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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 3406 del 21.07.1997
Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche (modificata con delibera n. 3855 del 27.10.2003)

Allegato

Art.  1

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Le presenti norme disciplinano gli incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche da conferirsi a tecnici liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali e a società di ingegneria.

 

Art.  2

INCARICO DI PROGETTAZIONE AFFIDATO A DUE O PIÙ PROFESSIONISTI - COMPITI DEL CAPOGRUPPO

1. Il presente articolo trova applicazione ove l'incarico sia conferito a due o più professionisti. Le prestazioni vengono compensate come fossero rese da un unico professionista, ad eccezione delle prestazioni relative alle progettazioni speciali quali la progettazione degli impianti  termico e sanitario, elettrico ed il progetto delle strutture statiche.

2. L’incarico deve specificare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli professionisti.

3. Con la firma del contratto d'incarico i professionisti nominano "capogruppo" il professionista qualificato come tale nel contratto medesimo, con incarico di rappresentarli di fronte all'Amministrazione in tutti i rapporti derivanti dall'incarico.

4. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi dell  Amministrazione per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all  estinzione del rapporto. Tuttavia l’Amministrazione puo  far valere direttamente le responsabilita  a carico dei singoli professionisti.

5. Il capogruppo è tenuto a coordinare l'attività del gruppo, a includere nel progetto la valutazione di spesa relativa alle strutture in cemento armato e alle parti speciali, a inserire con opportuno lavoro di coordinamento e controllo gli elaborati relativi alle suddette strutture e parti speciali, onde soddisfare all'esigenza che il progetto offra, pure nelle diverse fasi della progettazione, un quadro tecnico-economico integrato unitario e completo dell'intera opera. Per la prestazione anzidetta spetta al capogruppo un compenso solo qualora l'incarico sia conferito a non meno di tre professionisti (art. 13, comma 3).

6. Il rapporto di collaborazione non determina di per se  organizzazione fra i professionisti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali.

7. In caso di fallimento della societa  o, se trattasi di professionisti, in caso di morte, interdizione o inabilitazione, sospensione o radiazione dall  ordine o collegio professionale l  Amministrazione ha facolta  di proseguire il contratto con altra societa  o professionista in possesso dei prescritti requisiti di idoneita  oppure di recedere dal contratto.

 

Art.  3

PROPRIETÀ DEL PROGETTO - VARIANTI E AGGIUNTE

1. Il progetto resta di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale può introdurvi tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta, sempreché il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informatori essenziali.

 

Art.  4

ISTRUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE,

PARERI, NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'Amministrazione può impartire istruzioni circa la compilazione del progetto.

2. Qualora l'incarico sia conferito ad un unico progettista, questi è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo dei professionisti cui egli affidi la progettazione di impianti speciali o di parti di essi e a riconoscere i relativi onorari computati ai sensi del presente disciplinare. L'Amministrazione ha facoltà di impartire istruzioni anche ai predetti professionisti o di includerli, a richiesta del capogruppo, nell'incarico di progettazione.

3. Nel corso della progettazione il progettista è tenuto ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte autorizzazioni ed in particolare la concessione edilizia. E', pertanto, suo obbligo:

a) identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati;

b) informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta, autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione.

 

Art.  5

DATA DI RIFERIMENTO DEI PREZZI DI PROGETTO

1. I prezzi ed ogni altra valutazione di progetto debbono essere riferiti al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto. Le descrizioni delle prestazioni dovranno conformarsi alle descrizioni riportate nell'elenco dei prezzi informativi della Provincia.

 

Art.  6

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA - PROGETTO DI MASSIMA CON SOLUZIONI DISTINTE - INDAGINI

1. Il progettista ovvero il progettista capogruppo deve presentare, nel termine concordato, un progetto di massima, diretto a concretare i criteri informatori e l'entità approssimativa dell'opera nonché a determinare l'ordine di grandezza della spesa. Nel contratto d'incarico sono elencati i singoli elaborati formanti il progetto di massima (appendice 1).

2. La presentazione di progetti di massima con soluzioni distinte e diverse può avvenire esclusivamente su espressa richiesta dell'Amministrazione; nella richiesta è indicato il relativo compenso o sono fissati i criteri per il calcolo del compenso medesimo (art. 13, comma 4).

3. Occorrendo, per la redazione del progetto, compiere speciali indagini (geologiche, geotermiche, idrogeologiche ecc.), il progettista dovrà presentare apposito preventivo di spesa all'Amministrazione, la quale avrà ampia facoltà di provvedere nel modo più opportuno.

