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In vigore al: 31/10/2020

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

  • 1.  Di approvare l' allegato accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, che forma parte integrante della presente deliberazione.
  • 2.  La spesa complessiva per la stipula del presente accordo, stimata in ca. lire 3000 millioni, trova copertura con le disponibilità finanziarie impegnate con propria deliberazione 23 settembre 1996, n. 4452 sul capitolo 52110 del bilancio provinciale 1996 e ad esaurimento dello stesso con le disponibilità finanziarie impegnate con propria deliberazione 3 novembre 1997, n. 5684 sul capitolo 52110 del bilancio provinciale 1997.

Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta

CAPO I
Principi generali

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 20 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Provinciale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica, in una visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e provinciali.

(2) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Unità sanitarie locali quali Aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di seguito nominate Aziende, ed i medici pediatri per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica ai minori di cui al comma precedente mediante:

  • a)  assistenza primaria di pediatria;
  • b)  continuità assistenziale;
  • c)  attività programmata per i servizi territoriali;

In un quadro normativo di coinvolgimento complessivo del pediatra di fiducia per la tutela della salute agli assistiti affidatigli mediante la scelta.

Art. 2 (Graduatorie - Domande - Requisiti)

(1) I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello provinciale.

(2) I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria provinciale devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

  • a)  iscrizione all' albo professionale;
  • b)  non aver compiuto il sessantesimo anno di età;
  • c)  diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "puericultura", "Pediatria preventiva e sociale";
  • d)  essere in possesso dell' attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 7522) e successive modifiche ed integrazioni o titolo equipollente.

(3) Si prescinde dal requisito del limite di età per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo.

(4) Ai fini dell'inclusione nella graduatoria provinciale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'Assessorato alla Sanità della Provincia in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

(5) Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

(6) Il pediatra che sia già stato iscritto nella stessa graduatoria provinciale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.

(7) La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

(8) L'amministrazione provinciale, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 12, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 3, predispone una graduatoria unica provinciale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

(9) La graduatoria è pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione provinciale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

(10) La graduatoria provinciale, previo parere obbligatorio del Comitato ex articolo 12, è approvata in via definitiva dall'amministrazione provinciale entro il 15 giugno ed è comunicata alle Aziende e all'Ordine provinciale dei medici della Provincia.

(11) La graduatoria ha valore dal 1° giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo.

2)

Riportato al § 25.

Art. 3 (Titoli per la formazione delle graduatorie)

(1) I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:

I - Titoli accademici e di studio:

  • a)  iscrizione all' albo professionale (il punteggio è raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione nell'albo professionale della provincia di Bolzano):
    Per ciascun mese .................................................................. p. 0,01
  • b)  specializzazioni o libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
    Per ciascuna specializzazione o libera docenza .......................... p. 4,00
  • c)  specializzazioni o libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
    Per ciascuna specializzazione o libera docenza .......................... p. 2,00
  • d)  specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lettere b) e c):
    Per ciascuna specializzazione o libera docenza........................... p. 0,20
  • e)  tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n.
    148 del 18 aprile 1975 ............................................................ p. 0,10
  • f)  titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Provincia....... p. 0,10

II - Titoli di servizio

  • a)  attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell' articolo 48 della legge n. 833/1978, e dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 502/1992 e 517/1993 compreso quella svolta in qualità di associato o di sostituto è valutata:
    Per ciascun mese complessivo .............. .................................. p. 0,20
  • b)  attività di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell' articolo 48 della legge n. 833/1978, e dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e 517/1993 compresa quella svolta in qualità di associato o sostituto nonché l'attività di sostituzione svolta senza titolo di specializzazione per conto di specialista pediatra di libera scelta;
    Per ciascun mese complessivo ................................................. p. 0,10
  • c)  servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell' emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva:
    Per ciascun mese ragguagliato a 96 ore di attività ...................... p. 0,10
    (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore)
  • d)  attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni, Province o dalle Aziende:
    Per ciascun mese ................................................................... p. 0,10
    per ciascun mese ragguagliato a 96 ore
  • e)  servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina:
    Per ciascun mese ................................................................... p. 0,05
  • f)  attività di specialista pediatra svolta all' estero ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960 n. 735, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430:
    Per ciascun mese ................................................................... p. 0,20
  • g)  attività professionale svolta presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono:
    Per ciascun mese ................................................................... p. 0,05
  • h)  astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell' area della medicina di base o nell'area della pediatria di libera scelta (rispettivamente fino ad un massimo di punti 0,50 oppure 1) medicina di base,
    per ciascun mese ................................................................... p. 0,10
    pediatria di libera scelta,
    per ciascun mese ................................................................... p. 0,20
  • i)  attività di sostituzione per attività sindacale
    Per ciascun mese ................................................................... p. 0,20

(2) Ai fini della valutazione dei titoli, sedici o più giorni equivalgono ad un mese. I titoli di servizio sono cumulabili purché non si riferiscano ad attività svolte negli stessi periodi. In tale caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto.

(3) A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, l'età.

Art. 4 (Incompatibilità)

(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:

  • a)  sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all' articolo 6, comma 1, del D. L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; dei medici che esplichino la funzione di coordinatore di distretto, degli igienisti distrettuali di cui all'articolo 8 delle legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, dei medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale regolamentata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2020/1991, nonché dei medici che svolgono attività di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare e di quelli che svolgono attività di continuità assistenziale in forma attiva con un numero di scelte inferiore a 333.
  • b)  svolga funzioni fiscali per conto delle Aziende limitatamente all' ambito territoriale nel quale può acquisire scelte;
  • c)  fruisca del trattamento ordinario per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  • d)  sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
  • e)  svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
  • f)  sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • g)  operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 43 della legge n. 833/1978;
  • h)  intrattenga con una azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell' articolo 8, comma 5, D.Lgs. n. 502/1992.

(2) L'incompatibilità di cui al comma 1, lettera g) non opera nei confronti dei pediatri che presso le istituzioni ivi indicate svolgono unicamente attività di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale è compatibile l'attività del pediatra di famiglia con quella di continuità assistenziale (333 scelte).

(3) Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o di collettività non può acquisire scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettività stessa.

Art. 5 (Sospensione del rapporto convenzionato)

(1) Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, il medico deve essere sospeso dalle attività di pediatria di base per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e nel caso svolga documentati servizi attestati da soggetti Istituzionali pubblici riconosciuti e svolti in qualità di medico nell'ambito di progetti di cooperazione, con finanziamenti del Ministero degli affari Esteri Italiano o gestiti da Organizzazioni Internazionali accreditate (UNICEF, OMS, UNNCR e altre).

(2) L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale.

(3) Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve essere sostituito seguendo le modalità stabilite dall'articolo 24.

(4) In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 6 (Cessazione del rapporto)

(1) Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelta cessa:

  • a)  per compimento del 70° anno di età ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995 n. 549;
  • b)  per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all' articolo 13;
  • c)  per recesso del pediatra da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
  • d)  per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell' articolo 4;
  • e)  per sopravvenuto, accertato e contestato e non regolarizzato entro 60 giorni venir meno dei requisiti minimi di cui all' articolo 22;
  • f)  per incapacità psico-fisica a svolgere l' attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.

(2) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni, l'accertamento e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni convenute col presente accordo comporta il venir meno del rapporto col Servizio Sanitario provinciale, mediante le procedure previste dall'articolo 13.

(3) Il pediatra che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 150 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'articolo 12.

(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui al punto e) del comma 1, il pediatra può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria provinciale dopo quattro anni dalla cessazione.

(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

Art. 7 (Comunicazioni del medico alla Azienda)

(1) Il pediatra di famiglia è tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 2 nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4, o con la dichiarazione di cui al comma successivo.

(2) In ogni caso l'Azienda competente o la Provincia può richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a 15 giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennità di piena disponibilità.

(3) Il pediatra è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'articolo 24, lettera c), della legge n. 730/1983.

(4) In caso di astensione dall'attività assistenziale, in dipendenza di agitazioni sindacali proclamate dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il pediatra è tenuto a dare comunicazione scritta alla Azienda di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.

Art. 8 (Aggiornamento obbligatorio e facoltativo Formazione permanente)

(1) La Provincia Autonoma annualmente, d'intesa con l'Ordine dei Medici, le OO. SS. firmatarie del presente accordo ed eventuali associazioni culturali provinciali dell'area pediatrica emana norme generali per la formazione permanente obbligatoria del pediatra, anche in relazione all'attuazione di progetti obiettivo.

(2) L'Assessorato alla Sanità provvede direttamente all'attuazione dei corsi o può delegare organizzazioni o istituzioni competenti. L'Azienda adotta i provvedimenti - se necessario - a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento.

(3) A livello provinciale i soggetti di cui al comma 1 scelgono annualmente gli argomenti di aggiornamento che riguardano:

  • -  i bisogni organizzativi del servizio sanitario provinciale;
  • -  i bisogni professionali dei pediatri;
  • -  i bisogni emergenti dall' attuazione dell'accordo di lavoro.

(4) I corsi si svolgono, salvo casi particolari, il sabato mattina presso le sedi individuate nelle quattro Aziende Sanitarie per almeno 32 ore annue. Al pediatra è fatto obbligo di frequentare per almeno 16 ore annue i corsi organizzati dalla Provincia stessa di cui ai commi 2 e 3, mentre ha facoltà per le restanti ore di aggiornamento obbligatorio (almeno 16) di:

  • A)  partecipare a corsi di aggiornamento organizzati da associazioni culturali provinciali operanti nell' area pediatrica ed a congressi di interesse pediatrico, anche all'estero. Per tale partecipazione è previsto un rimborso delle spese di viaggio e d'iscrizione, fino alla quota massima di lire 500.000 annue, previa comunicazione alla Azienda e sentito il parere della commissione composta da tre medici designati rispettivamente dall'assessorato alla Sanità, dall'Ordine dei Medici, dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo;
  • B)  frequentare reparti di pediatria, ambulatori di interesse pediatrico.

