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In vigore al: 18/02/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
Istituzione di sezione staccata dell´ufficio autostrade di Bologna dell´ANAS - Riscossione di canoni scaduti e riparto di beni strumentali
Attendere, processo in corso!
Sentenza (12 luglio) 27 luglio 2001, n. 313; Pres. Ruperto – Red.Chieppa
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso depositato il 27 lulio 1999 (r. conf l. n. 22 del 1999), laProvincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione neiconfronti dello Stato "in relazione al comportamento, anche omissivo, delMinistro dei lavori pubblici e dell'Ente nazionale per le Strade (ANAS) inordine agli atti, alle procedure ed alle previe intese necessari perconsentire alla Provincia stessa di esercitare pienamente le proprieattribuzioni in materia di viabilità stradale", ed, in particolare, allanota dell'Ente nazionale per le Strade - ANAS - Direzione generale di Roma,prot. n. 1117, ed a quella dello stesso Ente - Ufficio di Bolzano, prot. n.2169, entrambe del 20 maggio 1999.
Si osserva nel ricorso che, ad integrazione delle competenze proprie, dirango esclusivo, in materia di urbanistica e piani regolatori, di viabilità,acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale e di espropriazioneper pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale,attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano, in base all'art. 8, numeri15, 17 e 22, ed all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-AltoAdige, e relative norme di attuazione, il
decreto legislativo 2 settembre1997, n. 320
(Norme di attuazione dello statuto speciale della RegioneTrentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto delPresidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Provinceautonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato inmateria di viabilità), modificando quanto già stabilito nelle precedentinorme, ha delegato alla Provincia le funzioni in materia di viabilità cheerano rimaste allo Stato, attribuendo, inoltre, alla stessa Provincia irelativi poteri di pianificazione e di esproprio (art. 19) e,conseguentemente, disponendo la soppressione del compartimento ANAS diTrento con sede in Bolzano (art. 27, ottavo comma), trasferendo ope legisalla Provincia la proprietà di tutti i beni immobili e mobili esistenti nelterritorio provinciale utilizzati dal compartimento ANAS e strumentaliall'esercizio delle funzioni delegate, e disponendo la successione dellaProvincia allo Stato ed all'ANAS in tutti i rapporti giuridici in atto conterzi inerenti alle funzioni delegate (art. 29).
La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dalleanzidette norme di attuazione, lo Stato, e, per esso, l'ANAS, non haprovveduto a consegnare alla Provincia la documentazione completa relativaalle occupazioni di terreni non ancora espropriati, nonché quella relativaai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti; né asopprimere il compartimento di Trento, tuttora operante, salvo ad avereformalmente assunto la diversa denominazione di "Ufficio di Bolzano"; non haconsegnato alla Provincia la documentazione relativa agli appalti di lavoripubblici aggiudicati o affidati all'ANAS precedentemente alla data del 1°luglio 1998, necessaria a garantire il corretto svolgimento dei lavoristessi, generando notevoli ritardi nelle procedure, quando non il bloccototale delle stesse; non ha effettuato il rimborso spettante alla Provinciadelle somme corrispondenti ai lavori relativi ai predetti appalti,riconoscendo solo cifre inadeguate, non suffragate da dati ufficiali; edancora, non ha trasferito i canoni di concessioni e autorizzazioni su stradestatali, spettanti alla Provincia. Inoltre, alla stessa Provincia sono staticonsegnati solo parte dei beni immobili e mobili, e delle stesse stradestatali, ad essa trasferiti dalle citate norme di attuazione del 1997,individuati tramite elenchi descrittivi, formati unilateralmente, senza farprecedere la consegna dei beni strumentali all'esercizio delle funzionidelegate dalla intesa con la Provincia, prescritta dall'art. 29, quintocomma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statutospeciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica edopere pubbliche) e dall'art. 8, secondo comma, del d.P.R. n. 20 gennaio1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per ilTrentino-Alto Adige in materia trasferimento alle Province autonome diTrento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali delle Stato e dellaRegione). Né sono state attuate le intese prescritte dai commi ottavo e nonodell'art. 29 del citato d.P.R. n. 381 del 1974 per ciò che attiene allaquantificazione dei rimborsi spettanti alla Provincia per i lavori diappalto, ivi contemplati.
