, il relativo beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
 
Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore all'ammontare del saldo, il relativo beneficiario deve restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo, e maggiorata degli interessi legali.
 
Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il relativo beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
13) Norme transitorie e finali
Per le spese attinenti l'anno in corso le organizzazioni e l'A.P.A. devono presentare la domanda di concessione del relativo contributo nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria e provinciale.
 
 

Criteri e modalità ai fini della concessione dei contributi alle associazioni di mutua assicurazione.

 
1) Oggetto dei contributi
Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, sono ammessi a contributo i premi assicurativi pagati dai soci.
 
2) Beneficiari dei contributi
Possono beneficiare dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, in seguito chiamati semplicemente contributi, le associazioni di mutua assicurazione del bestiame, con sede sul territorio provinciale, in seguito chiamate semplicemente associazioni, che operano sulla base di uno statuto approvato dalla Giunta provinciale.
 
3) Presupposti
Per poter beneficiare dei contributi le associazioni devono prevedere nel loro statuto fra i danni coperti quelli determinati da:

macellazione d'urgenza del bestiame in caso di malattia incurabile;

macellazione nell'ambito della lotta contro l'afta epizootica o la peste bovina disposta dal veterinario provinciale;

caso fortuito o forza maggiore.

 
4) Documentazione
Per beneficiare dei contributi le associazioni devono presentare apposita domanda contenente comunque:
 

l'oggetto della domanda di contributo;

la denominazione, l'indicazione dello scopo e della sede delle stesse;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante;

il codice fiscale numerico;

i dati bancari;

la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce l'oggetto della domanda anche presso altri enti.

 
Alla domanda devono inoltre essere allegati:

un elenco riassuntivo dei danni sofferti nel precedente periodo di riferimento secondo una modulistica predisposta dall'Ufficio provinciale zootecnia.

 
5) Termine per la presentazione della domanda
La domanda accompagnata dalla relativa documentazione di cui al punto 4 deve essere presentata entro 45 giorni dalla chiusura dell'anno assicurativo di riferimento.
 
6) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l'Ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura.
 
In caso di domanda incompleta il direttore dell'Ufficio provinciale zootecnia sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
 
L'Ufficio provinciale zootecnia procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo di quanto costituisce l'oggetto della domanda nonché alla valutazione della congruità dei premi assicurativi.
 
7) Spese ammesse a contributo
Sono ammesse a contributo i premi assicurativi deliberati dall'assemblea generale dell'associazione e riconosciuti dall'Ufficio provinciale zootecnia.
 
I premi assicurativi vengono determinati ogni anno sulla base del danno del relativo anno assicurativo. Nella determinazione dei premi assicurativi ai fini della concessione del contributo l'associazione può computare tra le passività del bilancio le spese, in quanto documentate, derivanti dal pagamento delle indennità e del rimborso delle spese agli organi dell'associazione ed ad altre persone che operano nell'interesse dell'associazione nonché dall'ordinaria amministrazione dell'associazione stessa.
 
8) Criteri generali
Per poter beneficiare dei contributi, le associazioni devono attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria.
 
Ai fini del calcolo dei premi assicurativi il valore massimo stimato per un capo bovino o equino di qualità eccellente non può superare l'importo di lire 4.000.000 (euro 2.065,83).
 
Nel caso di stime eccessive di valore l'Ufficio provinciale di zootecnia può ridurre le stime di valore.
 
Sono comunque esclusi dal finanziamento i premi assicurativi concernenti casi non previsti dallo statuto delle associazioni.
 
9) Misura del contributo
Il contributo è pari fino al 50 per cento dei premi assicurativi ammessi a contributo.
 
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi alle associazioni nella misura di cui al comma 1, l'ammontare dei contributi a favore delle stesse è ridotto proporzionalmente, salva la possibilità di integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento.
 
10) Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo avviene tramite l'Ufficio provinciale zootecnia presso la Ripartizione agricoltura previa verifica della documentazione di cui al punto 4) presentata dalle associazioni.
 
11) Controlli ispettivi a campione
L'Ufficio zootecnia provinciale presso la Ripartizone agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il dieci per cento delle domande, avvalendosi anche di esperti qualificati.
 