(5) Le Aziende al termine di ciascun corso di cui al comma 2 rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato. Sarà invece compito del pediatra fornire, se richiesti, alle Aziende gli attestati dei corsi di cui al comma 4, punti A) e B).

(6) I singoli corsi di cui al comma 2 prevedono l'utilizzazione di appropriati metodi pedagogici e personale appositamente formato (animatori di formazione).

(7) Per la loro attività gli animatori ricevono i compensi deliberati dalla Giunta provinciale.

(8) Con accordi a livello provinciale tra l'Ordine dei medici, i sindacati firmatari del presente accordo, saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della Pediatria di base.

(9) L'attività di animatore non comporta una riduzione di massimale.

(10) A cura della Provincia gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo provinciale tenuto dal Comitato Provinciale ex articolo 12.

(11) I corsi di cui al comma 8 sono a carico del Servizio Sanitario Provinciale. La Provincia stabilisce annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento, ripartendole tra le Aziende che sono tenute a utilizzarle a tale scopo.

(12) In base ad accordi tra la Provincia, l'Ordine dei Medici, i sindacati firmatari, ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri di libera scelta, che siano disponibili. Tale attività non comporta incompatibilità né riduzione del massimale.

(13) Le parti del presente accordo provinciale concordano la necessità di sensibilizzare i Direttori di Specialità in Pediatria che collaborano con la Provincia Autonoma al fine di rendere possibile agli specializzandi, per un periodo all'anno concordato, di svolgere attività professionale di sostituzioni nella pediatria di base.

(14) Il pediatra è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio, di cui al comma 2. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'articolo 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.

Art. 9 (Diritti sindacali)

(1) A ciascun membro di parte medica convenzionato per la pediatria presente nei Comitati e/o Commissioni previste dal presente accordo, è riconosciuto un rimborso spese omnicomprensivo pari a lire 200.000 per singola seduta.

(2) I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e provinciale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionali, provinciali o comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo della medicina generale ex articolo 8, comma 1, Decreto legislativo 502/1992 concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL.

(3) A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali in riunioni ufficiali con la controparte pubblica provinciale a ciascun membro di parte medica partecipante, designato dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, con un massimo di 10 rappresentanti medici, viene riconosciuto un rimborso spesa omnicomprensivo pari a lire 150.000 per seduta.

(4) Il pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, commi 1 e 3, da parte dell'Azienda che amministra la posizione del medico è effettuato, di norma, entro il mese successivo allo svolgimento delle riunioni stesse e previa comunicazione scritta da parte della provincia.

(5) A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali ad esclusione delle riunioni provinciali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di quattro ore annuali per ogni iscritto.

(6) Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria Azienda il numero delle ore in cui è stato assente per compiti sindacali. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al rappresentante sindacale , sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex articolo 48 della legge n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti ad attività non specialistiche (medicina dei servizi) come prorogato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 10 (Rappresentatività sindacale)

(1) La rappresentatività sindacale è attribuita ai sindacati maggiormente rappresentativi.

(2) Sono considerati maggiormente rappresentativi i sindacati di categoria che abbiano un numero di iscritti, risultante dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale non inferiore del 30% delle deleghe complessivamente espresse in ciascuna categoria.

(3) La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

(4) Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 (Comitato Consultivo Interaziendale)

(1) Per tutto l'ambito territoriale della Provincia è costituito con provvedimento dell'Amministrazione provinciale un unico comitato interaziendale, composto di:

  • a)  un Direttore Generale di Azienda o suo delegato, nominato dall' Azienda U.S.L. Centro-Sud, dopo aver sentito i Direttori Generali delle altre Aziende, che lo presiede;
  • b)  un membro effettivo ed un supplente designato dall' Azienda U.S.L. Centro-Sud, dopo aver sentito i Direttori Generali delle altre Aziende;
  • c)  due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati.

(2) I rappresentanti dei pediatri sono eletti tra quelli iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.

(3) Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari, anche con il sistema di voto postale.

(4) L'Ordine provinciale proclama gli eletti.

(5) La funzione di segretario è svolta da un funzionario dell'Azienda Centro Sud. Il comitato ha sede presso l'Azienda U.S.L. Centro-Sud.

(6) Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

  • a)  richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all' articolo 25, comma 3;
  • b)  autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell' articolo 26, comma 8;
  • c)  motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui al 4 comma dell' articolo 27;
  • d)  sulla cessazione del rapporto ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera e);
  • e)  sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale ed attività programmata territoriale relativi all' attività pediatrica;
  • f)  ogni altro argomento ad esso demandato dall' accordo.

(7) Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina pediatrica di base. Può a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo. Partecipa inoltre alle conferenze di organizzazione predisposte dalla Azienda e collabora alla impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni provinciali e/o nazionali e concernenti l'attività dei Pediatri convenzionati.

(8) Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la pediatria di libera scelta e gli altri servizi delle Aziende deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo 11.

(9) Il comitato svolge infine ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.

(10) Il comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 12 (Comitato Consultivo Provinciale)

(1) In sede provinciale è costituito un Comitato composto di:

  • a)  Assessore Provinciale alla Sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)  due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle Aziende nominati dalla Provincia, su designazione dei Direttori generali;
  • c)  tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati.

(2) I rappresentanti dei pediatri, che devono essere iscritti nell'elenco provinciale dei medici pediatri convenzionati vengono eletti dai pediatri iscritti nell'elenco stesso con il sistema previsto per la elezione dei Consigli Direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.

(3) Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri., anche con il sistema di voto postale.

(4) L'Ordine provinciale proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

(5) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

(6) La sede del comitato è presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità.

(7) Il Comitato approva la graduatoria provinciale di cui all'articolo 3.

(8) Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Provincia o dalle Aziende su tutti i provvedimenti inerenti l'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Provincia, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati.

(9) Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo, anche su richiesta del comitato ex articolo 11, per un corretto ricorso d'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti ivi comprese il collegamento con i servizi di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e l'assistenza programmata nei servizi territoriali . Il comitato rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione del presente accordo; cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e di Aziende; esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.

(10) Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attività e comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente accordo.

(11) Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 13 (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio Arbitrale)

(1) I pediatri convenzionati sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.

(2) Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • a)  richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
  • b)  richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;
  • c)  riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi;
  • d)  sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per:
    • -  gravi infrazioni anche finalizzate all' acquisizione di vantaggi personali;
    • -  omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;
    • -  recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
  • e)  revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all' articolo 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

(3) L'Azienda deve contestare per iscritto a mezzo Raccomandata, l'addebito al medico, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare per iscritto la sua difesa e/o le sue giustificazioni.

(4) Il Direttore Generale, valutate le giustificazioni del medico o previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il partere del Comitato consultivo di Azienda che deve esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.

(5) Il collegio è composto da tre arbitri: Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, 1 membro nominato dal medico incolpato, 1 membro nominato dal Direttore Generale dell' U.S.L. interessata. Il Collegio ha sede presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.

(6) Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento. Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmesi al dirttore generale. Nella seduta fissata per la trattazione orale alla quale il medico incolpato viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 10 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il medico può farsi assistere da terza persona. Il Presidente o previa sua autorizzazione i componenti della commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, la Commissione delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

(7) Il Collegio arbitrale comunica all' U.S.L. entro 10 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato.

(8) Il provvedimento deve essere adottato dalla U.S.L. in conformità alle proposte della commissione di disciplina ed è definitivo. Esso è notificato all'interessato, all'Ordine dei Medici ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.

(9) I termini previsti dal presente articolo sono perentori.

(10) In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lettera d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'art.43, lettere D) ed E).

(11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.

Art. 14 (Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici)

(1) I Comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12 e la Commissione di cui all'articolo 15 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso.

(2) La Commissione di cui all'articolo 15 e i Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

(3) In presenza di un numero sufficiente di pediatri convenzionati è incompatibile la nomina contemporanea in più Comitati e Commissioni.

(4) Le spese per le elezioni dei rappresentanti nei Comitati di cui agli articoli 11 e 12 dei pediatri sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi.

(5) Le Aziende provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.

Art. 15 (Commissione professionale)

(1) In Provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è istituita una Commissione Professionale con il compito di:

  • -  elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di favorire la progettazione e l' utilizzo di sistemi di monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa;
  • -  individuare le informazioni rilevanti e favorire la progettazione di sistemi informativi per la creazione di sistemi di reporting e banca-dati;
  • -  definire criteri, standard e indicatori per le procedure di verifica di qualità della pediatria di libera scelta;
  • -  acquisire dati dai servizi specialistici per l' attuazione delle predette procedure;
  • -  individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure di VRQ;
  • -  elaborare e proporre progetti di VRQ;
  • -  promuovere attività locali di audit, peer review dei pediatri e procedure interdisciplinari di verifica di qualità;
  • -  offrire alle Aziende supporto tecnico e conoscitivo;
  • -  promuovere azioni formative sia dei pediatri che interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici;
  • -  esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualità dell' assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti qualificati;
  • -  formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da pediatri, di verifica degli standard erogativi;
  • -  richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Province, alle Regioni e al Ministero della Sanità;
  • -  raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica e trasmettere alla Azienda di competenza, all' Ordine provinciale dei medici e al Comitato consultivo provinciale;
  • -  esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati.

(2) La Commissione professionale, costituita con provvedimento della Giunta provinciale, è presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici, o suo delegato ed è composta da 4 medici pediatri o esperti designati dai membri di parte medica del Comitato Consultivo Provinciale, da quattro esperti designati dalla Provincia, e dal presidente del comitato consultivo provinciale e può essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati dalla Commissione stessa.

(3) La Commissione promuove la formazione di commissioni di Aziende, composte da medici pediatri designati dai membri di parte medica della Commissione stessa, da medici dipendenti o esperti designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di attuare localmente iniziative di VRQ.

Art. 16 (Informazioni al pubblico)

(1) Le Aziende si adoperano mediante comunicati stampa ed appositi depliants, ad informare l'utenza di quanto previsto dal presente accordo, con particolare riguardo all'effettuazione delle visite ambulatoriali di norma a mezzo prenotazione, ai diritti/doveri del pediatra e del cittadino e all'erogazione delle prestazioni gratuite e a pagamento.

