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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 18/02/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Applicazione della proporzionale etnica nell'ente Ferrovie dello Stato
Attendere, processo in corso!
Sentenza (22 giugno) 7 luglio 1988, n. 768; Pres. Saja - Red. Borzellino
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso in data 28 giugno 1985 la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale della « l. 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato),
in toto,
ed in particolare relativamente agli artt. 1, 2,14, 15, 18, 20, 21, 22 e 25, per violazione degli artt. 2; 3 comma 3, 8 nn. 5, 18 e 29; 14;
16 comma 1; 68; 89; 100 e 107 st. spec. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme d'attuazione; nonché per violazione dell'art. 10 Cost. (in relazione all'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 ) ».
La Provincia richiama i princìpi fondamentali stabiliti dalla l. n. 210 del 1985, relativa alla trasformazione dell'Azienda statale autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico distinto dallo Stato: in particolare, gli artt. 1, sulla personalità giuridica e l'autonomia dell'ente; 14, concernente delegificazione di materie e norme per l'adozione di regolamenti tecnici da parte del Consiglio di amministrazione; 15, relativo al patrimonio; 18, che disciplina gli obblighi di servizio pubblico nei confronti dell'ente; 20, riguardante la sua organizzazione in « strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate » mediante « adeguati strumenti di collegamento con le Regioni e gli enti territoriali »; 21, relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente da regolarsi su base contrattuale collettiva ed individuale; 22, concernente la formazione e qualificazione del personale, cui provvede lo stesso Ente « anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano »; 25, avente per oggetto (commi 2, 3 e 4) norme relative alla verifica di conformità dei progetti di opere ferroviarie rispetto ai piani urbanistici, con la possibilità per il Ministro, in caso di non conformità, di promuovere un accordo di programma fra le « parti interessate ».
Tale disciplina legislativa sarebbe « gravemente lesiva delle competenze costituzionali della Provincia ricorrente ».
2.1. La legge impugnata, per effetto della delegificazione della preesistente disciplina organizzativa nonché della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, sottrarrebbe il personale del nuovo ente all'istituto della proporzionale etnica andando invalidamente ad abrogare (o modificare apportandovi una deroga) decreti di attuazione dello statuto speciale.
Con l'abrogazione della tabella allegata alle norme di attuazione (relativa al personale delle ferrovie) oltre alla violazione degli artt. 2, 3 comma 2, 16, 89, 100 e 107 st. si profilerebbe anche un contrasto con l'art. 10 Cost. (in relazione al principio
pacta sunt servando)
poiché le norme statutarie e di attuazione costituirebbero, si osserva, la necessaria esecuzione delle clausole dell'accordo di Parigi del 1946.
2.2. La legge impugnata (artt. 1 e 2) avrebbe dovuto « far salve le linee di interesse provinciale affidandole non già al nuovo ente pubblico, ma alla stessa Provincia », con violazione degli artt. 3, 8 n. 18, 16, 68 e 107 st. ; avrebbe dovuto altresì (artt. 1 e 15) « far salvo il trasferimento dei beni in favore della Provincia per le linee di sua competenza, in relazione agli artt. 8 e 68 st. ».
2.3. Si assume ancora la violazione degli artt. 3, 8 n. 29, 16 e 107 st. (e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689) che ricomprendono la materia di «addestramento e formazione professionale» tra quelle di competenza legislativa esclusiva. L'art. 22 legge impugnata non rispetterebbe tali norme relativamente al personale delle ferrovie riguardante il territorio della Provincia.
2.4. Viene rilevata, infine, la violazione degli artt. 3, 8 n. 5, 14, 16 e 107 st., e relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381), concernenti la competenza legislativa esclusiva della Provincia in materia di « urbanistica e piani regolatori ». L'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974 prevede che gli interventi dello Stato in materia di linee ferroviarie debbano essere effettuati previa intesa con la provincia interessata.
Senonché l'art. 25 commi 2, 3 e 4 della legge impugnata, avrebbe previsto accordi di programma riguardanti solo le Regioni (e non anche le Province autonome), nonché l'applicabilità dell'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni ad autonomia ordinaria.
3. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso le proprie deduzioni chiedendo che la Corte voglia respingere il ricorso, riconoscendo la infondatezza delle proposte questioni.
Quanto all'assunto mancato rispetto delle disposizioni concernenti la proporzionale etnica degli uffici siti in Provincia di Bolzano, viene rilevato che le norme invocate « non potrebbero in alcun modo limitare i poteri dello Stato di regolare in modo diverso l'organizzazione e la gestione dei propri servizi per assicurarne un più efficiente funzionamento ».
Invero, si osserva, gli interessi particolari di cui sono portatrici le singole Regioni (nonché la Provincia autonoma) si devono condizionare e conciliare con il preminente interesse generale del Paese del quale è portatore lo Stato; la ripartizione delle competenze legislative preclude alle Province, come alla Regione, di interferire nelle materie riservate alla potestà legislativa dello Stato.
In ordine al secondo motivo del ricorso si osserva che il trasferimento, di beni alla ricorrente, « in corrispondenza delle materie » alla competenza della medesima attribuite era già stato integralmente eseguito con le norme di attuazione dello statuto emanate con d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115; onde rimarrebbe del tutto estraneo alla disciplina attuata con la predetta l. n. 210 del 1985 il trasferimento di ulteriori beni utilizzati per l'esercizio di linee ferroviarie facenti parte della rete ferroviaria nazionale, alle quali perciò non potrebbe attribuirsi il carattere di linee di interesse provinciale.
Relativamente all'assunta violazione dell'art. 8 n. 29 st. (concernente la materia di addestramento e formazione professionale) si rileva che la impugnata disposizione avente per oggetto la formazione e la qualificazione professionale del personale operativo, tecnico e amministrativo deve necessariamente avere riferimento a tutto il territorio nazionale, in modo che l'uniformità dei criteri sia tale da consentire un efficiente esercizio del servizio ferroviario, di competenza del nuovo ente, come già dell'Azienda autonoma.
Peraltro sono previste anche « previe intese » (comma 2 dell'art. 22 l. n. 210 del 1985) con le Regioni e Province autonome interessate.
In ordine al quarto motivo si rileva che l'« accordo » di cui all'art. 25 l. n. 210 del 1985 sarebbe equivalente all'intesa di cui all'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974 (e all'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977).
A seguito dell'udienza del 12 gennaio 1988 la Corte ha emesso una ordinanza istruttoria richiedendo l'acquisizione in atti del provvedimento di ratifica da parte del Consiglio provinciale della delibera di Giunta relativa al ricorso.
Eseguito l'incombente, la discussione è stata fissata all'udienza odierna, in prossimità della quale la ricorrente ha prodotto memoria con cui si insiste nelle richieste di accoglimento.
Considerato in diritto:
1. La l. 17 maggio 1985 n. 210 istituisce l'ente « Ferrovie dello Stato », dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 2093 comma 2 c.c. (art. 1).
L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avendo per fine specifico l'esercizio delle linee della rete in precedenza gestita dall'Azienda stessa (art. 2, lett. a).
2.1. La Provincia autonoma di Bolzano assume lesi dalla normativa il principio della tutela delle minoranze linguistiche e l'istituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza prospetta della «delegificazione della preesistente disciplina organizzativa e la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dipendente».
2.2. La questione è fondata.
La Corte ha avuto modo di considerare, nel recente passato, che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art. 6 Cost. (sent. n. 289 del 1987). Sicché il nuovo ente, sottentrato integralmente nelle pregresse situazioni, proprie al riguardo della estinta azienda statale, è venuto ad assorbire attribuzioni che lungi dall'apparire incompatibili sono, all'incontro, costituzionalmente tutelate.
Né può aver rilievo specifico che l'ente agisca a titolo imprenditoriale e in virtù della sua configurazione sulla base (paritetica), nel rapporto di lavoro, della contrattazione: restano salvi infatti, per effetto di quanto esposto, i dettati dell'art. 89 st. spec. T.A.A., con la riserva nei posti dei ruoli, così come attuato con d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 (e successive modifiche) a tenor del quale il requisito del bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti assunzioni.
Va disposta pertanto, così assorbita ogni altra questione declaratoria di illegittimità costituzionale in tali sensi degli artt. 20 e 21 della legge in esame.