 

Art.  7

FACOLTÀ DI RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE DOPO LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA

1. L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista, qualora, per l'elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, ritenga non conveniente dar seguito alle ulteriori fasi progettuali. In siffatto caso al progettista è corrisposto il compenso a norma dell'art. 13, comma 8.1, sempreché sul progetto di massima il competente organo consultivo abbia espresso parere positivo.

2. Ove sul progetto di massima non venisse espresso parere positivo dal competente organo consultivo per accertato difetto dello studio, al professionista non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista.

 

Art.  8

PROGETTO DEFINITIVO - PRESENTAZIONE DELL'ELABORATO PROGETTUALE NECESSARIO PER PARERI, NULLA OSTA E CONCESSIONE EDILIZIA - ULTERIORE FACOLTÀ DI RECESSO

1. Entro il termine concordato, decorrente dalla data di comunicazione del benestare espresso dall'Amministrazione sul progetto di massima, il professionista predispone l'elaborato progettuale da presentare, con le relative domande, agli uffici competenti al rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni. Gli elementi costitutivi di detto elaborato progettuale sono elencati nell'appendice n. 2 del contratto d'incarico. L'Amministrazione provvede a far pervenire al professionista copia di tutti gli atti che pervengano dagli uffici competenti in relazione alle domande anzidette. Il progettista è tenuto a presentare mensilmente relazione scritta all'Amministrazione circa l'andamento delle procedure di autorizzazione. Nei casi di particolare urgenza l'incarico per l'elaborazione del progetto esecutivo può essere conferito subito dopo che sia intervenuto il benestare sul progetto di massima.

2. Il progettista è tenuto ad introdurre senza indugio nell'elaborato progettuale di cui sopra tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e della concessione edilizia, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Spetta al progettista provvedere affinché i necessari pareri, la concessione edilizia ecc. siano rilasciati il più rapidamente possibile.

3. L'Amministrazione è in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista qualora, nonostante le modifiche ed i perfezionamenti anzidetti, non sia possibile conseguire la concessione edilizia, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni, ovvero qualora la stessa Amministrazione per suo insindacabile motivo ritenga non conveniente dar seguito ad ulteriori fasi della progettazione. In siffatto caso, e sempre che l'elaborato progettuale abbia conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo, al progettista spetta il compenso a norma dell'art. 13, comma 8.2.

 

Art. 9

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. Il progettista ovvero il progettista capogruppo è tenuto a riassumere in un unico elenco, da presentare all'Amministrazione, gli estremi (oggetto, numero e data, ufficio emittente) della concessione edilizia, dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni conseguite, assicurando espressamente che il progetto rispetta il piano urbanistico e che, in relazione alla natura e al contenuto del progetto, non è necessario alcun altro parere o nulla osta od autorizzazione. Preso atto di ciò l'Amministrazione comunica il proprio assenso alla prosecuzione dell'incarico e dalla data di tale comunicazione ovvero (in caso di ritardo di presentazione della predetta dichiarazione) dalla data del rilascio dell'ultimo parere, dell'ultimo nulla osta o della concessione edilizia decorre un ulteriore termine per la consegna all'Amministrazione di due esemplari del progetto esecutivo.

2. Il progetto esecutivo deve contenere gli elaborati elencati in appendice al contratto e, in caso di ricorso all'espropriazione, anche la documentazione di cui al successivo art. 10 (appendice n. 3).

3. Altri cinque esemplari del progetto esecutivo e cinque copie del capitolato speciale d'appalto vanno consegnati all'Amministrazione entro venti giorni dalla data di richiesta. Il progettista è, inoltre, tenuto a fornire senza alcun compenso la documentazione che si rendesse necessaria in corso d'opera.

4. Assieme agli elaborati di cui sopra devono essere consegnati i relativi "controlucidi" di progetto, qualora l'Amministrazione lo richieda.