Art. 17 (Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)

(1) Nel campo dell'assistenza pediatrica sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, articolo 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali .

(2) Le prestazioni di cui sopra, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri, verranno garantite, nel rispetto della legge 12 giugno 1990, n. 146, con una delle seguenti modalità, liberamente decise dai sindacati firmatari del presente accordo, previa comunicazione alle aziende, all'Assessorato alla Sanità e per conoscenza al Commissariato del Governo:

  • a)  Ogni pediatra scioperante risponde in prima persona nei confronti dei propri pazienti, garantendo l' effettuazione delle prestazioni indispensabili previste dalla legge a tariffa libero professionale o gratuitamente (in caso di sciopero parziale).
  • b)  I medici pediatri scioperanti indicano i nominativi di alcuni di loro che, a turno, garantiranno le prestazioni indispensabili, a tariffa libero professionale o gratuitamente in caso di sciopero parziale.

(3) Il diritto di sciopero dei medici pediatri di base convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

(4) Per i medici pediatri di base che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'articolo 13.

(5) Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  • a)  nel mese di agosto;
  • b)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  • c)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali;
  • d)  nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
  • e)  nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6) In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

(7) In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni indette dai Rappresentanti Sindacali dei Pediatri firmatari del presente accordo, il pediatra convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto all'Azienda con almeno 24 ore di preavviso, l'eventuale non adesione all'agitazione stessa.

(8) La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dell'attività convenzionata.

(9) In caso di sciopero parziale di cui al comma 2, lettera a) ai pediatri partecipanti viene effettuato una trattenuta pari al 40 % dei compensi.

Art. 18 (Durata dell'accordo)

(1) Le disposizioni contenute nel presente accordo si riferiscono al periodo 1.1.1995 – 31.12.1997, escluse quelle contenute nell'articolo 43, lettera F, lettera G, allegati B ed E e lettera H, nonché quelle con eventuale espressa altra decorrenza. Le norme contenute nel presente accordo sono vincolanti nei confronti dei pediatri della Provincia di Bolzano, con libertà di adesione alle iniziative previste dagli articoli 32 e 42.

CAPO II
Assistenza primaria

Art. 19 (Rapporto ottimale)

(1) La scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 833/1978, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.

(2) Agli effetti del precedente comma la pediatria convenzionata è organizzata in via prioritaria per distretti o ambiti territoriali ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 333).

(3) Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 20, cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali come fissati con deliberazioni della Giunta provinciale ai fini dell'esercizio della scelta da parte del cittadino.

(4) Per ogni ambito territoriale o distretto sanitario può essere iscritto soltanto un medico per ogni 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in età compresa fra 0 e 6 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente detratta la somma dei massimali limitati inferiori al rapporto ottimale (600) dei pediatri già iscritti nell'elenco.

(5) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(6) In caso di modifiche di ambito territoriale anche se conseguente ad accorpamenti di USL, il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

3)

Riportata al n. XIV - D/b.

Art. 20 (Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno la Provincia pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di pediatri individuate nel corso del semestre precedente dalle singole Aziende, sentito il Comitato di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso. Qualora gli iscritti del pediatra uscente non possono essere acquisiti dagli altri pediatri operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(2) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda indica il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico.

(3) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  • a)  i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri di libera scelta istituiti nell' ambito provinciale ai sensi dell' articolo 19, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezione fatta per incarichi di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)  i pediatri inclusi nella graduatoria provinciale valida all' atto della pubblicazione della zona carente.

(3bis) Non possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti ai sensi della lettera b) i medici titolari di incarico in ambito provinciale che non abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel precedente ambito territoriale di assegnazione.

(4) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

(5) Alla domanda deve essere allegato un atto sostitutivo di notorietà attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilità.

(6) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i pediatri di cui al comma 3, lettera b) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

  • a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria provinciale;
  • b)  attribuzione di punti 6 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da tre anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale;
  • c)  attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell' ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale.

(7) Le Aziende interpellano prioritariamente i pediatri di cui al comma 3, lettera a) in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianità di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 3, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, dando la precedenza ai medici che non hanno compiuto il 50° anno di età.

Art. 21 (Instaurazione del rapporto convenzionale)

(1) Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. L'accettazione comporta la cancellazione dalla graduatoria provinciale dell'anno in corso o, in caso di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera a) del precedente articolo 20, la decadenza dell'incarico nell'ambito di provenienza.

(2) Entro i successivi novanta giorni sempre a pena di decadenza deve:

  • -  aprire nella località carente assegnatali idoneo studio medico secondo le prescrizioni di cui all' articolo 22 e darne comunicazione alla U.S.L.;
  • -  trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede al di fuori dell' ambito in cui è compresa la zona carente;
  • -  iscriversi all' albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento all'Ordine di provenienza.

(3) Le Aziende, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il comitato ex articolo 11, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.

(4) Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'articolo 22. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4 qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità.

(6) È fatta comunque salva la facoltà della Azienda di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneità dello studio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22.

(7) Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la zona carente.

(8) L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all'articolo 4 comporta la cancellazione dell'elenco.

(9) Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi è adottato dalla competente Azienda su parere del Comitato ai cui all'articolo 11.

(10) Nel corso del rapporto convenzionale il pediatra può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per documentati ed obiettivi motivi la residenza in altro Comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità anche se appartenente ad Azienda diversa, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale ex articolo 12 e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.

(11) Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalità di cui al precedente comma 4.

Art. 22 (Requisiti di apertura degli studi medici)

(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attività professionale di cui all'articolo 43 ciascun pediatra deve avere la disponibilia di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio che è uno studio privato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961 n.121, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi.

(2) Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea e disporre di un recapito telefonico.

(3) Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento per civile abitazione.

(4) Se lo studio di cui al D.P.R. 1° marzo 1961 n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche, esso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture.

(5) Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. Per meglio identificare uno standard provinciale di riferimento in merito al congruo orario ambulatoriale, le OO.SS. firmatarie del presente accordo eseguono con l'Assessorato alla Sanità studi statistici da portare a conoscenza dei pediatri di libera scelta al fine di uniformare i parametri assistenziali in Provincia di Bolzano e di identificare un orario minimo di apertura dello studio medico.

(6) Il suddetto orario, da comunicare alla Azienda USL, deve essere esposto all'ingresso dello studio. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'Azienda.

(7) L'apertura di un eventuale secondo studio in un comune diverso da quello di iscrizione, purché nell'ambito territoriale definito ai sensi dell'articolo 19, può essere autorizzato dalla Azienda, sentito il parere del Comitato ex articolo 11, solo in presenza di obiettive ed effettive esigenze assistenziali.

Art. 23 (Sostituzioni)

(1) Il pediatra che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della Azienda, entro il 4° giorno, il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni. Il medico deve esporre apposito avviso all'ingresso dello stabile ove è collocato lo studio medico con le indicazioni atte ad individuare il sostituto e le modalità di sostituzione.

(2) Il pediatra deve farsi sostituire possibilmente da uno o più pediatri, in mancanza anche da medici di propria fiducia. Le sostituzioni superiori a tre giorni possono avvenire di norma con le seguenti modalità:

  • a)  Il pediatra convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un totale massimo complessivo di 2.200 scelte con una tolleranza in eccesso del 10%;
  • b)  un medico non convenzionato può sostituire uno o più pediatri convenzionati fino ad un massimo di 1.200 scelte con una tolleranza in eccesso del 10% o un massimalista.

(3) Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto.

(4) Le Aziende corrispondono i compensi dovuti direttamente al medico sostituito.

(5) Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 2 e secondo l'ordine della stessa. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi cui all'articolo 43, lettera D, E, I, L, M.

(6) I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, sono regolati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento allegato sub F).

(7) Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(8) Le norme di cui sopra si applicano anche nel caso di pediatra assente per gravidanza e puerperio.

(9) Fatte salve le ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per motivi di adozione, o maternità qualora il pediatra si assenti per più di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'articolo 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.

(10) Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti adottati a seguito di procedimento di cui all'articolo 13 provvede la Azienda con le modalità dì cui al quinto comma. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno.

(11) Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso; salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; tale variazione in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se il sostituto risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.

(12) L'attività di sostituzione a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco.

(13) In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di 6 mesi, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

(14) Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo.

Art. 24 (Incarichi provvisori)

(1) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri verificata dal Comitato consultivo ex articolo 11, la Azienda può conferire ad un pediatra con precedenza per quelli inseriti nella graduatoria provinciale, eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata non superiore a 6 mesi rinnovabili, cessa al momento in cui viene insediato il pediatra avente diritto. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'articolo 43 con esclusione dell'indennità forfettaria di variazione demografica, in base alla propria anzianità di specializzazione.

(2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, lettera H in tema di zone disagiate, nel caso la procedura per l'assegnazione dell'incarico provvisorio dia esito negativo l'Azienda può assegnare temporaneamente e sino alla copertura definitiva della zona carente, le scelte dei minori ai pediatri iscritti anche in deroga al massimale individuale.

Art. 25 (Massimale di scelte e sue limitazione)

(1) I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.000 unità. Tale limite può essere superato in conseguenza delle deroghe di cui ai successivi commi 8 e 10 comunque in misura non superiore a 1.100 unità. Le scelte di cui al comma 7 possono essere acquisite anche oltre il massimale di 1.100 unità.

(2) Il pediatra può volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a 400. Tale massimale non è modificabile prima di un anno dalla data di decorrenza dell'autolimitazione, salvo esigenze particolari, sentito il comitato consultivo interaziendale.

(3) Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività ad eccezione di attività di consultorio pediatrico, di visite preventive dell'età evolutiva, di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, della continuità assistenziale e con un limite di 6 ore settimanali, della didattica a qualunque livello. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.000 scelte per 40 ore settimanali.

(5) Lo svolgimento di altre attività anche libero- professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

(6) È consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale per una quota del 10%.

(7) La scelta relativa ai bambini appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale.