A seguito del protrarsi di tali inadempienze, si osserva nel ricorso, ilPresidente della giunta provinciale di Bolzano aveva invitato l'ANAS, connota prot. n. RvG/32.02/ANAS/6420 del 15 ottobre 1998, a desistere da ogniazione volta alla riscossione della tassa di concessione afferente allestrade statali, e, con successiva nota prot. n. 3.1.17.00/PP/ML/parere/89/2705 del 19 ottobre 1998, l'assessore provinciale ai lavoripubblici di Bolzano aveva invitato lo stesso Ente a provvedere alla consegnadei beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate trattenutidall'ANAS. Ma, neanche a seguito di ciò, alcuna iniziativa era stata assuntaper realizzare la prescritta intesa con la Provincia al fine dellaindividuazione dei beni di spettanza provinciale non compresi nel precedenteelenco, che si sarebbero dovuti inserire in un successivo elencointegrativo, ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 115 del1973, espressamente richiamato dal quinto comma dell'art. 29 del d.P.R. n.381 del 1974.
Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano aveva, infine, notificato,in data 21 aprile 1999, un atto di diffida al Ministro dei lavori pubblici,all'amministratore dell'ANAS, nonché al dirigente amministrativo delcompartimento della viabilità del Trentino-Alto Adige dell'ANAS, invitandolia provvedere alla esecuzione della richiamata disciplina del d.P.R. n. 381del 1974 entro il termine di trenta giorni. A tale atto di diffida hannorisposto l'ANAS - Direzione generale - con la nota prot. n. 1117 del 20maggio 1999 e l'Ufficio di Bolzano con la nota prot. n. 2169, recante lastessa data. Nelle note che la Provincia impugna, si afferma che continua adessere operante un Ufficio ANAS di Bolzano, per esercitare nel territorioprovinciale le funzioni assertivamente residue dell'Ente, e la vigilanzasulla rete autostradale delle Regioni del Nord Est, e che l'ANAS hamantenuto nella propria disponibilità gli immobili utili alle funzioniresidue, non delegate dal
decreto legislativo n. 320 del 1997
(funzioni inrealtà, secondo la Provincia, inesistenti, in quanto le uniche funzioni chel'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal
d.lgs. n. 320 del 1997
, mantiene allo Stato, e cioè quelle in materia diautostrade, non riguardano la Provincia in questione, poiché l'autostradadel Brennero non è statale, ma privata, appartenendo ad una S.p.A. cuipartecipa la Provincia).
I descritti comportamenti, secondo la Provincia ricorrente, violerebbero,oltre le proprie specifiche competenze, il principio di leale cooperazione -che trova fondamento nell'art. 5 della Costituzione, ed è fondamentaleprincipio di regolazione dei rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome- soprattutto con riferimento alla mancata intesa per la redazione di unelenco integrativo dei beni da trasferire.
Quanto alla circostanza che il conflitto riguarda materia delegata, laricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha consideratoammissibile il conflitto anche in tali materie, purché si tratti di delegadevolutiva, quale sarebbe la delega in questione caratterizzata dallamancanza di poteri concorrenti rimasti allo Stato, e che costituirebbe unanecessaria integrazione di funzioni proprie della Provincia.
2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con ilpatrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per lainammissibilità del ricorso, non essendo stato impugnato alcun atto delloStato, e non potendosi, in particolare, considerare tali le due notedell'ANAS indicate nel ricorso, che costituirebbero semplici comunicazioni.Nel merito, l'Avvocatura ha richiesto la dichiarazione di manifestainfondatezza del ricorso.
