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Sentenze della Corte costituzionale
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Tutela dell´ambiente - Disciplina dell'attività di volo a motore
Attendere, processo in corso!
Sentenza (18 luglio) 23 luglio 1997, n. 271; Pres. Granata – Red. Contri
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato in data 24 maggio 1996 e depositato in data 1° giugno 1996 (r. ric. n. 24 del 1996), il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1996, ha impugnato la delibera legislativa recante «Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale» riapprovata a maggioranza assoluta - nell'identico testo rinviato il 2 ottobre 1995 - dal Consiglio della provincia autonoma di Bolzano il 9 maggio 1996 e comunicata al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano il giorno successivo. Il Governo aveva rinviato la predetta delibera legislativa formulando rilievi nei confronti di tre disposizioni: l'art. 1, primo comma, che include nell'ambito di applicazione della legge il territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco dello Stelvio senza la previa intesa con lo Stato prevista dall'art. 3, terzo comma, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; l'art. 1, terzo comma, che detta norme per la fissazione, da parte della Giunta provinciale, di determinate fasce orarie nelle quali imporre il divieto, tra l'altro, di decollo ed atterraggio di apparecchi a motore dall'aeroporto San Giacomo di Bolzano limitatamente a determinati voli, eccedendo tale disposizione dalla competenza provinciale individuata dal d.P.R. 19 dicembre (rectius novembre) 1987, n. 527, ed in particolare dall'art. 7, in considerazione del fatto che l'aeroporto di Bolzano è attualmente di proprietà dello Stato, e che lo stesso aeroporto è aperto, oltre che al traffico nazionale, anche al traffico turistico internazionale; l'art. 2, terzo comma, il quale, vietando genericamente e totalmente un'attività sportiva e ricreativa quale il volo con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore su tutto il territorio provinciale, non risulterebbe conseguenziale al giusto contemperamento dei diversi interessi da tutelare, apparendo così viziato da irrazionalità ed eccesso di potere legislativo ed in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione.
Nel ricorso del Presidente del Consiglio, il primo rilievo muove dalla considerazione che l'art. 1, primo comma, della delibera impugnata prevede divieti di attività di volo che, in relazione alla dichiarata finalità di tutelare l'ambiente naturale, hanno portata territoriale limitata alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico; anche se non espressamente contemplato, il territorio del Parco nazionale dello Stelvio ricompreso nella provincia di Bolzano è interessato, secondo l'interpretazione prospettata nel ricorso, da questa misura di tutela ambientale. A questo riguardo, il Presidente del Consiglio osserva che, integrando e modificando il regime vincolistico vigente nel parco limitatamente ad una sua parte, questa nuova misura, «anche in relazione alla sua attitudine a ledere il principio della unitarietà del parco nazionale, più volte ribadito come valore intangibile dalla giurisprudenza della Corte costituzionale», non può essere unilateralmente disposta dalla provincia, senza osservare l'onere della preventiva intesa con lo Stato, prescritta dall'art. 3, terzo comma, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. Ad avviso del ricorrente, l'omissione della procedura preventiva di intesa comporta un superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale e una correlativa lesione delle attribuzioni dello Stato che presidiano l'interesse nazionale.
In ordine al terzo comma dell'art. 1, il Presidente del Consiglio afferma che le misure restrittive del decollo e dell'atterraggio nell'aeroporto San Giacomo di Bolzano, che implicano una «non trascurabile limitazione dell'uso della infrastruttura aeroportuale», esulerebbero dalle competenze della provincia, le quali non si estendono oltre quanto disposto e trasferito in base all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, che, riguardo alla successione della Provincia di Bolzano nella titolarità dei beni immobili dello Stato connessi con i mezzi di comunicazione aerea, rinvia a procedimenti ulteriori i quali, per quanto attiene all'aeroporto San Giacomo, non sono allo stato attuale intervenuti. Secondo il ricorrente, «la legge provinciale non può quindi legittimamente disporre, in modo unilaterale, sulle modalità di apertura dell'aeroporto di proprietà statale al traffico turistico nazionale ed internazionale».
Per quanto concerne il terzo punto del rinvio governativo, nel ricorso si premette che, in relazione al terzo comma dell'art. 2 della delibera legislativa impugnata, vengono in rilievo le competenze legislative provinciali concorrenti previste dall'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai nn. 10 (sanità) e 11 (attività sportive e ricreative) con riguardo, rispettivamente, alla finalità e all'oggetto del divieto di volo con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri. Il rilievo formulato in sede di rinvio risulta svolto nel ricorso nei termini seguenti: «La imposizione di un divieto assoluto di attività in via di principio lecite su tutto il restante territorio nazionale, esorbita dalla competenza provinciale ponendosi altresì in contrasto con principi fondamentali riconducibili agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la evidente sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero e la pur prevalente esigenza di ordine sanitario che si vuole soddisfare, ma che può essere garantita con misure più flessibili e graduate».
2. Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la provincia autonoma di Bolzano per chiedere la reiezione del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In ordine al primo dei rilievi mossi dal Governo, la Provincia deduce che la censura prospettata nei riguardi dell'art. 1, primo comma, della delibera legislativa impugnata è infondata e frutto di un equivoco, giacché tale disposizione farebbe riferimento all'ordinario vincolo paesaggistico disciplinato dagli artt. 3-5 della
legge provinciale n. 16 del 1970
, e non alle misure per la «specifica tutela» del Parco nazionale dello Stelvio, le quali, come ha ribadito anche la legge della provincia autonoma di Bolzano 3 novembre 1993, n. 19, richiedono la previa intesa con lo Stato. Ad avviso dell'ente resistente, con la delibera legislativa impugnata, «la provincia non ha inteso in alcun modo anticipare unilateralmente la specifica disciplina della tutela del Parco, ma ha invece inteso regolare e limitare le attività di volo su tutte le zone del territorio provinciale sottoposte all'ordinario vincolo paesaggistico ex art. 4 della
legge provinciale n. 16 del 1970
, e non ricomprese nel Parco dello Stelvio».
In merito alle censure formulate nei riguardi del terzo comma dell'art. 1, la provincia autonoma eccepisce che l'impugnativa governativa confonde il problema della proprietà delle infrastrutture aeroportuali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano con quello della competenza a disciplinare le attività di volo che ivi si svolgono. Si afferma a tale proposito nell'atto di costituzione che, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione, la provincia è attualmente già competente a disciplinare «tutti i servizi di comunicazione e trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione» che si svolgono nell'ambito della provincia stessa (art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 527 del 1987), «quale che sia il soggetto proprietario dell'aereoporto: sia che si tratti di un aeroporto privato, sia che si tratti invece di un aeroporto pubblico (provinciale, regionale o statale)».
Per quanto concerne i rilievi governativi riguardanti l'art. 2, terzo comma, della delibera legislativa impuguata, la provincia eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della censura basata sul presupposto, non esplicitato nell'atto di rinvio, della natura concorrente della potestà legislativa esercitata. Tale presupposto viene comunque contestato dalla provincia, che assume di aver esercitato competenze non già concorrenti, bensì esclusive, in materia di trasporti e tutela dell'ambiente (art. 8 dello Statuto T.-A.A.). Indipendentemente dalla natura della potestà legislativa esercitata, rileva la provincia in merito alla prospettata violazione dell'art. 41 della Costituzione, nel ricorso governativo «non si chiarisce sotto quale specifico profilo risulterebbe lesa la disciplina costituzionale dell'iniziativa economica privata». Quanto alla lamentata sproporzione tra il divieto censurato e le esigenze di ordine sanitario ed ambientale che la legge provinciale si propone di soddisfare, si tratterebbe, ad avviso della provincia, di una censura infondata. La censura non prenderebbe in considerazione il quarto comma dello stesso articolo, a norma del quale «è in facoltà del sindaco territorialmente competente di concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 2 e 3, per singole manifestazioni sportive e ricreative, o di pubblico interesse, per periodi di tempo non superiori a quattro ore giornaliere». La conclusione della provincia è che la delibera legislativa impugnata non avrebbe «ignorato le esigenze, in particolare di carattere sportivo e ricreativo, coinvolte dalle attività di volo in questione», e avrebbe «dettato una disciplina che, nel suo complesso, contempera in modo non irragionevole i diversi e confliggenti interessi in giuoco».
In prossimità della data fissata per l'udienza, la provincia di Bolzano ha depositato una ulteriore memoria illustrativa, nella quale, ad integrazione di quanto già dedotto con l'atto di costituzione, si ricorda, in aggiunta alle deduzioni concernenti il primo dei tre rilievi governativi, che la stessa legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, all'art. Il, terzo comma, lettera h), stabilisce per tutti i parchi un divieto assoluto (senza distinzione di quota) di «sorvolo di veicoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo». Ad integrazione di quanto dedotto in ordine al secondo rilievo mosso dal Presidente del Consiglio, la provincia ritiene utile aggiungere che l'aeroporto di San Giacomo è attualmente gestito da una società a partecipazione provinciale in base ad atto di concessione del 21 settembre 1994, successivamente prorogato.
Considerato in diritto: 1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la delibera legislativa recante «Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale», riapprovata a maggioranza assoluta - nell'identico testo rinviato il 2 ottobre 1995 - dal Consiglio della provincia autonoma di Bolzano il 9 maggio 1996, sollevando tre distinte questioni.