(8) Le scelte temporanee relative ad assistiti extracomunitari possono essere riattribuite, alla scadenza, allo stesso pediatra anche in deroga al massimale individuale.

(9) Eventuali deroghe al massimale di cui al comma 1 potranno essere autorizzate, con riferimento a singoli pediatri in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'articolo 48 della legge n. 833/1978, dalla Provincia, su proposta dell'Azienda, sentito il Comitato consultivo ex articolo 12.

(10) In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ivi compresa la libertà di scelta del cittadino, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.

Art. 26 (Scelta del pediatra)

(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.

(2) La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio di documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.

(3) Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

(4) Le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni compiuti, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'articolo 20. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra.

(5) Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente o in caso di assenza di un pediatra sceglibile, le scelte possono essere attribuite a:

  • a)  pediatri iscritti nell' elenco dello stesso ambito territoriale con le procedure e modalità di cui all'articolo 25 comma 9 o, in subordine, in un ambito territoriale o distretto limitrofo con le procedure e modalità di cui al successivo comma 8;
  • b)  nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale.

(6) Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età tra 0 – 6 anni inseriti nell'elenco e al medico di medicina generale che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico di medicina generale decadono.

(7) Qualora non abbia luogo l'inserimento del pediatra in un ambito territoriale o distretto carente di assistenza, i minori interessati possono essere assegnati a pediatri già inseriti anche in deroga al loro massimale individuale nel caso non vi siano pediatri con massimale disponibile.

(8) L'Azienda USL sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 11, previa accettazione del pediatra scelto, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello del proprio ambito territoriale in cui l'assistito è residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità, la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo, e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.

(9) La scelta per i residenti ha validità annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.

(10) Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra dell'Azienda USL di provenienza del minore. La scelta è espressamente rinnovabile.

Art. 27 (Revoca e ricusazione della scelte)

(1) L'assistibile che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali ha effetto immediato.

(2) In applicazione del disposto di cui all'articolo 8 - 1° comma, lettera b) dei decreti di riordino (502/1992 e 517/1993) le scelte di cui all'articolo 26, comma 9, riferite ai soggetti in età compresa tra i 6 e i 9 anni possono essere revocate, per essere attribuite al medico di medicina generale, solo previa domanda, da parte dei genitori adeguatamente motivata, sentito il Comitato consultivo interaziendale. Qualora tale organismo non si pronunci entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda essa si intende accolta.

(3) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), Decreto Leg.vo 502/1992 o per trasferimento dell'assistito. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.

(4) Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato consultivo interaziendale di cui all' articolo 11.

(5) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo.

Art. 28 (Revoche di ufficio)

(1) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda U.S.L. è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.

(2) In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende U.S.L. che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio. L'Azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. Il pediatra che non ha superato il massimale di scelte (1.000) o la propria quota individuale inferiore, previo suo consenso può mantenere le scelte dei cittadini che si trasferiscono in un ambito o distretto limitrofo.

(3) Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.

(4) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento del quattordicesimo anno di età è comunicata in tempo utile, alla famiglia dell'assistito, che prima di tale data può richiedere il mantenimento della scelta a favore del pediatra, per documentate patologie croniche o riconosciute situazioni di handicap e ciò fino e non oltre il 16° anno di età. Tali richieste sono soggette al parere del Comitato consultivo interaziendale e all'approvazione del pediatra e comportano il pagamento della quota riferita alle sole voci A) e D) del compenso di cui all'articolo 43. Qualora il Comitato di Azienda non si pronunci entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, essa si intende accolta.

Art. 29 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)

(1) Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo, a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese.

(2) Il rateo mensile è frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo stesso si riferisce quando le variazioni dipendono dall'inizio dell'attività convenzionale, dal trasferimento del pediatra e da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco.

(3) La cessazione per sopraggiunti limiti di età da parte del medico produce effetti economici dal giorno di compimento dell'età prevista.

Art. 30 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)

(1) Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte.

(2) Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelte e revoca, complete di dati anagrafici.

(3) In alternativa i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico ogni tre mesi.

Art. 31 (Compiti del pediatra con compenso a quota fissa)

(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 20 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun pediatra nei confronti degli assistiti che lo hanno scelto, l'affidamento al pediatra stesso della tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria sul singolo quali precisati dal presente accordo ed espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.

(2) L'attività del pediatra remunerata con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell'articolo 8 comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuità assistenziale di cui all'articolo 46, e comprende i seguenti compiti come disciplinati ai successivi articoli (da 33 a 38):

  • a)  Le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico e terapeutico di cui all' articolo 33;
  • b)  il consulto con lo specialista, di cui all' articolo 34, in sede ambulatoriale o domiciliare;
  • c)  l' accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'articolo 35, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalità del pediatra di fiducia;
  • d)  prescrizione farmaceutica (articolo 36);
  • e)  richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e/o di cure termali (articolo 37);
  • f)  le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell' obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
  • g)  la tenuta e l' aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale, preferibilmente informatica, ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l'Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'età evolutiva. In caso di nuova scelta, a richiesta del nuovo medico curante, il pediatra fornisce i dati sanitari estratti dalla scheda sanitaria pediatrica individuale;
  • h)  la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1 lettere a) e c) nell' ambito scolastico, a seguito di richiesta dell'autorità scolastica competente;
  • i)  la disponibilità alla collaborazione con il coordinatore di distretto.

Art. 32 (Compiti del pediatra con compenso a quota variabile)

(1) Il pediatra espletando una funzione globale nella tutela della salute durante l'età evolutiva, svolge - oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente - compiti remunerati con una quota aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni rese.

(2) Il compiti di cui al presente articolo sono:

  • a)  assistenza programmata al domicilio dell' assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo l'allegato E);
  • b)  le prestazioni aggiuntive di cui all' allegato B); al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il pediatra potrà avvalersi dei supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
  • c)  assistenza in zone disagiate di cui all' articolo 43, lettera H);
  • d)  visite occasionali secondo l' articolo 41;
  • e)  collaborazione informatica di cui all' articolo 43 lettera L);
  • f)  potenziamento dello studio con personale dipendente di cui all' articolo 43 lettera L);
  • g)  il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei soggetti affetti da handicap neuro sensoriali e psichici (bilanci di salute), secondo quanto stabilito dall' allegato H);
  • h)  la compilazione di schede o libretti sanitari affidati al legale rappresentante del minore.
  • i)  l' esecuzione di eventuali screening, (la relativa tariffa viene determinata caso per caso);
  • j)  gli interventi di educazione sanitaria nell' ambito dei programmi delle aziende o dell'Assessorato alla Sanità nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'età evolutiva previste nelle rispettive delibere provinciali. Al pediatra spetta la tariffa oraria corrisposta dalla Giunta provinciale a Relatori e moderatori di corsi organizzati dalla provincia;
  • k)  attività di medicina preventiva dell' età evolutiva di cui alle rispettive deliberazioni della Giunta provinciale;
  • l)  la partecipazione a specifici incontri promossi dall' Azienda, nell'ambito dell'organizzazione. Ai pediatri sono riconosciuti i gettoni di presenza di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991 n. 64) e successive modifiche.

Oltre a quanto sopra i pediatri possono espletare le prestazioni ed attività aggiuntive di cui all'articolo 50 del presente accordo.

4)

Riportata al n. XXIII - L/c.

Art. 33 (Visite ambulatoriali e domiciliari)

(1) L'attività medica viene prestata nello studio del pediatra o al domicilio. La copertura assistenziale del pediatra nei confronti dei propri iscritti, opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del prefestivo infrasettimanale. In tali orari il paziente deve poter contattare il proprio curante anche mediante servizio di segreteria telefonica ed essere ricontattato dal pediatra. Nelle rimanenti fascie orarie, di sabato e nei festivi, è in funzione il servizio di continuità assistenziale.

(2) L'attività ambulatoriale, salvo i casi d'urgenza viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.

(3) La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilità dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

(4) La chiamata urgente recepita ed identificata come tale dal sanitario, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

(5) Nelle giornate di sabato il medico è obbligato ad eseguire le visite domiciliari eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.

(6) Nei giorni prefestivi infrasettimanali il medico deve effettuare la normale attività ambulatoriale e le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno nonché quelle eventualmente non ancora effettuate richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. I medici che svolgono attività ambulatoriale nella fascia oraria pomeridiana, possono anticiparla al mattino.

Art. 34 (Consulto con lo specialista)

(1) Il consulto può essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.

(2) Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.

(3) Il consulto, previa autorizzazione della Azienda può essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente.

(4) Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.

Art. 35 (Accesso del pediatra di libera scelta presso gli ambienti di ricovero)

(1) Il pediatra di famiglia nell'interesse del proprio paziente ha diritto di accedere, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate, in fase di accettazione, degenza, day hospital e dimissione, anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare. Il paziente dovrà altresì ricevere, al momento della dimissione, una prima adeguata prescrizione di medicinali al fine di far fronte all'immediato fabbisogno.

(2) Al pediatra viene garantita da parte del reparto ospedaliero la consegna della relazione clinica di dimissione contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.

(3) Per favorire l'accesso di cui al punto 1, i Direttori generali nonché le direzioni delle case di cura convenzionate mettono a disposizione appositi spazi di parcheggio.

Art. 36 (Prescrizione farmaceutica e modulario)

(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato ai sensi dell' articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.

(2) Il pediatra può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti del pediatra e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.

(4) Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il pediatra annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno all'esenzione e di quant'altro necessario legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo.

(5) Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla Azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

(6) La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del pediatra alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate dalla provincia.

(7) La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza o di necessità terapeutica è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

Art. 37 (Richiesta di indagini specialistiche - Proposte di ricovero o di cure termali)

(1) Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

(2) La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'articolo 34.

(3) Il pediatra può dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.

(4) Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al pediatra curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, formula direttamente le relative richieste.

(6) Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del pediatra curante, alle seguenti attività: odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

(7) La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal pediatra curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.

