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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 3871 del 16.10.2000
Incentivi e provvidenze a favore dell'apprendistato - criteri relativi all'anno scolastico 2000/2001

....omissis....

- Sono approvati i seguenti criteri concernenti gli incentivi e le provvidenze a favore dell'apprendistato. Le rette concernenti le spese per l'alloggio in convitti per apprendisti ed alunni a tempo pieno vengono equiparate gradualmente; una prima equiparazione viene effettuata con la presente deliberazione.
 
I. Contributi alle aziende occupanti apprendisti - anno scolastico 2000/2001
 
1. Sono concessi contributi alle aziende che occupano:
 
a) apprendisti portatori di handicap che siano tali da ridurre significativamente il rendimento lavorativo. Il contributo è di Lire 2.000.000.- per ogni semestre di apprendistato. A documentazione dell'handicap va presentato un attestato dell'ufficiale sanitario dal quale risultino le caratteristiche ed il grado dell'handicap;
b) apprendisti socialmente disturbati. Il contributo è di Lire 2.000.000.- per il 1° e 2° semestre e di Lire 1.000.000.- per il 3° e 4° semestre di apprendistato.
Sono considerati socialmente disturbati i giovani assistiti da un ufficio pubblico di assistenza (ufficio famiglia e gioventù, servizio di medicina sociale, servizio sociale del tribunale minorile, servizio di igiene mentale ecc.).
 
2. Sono inoltre concessi contributi alle aziende i cui apprendisti, per mancanza di specifici corsi presso i centri professionali della provincia, frequentano, in altre province o all'estero, corsi a tempo pieno aventi una durata più lunga rispetto a quella normale dei corsi per apprendisti in provincia.
Il contributo, il cui ammontare è di Lire 200.000.- per ogni settimana eccedente la durata dei corsi in provincia, viene corrisposto unicamente nei casi in cui la differenza di durata superi le 2 settimane.
Il contributo viene erogato al termine di ogni corso su istanza dell'azienda da presentarsi entro sei mesi dalla conclusione del corso, pena la decadenza dal diritto.
 
II.Provvidenze a favore degli apprendisti - anno scolastico 2000/2001
 
A) Spese per vitto ed alloggio:
 
1.Sono assunte direttamente dalla Provincia o rimborsate, entro i limiti massimi di cui al successivo p. 5 e salvo le quote a carico degli utenti come previsto al seguente p. 2, le spese per vitto ed alloggio sostenute durante il periodo scolastico da apprendisti:
 
a) che frequentano i corsi a tempo pieno delle scuole professionali della provincia. Gli utenti frequentanti i corsi a tempo pieno partecipano alle spese per l'alloggio in ragione di Lire 100.000.- mensili risp. Lire 25.000.- settimanali per il 1° anno di corso, Lire 150.000.- mensili risp. Lire 37.500.- settimanali per il 2° anno di corso e Lire 200.000.- mensili risp. Lire 50.000.- settimanali per il 3° anno di corso. Frazioni di settimana sono considerate come settimane intere. L'apprendista corrisponde la quota a suo carico solamente per il periodo di effettiva permanenza in convitto.
Sono invece esenti da partecipazione le spese per vitto.
b) che, per mancanza di specifici corsi presso le scuole professionali provinciali, si recano fuori provincia per frequentare corsi a tempo pieno;
c) che frequentano i corsi di addestramento extraaziendale previsto dall'art. 5 della L.P. 07.04.1997, n. 6.
 
3. Eventuali tasse di frequenza e tasse d'esame (escluso spese per materiale) a corrispondere presso le scuole professionali fuori provincia nonché spese per vitto ed alloggio sostenute durante l'esame di fine apprendistato fuori provincia sono interamente rimborsate o direttamente a carico della Provincia.
 
4.Modalità di pagamento:
 
Il pagamento delle spese per vitto ed alloggio viene effettuato:
 
a) direttamente ad enti ed associazioni erogatori dei servizi dietro presentazione di regolare fattura e di un elenco nominativo degli apprendisti che hanno fruito dei servizi medesimi, controfirmato dal direttore della scuola professionale ed indicante l'esatto periodo in cui si è svolto il corso nonché gli importi dovuti per ciascun apprendista;
b) in forma di rimborso agli apprendisti nel caso che gli stessi abbiano fruito di vitto ed alloggio in convitti fuori provincia oppure presso privati. Al rimborso di spese per vitto ed alloggio fruiti presso privati a favore di apprendisti frequentanti la scuola professionale in provincia si dà luogo solo se non vi fossero convitti nel luogo sede della scuola od ove i convitti esistenti non avessero posti liberi.
A tal fine va presentata , entro 6 mesi dalla conclusione del corso pena la decadenza dal diritto, apposita istanza corredata dei documenti di spesa nonché di dichiarazione della scuola professionale circa la regolare frequenza della stessa.
 