3. Con ricorso depositato in data 22 novembre 1999 (r. conf l. n. 39 del1999), la stessa Provincia autonoma ha sollevato altro conflitto diattribuzione, strettamente collegato al precedente, riprendendo i rilievigià svolti in esso, ed, inoltre, impugnando la nota dell'ANAS - Ufficiospeciale per le Autostrade di Bologna - del 13 settembre 1999, prot. n.3478, diretta, tra gli altri soggetti, ad "ANAS - Sezione staccata diBolzano dell'Ufficio speciale Autostrade di Bologna"-, contenente laconvocazione ad una riunione da tenersi a Bologna il 23 settembre 1999, nelcui ordine del giorno figura, al primo posto, la "istituzione della sezionestaccata di Bolzano", e nella quale si preannuncia una illustrazione dicompiti della suddetta sezione; nonché la successiva nota dello stessoufficio, pervenuta alla Provincia il 24 settembre 1999, avente ad oggetto"sezione staccata di Bolzano", ed il provvedimento, non portato a conoscenzadella Provincia, ma citato nella predetta nota n. 6124 del 23 marzo 1999,con il quale è stata istituita preso la sede ANAS di Bolzano una sezionestaccata dell'Ufficio speciale Autostrade di Bologna, con il compito diesercitare la vigilanza su diversi tratti autostradali, fra cui anche quellodella "Autostrada del Brennero S.p.A.". Tali atti sono, ad avviso dellaProvincia, lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali sotto un dupliceprofilo: anzitutto, perché con essi viene ribadita la permanente esistenzadi un Ufficio ANAS di Bolzano, presso la cui sede, infatti, è stata ancheistituita la sezione staccata di Bolzano dell'Ufficio speciale Autostrade diBologna. Il secondo profilo attiene, appunto, alla istituzione diquest'ultima sezione staccata di Bolzano, che appare singolare allaricorrente, la quale rileva, al riguardo, che la località prescelta è deltutto eccentrica rispetto al baricentro della rete autostradale del Nord Estd'Italia: sicché, a suo avviso, il vero intento di tale istituzione sarebbequello di costituire un paravento per cercare di giustificare la permanenzain Bolzano anche del locale Ufficio ANAS, cioè del compartimento ANAS diTrento con sede in Bolzano, in realtà non soppresso. Quanto meno, osservaconclusivamente la Provincia, l'istituzione della nuova sezione di cui sitratta avrebbe dovuto essere preceduta da una procedura collaborativa fral'ANAS e la Provincia stessa.
4. Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio deiministri, che ha concluso per la inammissibilità anche di tale ricorso, pernon essere stato impugnato alcun atto dello Stato, e per non configurarsi,nella specie, un vero e proprio conflitto, sotto il profilo di una lamentatalesione di competenze della Provincia, ma solo il rilievo del mancatoconferimento di beni sui quali la ricorrente assume di avere un diritto.
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato in quanto, per un verso, ilcompartimento ANAS di Trento è stato effettivamente soppresso, mentrel'Ufficio dell'ANAS attualmente esistente in Bolzano ottempererebbe soloalle necessità di interrelazione con entrambe le Province competenti perterritorio; per altro verso, la operatività attuale della sezione staccatadell'Ufficio speciale per le Autostrade con competenza per le Regioni delNord Est si giustificherebbe in relazione alla necessità di continuare adesercitare le funzioni residue, che non potrebbero essere autonomamentedismesse. Quanto agli immobili rivendicati, l'Avvocatura osserva che l'ANASha mantenuto nella propria disponibilità gli immobili non strumentali allefunzioni trasferite, con una valutazione derivata dall'esame dellasituazione di fatto esistente alla data del trasferimento. La documentazionedisponibile riferita ai beni indicati come strumentali, come quella relativaai lavori in corso, è stata consegnata. Con riferimento, poi, ai canoni dilicenze e concessioni, l'ANAS si sarebbe limitato a censire le posizioniamministrative irregolari, e costituire in mora i contravventori,riscuotendo le somme dovute per il solo periodo precedente il trasferimentodelle funzioni delegate.
Infine, con riferimento al problema della inadeguatezza degli importidestinati ai lavori trasferiti, l'Avvocatura rileva che tale valutazionedella Provincia non sarebbe suffragata da alcun elemento probatorio. Delresto, osserva la difesa dello Stato, i lavori di cui si tratta sonosostenuti da provvedimenti di finanziamento generali, decreti di impegnodelle somme, contratti che costituiscono l'esito delle procedure perl'affidamento, fatti salvi ulteriori oneri rilevati in corso di esecuzione.Tutti i lavori sono suffragati, aggiunge l'Avvocatura, dalla documentazioneattinente al procedimento dell'appalto pubblico.
In definitiva, i rilievi mossi dalla Provincia ricorrente sul puntosarebbero di dettaglio e risolvibili sul piano degli ordinari rapporti traenti.
5. Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la difesadella Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria, con la qualeinsiste per l'accoglimento dei ricorsi, sottolineando la principale propriadoglianza, che riguarda il mancato rispetto, da parte dell'ANAS, mediante icomportamenti omissivi e attivi individuati nei ricorsi, delle procedurepartecipative predisposte dalle norme di attuazione dello statuto diautonomia, e, in particolare, delle disposizioni relative alla previa intesaper la redazione degli elenchi descrittivi dei beni strumentali, inerenti aldemanio stradale, trasferiti alla Provincia. Si fa presente nella memoriache la posizione passiva ed attendista dell'ANAS contrasta con ilsignificato e la funzione delle intese. La Provincia ricorda poi, che non sifa questione di vindicatio rerum, essendo la proprietà dei beni di cui sidiscute già passata ope legis alla stessa, e contesta la eccezione diinammissibilità formulata dall'Avvocatura generale dello Stato per lapresunta mancanza di un formale atto amministrativo, osservando chel'attitudine a produrre conflitto di attribuzione va riconosciuta aqualsiasi comportamento che effettivamente possa significare invasionedell'altrui sfera di competenza, e ricordando, al riguardo, alcune sentenzedella Corte costituzionale. Né può sostenersi, rileva la Provincia, chel'inammissibilità deriverebbe dal fatto che gli atti e comportamenticontestati risalgono all'ANAS e non allo Stato, in quanto detto ente èquello che sotto l'alta vigilanza ministeriale esercita tutti i compiti digestione delle strade ed autostrade di proprietà dello Stato.
Considerato in diritto: 1.- Con un primo ricorso per conflitto di attribuzioni (r. conf l. n. 22 del1999) la Provincia autonoma di Bolzano contesta che spetti allo Stato, e peresso all'ANAS - senza aver attivato procedure di cooperazione ed avereeffettuato le prescritte previe intese con la Provincia autonoma di Bolzano- dare unilateralmente esecuzione al
decreto legislativo 2 settembre 1997,n. 320
(Norme di attuazione dello statuto speciale della RegioneTrentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto delPresidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Provinceautonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato inmateria di viabilità), ed in particolare, che spetti allo Stato:
- non procedere alla redazione di un eventuale elenco integrativo dei benitrasferiti alla Provincia, e di non consegnare alla stessa beni già diappartenenza statale esistenti sul territorio provinciale con la relativadocumentazione;
- mantenere nel territorio provinciale il Compartimento ANAS di Trento consede in Bolzano, sia pure con la nuova denominazione di Ente nazionale perle strade - Ufficio di Bolzano;
- continuare a riscuotere canoni per concessioni ed autorizzazioni su stradestatali oggi di competenza provinciale;
- non consegnare e trattenere la documentazione relativa alle occupazioni diterreni non ancora espropriati, nonché quella relativa ai procedimentiespropriativi non ancora esauriti o definiti;
- non consegnare la documentazione relativa agli appalti di lavori pubbliciaggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio1998;
- non procedere alla quantificazione circa il rimborso spettante allaProvincia autonoma di Bolzano delle somme corrispondenti ai lavori relativiagli appalti da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998.
2. Con un successivo ricorso per conflitto di attribuzioni (r. conf l. n. 39del 1999) la Provincia autonoma di Bolzano contesta che spetti allo Stato,e, per esso, all'ANAS:
- mantenere operante in Bolzano l'Ufficio ANAS, contrariamente a quantostabilito dall'art. 28, ottavo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974;
- istituire, presso la sede del suddetto Ufficio, anche una sezione staccatadell'Ufficio Autostrade di Bologna; e, in subordine, che spetti ad essoistituirla al di fuori di procedure collaborative con la Provincia autonomadi Bolzano.
3. Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva i due ricorsipossono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
4. In via preliminare, deve essere esaminata la eccezione, propostadall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità dei ricorsi, inquanto non rivolti direttamente nei confronti di atti dello Stato, ma neiconfronti di atti dell'ANAS.
Ai fini della dimostrazione della infondatezza della eccezione è sufficienterilevare che gli atti impugnati provengono da un ente strumentale delloStato, al quale lo stesso Stato aveva in precedenza affidato la gestionedelle strade statali e di tutti i rapporti relativi alle stesse nellaProvincia di Bolzano, e al quale competeva l'esercizio delle funzioni datrasferire e la disponibilità dei beni e della documentazione da mettere adisposizione della Provincia, nonché la responsabilità immediata deltrasferimento.