 

Art. 10

ELABORATI DA PRESENTARE IN CASO DI RICORSO ALL'ESPROPRIAZIONE

In caso di acquisizione del terreno mediante esproprio al progetto definitivo vanno allegati i seguenti documenti:

a) una relazione illustrativa sul progetto redatta nelle due lingue;

b) una mappa catastale:

1. sulla quale siano evidenziate le aree da espropriare e/o da gravare con servitù,

2. ingrandimento della mappa in scala 1:1000 con indicazione delle aree di progetto,

3. tipo di frazionamento per progetti di edilizia;

c) elenco dei proprietari iscritti al libro fondiario con indicazione del Comune catastale, della partita tavolare, delle particelle, dell'area da acquisire - espressa in metri2- ovvero, in caso di asservimento, dell'area da gravare con servitù - espressa in metri2-, della superficie - sempre in metri2- da occupare per la durata dei lavori, cognome, nome, data e luogo di nascita nonché quota di proprietà dei proprietari, con attestazione che i dati corrispondono a quelli del catasto e del libro fondiario;

d) estratto della parte grafica del piano urbanistico con indicazione degli estremi di approvazione del piano medesimo e della relativa legenda.

 

Art. 11

CONSULENZA ARTISTICA E TECNICA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE PORTANTI

1. Il progettista è tenuto a prestare la consulenza artistica e/o tecnica nella fase esecutiva dei lavori. Per tale prestazione gli spetta il compenso previsto all'art. 15, comma 2.

2. Il professionista che provvede alla progettazione delle strutture portanti è tenuto a dirigere l'esecuzione delle strutture stesse; per tale prestazione ha diritto al compenso previsto all'art. 15, comma 1.

 

Art. 12

MODIFICHE AL PROGETTO - PERIZIE DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVE

1. Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall'Amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Qualora, invece, determinazioni ed esigenze dell'Amministrazione richiedano variazioni nell'impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatti importanti, modifiche del programma di costruzione), nella lettera di conferimento dell'incarico di rielaborazione del progetto l'Amministrazione indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo del compenso medesimo.

3. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli sono richiesti dall'Amministrazione; per tali prestazioni gli spettano i compensi a norma dell'art. 15, comma 3. Al progettista tuttavia non spetta alcun compenso se dette varianti o aggiunte siano richieste in conseguenza di difetti di progettazione.

 

Art. 13

DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER LA PROGETTAZIONE

1. Tariffe da assumere a base dell'onorario professionale

1.1. L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene calcolato sulla base delle aliquote indicate nelle tabelle A e B di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni e delle tariffe dei periti industriali e dei geometri; a tal fine ed in relazione a quanto disposto dall'art. 14 della stessa legge, il contratto d'incarico prevede sia le singole classi e categorie di cui si compone l'opera da progettare, sia le relative aliquote di parzializzazione desunte dalla tabella B, fermo restando che, ai fini della liquidazione dell'onorario, non possono essere prese in considerazione categorie e classi diverse da quelle previste nel contratto.
Al progettista capogruppo sono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere a) e b), calcolate sull’importo complessivo del progetto. Sull’importo complessivo del progetto esecutivo (compreso l'importo delle strutture statiche ma escluso l’importo per  gli impianti speciali) vengono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere c) ed e). Gli sono, inoltre, riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere d) e f) commisurate a quella parte del preventivo particolareggiato, per la quale abbia predisposto il calcolo analitico dei costi ed il capitolato d'appalto.
Al progettista delle parti speciali spetta, sull'ammontare di sua pertinenza del progetto esecutivo, il compenso per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed, inoltre, quelle di cui alle lettere d) e f), qualora abbia predisposto il preventivo particolareggiato ed il capitolato d'appalto.
Per la progettazione degli arredamenti su misura sono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f). Per arredamenti di serie sono riconosciute le prestazioni parziali a), d), f).

1.2. Qualora le prestazioni del professionista non seguano lo sviluppo completo dell'opera, l'onorario è aumentato del 25% per incarico parziale ai sensi dell'art. 18, comma 1, della tariffa professionale.
Ove l'Amministrazione limiti l'incarico alla sola progettazione ovvero alla sola direzione lavori, al professionista è corrisposto contestualmente all'onorario il compenso per incarico parziale.
Il professionista ha, inoltre, diritto alla liquidazione del compenso per incarico parziale qualora, decorsi due anni dall'approvazione del progetto, non si proceda al conferimento d'incarico di direzione lavori.
La maggiorazione per incarico parziale non si applica qualora il professionista incaricato della progettazione rifiuti di assumere la direzione dei lavori.

2. Importo da assumersi a base di calcolo dell'onorario

2.1. A base di liquidazione dell'onorario vengono assunti i soli costi di costruzione delle opere delle singole classi e categorie riconosciuti ammissibili dal competente organo consultivo dell'Amministrazione.