12) Revoca
Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata – se richiesta - al fine della liquidazione del contributo venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, la relativa associazione decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
 
Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, la relativa associazione decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
13) Norme transitorie e finali
Le domande per la concessione dei contributi sui premi assicurativi con scadenza tra la data di entrata in vigore della succitata legge provinciale n. 10/1999 e la pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige devono essere presentate nel termine di 30 giorni da detta pubblicazione.
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria e provinciale.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2-4.   
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6-13.   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16-21.   
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24
ActionActionArt. 25   
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)
ActionActionArt. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32 (Regolarizzazione di posizioni anomale)
ActionActionArt. 33 (Personale traduttore-interprete - Norma transitoria)
ActionActionTabelle 24, 25 e 26
ActionActionModello
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionSCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIADI PRIMO E SECONDO GRADO
ActionActionDIRITTO ALLO STUDIO E UNIVERSITÀ
ActionActionFORMAZIONE PROFESSIONALE
ActionActionDISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionA Energia elettrica
ActionActiona) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 16
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1977, n. 16
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
ActionActione) Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 1 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionh) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 13
ActionActionB Metanizzazione
ActionActionC Risparmio energetico
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionActiond) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionp) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionq) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActions) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionActiont) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionArt. 1   
ActionActionArt. 2   
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Partecipazioni a società)
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16 (Entrata in vigore)
ActionActionTabella A e B
ActionActionv) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionw) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
ActionActionx) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2 
ActionAction Art. 3 
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada)
ActionActionArt. 6/bis (Esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada)
ActionAction Art. 7 ( Incentivazione del trasporto combinato )  
ActionActionArt. 7/bis (Incentivazione del trasporto merci sostenibile)
ActionAction Art. 8  
ActionAction Art. 9  
ActionAction Art. 10 .
ActionAction 11 (Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano)
ActionActionArt. 12 (Disciplina del trasporto fluviale e lacustre)
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 settembre 2000, n. 35
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Istituzione del corso di "direzione di coro" e del corso di "direzione di banda")
ActionActionArt. 3 (Ammissione ai corsi)
ActionActionArt. 4 (Durata e materie dei corsi)
ActionActionArt. 5 (Orario di cattedra)
ActionActionArt. 6 (Programmi di insegnamento)
ActionActionArt. 7 (Passaggio al biennio superiore)
ActionActionArt. 8 (Esame di diploma)
ActionActionArt. 9 (Diploma di "direzione di coro" e di "direzione di banda")
ActionActionArt. 10 (Disposizione finale)
ActionActionALLEGATO A (articolo 4)
ActionActionALLEGATO B (articolo 4)
ActionActionProgramma dell'esame di diploma di "direzione di coro"
ActionActionProgramma dell'esame di diploma di "direzione di banda"
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2010 , n. 25
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActionArt. 1 (Modifica della , “Interventi della Provincia autonoma di  Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
ActionActionArt. 2 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della , “Finanziamento in materia di turismo”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della , “Ordinamento delle guide alpine –  Guide sciatori”)
ActionActionArt. 5 (Modifica della , “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della , “Interventi a favore degli affittacamere e degli  affittappartamenti”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Ordinamento dell’artigianato”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della , “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della , “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della , “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico  di persone”)
ActionActionArt. 12 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 13 (Entrata in vigore)
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
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ActionAction2020
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ActionAction Delibera N. 294 del 05.02.2007
ActionAction Delibera N. 433 del 12.02.2007
ActionAction Delibera N. 466 del 19.02.2007
ActionAction Delibera N. 728 del 12.03.2007
ActionAction Delibera N. 921 del 19.03.2007
ActionAction Delibera N. 953 del 26.03.2007
ActionAction Delibera N. 1021 del 26.03.2007
ActionAction Delibera N. 474 del 19.02.2007
ActionAction Delibera N. 1459 del 02.05.2007
ActionAction Delibera N. 1737 del 29.05.2007
ActionAction Delibera 11 giugno 2007, n. 1998
ActionAction Delibera N. 2181 del 25.06.2007
ActionAction Delibera N. 2273 del 02.07.2007
ActionAction Delibera N. 2326 del 09.07.2007
ActionAction Delibera N. 2596 del 30.07.2007
ActionAction Delibera N. 2849 del 27.08.2007
ActionAction Delibera N. 2921 del 03.09.2007
ActionAction Delibera N. 2923 del 03.09.2007
ActionAction Delibera N. 3025 del 10.09.2007
ActionAction Delibera N. 3247 del 01.10.2007
ActionAction Delibera N. 3315 del 08.10.2007
ActionAction Delibera N. 1132 del 02.04.2007
ActionAction Delibera N. 3406 del 08.10.2007
ActionAction Delibera N. 3538 del 22.10.2007
ActionAction Delibera N. 3857 del 19.11.2007
ActionAction Delibera N. 4008 del 26.11.2007
ActionAction Delibera 3 dicembre 2007, n. 4120
ActionAction Delibera N. 4150 del 03.12.2007
ActionAction Delibera 17 dicembre 2007, n. 4415
ActionAction Delibera 28 dicembre 2007, n. 4546
ActionAction Delibera N. 4568 del 28.12.2007
ActionAction Delibera N. 4618 del 28.12.2007
ActionAction Delibera N. 4739 del 28.12.2007
ActionAction Delibera N. 1161 del 10.04.2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
ActionAction Delibera N. 4052 del 31.10.2005
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