(8) Il modulario di cui all'articolo 36 è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è consentita nei limiti di legge la multi proposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante. Le Aziende si attiveranno per rispondere alle esigenze legate alla realizzazione dell'ultima norma del presente comma mediante intese da raggiungere all'interno del comitato consultivo di cui all'articolo 11.

(9) Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti le Aziende emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario provinciale da parte dello specialista dipendente o convenzionato di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al pediatra di base.

(10) Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.

Art. 38 (Rapporti tra il medico convenzionato, la dirigenza sanitaria della U.S.L. ed il coordinatore del distretto)

(1) Il responsabile dell'aerea funzionale ed organizzativa "Territorio e servizi zonali" vigila sulla corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari e contesta eventuali irregolarità.

(2) I pediatri convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente e con il coordinatore di distretto in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

(3) Eventuali divergenze interpretative vengono rimesse al Comitato consultivo aziendale.

Art. 39 (Interventi socio - assistenziali)

(1) Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito alle condizioni sanitarie, che a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali territoriali individuati dall'azienda l'esistenza di particolari interventi socio-assistenziali.

Art. 40 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)

(1) Il Pediatra di famiglia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscono eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale.

Art. 41 (Visite occasionali)

(1) I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.

(2) I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuità assistenziale e per l'assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente o per motivi scolastici, di studio o di formazione professionale al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra per inderogabili prestazioni sanitarie. Per le eventuali prestazioni aggiuntive vengono applicate le tariffe di cui all'allegato B.

(3) Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe:

  • -  visita ambulatoriale
    decorrenza 1.9.1997 ....................... lire 40.000
  • -  visita domiciliare
    decorrenza 1.9.1997 ....................... lire 60.000

(4) Al pediatra convenzionato, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.

(5) Ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 gli iscritti fino all'età di 14 anni hanno diritto al rimborso da parte dell'azienda di iscrizione delle tariffe per visite occasionali di cui al comma 3 e le tariffe per le prestazioni aggiuntive, su presentazione della fattura.

(6) Il pediatra è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando la residenza dell'assistito.

Art. 42 (Libera professione)

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al di fuori delle modalità e dei compiti previsti dal presente accordo i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.

(2) Per l'attività libera professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, il medico deve usare il ricettario privato.

(3) L'elenco delle evenutali prestazioni a pagamento e le relative tariffe minime dovranno essere esposte in ogni studio professionale.

Art. 43 (Trattamento economico)

(1) Il trattamento economico dei pediatri convenzionati per l'assistenza primaria è costituito da una quota fissa del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32.

(2) Ai pediatri di famiglia, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota fissa del compenso per assistito è articolata nelle voci: onorario professionale, indennità di piena disponibilità, compenso professionale aggiuntivo, indennità forfettaria di variazione demografica, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario.

  • A)  Onorario professionale
    • A1)  Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di libera scelta che svolgono compiti di assistenza primaria è corrisposto, per ciascun assistibile in carico, un compenso forfettario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l' anzianità di specializzazione del medico:
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    • A2)  Pediatria di gruppo: ai Pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell' articolo 53 l' onorario professionale è dovuto nelle seguenti misure annue:
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  • B)  Indennità di piena disponibilità: ai sanitari che svolgono attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzione con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio Sanitario Pubblico, ad esclusione di rapporti nell' ambito di continuità assistenziale, di attività di consultorio pediatrico e di visite preventive dell'età evolutiva, spetta per ciascuno assistito in carico una indennità annua, nelle seguenti misure:
  •   Per i primi 250  assistibili:

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Per gli assistibili da 251 in poi:

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  • C)  Compenso professionale aggiuntivo: ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di base sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al punto F) dell' articolo 29, D.P.R. 315/1990. Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, è incrementato del 3,5% dall' 1.1.1995, del 2,5% dall' 1.12.1995, del 1,6% dall' 1.1.1996, del 3,5% dall' 1.9.1996, del 3% dall' 1.9.1997, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte o della quota individuale inferiore a 800. Le percentuali vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente.
  • D)  Indennità forfettaria di variazione demografica
    • D1)  Ai pediatri di famiglia è corrisposto per ciascuno assistibile in carico un' indennità forfettaria annua come da tabella che segue:
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    • D2)  Pediatria di gruppo: ai pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell' articolo 53, l' indennità forfettaria di variazione demografica è dovuto nelle seguenti misure annue:
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  • E)  Concorso nelle spese per l' erogazione delle prestazioni del servizio sanitario
    • E1)  Ai medici che svolgono assistenza primaria, iscritti negli elenchi dei medici pediatri di famiglia, è corrisposto un concorso forfettario per le spese sostenute in relazione alle attività professionali ed in particolare per la disponibilità dello studio medico conforme alle prescrizioni dell' articolo 22, per la disponibilità del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli assistiti. Per ciascuno assistibile in carico è corrisposto un concorso forfettario annuo risultante dalla tabella che segue:

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  • E2)  Pediatria di gruppo: ai Pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell' articolo 53, il concorso nelle spese per l' erogazione delle prestazioni del servizio sanitario è dovuto nelle seguenti misure annue:

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  • E3)  Il concorso nelle spese viene erogato dall' Azienda in rate mensili.
  • E4)  Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l' espletamento degli obblighi convenzionali di servizi e personale di collaborazione forniti dall'Azienda. In tali casi l'Azienda, sentito il Comitato ex articolo 11, determina l'entità di riduzione, in percentuale, da applicare.

(3) Ai medici di Pediatria di base iscritti negli elenchi dei medici convenzionati, la quota variabile del compenso è articolata nelle seguenti voci: compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime, indennità di collaborazione informatica, indennità di collaboratore di studio medico, indennità di bilinguismo, compensi per bilanci di salute di cui all'articolo 32, lettera g) e compilazione di schede o libretti sanitari individuali.

  • F)  Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive di cui all' articolo 41 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B).
  • G)  Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all' articolo 45, come quantificati nel protocollo allegato sotto la lettera E). L'entità della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalla Provincia tenendo conto degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. Con decorrenza dal 1° del mese successivo alla pubblicazione del presente accordo i compensi per le prestazioni di assistenza programmata di cui al allegato E) ed i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) non possono comunque superare il 75% dei compensi di cui alle lettere A), B), C), D), ed E) di questo articolo.
  • H)  Maggiorazioni per zone disagiatissime: per lo svolgimento dell' attività in disagiatissime sedi, al pediatra spetta, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data delle pubblicazione del presente accordo, fino al raggiungimento di 400 iscritti residenti nell'ambito o distretto dichiarato disagiatissima sede, per un periodo massimo di 2 anni, un'indennità di lire 1.000.000 mensili. Sono identificati disagiatissime sedi tutti gli ambiti o distretti dove da almeno 2 anni non opera un pediatra di libera scelta. L'indennità può essere percepita dallo stesso medico un unica volta. L'insediamento del pediatra viene incentivato mediante:
    • -  messa a disposizione da parte dell' Azienda di struttura ambulatoriale a costo minimale, laddove sia presente e disponibile;
    • -  utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate nei limiti dell' attività globalmente consentita.
  • I)  Indennità di collaborazione informatica: a tutti i pediatri in possesso di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale, l' elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali è corrisposta con decorrenza 1.1.1995 una indennità forfettaria mensile di lire 200.000, previa autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso di apparecchiature e programmi con le caratteristiche di cui sopra e la data di decorrenza.
  • L)  Indennità di collaboratore di studio medico: ai pediatri che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, è corrisposta, con decorrenza 1.1.1995, una indennità omnicomprensiva pari a lire 300.000 mensili se il collaboratore è assunto per almeno 15 ore settimanali, o rispettivamente pari a lire 200.000 se è assunto per almeno 10 ore settimanali. Il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da parte del medico e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio.
  • M)  Indennità di bilinguismo: ai pediatri che sono in possesso dell' attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, o titolo equipollente, viene riconosciuta, con decorrenza 1.1.1995, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni.
  • N)  Compensi per i bilanci di salute di cui all' articolo 32, lettera G), come quantificati nell' allegato H).
  • O)  Compensi per la compilazione di schede o libretti sanitari individuali di cui all' articolo 32, lettera H). Con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo al pediatra sono corrisposte lire 8.500 per assistito.

(4) I compensi di cui al comma 2 sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 3 sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a questo di competenza. Ai fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici pediatri si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. Le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianità di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volta all'anno il 1° gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

Art. 44 (Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia)

(1) Per i medici iscritti negli elenchi della pediatria di base viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50% su tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l' 8,125% a carico dell'Azienda e il 4,375% a carico del medico. Per le competenze relative al periodo fino al 30.6.1996 sono da applicare le disposizioni di cui all'articolo 29, lettera G) del D.P.R. 315/1990 e per le competenze relative al periodo successivo l' 1.7.1996 le disposizioni di cui al precedente comma 1.

(2) I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

(3) Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi alle lettere A) e C) del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.

(4) Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all' E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale è stato stipulato un apposito contratto di assicurazione in campo nazionale.

Art. 45 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)

(1) L'Assistenza programmata si svolge ai sensi dell'allegato E) in forma di assistenza domiciliare, anche integrata, nei confronti dei pazienti non ambulabili.

Art. 46 (Continuità assistenziale)

(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell' articolo 28 della legge provinciale 30 gennnaio 1997, n. 1, si stabilisce che la continiutà assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dagli articoli 51 e 52 dell'accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.

(2) I pediatri che si dichiarano disponibili collaborano alla continuità assistenziale di cui sopra, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:

  • a)  continuità assistenziale festiva e prefestiva: il servizio di continuità assistenziale viene svolto presso gli ambulatori pediatrici istituiti i giorni prefestivi e festivi in strutture ospedaliere. L' orario viene stabilito previo accordo dalle Aziende;
  • b)  continuità assistenziale notturna nei giorni feriali: nei comuni dove non è organizzata la continuità assistenziale in forma attiva il servizio di continuità assistenziale viene svolto sotto forma di disponibilità domiciliare, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per i propri iscritti o a turno, sotto forma di associazionismo medico, con un massimo di 5 pediatri. Il compenso spettante ammonta a lire 120.000 omnicomprensivi per notte per medico, se il pediatra per propria scelta svolge singolarmente il servizio lire 190.000 omnicomprensivi per notte se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma del turno. Se il servizio viene svolto a turno:
    lire 220.000 omnicomprensivi (2 pediatri),
    lire 260.000 omnicomprensivi (3 pediatri),
    lire 300.000 omnicomprensivi (4 pediatri),
    lire 340.000 omnicomprensivi (5 pediatri) per notte.
    Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra all'azienda. I pediatri che intendono svolgere tale servizio devono comunicare all'Azienda quale forma di continuità assistenziale notturna loro intendono esplicare. Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i pediatri associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica. Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato all'Azienda di appartenenza il riassunto dei turni di continuità assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.