2.2. Gli onorari per la progettazione sono liquidati come segue:

a) dopo l'approvazione del progetto di massima, si da luogo alla liquidazione dell’acconto del 90% dell'onorario spettante calcolato applicando all'importo di progetto la relativa aliquota della tabella A parzializzata nella percentuale di cui alle lettere a) e b) della tabella B della tariffa professionale; nel caso in cui si tratti di progetto di massima cui faccia seguito un progetto esecutivo articolato in più lotti viene, invece, liquidato l'intero importo del relativo onorario compreso il compenso del 25% per incarico parziale, calcolato come sopra;

b) dopo il rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni da parte dei competenti uffici e dopo la presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 9, punto 1, si da luogo alla liquidazione dell’acconto del 90% dell'onorario spettante calcolato applicando all'importo del progetto di massima la relativa aliquota della tabella A parzializzate nella percentuale di cui alle lettere a) b) e c) della tabella B della tariffa professionale, in misura ridotta al 75% dell’importo ottenuto e detraendo l'acconto già corrisposto; in caso di progettazione di un lotto si applica sull'importo presunto del lotto la relativa aliquota della tabella A parzializzata nella percentuale di cui alle lettere c) della tabella B della tariffa professionale, nella misura ridotta al 75% dell’importo ottenuto, senza detrazione dell'onorario già liquidato per il progetto di massima;

c) dopo l'approvazione del progetto esecutivo si da luogo alla liquidazione dell'importo residuo dell'onorario spettante, calcolato applicando agli importi delle singole classi e categorie previste dal contratto d'incarico le relative aliquote della tabella A parzializzate nella percentuale di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) della tabella B della tariffa professionale detraendo gli acconti già corrisposti; viene, inoltre riconosciuta la maggiorazione nella percentuale del 50% dell’aliquota di cui alla lettera a) della tabella B) della tariffa professionale, a compenso delle prestazione aggiuntive inerenti lo sviluppo degli elaborati necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia (vedasi art. 21 della tariffa professionale). Qualora si tratti di progettazione di lotto esecutivo, si applicano le aliquote di cui alle lettere c) d) e) f) della tabella B), detraendo l'acconto a norma del suesposto punto b);

2.3. Qualora l'Amministrazione competente entro tre mesi non si esprima sul progetto di massima ovvero sul progetto esecutivo o entro sei mesi non si esprima sul progetto definitivo, oppure qualora non vengano rilasciati i necessari pareri ed autorizzazioni per fatti non imputabili al progettista, si da luogo alla liquidazione dell'onorario rispettivamente ai sensi dei punti a) e b), paragrafo 2.2, e nella misura del 75% dell'onorario di cui al punto c), paragrafo 2.2, fermo restando che l’importo assunto a base di liquidazione dell’onorario non può essere superiore all'importo approvato dal competente organo dell'Amministrazione.

3. Funzioni di coordinamento

3.1. Qualora l'incarico sia conferito a tre o più professionisti, il capogruppo ha diritto ad un compenso aggiuntivo pari al 10% del suo onorario complessivo. In nessun caso la maggiorazione può essere corrisposta se l'incarico è conferito a meno di tre professionisti.

4. Progetti di massima con soluzioni distinte e diverse

4.1. Qualora l'Amministrazione richieda la presentazione di progetti di massima contenenti soluzioni distinte e diverse, il relativo compenso è quello indicato nella lettera di richiesta, computato ai sensi dell’art. 21, comma 1 - Tariffa professionale.

5. Redazione del piano di massima per l'appalto-concorso

5.1. Qualora, per la realizzazione di opere speciali, sia prevista in progetto l'adozione del sistema dell'appalto-concorso ed a tal fine sia stato predisposto il relativo piano di massima, il compenso spettante per la redazione del suddetto piano di massima si calcola assumendo l'importo per le opere speciali determinato secondo il criterio di cui al comma 2.1 ed applicando a tale importo la relativa aliquota della tab. A della tariffa professionale parzializzata nella percentuale di cui alle lettere a), b), f) della tabella B qualora le prestazioni siano state effettivamente svolte.

6. Progetti di stralcio

6.1. Il compenso per la compilazione di eventuali progetti di stralcio del progetto esecutivo è calcolato come segue:

a) determinando l'importo del progetto di stralcio da porsi a base di liquidazione dell'onorario, ed applicando al medesimo la percentuale ad esso afferente secondo la tabella A parzializzata con l’aliquota di cui alla lettera c) della tabella B della tariffa professionale;

b) della somma così ottenuta si liquida il 50% dell’importo.