La prima concerne l'art. 1, primo comma, della denunciata delibera legislativa, il quale, includendo nell'ambito di applicazione della legge il territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco dello Stelvio senza che sia previamente intervenuta l'intesa con lo Stato prevista dall'art. 3, terzo comma, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, comporterebbe un superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale così come delimitata dallo stesso art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 279 del 1974, ed una correlativa lesione delle attribuzioni dello Stato che presidiano l'interesse nazionale.
La seconda concerne l'art. 1, terzo comma, della delibera legislativa impugnata, il quale, dettando norme per la fissazione, da parte della Giunta provinciale, di determinate fasce orarie nelle quali imporre il divieto, tra l'altro, di decollo ed atterraggio di apparecchi motore nell'aeroporto San Giacomo di Bolzano
,
posto che l'aereoporto di Bolzano è attualmente di proprietà dello Stato ed è aperto oltre che al traffico nazionale anche al traffico turistico internazionale, eccederebbe dalla competenza legislativa provinciale individuata dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, ed in particolare dall'art. 7 dello stesso decreto.
La terza ed ultima questione riguarda l'art. 2, terzo comma, il quale, vietando genericamente e totalmente un'attività sportiva e ricreativa quale il volo con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri su tutto il territorio provinciale, non opererebbe, in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, un giusto contemperamento dei diversi interessi coinvolti e risulterebbe pertanto viziato da irrazionalità ed eccesso di potere legislativo.
2. La prima questione - proposta nei confronti del primo comma dell'art. 1, che vieta il decollo, 1'atterraggio ed il sorvolo di velivoli a motore a quote inferiori a cinquecento metri dal suolo «nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano» - è fondata.
Il tenore letterale della disposizione censurata suggerisce l'estensione dei divieti in essa stabiliti anche alla parte di territorio provinciale ricompresa nel Parco nazionale dello Stelvio, sia pure - stando alle deduzioni svolte dall'ente resistente nell'atto di costituzione e nella successiva memoria illustrativa - contro la stessa intenzione del legislatore provinciale.
L'adozione, da parte degli enti territoriali interessati, di provvedimenti legislativi di tutela ambientale suscettibili di trovare applicazione anche all'interno (di una porzione) del Parco nazionale dello Stelvio deve essere preceduta dalle necessarie procedure di coordinamento e concertazione previste, a garanzia della «configurazione unitaria» del parco medesimo (il cui perimetro attraversa il territorio di tre province), dall'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste). L'impugnata delibera legislativa non è stata preceduta dalle intese con lo Stato che l'art. 3, terzo comma, del d.P.R. n. 279 del 1974 richiede allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline legislative destinate a regolare (per la parte di rispettiva competenza territoriale) «le forme e i modi della specifica tutela» del parco.
La necessità delle intese di cui al menzionato art. 3 è stata ribadita dall'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che estende altresì alla Regione Lombardia la procedura inizialmente prevista solo per le Province autonome dal d.P.R. n. 279 del 1974.
La mancata adozione delle prescritte intese - che realizzano, come questa Corte ha in più occasioni affermato, il principio di leale cooperazione tra Stato ed enti territoriali rispetto all'esigenza di omogeneità delle discipline concernenti le modalità della specifica tutela del Parco dello Stelvio, coerentemente con la sua configurazione unitaria (v. spec. sentenze n. 302 del 1994; n. 366 del 1992; n. 210 del 1987) - rende pertanto costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, nella parte in cui si riferisce anche al territorio provinciale incluso nel Parco nazionale dello Stelvio.
3. La seconda questione - proposta nei confronti dell'art. 1, terzo comma, dell'impugnata delibera legislativa, che detta norme per la fissazione, da parte della Giunta provinciale, di determinate fasce orarie nelle quali imporre il divieto, tra l'altro, di decollo ed atterraggio di apparecchi a motore nell'aeroporto San Giacomo di Bolzano limitatamente a determinati voli - non è fondata.
La lamentata violazione delle norme che delimitano la potestà legislativa provinciale in questa materia - e segnatamente dell'art. 1 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) si basa sulla premessa che l'aereoporto di Bolzano è attualmente di proprietà dello Stato ed è aperto, oltre che al traffico nazionale, anche al traffico turistico internazionale.
L'avviso della provincia autonoma, secondo il quale il ricorrente confonde il problema della proprietà delle infrastrutture aeroportuali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano con quello della competenza a disciplinare le attività di volo che ivi si svolgono - anche in considerazione del fatto che l'aeroporto San Giacomo di Bolzano è l'unica infrastruttura aeroportuale rispetto alla quale possono esercitarsi le competenze trasferite alla provincia - non può non essere condiviso.