(3) Sui compensi di cui al comma 2 l'Azienda versa un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza nella misura del 12,50% di cui 8,125% a proprio carico e 4,375% a carico del medico.

CAPO III

Art. 47 (Attività territoriali programmate)

(1) Per lo svolgimento di attività normalmente di prevenzione e profilassi a livello di comunità, indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l'Azienda può attribuire ulteriori attività a tempo determinato, non superiori ad un anno, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della Azienda medesima ed espressamente rinnovabili.

(2) L'attività è preferibilmente assegnata a pediatri convenzionati operanti nell'ambito territoriale in cui l'attività deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla metà del loro massimale e che non esplichino altre attività, oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare è individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico.

(3) La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non può superare, salvo deroghe in caso di necessità, l'orario settimanale rapportato convenzionalmente al massimale.

Art. 48 (Assegnazione delle attività territoriali programmate e compensi)

(1) L'Azienda interpella il pediatra secondo l'ordine di priorità indicato all'articolo 47 comma 2 indicando il tipo e la data di inizio della attività, della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attività, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, di cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia.

(2) Il pediatra interpellato è invitato contestualmente a presentarsi entro 6 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito è considerata come rinuncia.

(3) In caso di impossibilità del pediatra a prestare temporaneamente la propria attività, fino ad un massimo di 30 giorni, l'Azienda provvede ad assegnare ad altro pediatra disponibile l'attività in questione.

(4) Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo modalità organizzative e normative e compensi, comprensivi dei contributi ENPAM, concordati di volta in volta dalla Provincia con i sindacati firmatari del presente accordo. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Art. 49 (Rapporti con i responsabili del distretto)

(1) Il pediatra per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 48, osserva le direttive organizzative emanate dal coordinatore del distretto ed è tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attività.

Art. 50 (Prestazioni e attività aggiuntive)

(1) Previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sentito il comitato di cui all' articolo 12, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica l'erogazione di prestazioni aggiuntive e attività anche tese ad una migliore integrazione tra gli interventi sanitari e sociali e con le modalità che possono consentire l'inserimento funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, ove istituito, o dell'apposito servizio per:

  • a)  interventi sanitari relativi all' età pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettività;
  • b)  processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attività del pediatra di base e i casi di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);
  • c)  assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
  • d)  sperimentazione di iniziative di telemedicina;
  • e)  partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale ( es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di base per prestazioni non previste dall' articolo 31 e 32;
  • f)  prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle di cui all' allegato B);
  • g)  iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, alcoolismo, uso di droghe, malattie a trasmissione sessuale, ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
  • h)  partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, che possa determinare la eliminazione o correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;
  • i)  svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello provinciale;
  • j)  attivazione di un sistema informativo integrato tra medici pediatri di base, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa;
  • k)  fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini statistici-epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi costi.

(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma precedente, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, e le Aziende competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici pediatri partecipanti a tali attività integrative.

(3) Il comitato consultivo provinciale di cui all' articolo 12 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.

Art. 51 (Livelli di spesa programmati)

(1) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato alla Sanità e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sulla base delle medie nazionali della spesa storica e dei parametri di spesa per assistito, fissano i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati ai quale fare riferimento per la valutazione dell'attività prescrittiva del pediatra.

(2) Tali criteri dovranno prevedere:

  • -  le modalità per individuare le spese direttamente indotte dai pediatri convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero;
  • -  le modalità di calcolo del livello di spesa programmata tenendo conto:
    • a)  della popolazione pesata per età e sesso e per particolari patologie;
    • b)  del confronto dei costi aziendali provinciali con quelli nazionali;
    • c)  del finanziamento dei livelli uniformi di assistenza;
    • -  le procedure di verifica della qualità delle prestazioni e del controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri prestabiliti.

(3) Il rispetto da parte dei pediatri del livello di spesa programmata comporta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la corresponsione di una quota annua pari al 40% della differenza tra la spesa sanitaria programmata e quella effettivamente sostenuta, di cui il 75% di diretta spettanza al medico che ha rispettato il tetto di spesa programmata e il rimanente 25% da suddividere tra tutti i pediatri del distretto o dell'ambito territoriale di riferimento. Nulla è richiesto al pediatra che non ha rispettato il livello di spesa programmata.

(4) Sulla minor spesa indotta, il 5% è destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende, sentito il Comitato di cui all'articolo 11.

(5) Le parti concordano di prevedere l'attivazione del presente istituto nel prossimo accordo collettivo provinciale.

Art. 52 (Associazionismo medico)

(1) Previa richiesta alle Aziende competenti per territorio, i pediatri possono attivare forme associative che prevedano:

  • -  la gestione da parte delle associazioni di locali, attrezzature e personale, forniti dalle Aziende direttamente o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
  • -  l' erogazione dell'assistenza primaria in strutture complesse in sistemi integrati e coordinati con la pediatria di base; - la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.

(2) La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal pediatra in particolare:

  • -  prestazioni diagnostiche;
  • -  assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
  • -  assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie.

(3) L'associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dal presente accordo di cui agli articoli 47 e 50.

(4) Ai pediatri espletanti attività di associazionismo medico ai sensi del presente articolo, è dovuto il trattamento economico previsto per i pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo.

(5) Quale forma di partecipazione alle spese conseguenti alla gestione di locali, attrezzature e personale forniti direttamente o indirettamente dalle Aziende, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, lettera E4) del presente accordo, ai pediatri che attuano forme di associazionismo medico come previsto nel presente articolo, il concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario viene erogato nella misura prevista dall'articolo 43, lettera E1).

(6) Entro 90 giorni dal recepimento della richiesta, le Aziende sono tenute a fornire all'associazione medica quanto necessario all'espletamento dell'attività stessa.

(7) Le parti concordano che le modalità di attuazione di tale forma di assistenza medica vengano determinate previo accordo tra l'Azienda interessata e le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Art. 53 (Pediatria di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  • a)  l' associazione è libera, volontaria e paritaria;
  • b)  l' accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e L'Ordine dei Medici;
  • c)  del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l' attività di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Provincia;
  • d)  la sede della medicina di gruppo è unica. In casi particolari previo parere del comitato di cui all' articolo 11 la sede può essere articolata in più studi medici dislocati nello stesso distretto o ambito territoriale;
  • e)  del gruppo fanno parte non meno di due e non più di quattro pediatri di base;
  • f)  ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
  • g)  ciascun partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l' accesso reciproco gli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  • h)  la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando il quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall' accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  • i)  in ogni caso deve essere assicurata dai medici del gruppo l' assistenza nello studio per almeno cinque ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nei giorni prefestivi infrasettimanali deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica;
  • k)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all' interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
  • l)  all' intero del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interne per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità;
  • m)  la suddivisione delle spese di gestione dell' ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo;
  • n)  per lo svolgimento di detta attività vengono corrisposti i compensi di cui alle tabelle A2 - D2 - E2 dell' articolo 43.

Norma finale n. 1

(1) I pediatri che alla data di pubblicazione del presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale salvo l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti.

Norma finale n. 2

(1) Ai pediatri iscritti negli elenchi che hanno svolto attività, anche in forma provvisoria, nel 1994 è corrisposto, sugli emolumenti complessivi dello stesso anno un incremento dell' 1%. Tali incrementi sono gravati solo del contributo previdenziale nella misura di cui all' articolo 44.

(2) Ai pediatri iscritti negli elenchi, anche con incarico provvisorio, alla data dell' 1.1.1995, è corrisposto un contributo forfettario pari all'11% dell'ammontare liquidato dall' 1.1.1994 al 31.12.1994 a ciascuno di essi come concorso nelle spese per la produzione del reddito ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera E, del D.P.R. n. 315/1990.

Norma finale n. 3

(1) Qualora non vi sia un rinnovo del contratto entro 6 mesi dalla scadenza, tutte le voci relative al trattamento economico vengono adeguati, con decorrenza 1.7.1998 secondo gli indici ASTAT relativi al periodo 1.1.1998 - 30.6.1998 e in modo analogo per gli eventuali successivi semestri.

Norma finale n. 4

(1) Ai pediatri iscritti negli elenchi alla data di pubblicazione del presente accordo per il rilascio di certificati medici per l'anno 1997 è corrisposto un importo forfettario di lire 8.000 per assistito in carica al 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo.

(2) Per i pediatri che, prima della predetta data sono cessati dal rapporto convenzionale, l'importo forfettario viene liquidato in rapporto ai mesi lavorati per ogni iscritto in carica alla data della cessazione.

Norma finale n. 5

(1) Ai pediatri iscritti negli elnchi alla data di pubblicazione del presente accordo, per i bilanci di salute già effettuati negli anni 1996 e 1997 è corrisposto un importo forfettario nella misura di lire 112.000 per bambini in carico al 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo, nati dopo il 1.1.1996.

(2) Per i pediatri che nel corso degli anni 1996 o 1997 hanno iniziato il rapporto convenzionale il predetto importo forfettario viene ridotto in rapporto ai mesi non convenzionati. I pediatri che hanno risolto il rapporto convenzionale nel corso degli anni 1996 rispettivamente 1997 il predetto importo forfettario viene ridotto in rapporto ai mesi non lavorati, per tutti gli assistiti in carica alla data di cessazione del rapporto convenzionale.