6.2. Per la compilazione di progetti stralcio non si fa luogo né al rimborso forfettario delle spese come previsto all'art. 16 del presente disciplinare né alla maggiorazione dell'onorario per incarico parziale. Eventuali spese sostenute possono essere liquidate esclusivamente su presentazione di idonea documentazione.

7. Progetto esecutivo elaborato in più lotti

7.1. Qualora l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo venga compilato ripartendo l’opera in più lotti, al professionista si liquida, in via definitiva, l'onorario per la redazione del progetto di massima complessivo. Per quanto riguarda i progetti esecutivi dei singoli lotti, i relativi onorari sono calcolati come se ciascun lotto costituisse un distinto incarico di progettazione, con la precisazione che, per quanto concerne la tabella B della tariffa professionale, si applicano esclusivamente le aliquote c), d), e), f), e ciò anche nell'ipotesi in cui il progetto esecutivo del lotto si discosti, in tutto o in parte, dal progetto di massima.

8. Sospensione di incarico

8.1. Nel caso in cui l'Amministrazione dichiari esaurito l'incarico con la presentazione del progetto di massima (art. 7, comma 1), al progettista si liquida il compenso per il progetto di massima - lettere a), b) della tabella B della tariffa professionale - maggiorato del 25% per sospensione dell'incarico, a tacitazione piena e definitiva di ogni sua pretesa.

8.2. Nel caso in cui l'Amministrazione dichiari esaurito l'incarico con la presentazione del progetto definitivo, al progettista si liquida il compenso per il progetto - lettere a), b), lettera c) ridotta nella misura del 50% di cui alla tabella B della tariffa professionale - maggiorato del 25% per sospensione dell'incarico, a tacitazione piena e definitiva di ogni sua pretesa.

 

Art. 14

DIREZIONE LAVORI

1. L'incarico di direzione lavori deve essere espletato in conformità alle disposizioni di cui al regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e delle ulteriori disposizioni vigenti. Con l'accettazione dell'incarico, il professionista assume la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti per il direttore dei lavori, nel succitato regolamento.

2. L'incarico di direzione lavori comprende le seguenti prestazioni:

la direzione e sorveglianza dei lavori, l'assistenza al collaudo e la liquidazione;

la misura e la contabilità dei lavori consistenti nella compilazione dei prescritti libretti delle misure e degli altri documenti contabili, nonché la necessaria assistenza ai lavori;

la redazione delle varianti tecniche e suppletive che l'Amministrazione dovesse ritenere necessario far apportare al progetto appaltato;

l'accatastamento, nonché la dichiarazione prevista dalla legge ai fini del rilascio del permesso d'uso.

Il direttore dei lavori è tenuto a presentare periodiche relazioni scritte alla Amministrazione.

3. Nei casi in cui l'incarico di direzione lavori sia affidato a più professionisti, si procede alla nomina di un direttore dei lavori responsabile principalecon compiti di capogruppo ed adempimenti diversi nei due casi:

a) Qualora i lavori vengano assegnati all’appaltatore sotto forma di appalto unico, spetta al direttore dei lavori capogruppo coordinare i lavori dei professionisti coincaricati, cui sia stata affidata la direzione dei lavori delle strutture portanti e degli impianti tecnici.

Al direttore dei lavori capogruppo è attribuito il compito di sottoscrivere tutta la documentazione contabile prevista dalla legge.

Parimenti egli ha l'obbligo di sottoscrivere tutti i documenti che a norma di legge rientrino nella competenza della direzione lavori.

I direttori dei lavori delle parti speciali controfirmano la predetta documentazione per i settori di loro competenza.

b) Qualora, espletando appalti separati, i lavori vengano assegnati a diversi appaltatori, al direttore dei lavori titolare del contratto principale spetta il compito di coordinare l'attività dei direttori dei lavori di settore, i quali hanno peraltro l'obbligo di fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie.

 

Art. 15

DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Direzione lavori

L'onorario per le prestazioni di direzione lavori di cui al I° comma paragrafo 2, art. 14 viene calcolato sulla base delle tabelle A e B, lettere g), i), l), della tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e success. mod. ed integr., e delle tariffe dei periti industriali e dei geometri.

1.1. Al direttore lavori principale responsabile è corrisposto l'onorario desunto applicando all'importo complessivo dei lavori, oggetto delle sue prestazioni, la relativa aliquota della tabella A della tariffaprofessionale parzializzata nella percentuale di cui alle lettere g), i), l), della tabella B.