L'art. 1 del citato d.P.R. n. 527 del 1987 stabilisce, al primo comma, che le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano, «con l'osservanza delle norme del presente decreto»; al secondo comma, che sono compresi nella competenza delle province di cui al comma precedente «tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale ... e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione».
L'esercizio di tali competenze non può considerarsi subordinato all'espletamento delle procedure disciplinate dall'art. 7 del d.P.R. n. 527 del 1987, il quale, al primo comma, prevede che «in corrispondenza delle competenze trasferite alle province di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del comma 2 dell'art. 1, le province stesse succedono nell'ambito dei rispettivi territori ... nei beni e nei diritti di natura immobiliare dello Stato», ed al terzo comma precisa che «ai fini del comma 1, per quanto concerne la individuazione dei beni connessi con i servizi di comunicazione aerea si fa riferimento alle determinazioni adottate dal comitato interministeriale previsto dall'art. 15, legge 30 gennaio 1963, n. 141», determinazioni non ancora intervenute al momento dell'instaurazione del presente giudizio.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'assenza di disponibilità dei beni ben può accompagnarsi alla titolarità di poteri relativi a tali beni (da ultimo, cent. n. 343 del 1995). Nel presente caso, l'appartenenza dell'aeroporto San Giacomo di Bolzano al demanio statale non impedisce all'ente resistente l'esercizio delle competenze attribuitegli dall'art. 1 del d.P.R. n. 527 del 1987, le quali non riguardano la regolamentazione del traffico turistico internazionale.
4. La terza questione, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, riguarda l'art. 2, terzo comma, della delibera legislativa, denunciato per la «evidente sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero e la pur prevalente esigenza di ordine sanitario che si vuole soddisfare, ma che può essere garantita con misure più flessibili e graduate».
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione è fondata.
Non solo perché sono ipotizzabili, tra le misure idonee a preservare la salute e l'ambiente dall'inquinamento acustico, provvedimenti meno restrittivi, eventualmente non estesi a tutto il territorio provinciale, in armonia con gli strumenti di tutela introdotti dalla recente legislazione ambientale statale (la legge n. 447 del 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, all'art. 2, secondo comma, mostra di prediligere un sistema graduato e flessibile di misure limitative a tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico; l'art. 11, comma 3, lett. h), della legge n. 394 del 1991, Legge quadro sulle aree protette, vieta nei parchi «il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo»).
Il denunciato comma 3 dell'art. 2 - secondo il quale «i voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore sono vietati su tutto il territorio provinciale» - introduce per una particolare categoria di velivoli un divieto assoluto di volo esteso a tutto il territorio della provincia, laddove, per la generalità dei velivoli interessati dalla disciplina contenuta nell'impugnata delibera, l'art. 1, comma 1, prevede un divieto di decollo, atterraggio e sorvolo limitato alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. La previsione di un divieto assoluto ed incondizionato, esteso all'intero ambito provinciale, limitato alle attività di diporto con deltaplani a motore e velivoli ultraleggeri - indubbiamente bisognose di adeguata regolamentazione - risulta priva di razionale giustificazione ed incoerente con la logica che complessivamente ispira la disciplina elaborata dal legislatore provinciale, la quale ha delineato, al primo comma dell'art. 1, un regime generale basato su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, applicabili a tutti gli altri velivoli a motore - dalle potenzialità inquinanti eventualmente più elevate - ad esempio per l'effettuazione di voli turistici, di esercitazione, o pubblicitari.
L'eccezionale possibilità concessa ai sindaci «territorialmente competenti» dal quarto comma dell'art. 2 - sulla quale insiste la difesa dell'ente resistente - di derogare al generale divieto di cui al comma precedente ha un àmbito di applicazione limitato, riferendosi esclusivamente a manifestazioni collettive, di tipo sportivo, ricreativo, o di pubblico interesse.
Rimane assorbita ogni altra censura.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 1, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale), nella parte in cui prevede che i divieti in esso stabiliti si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel Parco o nazionale dello Stelvio;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma .3, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 5/bis
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Partecipazioni a società)
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16 (Entrata in vigore)
Tabella A e B
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
A Prevenzione incendi
B Servizio antincendi e protezione civile
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Termini)
b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
e) Decreto del Presidente della Provincia27 settembre 2010 , n. 31
f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
g) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
h) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32
i) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4
j) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2019, n. 19
k) Decreto del Direttore dell'Agenzia per la protezione civile 12 settembre 2019, n. 97
l) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 35
m) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9
C Provvidenze in caso di calamità
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
c) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
e) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
f) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 11 vom 19.01.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 10.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 17.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 21.02.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 13.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 28.03.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 114 vom 18.04.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 122 del 28.04.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 16.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 31.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 07.08.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 239 vom 28.08.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 28.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 18.11.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 20.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 06.12.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
1999
1998
1997
1996
1989
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