Norma finale n. 6

(1) Le parti convengono che, dopo la pubblicazione del presente accordo, le Aziende operano gli eventuali conguagli relativamente al versamento contributivo di cui all'articolo 44, comma 1.

Norma transitoria n. 1

(1) In attesa dell'applicazione della presente convenzione le Commissioni e i Comitati costituiti ai sensi del D.P.R. 28 settembre 1990 n. 315 sono confermati in carica.

Norma transitoria n. 2

(1) Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in corso presso la Commissione di disciplina alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui al D.P.R. 315/1990.

Dichiarazione a verbale n. 1

(1) Le parti concordano di elaborare una disciplina che chiarisca i rapporti tra l' èquipe ospedaliera e medici pediatri di famiglia.

Dichiarazione a verbale n. 2

(1) Le parti concordano sulla importanza della istituzione dell'ambulatorio di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e si impegnano a favorire l'attivazione ed il funzionamento.

Allegato A 5)

5)

Omissis.

Allegato B (articolo 43, lettera F)
Prestazioni aggiuntive

(1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici pediatri sono quelle elencate in calce al presente allegato B nel nomenclatore - tariffario.

(2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.

(3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato dalle corrispondenti necessarie attrezzature.

(4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro la fine del mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione e firma dell'assistito. Se la prestazione è eseguita previa l'autorizzazione sanitaria dell'Azienda, alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.

(5) Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario dall' 1.7.1996. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito. I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).

(6) I dati relativi all'andamento delle prestazioni aggiuntive rientrano tra quelli da sottoporre alla Commissione professionale provinciale di cui all'articolo 15 del presente accordo.

(7) Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese successivo all'esecutività del presente accordo, a verificare l'andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto; qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresì ad un protocollo integrativo di revisione dell'istituto in oggetto.

Nomenclatore tariffario delle prestazioni aggiuntive

A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione

  • 1.  Sutura di ferita superficiale lire 50.000
  • 2.  Rimozione di punti di sutura e medicazione lire 30.000
  • 3.  Fleboclisi (unica eseguibile in caso di intervento di urgenza) lire 30.000
  • 4.  Lavanda gastrica lire 50.000
  • 5.  Tamponamento nasale anteriore lire 20.000
  • 6.  Estrazione corpo estraneo dal naso lire 13.225
  • 7.  Estrazione corpo estraneo dall' occhio lire 30.000
  • 8.  Prima medicazione * lire 30.000
  • 9.  Medicazioni successive lire 20.000
  • 10.  Riduzione incruenta di fimosi e parafimosi lire 20.000
  • 11.  Riduzione di ernia ombelicale lire 30.000
  • 12.  Riduzione di ernia inguinale lire 30.000
  • 13.  Sbrigliamento sinecchia piccole labbra lire 30.000
  • 14.  Toilette di perionichia supporata lire 30.000
  • 15.  Riduzione della pronazione dolorosa dell' ulna lire 30.000
  • 16.  Riduzione della sublussazione articolazione scapolo-omerale lire 40.000
  • 17.  Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta) lire 25.000
  • 18.  Iniezione di gammaglobuline specifiche lire 25.000
  • 19.  Diatermocoagulazione cutanea lire 16.215
  • 20.  Asportazione di verruche lire 16.215
  • 21.  Iniezione endovenosa lire 15.000
  • 22.  Scotch-test per ossiuri lire 10.000
  • 23.  Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non deambulabili) lire 10.000
  • 24.  Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo lire 24.150
  • 25.  - piccoli segmenti - grandi segmenti lire 32.200
  •   (*)  Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.

B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione

  • 1.  Screening per l' ambliopia lire 40.000
  • 2.  Boel test (screening audiometrico entro il 1° anno di età) lire 40.000

Allegato C) (articolo 19 pt. 7 e pt. 4)
Procedure tecniche per l'applicazione del rapporto ottimale

(1) Stabilito per determinazione della Provincia l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosidetto rapporto ottimale.

(2) Si procede in questo modo.

(3) Si stabilisce quale è la popolazione 0-6 anni nell'ambito risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

(4) A parte si prende l'elenco dei medici pediatri già operanti nell'ambito in questione.

(5) Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o della autolimitazione.

(6) Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale.

(7) Esso sarà:

  • -  uguale a 600 per tutti coloro che usufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 600;
  • -  pari al loro massimale se esso è inferiore a 600.

(8) Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitatanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale.

(9) La zona è carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 300 e si inserirà un medico per ogni 600 abitanti o frazione superiore a 300 in relazione al risultato della sottrazione.

(10) Esempio: Ambito territoriale 52.000 abitanti, popolazione pediatrica 6.050 abitanti.

Medici inseriti nell'ambito:
2 a 1000 scelte di massimale valgono (2x600)     1200;

3 a 800 scelte di massimale
valgono (3x600)           1800

6 a 350 scelte di massimale
valgono (6x350)           2100

Totale               5100

La zona è carente: 6.050 – 5.100 = 950; devono essere inseriti 2 medici.

Allegato D 5)

5)

Omissis.

Allegato E (articolo 45)
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili

Art. 1 (Prestazioni domiciliari)

(1) L'assistenza domiciliare programmata di cui all'articolo 45 è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:

  • -  monitoraggio dello stato di salute dell' assistito;
  • -  controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
  • -  indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annottare sul diario clinico;
  • -  indicazioni ai familiari, o al personale addetto all' assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;
  • -  indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda;
  • -  collaborazione con il personale dei servizi sociali per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l' ambiente esterno;
  • -  predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
  • -  attivazione degli interventi riabilitativi;
  • -  tenuta al domicilio di un' apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulle quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Art. 2 (Attivazione del servizio domiciliare)

(1) Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare quali ad esempio:

  • a)  impossibilità permanente a deambulare (es. portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
  • b)  impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni;
  • c)  impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
    • -  insufficienza cardiaca;
    • -  insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
    • -  gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
    • -  cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
    • -  tetraplegici;
    • -  immunodeficienza acquisita.

Art. 3 (Procedure per l'attivazione dell'assistenza)

(1) La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal pediatra di famiglia, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.

(2) Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi.

(3) Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché la necessità di eventuali supporti di personale.

(4) Al fine di fornire al responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.

(5) L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Art. 4 (Rapporti con il distretto)

(1) In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico pediatra ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attività sanitaria concordano:

  • A)  la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell' assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non può essere superiore ad un anno (con possibilità di proroga);
  • B)  la cadenza giornaliera (in caso di ass. integrata), settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico pediatra al domicilio, che può variare in relazione alla diversa intensità dell' intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
  • C)  i momenti di verifica comune all' interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Art. 5 (Compenso economico)

(1) Al pediatra oltre all'ordinario trattamento economico con decorrenza dal 1° del mese successivo alla pubblicazione del presente accordo è corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura ammontante a lire 50.000 per accesso.

(2) Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.

(3) Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio di medico, cambio di residenza e il venire meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Art. 6 (Modalità di pagamento)

(1) Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.

(2) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.

(3) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.

(4) La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.

Art. 7 (Documentazione di distretto)

(1) Presso ogni distretto, è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico pediatra che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.

(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Art. 8 (Verifiche)

(1) Il dirigente medico responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato ed coordinatori dei distretti possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati.

(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico pediatra.

Allegato F (articolo 23, pt. 6)
Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria

(1) Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'articolo 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(2) L'onorario professionale e il compenso professionale aggiuntivo, quest'ultimo nel caso che il medico sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'articolo 43 devono essere corrisposti al medico sostituto.

(3) Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso delle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.

(4) L'indennità forfettaria di variazione demografica e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito.

(5) Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi alla sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Allegato G 5)

5)

Omissis.

Allegato H
(articolo 32, lettera h)

(1) I bilanci di salute di cui all'articolo 32, lettera h) sono previsti in numero di 10 per la fascia di età 0-14 anni individuate dalla Giunta provinciale che sono:

1.    4 - 6     settimana
2.    3     mese
3.    5 - 7     mesi
4.    8 - 10     mesi
5.   12 - 14     mesi
6.   15 - 24     mesi
7.   3 - 4     anni
8.   5 - 6     anni
9.   9 - 10     anni
10.   12 - 14     anni

(2) Il pediatra è tenuto alla compilazione dell'apposita scheda in triplice copia per ogni bilancio di salute effettuato. Una copia sarà consegnata ai genitori da conservare nel libretto sanitario personale dell'assistito e una terza copia sarà trattenuta dal pediatra. Le relative schede sono messe a disposizione dalle Aziende. Al pediatra spetta per ogni bilancio di salute effettuato il compenso di lire 28.000.

(3) Ai fini della liquidazione dei compensi il pediatra deve annotare su apposito registro i dati del paziente al quale ha effettuato la visita, far apporre sullo stesso la firma del genitore e consegnarne una copia all'Azienda. I compensi relativi sono corrisposti entro il 2 mese successivo a quello dell'invio della distinta dei bilanci di salute effettuati.

(4) La normativa di cui sopra entra in vigore dal 1° del mese successivo dalla data di pubblicazione del presente accordo.