1.2. Al direttore dei lavori delle strutture statiche ed al direttore dei lavori degli impianti tecnici e´ corrisposto l'onorario desunto applicando all'importo delle opere di loro pertinenza la relativa aliquota della tabella A della tariffa professionale parzializzata nella percentuale di cui alle lettere g), i), della tabella B. Il compenso di cui alla lettera l) della tabella B è corrisposto al direttore dei lavori che ha adempiuto alle relative prestazioni professionali.

1.3. L’onorario per le prestazioni di misura e contabilità dei lavori viene calcolato in base alla tabella E della tariffa professionale; a tal fine il contratto d'incarico deve indicare anche le eventuali maggiorazioni previste dalla tariffa in calce alla tabella E, ove si tratti di contabilità riguardante i casi ivi contemplati. Su tale onorario non spetta alcun altra maggiorazione, oltre a quelle sopra menzionate.

1.4. L’importo complessivo da assumere a base di liquidazione di ciascuno degli onorari anzidetti è costituito dal consuntivo lordo dell’opera determinato dalla somma di:

a) lavori e forniture da eseguire in conformità al contratto d’appalto,

b) riserve liquidate dall'amministrazione.

1.5. Qualora ai sensi dell’art. 14 del presente disciplinare l'incarico di direzione lavori sia conferito a tre o più professionisti, il direttore dei lavori responsabile principale ha diritto ad un compenso aggiuntivo pari al 10% del suo onorario complessivo.

1.6 Per la direzione lavori di arredi su misura sono riconosciuti gli onorari desunti dall’applicazione della relativa aliquota della tabella A della tariffa professionale parzializzata nella percentuale di cui alle lettere g), e l), della tabella B.  Nel caso di arredi di serie gli onorari riconosciuti sono parzializzati nella percentuale di cui alle lettere g), ridotta nella misura del 50% e l) della tabella B.

2. Consulenza artistica e/o tecnica

2.1. Qualora l'incarico di direzione dei lavori sia stato conferito ad altro tecnico diverso dal progettista le prestazioni di consulenza artistica e/o tecnica svolte da quest’ultimo, si intendono compensate mediante il riconoscimento dell'aumento dell’onorario del 25% per incarico parziale dovuto ai sensi dell'art. 18, comma 1, della tariffa professionale.

3. Perizie di variante tecnica e perizie suppletive
L’onorario per la redazione di varianti od aggiunte apportate al progetto nel corso dei lavori viene calcolato applicando i seguenti criteri:

3.1. Perizia di sola variante tecnica con importo contrattuale invariato o in diminuzione:

a) si assume a base di liquidazione d'onorario l'importo lordo delle variazioni tecniche comunicato dal competente ufficio;

b) all'importo lordo assunto a base di liquidazione dell'onorario si applica quindi l'aliquota della tabella A, afferente al nuovo complessivo importo lordo dei lavori.
Alla somma cosí ottenuta si applicano le percentuali della tabella B parzializzate sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dal progettista ed in quanto tali, riconosciute ammissibili dal competente ufficio.

3.2. Sola perizia suppletiva con importo contrattuale in aumento:

a) si assume a base di liquidazione dell’onorario l'importo suppletivo lordo della perizia di cui trattasi;

b) la liquidazione dell'onorario avviene con le modalità indicate al punto 3.1.b).

3.3. Perizie di variante tecnica e suppletiva con importo contrattuale in aumento:

a) si assume a base di liquidazione dell'onorario l'importo complessivo lordo ottenuto sommando l'importo delle variazioni tecniche riconosciuto ammissibile dal competente ufficio all'importo suppletivo dei lavori previsti;

b) la liquidazione dell'onorario avviene con le modalità indicate al punto 3.1.b).

3.4. Gli onorari a compenso delle suddette perizie spettano esclusivamente nel caso in cui queste siano state promosse dall'Amministrazione e non siano dovute in seguito a difetti di progettazione.

4. Cessazione dell'incarico

4.1. Qualora l'incarico, per motivi non imputabili al professionista, dovesse essere revocato, la liquidazione dell'onorario spettante per la direzione lavoriè fatta sulla base dell'importo complessivo lordo dei lavori eseguiti. L'onorario è aumentato del 25% per sospensione d’incarico e si intende liquidato a tacitazione definitiva, impregiudicato quanto previsto dall'art. 16 della tariffa professionale.

4.2. Nessun compenso od indennizzo spetta al professionista nel caso in cui l’esecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non venga iniziata.

4.3. L'onorario per la direzione lavori delle strutture portanti è corrisposto dopo il collaudo staticodelle stesse; sono ammessi non più di due acconti in relazione alle prestazioni svolte.