In altri termini, gli atti ed i comportamenti significanti, dotati diefficacia e rilevanza esterna e diretti ad esprimere in modo chiaro edinequivoco la pretesa di esercitare una data competenza (v. sentenza n. 211del 1994), asseritamente menomativi delle competenze provinciali fondatesulla delega, che si ricollega alle competenze attribuite dallo statutospeciale in materia di espropriazioni, comunicazioni e trasporti, provengonoda ente facente parte del sistema ordinamentale statale; pertanto sono - sulpiano dei rapporti Stato-Provincia autonoma - imputabili allo Stato, che nemantiene la titolarità, e sono suscettibili di essere impugnati con ricorsoper conflitto di attribuzione.
Inoltre deve essere sottolineato che il ricorso, nel suo nucleofondamentale, si duole della violazione del c.d. statuto della delega,regolato da norme di attuazione dello statuto speciale, deducendol'inosservanza della disciplina fissata per regolare anche proceduralmente irapporti tra Stato e Regione (o Provincia autonoma) costituzionalmentegarantiti.
5. I ricorsi sono fondati, solo parzialmente, nei limiti appressoprecisati.
Innanzi tutto i profili dei due ricorsi attinenti al mantenimento o allaistituzione di un Ufficio in Bolzano dell'Ente nazionale per le Strade,quale ne sia la denominazione, sono privi di fondamento, in quanto attengonoad un potere di organizzazione statale. Infatti non si può negare che loStato, una volta soppresso il Compartimento ANAS di Trento con sede aBolzano, possa autonomamente organizzarsi per quanto riguarda le propriefunzioni relative alle autostrade, a parte le esigenze di coordinamento conle Province autonome, e le relazioni intense nella fase di passaggio.
E' da sottolineare, al riguardo, che le autostrade sono espressamenteescluse dalla delega di funzioni dall'art. 1, comma 1, lettera b), del
d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320
, che ha modificato l'art. 19 del d.P.R. 22marzo 1974, n. 381. Né vale rilevare che non esistevano nella Regioneautostrade in mano pubblica statale in quanto lo Stato ha conservato poteri,anche di vigilanza, sulle autostrade private, da chiunque gestite ancorchécon società a partecipazione locale.
Nello stesso tempo lo Stato, nell'esercizio dei suoi poteri diorganizzazione, ha ritenuto di affidare all'Ufficio di Bolzano di nuovaistituzione, quale sezione staccata dell'Ufficio speciale per le autostradedi Bologna, una operatività per le funzioni sulle autostrade delle Regionidel Nord Est, scelta che non comporta alcuna lesione o pregiudiziodell'autonomia della Provincia di Bolzano, non interferendo nella sfera dicompetenza provinciale, e rientrando nella libera ed autonomadiscrezionalità di localizzazione della sede distaccata nell'ambito delterritorio in cui devono essere svolte le funzioni. Di conseguenza, non viera neppure l'esigenza di una procedura di collaborazione con la Provincianella scelta e nella localizzazione della sede.
Egualmente privo di fondamento risulta il profilo del conflitto relativo aicanoni di concessione, licenze e autorizzazioni su strade statali, in quantoè risultato non contestato che l'ANAS ha inteso censire le posizioniamministrative irregolari e costituire in mora i contravventori risultantitali, perseguendo l'obiettivo di una complessiva regolarità di consegne,procedendo a riscuotere le somme dovute, limitatamente al periodo precedenteal trasferimento delle funzioni delegate alla Provincia autonoma, cioènell'esercizio di compiti rimasti allo Stato. Ciò è sufficiente perescludere, in fatto, sul punto specifico, ogni lesione della sfera dicompetenze provinciali.
6. Un esame separato meritano le altre censure formulate dalla Provincia diBolzano, che lamentano la mancanza di intesa, o comunque di una suapartecipazione in una serie di operazioni ed attività inerenti altrasferimento di funzioni e beni in materia di viabilità stradale edincombenti allo Stato.
Preliminarmente deve essere chiarito che resta al di fuori dell'ambito delpresente giudizio qualsiasi rivendicazione di beni specifici (v. sentenza n.309 del 1993; n. 111 del 1976), siano questi beni immobili o mobili osemplicemente documenti. Infatti, dall'esame dei ricorsi nel loro complessoe dal collegamento dei vari motivi di impugnazione, risulta che la Provincianon fa valere una questione attinente alla titolarità del diritto diproprietà o di disposizione di determinati beni, né chiede l'accertamentodell'appartenenza o della disponibilità di questi beni.