Verbale d'intesa n. 1

(1) Ai sensi del punto 5 dell'articolo 22 le parti concordano che al fine di identificare un orario minimo giornaliero di apertura dello studio medico si ritiene congruo il seguente orario:

numero pazienti   numero ore di apertura al giorno

fino a 400       1,5

da 401 fino a 600     2,0

da 601 fino a 900     2,5

oltre 900       3,0

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
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ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
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ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2 
ActionAction Art. 3 
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada)
ActionActionArt. 6/bis (Esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada)
ActionAction Art. 7 ( Incentivazione del trasporto combinato )  
ActionActionArt. 7/bis (Incentivazione del trasporto merci sostenibile)
ActionAction Art. 8  
ActionAction Art. 9  
ActionAction Art. 10 .
ActionAction 11 (Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano)
ActionActionArt. 12 (Disciplina del trasporto fluviale e lacustre)
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 settembre 2000, n. 35
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Istituzione del corso di "direzione di coro" e del corso di "direzione di banda")
ActionActionArt. 3 (Ammissione ai corsi)
ActionActionArt. 4 (Durata e materie dei corsi)
ActionActionArt. 5 (Orario di cattedra)
ActionActionArt. 6 (Programmi di insegnamento)
ActionActionArt. 7 (Passaggio al biennio superiore)
ActionActionArt. 8 (Esame di diploma)
ActionActionArt. 9 (Diploma di "direzione di coro" e di "direzione di banda")
ActionActionArt. 10 (Disposizione finale)
ActionActionALLEGATO A (articolo 4)
ActionActionALLEGATO B (articolo 4)
ActionActionProgramma dell'esame di diploma di "direzione di coro"
ActionActionProgramma dell'esame di diploma di "direzione di banda"
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2010 , n. 25
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActionArt. 1 (Modifica della , “Interventi della Provincia autonoma di  Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
ActionActionArt. 2 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della , “Finanziamento in materia di turismo”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della , “Ordinamento delle guide alpine –  Guide sciatori”)
ActionActionArt. 5 (Modifica della , “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della , “Interventi a favore degli affittacamere e degli  affittappartamenti”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Ordinamento dell’artigianato”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della , “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della , “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della , “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico  di persone”)
ActionActionArt. 12 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 13 (Entrata in vigore)
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction Delibera N. 294 del 05.02.2007
ActionAction Delibera N. 433 del 12.02.2007
ActionAction Delibera N. 466 del 19.02.2007
ActionAction Delibera N. 728 del 12.03.2007
ActionAction Delibera N. 921 del 19.03.2007
ActionAction Delibera N. 953 del 26.03.2007
ActionAction Delibera N. 1021 del 26.03.2007
ActionAction Delibera N. 474 del 19.02.2007
ActionAction Delibera N. 1459 del 02.05.2007
ActionAction Delibera N. 1737 del 29.05.2007
ActionAction Delibera 11 giugno 2007, n. 1998
ActionAction Delibera N. 2181 del 25.06.2007
ActionAction Delibera N. 2273 del 02.07.2007
ActionAction Delibera N. 2326 del 09.07.2007
ActionAction Delibera N. 2596 del 30.07.2007
ActionAction Delibera N. 2849 del 27.08.2007
ActionAction Delibera N. 2921 del 03.09.2007
ActionAction Delibera N. 2923 del 03.09.2007
ActionAction Delibera N. 3025 del 10.09.2007
ActionAction Delibera N. 3247 del 01.10.2007
ActionAction Delibera N. 3315 del 08.10.2007
ActionAction Delibera N. 1132 del 02.04.2007
ActionAction Delibera N. 3406 del 08.10.2007
ActionAction Delibera N. 3538 del 22.10.2007
ActionAction Delibera N. 3857 del 19.11.2007
ActionAction Delibera N. 4008 del 26.11.2007
ActionAction Delibera 3 dicembre 2007, n. 4120
ActionAction Delibera N. 4150 del 03.12.2007
ActionAction Delibera 17 dicembre 2007, n. 4415
ActionAction Delibera 28 dicembre 2007, n. 4546
ActionAction Delibera N. 4568 del 28.12.2007
ActionAction Delibera N. 4618 del 28.12.2007
ActionAction Delibera N. 4739 del 28.12.2007
ActionAction Delibera N. 1161 del 10.04.2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
ActionAction Delibera N. 4052 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4753 del 12.12.2005
ActionAction Delibera N. 4897 del 19.12.2005
ActionAction Delibera N. 5035 del 30.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction Delibera N. 43 del 13.01.2003
ActionAction Delibera N. 210 del 27.01.2003
ActionAction Delibera 17 febbraio 2003, n. 406
ActionAction Delibera N. 440 del 17.02.2003
ActionAction Delibera N. 574 del 24.02.2003
ActionAction Delibera N. 792 del 17.03.2003
ActionAction Delibera N. 977 del 31.03.2003
ActionAction Delibera N. 1036 del 31.03.2003
ActionAction Delibera N. 1146 del 14.04.2003
ActionAction Delibera N. 1435 del 05.05.2003
ActionAction Delibera 16 giugno 2003, n. 2004
ActionAction Delibera N. 2006 del 16.06.2003
ActionAction Delibera N. 2366 del 14.07.2003
ActionAction Delibera N. 2090 del 23.06.2003
ActionAction Delibera N. 2398 del 14.07.2003
ActionAction Delibera N. 2399 del 14.07.2003
ActionAction Delibera N. 2523 del 21.07.2003
ActionAction Delibera N. 2580 del 28.07.2003
ActionAction Delibera N. 2689 del 12.08.2003
ActionAction Delibera N. 3016 del 01.09.2003
ActionAction Delibera N. 3009 del 01.09.2003
ActionAction Delibera N. 3223 del 22.09.2003
ActionAction Delibera N. 3307 del 29.09.2003
ActionAction Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
ActionAction Delibera N. 3474 del 06.10.2003
ActionAction Delibera N. 3540 del 13.10.2003
ActionAction Delibera N. 3564 del 13.10.2003
ActionAction Delibera N. 3679 del 20.10.2003
ActionAction Delibera N. 3872 del 04.11.2003
ActionAction Delibera N. 4447 del 09.12.2003
ActionAction Delibera N. 3350 del 29.09.2003
ActionAction Delibera N. 3774 del 27.10.2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction Delibera N. 152 del 24.01.2000
ActionAction Delibera N. 442 del 21.02.2000
ActionAction Delibera N. 464 del 21.02.2000
ActionAction Delibera N. 622 del 28.02.2000
ActionAction Delibera N. 626 del 28.02.2000
ActionAction Delibera N. 1172 del 10.04.2000
ActionAction Delibera N. 1645 del 15.05.2000
ActionAction Delibera N. 3028 del 11.08.2000
ActionAction Delibera N. 3384 del 18.09.2000
ActionAction Delibera N. 3489 del 25.09.2000
ActionAction Delibera N. 3750 del 09.10.2000
ActionAction Delibera N. 3926 del 23.10.2000
ActionAction Delibera N. 4125 del 06.11.2000
ActionAction Delibera N. 4606 del 04.12.2000
ActionAction Delibera N. 4634 del 04.12.2000
ActionAction Delibera 29 dicembre 2000, n. 5141
ActionAction1999
ActionAction Delibera N. 1399 del 19.04.1999
ActionAction Delibera N. 1589 del 03.05.1999
ActionAction Delibera N. 1698 del 10.05.1999
ActionAction Delibera N. 1970 del 26.05.1999
ActionAction Delibera N. 2049 del 26.05.1999
ActionAction Delibera N. 2699 del 28.06.1999
ActionAction Delibera N. 3289 del 13.08.1999
ActionAction Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
ActionAction Delibera N. 3825 del 06.09.1999
ActionAction Delibera N. 3826 del 06.09.1999
ActionAction Delibera N. 3886 del 13.09.1999
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ActionAction Delibera N. 4337 del 04.10.1999
ActionAction Delibera N. 4531 del 18.10.1999
ActionAction Delibera N. 5297 del 29.11.1999
ActionAction1998
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ActionAction Delibera N. 591 del 23.02.1998
ActionAction Delibera N. 1242 del 30.03.1998
ActionAction Delibera N. 3278 del 20.07.1998
ActionAction Delibera N. 3852 del 31.08.1998
ActionAction Delibera N. 3944 del 07.09.1998
ActionAction1997
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ActionAction Delibera N. 6209 del 24.11.1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
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ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
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ActionAction29/09/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 385 del 29.09.1997
ActionAction30/09/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
ActionAction02/10/1997 - Decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385
ActionAction08/10/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997
ActionAction22/10/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 460 del 22.10.1997
ActionAction31/10/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
ActionAction06/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
ActionAction10/11/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 10 novembre 1997, n. 5897
ActionAction17/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
ActionAction18/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
ActionAction18/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
ActionAction19/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
ActionAction28/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
ActionAction22/12/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
ActionAction23/12/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
ActionAction04/06/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997
ActionAction21/07/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997
ActionAction31/07/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997
ActionAction05/08/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997
ActionAction01/09/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997
ActionAction29/09/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 382 vom 29.09.1997
ActionAction29/09/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 29.09.1997
ActionAction28/11/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
ActionAction15/12/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
ActionAction06/02/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
ActionAction30/01/1997 - Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1
ActionAction30/01/1997 - Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 2
ActionAction13/02/1997 - Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionAction13/02/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionAction20/02/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1997, n. 4
ActionAction26/03/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1997, n. 6
ActionAction01/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1 aprile 1997, n. 8
ActionAction08/05/1997 - Legge provinciale 8 maggio 1997, n. 7
ActionAction03/06/1997 - Legge provinciale 3 giugno 1997, n. 8
ActionAction05/06/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 1997, n. 20
ActionAction06/06/1997 - LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1997, n. 9
ActionAction14/07/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 luglio 1997, n. 23
ActionAction22/07/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1997, n. 24
ActionAction31/07/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 1997, n. 25
ActionAction07/08/1997 - Legge provinciale 7 agosto 1997, n. 10
ActionAction11/08/1997 - Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 12
ActionAction20/08/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 agosto 1997, n. 27
ActionAction26/08/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 agosto 1997, n. 28
ActionAction27/08/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 agosto 1997, n. 29
ActionAction12/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 settembre 1997, n. 30
ActionAction19/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1997, n. 31
ActionAction23/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 settembre 1997, n. 32
ActionAction10/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1997, n. 33
ActionAction23/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1997, n. 34
ActionAction27/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 ottobre 1997, n. 35
ActionAction07/11/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 novembre 1997, n. 36
ActionAction11/11/1997 - Legge provinciale 11 novembre 1997, n. 16
ActionAction18/11/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 novembre 1997, n. 37
ActionAction16/12/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1997, n. 39
ActionAction27/10/1997 - Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
ActionAction11/08/1997 - Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionAction07/04/1997 - LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6 —
ActionAction01/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1997, n. 7 —
ActionAction23/06/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 21 —
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ActionAction24/11/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
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ActionAction30/12/1997 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40
ActionAction07/04/1997 - Legge provinciale7 aprile 1997, n. 5
ActionAction10/10/1997 - Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14
ActionAction02/07/1997 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
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