4.4. L'onorario per la compilazione delle perizie di variante tecnica e/o suppletive ai sensi dell'art. 14 viene liquidato immediatamente dopo che l'Amministrazione ha provveduto alla loro approvazione.

 

Art. 16

RIMBORSO SPESE E COMPENSI A VACAZIONE

1. A rimborso delle spese e delle vacazioni sostenute dal professionista può essere corrisposta una somma da concordarsi entro il limite percentuale previsto dall'art. 13 della tariffa professionale.

2. Il rimborso forfettariosi applica a tutti gli onorari contemplati nel presente "Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche". Resta impregiudicato il divieto di liquidazione forfettaria delle spese (incarico conferito a due o più professionisti) stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 1.7.1977 n. 404.

3. La percentuale di conglobamento di spese e vacazioni pattuita viene applica all'importo netto dell'onorario da liquidare.

4. Il compenso per onorari e spese occorrenti per eventuali rilievi, misure, apposizione di termini e caposaldi, trivellazioni, pratiche di accatastamento, documentazione per la procedura ordinaria della verifica di impatto ambientale è liquidato a parte, quando tali prestazioni vengano richieste dall'Amministrazione. Le percentuali per il rimborso forfettario delle spese sulla base delle percentuali di cui alla seguente tabella comprendono la fornitura di elaborati progettuali in due lingue, qualora ciò sia prescritto dalla normativa vigente.

5. Le spese di cui al precedente comma 1 per le quali non è ammesso il rimborso forfettario nonché i compensi di cui al precedente comma 4 sono rimborsati esclusivamente a fronte della presentazione della relativa documentazione di spesa oppure di una dichiarazione sostitutiva autenticata sotto forma di atto notorio prodotta dal professionista e contenente l'elenco delle spese di cui trattasi.

6. A determinazione delle aliquote afferenti spese e vacazioni si applicano, per scaglioni di onorario, i criteri della seguente tabella.

 

TABELLE FÜR DIE SPESEN

TABELLA PER IL RIMBORSO SPESE

BETRAG DES HONORARS (Lire)

IMPORTO DELL’ONORARIO

von/da

bis/a

%

0

2.000.000

35,0

2.000.000

4.000.000

35,0

4.000.000

6.000.000

34,0

6.000.000

8.000.000

33,0

8.000.000

10.000.000

32,0

10.000.000

20.000.000

31,0

20.000.000

30.000.000

30,0

30.000.000

40.000.000

29,0

40.000.000

60.000.000

28,0

60.000.000

80.000.000

27,0

80.000.000

100.000.000

26,0

100.000.000

150.000.000

25,0

150.000.000

200.000.000

24,0

200.000.000

250.000.000

23,0

250.000.000

300.000.000

22,0

300.000.000

350.000.000

21,0

350.000.000

400.000.000

20,0

400.000.000

500.000.000

19,0

500.000.000

600.000.000

18,0

600.000.000

700.000.000

17,0

700.000.000

800.000.000

16,0

800.000.000

900.000.000

15,0

900.000.000

1.000.000.000

15,0

Art. 17

DISEGNI E RILIEVI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE - RIDUZIONE DELL'ONORARIO

1. L'Amministrazione ha facoltà di fornire al professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino la redazione del progetto, nonché di fornirgli consulenza e collaborazione.

2. Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di detta facoltà, l'onorario ed il rimborso spese sono congruamente ridotti in misura da concordare con il professionista.

 

Art. 18

RITARDI - PENALI - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

1. Qualora la presentazione degli elaborati di progetto venga ritardata oltre i termini di cui rispettivamente agli articoli 7, 8, 9, 10 e 15, è applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5% dell'onorario, da trattenersi sull'onorario stesso.  L’importo complessivo della penale in detrazione non può tuttavia superare il 30% dell'onorario.

2. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 60, l’Amministrazione resta libera da ogni impegno verso il progettista inadempiente e questi non può pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

 

Art. 19

COMPILAZIONE DELLA PARCELLA

1. La liquidazione delle competenze ha luogo su presentazione di parcella redatta in forma analitica. Pertanto, la parcella deve indicare:

a) gli estremi del disciplinare d'incarico (oggetto dell'incarico e data della stipulazione del contratto);

b) l'importo assunto a base di calcolo dell'onorario in conformità a quanto stabilito agli artt. 13 e 15;

c) la percentuale di applicazione con esplicita menzione della classe e della categoria dell'opera cui la prestazione si riferisce (tabella A della tariffa professionale);

d) l'aliquota di parzializzazione di cui alla tabella B della tariffa professionale, con la menzione delle singole lettere indicanti le prestazioni professionali considerate;

e) l'operazione di calcolo effettuata;

f) i criteri adottati per il rimborso di spese e vacazioni;

g) la somma di cui si chiede la liquidazione al lordo di IVA e contributo Cassa nazionale previdenza ed assistenza.