3.1. La ricorrente prospetta l'illegittimità della normativa per violazione, in ordine alle competenze primarie provinciali, dello statuto speciale d'autonomia, con riferimento:
alla gestione dei trasporti di interesse provinciale e all'acquisizione dei relativi beni;
all'addestramento e alla formazione professionale del personale;
agli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia.
3.2. Le questioni non sono fondate.
La legge impugnata è destinata è destinata ad organizzare, pur con contenuti globali, i servizi già gestiti dall'Azienda statale ferroviaria comunque insistenti su tutto il territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si prospetta aderente ai princìpi contenuti nell'art. 64 st. spec. Talché non ne rimane incisa, in alcun modo, la competenza primaria quanto a linee di pertinenza provinciale e relativi beni.
Nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e alla qualificazione del personale. Queste non possono che spettare di necessità (come del resto nella precedente struttura aziendale: art. 55 l. 26 marzo 1958 n. 425) all'ente medesimo cui compete adottare, in concreto, le misure tecniche occorrenti per la regolarità e per la sicurezza della circolazione (cfr. sent. n. 131 del 1985).
D'altronde, per il raggiungimento di convergenti risultati ottimali, la legge prevede le opportune intese con le Regioni e le Province interessate (art. 22).
Infine, così come prevista dall'ari. 25, la disciplina degli accordi per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente illegittima: l'intesa con le Province interessate è aderente, infatti, ai dettati dell'art. 20 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, nella concorrenza di quella molteplicità di interessi, tutti di rilievo costituzionale, la cui composizione come già altra volta considerato abbraccia con l'intesa appunto un campo più vasto di quello segnato dal solo art. 81 d.P.R, n. 616 del 1977 (sent. n. 286 del 1985).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 l. 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente « Ferrovie dello Stato »), nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la Provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 l. 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente « Ferrovie dello Stato »), sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 3; 8 nn. 5, 18 e 29; 14; 16; 68 e 107 st. spec
.
T.A.A. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Durata del contratto)
Art. 3 (Indennità provinciale)
Art. 4 (Indennità speciale di seconda lingua)
Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)
Art. 6 (Premi di produttività)
Art. 7 (Indennità per docenti vicari/e)
Art. 8 (Aspettativa per mandato politico)
Art. 9 (Interpretazione autentica dell'articolo 16 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003)
Art. 10 (Norme integrative ai fini dell'applicazione dell'aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale)
Allegato 1
Allegato 2
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)
Art. 3 (Indennità provinciale)
Art. 4 (Retribuzione professionale docenti)
Art. 5 (Aumento dell'indennità provinciale per la laurea di primo livello)
Art. 6 (Indennità di bilinguismo)
Art. 7 (Indennità per docenti vicari/e)
Art. 8 (Compenso per lavoro straordinario)
Art. 9 (Premi di produttività)
Art. 10 Disciplina di missione
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati a decorrere dal 01/09/2008
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente
Disciplina di missione
Dichiarazione a verbale della Parte pubblica
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Durata e decorrenza del contratto)
Art. 3 (Contingente dei permessi sindacali orari)
Art. 4 (Permessi sindacali orari non cumulabili)
Art. 5
(
Permessi sindacali orari cumulabili
)
Art. 6
Norma finale
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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2019
2018
2017
2016
2015
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
2014
2013
Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2
Corte costituzionale - sentenza 11 marzo 2013, n. 38
Corte costituzionale - ordinanza 20 marzo 2013, n. 48
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2013, n. 60
Corte costituzionale - sentenza 8 aprile 2013, n. 71
Corte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77
Corte costituzionale - sentenza 22 maggio 2013, n. 114
Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 122
Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 133
Corte costituzionale - sentenza 17 giugno 2013, n. 145
Corte costituzionale - sentenza 1 luglio 2013, n. 172
Corte costituzionale - ordinanza 1 luglio 2013, n. 176
Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2013, n. 187
Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
Corte costituzionale - sentenza219
Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 221
Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 233
Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 252
Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255
Corte costituzionale - sentenza 6 novembre 2013, n. 263
Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2013, n. 274
Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2013, n. 301
Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309
Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
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Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
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Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
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