La Provincia richiede, invece, la declaratoria di spettanza della facoltà dipartecipare all'esercizio di determinate funzioni attraverso una "intesa" oun intervento nell'accertamento "in contraddittorio". E certamente lacontroversia intorno alla spettanza di tale potere di partecipazione èidonea a produrre un conflitto attuale di attribuzione tra Stato e Regione oProvincia, rimesso alla definizione di questa Corte (v. sentenza n. 444 del1994).
Del resto, nei conflitti di attribuzione tra Regione (o Provincia) e Statoanche un comportamento omissivo, seguito da un atto esplicitosostanzialmente di rifiuto o da un provvedimento incompleto o da attosostanzialmente elusivo - soprattutto, come nella specie, a seguito didiffida e atto emanato in risposta - deve ritenersi idoneo a produrre unaimmediata lesione o menomazione di attribuzioni, suscettibile di tutelaattraverso il ricorso per conflitto, come, ad esempio, un indebito rifiutodi adottare un provvedimento o tenere un comportamento, necessari perché laRegione (o la Provincia autonoma) sia posta in grado di esplicare unaattribuzione costituzionalmente ad essa spettante (sentenza n. 111 del1976).
7. Nel caso di cui si discute la procedura di "intesa" o in"contraddittorio" è prevista espressamente nelle norme di attuazionecontenute nel
d.lgs. n. 320 del 1997
, similmente, del resto, ai casi piùrilevanti di affidamento di nuove funzioni accompagnato da trasferimenti dibeni e di rapporti in corso alle Regioni o Province ad autonomia speciale.
Infatti, in primo luogo, l'art. 1 delle norme di attuazione dello statutospeciale (
d.lgs. n. 320 del 1997
) prevede che "i dati necessari per laquantificazione delle somme spettanti alle Province autonome ai sensi delpresente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciòdelegati rispettivamente dalle Province autonome e dal Ministero dei lavoripubblici".
L'intesa con le Province autonome è, inoltre, specificatamente previstanell'art. 3 del citato d. lgs. n. 320, sia per la consegna dei "beni immobili,... beni mobili registrati e ... altri beni mobili esistenti nelterritorio delle Province autonome di Trento e Bolzano, strumentaliall'esercizio delle funzioni delegate" in ordine al riparto dei beni stessi;sia per la consegna della "documentazione amministrativa, concernente gliaffari non ancora esauriti"; sia per l'accertamento degli appalti di lavoripubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998(decorrenza della delega) ai connessi fini degli "obblighi e debiti maturatiin relazione ai lavori eseguiti fino alla data" anzidetta "a caricoesclusivo dell'ANAS". La stessa "intesa" è prescritta infine per definire"per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni incapo all'ANAS e le modalità di rimborso dei relativi oneri" per le sommecorrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998 condeterminati limiti, per gli "appalti affidati dall'ANAS prima di detta datae non ricompresi nel programma triennale 1997/1999".
Di conseguenza deve essere dichiarato che non spetta allo Stato, e per essoall'Ente nazionale per le Strade, procedere al riparto e alla consegna deibeni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, alla consegna delladocumentazione amministrativa concernente gli affari non ancora esauriti,all'accertamento degli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidatiprecedentemente al 1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto,dello stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS edelle modalità di rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione dellaProvincia autonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo leprevisioni del
d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320
.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all'Ente nazionale per leStrade, procedere al riparto e alla consegna dei beni strumentaliall'esercizio delle funzioni delegate, alla consegna della documentazioneamministrativa concernente gli affari non ancora esauriti, all'accertamentodegli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente al1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto, dello stato diesecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS e delle modalitàdi rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione della Provinciaautonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo le previsioni del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320
; consequenzialmente annulla,per tale parte, la nota dell'Ente nazionale per le Strade - ANAS - Direzionegenerale di Roma, prot. n. 1117, e quella dello stesso Ente - Ufficio diBolzano, prot. n. 2169, entrambe del 20 maggio 1999;
rigetta, per il resto, i ricorsi per conflitto di attribuzioni propostidalla Provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato con gli atti indicati inpremessa.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
a) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
c) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
d) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
f) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
g) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
h) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
j) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
k) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Rendicontazione e liquidazione)
Art. 3 (Termine per la liquidazione)
Art. 4 (Termini per la rendicontazione)
Art. 5 (Rendicontazione e liquidazione del contributo agli investimenti assegnato d’ufficio)
Art. 6 (Controlli a campione)
Art. 7 (Clausola d’urgenza)
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
Art. 1 (Assunzione di mutui o emissione di prestiti)
Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)
Art. 3 (Stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Spese obbligatorie)
Art. 6 (Spese impreviste)
Art. 7 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)
Art. 8 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE)
Art. 9 (Gestione dei residui)
Art. 10 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 11 (Bilancio triennale 2008-2010)