5.Rette massime per vitto ed alloggio:
 
- vitto ed alloggio Lire 667.600.- mensili; Lire 22.600.- al giorno;
 
- solo alloggio Lire 212.000.- mensili; Lire 7.100.- al giorno;
 
-alloggio e prima colazione Lire 305.700.- mensili; Lire 10.400.- al giorno;
 
- alloggio e prima colazione con pranzo o cena Lire 491.200.- mensili; Lire 16.400.- al giorno;
 
-pranzo risp. cena Lire 14.000.- per pasto;
 
- prima colazione Lire 5.000.-.
 
L'importo IVA va a carico dell'Amministrazione Provinciale.
 
Le rette sono ridotte nella misura del 10% per i convitti cui la Provincia abbia messo a disposizione, senza addebito di spese, un educatore.
Il limite massimo delle rette è aumentato del 20 % in caso di ricorso a servizi di vitto e/o alloggio presso privati.
Nei casi in cui la permanenza nei convitti risp. la fruizione dei pasti sia di breve durata, come in particolare durante i corsi di addestramento extraaziendale, le rette per vitto ed alloggio vengono contrattate di volta in volta. Le rette comunque non devono superare quelle di cui sopra del 50 %.
 
6.Modalità di calcolo delle rette per convitti:
 
a) nel caso che l'apprendista faccia ingresso nel convitto entro il giorno 5 di un mese risp. lo abbandoni dopo il giorno 25 viene pagata l'intera retta mensile;
b) in caso di ingresso dopo il giorno 5 di un mese risp. in caso di uscita entro il giorno 25 il calcolo viene fatto sulla base della retta giornaliera;
c) nel calcolo della retta non si tiene conto di assenze dal convitto per malattia o ferie scolastiche qualora tale assenza non supera i 14 giorni consecutivi. Superata tale durata la retta viene dimezzata.
 
B) Spese di viaggio:
 
1.Hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio:
 
a) gli apprendisti frequentanti i corsi annuali o i corsi a tempo pieno delle scuole professionali della provincia qualora, per raggiungere il luogo sede della scuola, effettuano quotidianamente un percorso non inferiore a 20 km. Al rimborso si dà luogo solo nei casi di utilizzo di mezzi pubblici. In caso di utilizzo del treno l'importo rimborsato corrisponde alla tariffa della 2^ classe;
b) gli apprendisti frequentanti i corsi a tempo pieno in luoghi fuori provincia o all'estero nella misura corrispondente alle spese di due viaggi di andata e due viaggi di ritorno. In casi eccezionali e motivati vengono rimborsati anche più di due viaggi di andata e due viaggi di ritorno. Per sostenere l'esame di fine apprendistato all'estero vengono rimborsate le spese per un viaggio di andata ed un viaggio di ritorno. L'ammontare del rimborso è calcolato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto. In caso di utilizzo del treno l'importo rimborsato corrisponde alla tariffa della 2^ classe;
c) gli apprendisti che frequentano i corsi di addestramento extraaziendale previsto dall'art. 5 della L.P. 07.04.1997, n. 6.
 
2. Modalità di pagamento:
 
a) il rimborso delle spese di viaggio di cui alla precedente lett. a) ha luogo alla fine dell'anno scolastico risp. del corso a tempo pieno sulla base di appositi elenchi nominativi presentati dalle scuole professionali e recanti l'indicazione del numero delle giornate di frequenza nonché l'ammontare degli importi a rimborsare. La documentazione dev'essere firmata dal direttore della scuola professionale;
b) il pagamento delle spese di viaggio di cui alle precedenti lett. b) e c) avviene dietro presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato; a tal fine l'ufficio apprendistato e maestro artigiano mette a disposizione appositi moduli.
 
C) Diritto alle provvidenze:
 
Hanno diritto alle provvidenze:
 
a) giovani residenti in provincia compresi quelli che, per motivi di lavoro e di addestramento, si sono stabiliti temporaneamente fuori provincia;
b) giovani che sono figli di altoatesini emigrati.
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