2. Nella parcella devono essere indicati tutti i dati prescritti dalla vigente normativa fiscale.

 

Art. 20

RIDUZIONI

1. Agli onorari per incarichi di progettazione, direzione lavori ed altre prestazioni professionali connesse con la realizzazione di lavori ed altre prestazioni professionali connesse con la realizzazione di lavori pubblici conferiti ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 viene applicata una riduzione nella misura fissa del 20 % ai sensi dell’articolo 4,  comma 12 bis della  legge 26 aprile 1989, n. 155.

 

Art. 21

DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti; sia la parte attrice che la parte convenuta possono adire anche il giudice ordinario. Al collegio è addetto un segretario, nominato dal committente.

2. In caso di controversie è comunque competente il foro di Bolzano.

 
 

Art. 22

SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del professionista le spese di bollo del contratto nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni di legge, ad esclusione dell’IVA.

 

Art. 23

RINVIO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente disciplinare si rinvia alla tariffa professionale. Per prestazioni che non risultano definite sia nel presente disciplinare che nella vigente tariffa professionale saranno adottati criteri per il calcolo dell'onorario stabiliti d’intesa con i competenti ordini professionali.

 

Art. 24

ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione del progettista stabilita ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della L.P. 10.11.1993, n. 20 è richiesta per tutta la durata del periodo di esecuzione dei lavori progettati e deve avere validità fino ad avvenuto collaudo delle opere.

 

Art. 25

NORME TRANSITORIE

1. Il presente nuovo disciplinare si applica a tutti gli incarichi conferiti dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ActionAction10/03/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997
ActionAction12/03/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997
ActionAction19/03/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 19.03.1997
ActionAction09/04/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 09.04.1997
ActionAction05/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 05.05.1997
ActionAction07/05/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 113 vom 07.05.1997
ActionAction08/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997
ActionAction12/05/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 116 vom 12.05.1997
ActionAction12/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 12.05.1997
ActionAction20/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 20.05.1997
ActionAction20/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 20.05.1997
ActionAction30/06/1997 - deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 3020
ActionAction14/04/1997 - deliberazione della Giunta provinciale 14 aprile 1997, n. 1404
ActionAction22/12/1997 - deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 1997, n. 6952
ActionAction05/05/1997 - decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1997, n. 161/23.2
ActionAction30/06/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 2999
ActionAction26/05/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
ActionAction15/09/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
ActionAction23/06/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionAction27/03/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionAction21/07/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
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ActionAction24/11/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionAction08/05/1997 - CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionAction30/06/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 2998
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ActionAction21/07/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 21 luglio 1997, n. 3371
ActionAction25/08/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 25 agosto 1997, n. 4116
ActionAction15/09/1997 - 4611
ActionAction13/10/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 13 ottobre 1997, n. 5239
ActionAction15/12/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 15 dicembre 1997, n. 6718
ActionAction07/01/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 gennaio 1997, n. 1
ActionAction08/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 10
ActionAction14/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1997, n. 11
ActionAction21/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1997, n. 12
ActionAction24/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1997, n. 13
ActionAction24/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1997, n. 14
ActionAction07/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1997, n. 15
ActionAction07/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1997, n. 16
ActionAction08/05/1997 - Contratto di comparto 8 maggio 1997
ActionAction12/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1997, n. 17
ActionAction20/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 20.05.1997
ActionAction21/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 maggio 1997, n. 18
ActionAction28/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 209 del 28.05.1997
ActionAction28/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 28.05.1997
ActionAction03/06/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
ActionAction04/06/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 04.06.1997
ActionAction10/06/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 10.06.1997
ActionAction16/06/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 16.06.1997
ActionAction24/06/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 24.06.1997
ActionAction21/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 292 del 21.07.1997
ActionAction21/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 295 del 21.07.1997
ActionAction28/07/1997 - Decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275
ActionAction30/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 30.07.1997
ActionAction30/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 302 del 30.07.1997
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ActionAction18/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
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ActionAction28/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
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