Art. 12 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2009)
Art. 13 (Entrata in vigore)
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 4 (Spese obbligatorie)
Art. 5 (Spese impreviste)
Art. 6 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)
Art. 7 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l’attuazione del SIOPE)
Art. 8 (Gestione dei residui)
Art. 9 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 10 (Bilancio triennale 2013-2015)
Art. 11 (Entrata in vigore)
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
Art. 3 (Proclamazione dello sciopero e termine di preavviso)
Art. 4 (Scioperi di breve durata)
Art. 5 (Trattenute per scioperi brevi)
Art. 6 (Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi essenziali)
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
(sottoscritto in data 8 maggio 1997 sulla base delle deliberazioni della Giunta provinciale 30 dicembre 1996, n. 6897 e 27 marzo 1997, n. 1235)
Art. 1 (Ambito di applicazione)
PREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO
INDENNITÀ DI COORDINAMENTO
INDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ
DISPOSIZIONI VARIE
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONI VARIE
Personale della Funivia di San Genesio
Trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)
Trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
Disciplina di missione per il personale provinciale
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
Disposizioni generali
Trattamento retributivo
Disposizioni particolari per il personale dirigente non medico del comparto del personale per il Servizio sanitario provinciale
Art. 14 (Assetto giuridico e retributivo)
Art. 15
Art. 16 (Salario di produttività)
Disposizioni varie
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
Disposizioni generali
Relazioni sindacali
Rapporto di lavoro
Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Interruzioni e sospensione della prestazione
Pari opportunità e tutela della dignità delle persone
Obblighi di servizio e di comportamento e ordinamento disciplinare
Assetto giuridico e retributivo
Disposizioni varie
Norme transitorie ed abrogazioni di norme
Disciplina di missione
Acconto sul trattamento di fine rapporto
Controllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo
Stipendio annuo ed indennità integrativa speciale, nonché progressione in carriera con decorrenza 1° luglio 1999 (artt. 54 e 57)
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)
Art. 3 (Indennità provinciale)
Art. 4 (Indennità di bilinguismo)
Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)
Art. 6 (Premi di produttività)
Art. 7 (Trattamento economico del personale docente comandato presso i nuclei di supporto per la valutazione della qualità del sistema scolastico)
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati con decorrenza 1° luglio 2006
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
Salario di produttività per l'anno 2000
Salario di produttività per l'anno 2001
Orario di lavoro flessibile
Art. 10 (Fascia flessibile e fascia vincolata)
Buoni pasto
Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
CAPO VI
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
Disposizioni generali
Relazioni sindacali
Rapporto di lavoro
Assetto giuridico ed economico
Disposizioni varie
Norme transitorie ed abrogaziuone di norme
Disciplina dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
Art. 1 (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
Art. 2 (Quantificazione dei contingenti)
Art. 3 (Istitutzione di un comitato per la risoluzione dei problemi contingenti)
Art. 4 (Indizione di sciopero)
Trattamento giuridico ed economico del personale appartenent ai profili professionali del servizio sanitario provinciale
Stipendio annuo ed indennità integrativa speciale nonché progressione in carriera con decorrenza 1° gennaio 2002
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
Art. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
Art. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
Art. 3 (Indennità di servizio forestale)
Art. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
Art. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
Art. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
Art. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
Art. 8 (Requisiti d’accesso)
Art. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
Art. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
Art. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
Art. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
Art. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)
Art. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
Art. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
Art. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
Art. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
Art. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
Allegato 1
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
Personale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
a) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6
b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Approvazione della tariffa)
Art. 3 (Denuncia)
Art. 4 (Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento)
Art. 5 (Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria)
Art. 6 (Tariffa per l'occupazione temporanea di aree)
Art. 7 (Costi da computare nella tariffa)
Art. 8 (Calcolo della tariffa)
Art. 9 (Esenzioni dalla tariffa e riduzioni)
Art. 10 (Disposizione transitoria)
Art. 11 (Entrata in vigore)
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
j) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
l) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
a) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4
c) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 39
e) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
f) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2015, n. 7
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
2013
2012
2011
2010
2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
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