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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 18/02/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano - Modificazioni allo statuto disposte dal Ministero del tesoro
Attendere, processo in corso!
Sentenza (10 maggio) 16 maggio 1995, n. 163; Pres. Baldassarre – Red. Cheli
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 2 dicembre 1994, la Regione Trentino-Alto Adige ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al decreto del Ministro del tesoro del 15 settembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 7 ottobre 1994, recante « Modificazioni allo Statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano ».
La ricorrente deduce che con il decreto impugnato il Ministro del tesoro ha preteso di esercitare anche nei confronti della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano la competenza attribuitagli, in via generale, dal comma 3 dell'art. 12 d.lgs. n. 356 del 20 novembre 1990, comma aggiunto dall'art. 43 d.lgs. n. 481 del 14 dicembre 1992, in materia di approvazione delle modificazioni statutarie degli enti cosiddetti conferenti, cioè di quegli enti già creditizi che - in attuazione delle procedure di trasformazione previste dal citato d.lgs. n. 356 del 1990, attuativo della legge 30 luglio 1990 n. 218 - hanno conferito l'azienda bancaria in una società per azioni della quale detengono la maggioranza, senza esercitare più in forma diretta l'attività di banca.
A giudizio della ricorrente, la suddetta competenza generale del Ministro non potrebbe ritenersi prevalente sulle specifiche disposizioni - di cui agli artt. 5, n. 3, e 16 comma 1, dello Statuto speciale ed all'art. 3 comma 1 d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 - che attribuiscono alla Regione TrentinoAlto Adige la competenza legislativa ed amministrativa in materia di istituti di credito a carattere regionale, ivi compresa, in particolare, l'approvazione delle modifiche statutarie. Competenza che - sempre secondo la ricorrente - investirebbe anche gli enti pubblici costituiti a seguito del conferimento delle attività bancarie, i quali manterrebbero comunque una natura almeno in parte creditizia.
Infatti, pur se tali enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi tuttavia gestiscono la partecipazione nella società per azioni conferitaria, oltre a poter acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.
La stessa circostanza dell'attribuzione, in via generale, al Ministro del tesoro della competenza all'approvazione delle modifiche statutarie di questi enti confermerebbe - sempre secondo la ricorrente - il perdurante legame degli enti stessi con l'attività creditizia.
La Regione, richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte, sottolinea che le competenze previste dagli statuti di autonomia speciale devono intendersi sempre salvaguardate pur in assenza di una espressa clausola di richiamo nelle leggi statali.
La ricorrente richiama, infine, la propria competenza anche in materia di ordinamento degli enti assistenziali, ai sensi dell'art. 5, n. 2, dello statuto di autonomia.
Pertanto, la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano e, conseguentemente, di annullare l'impugnato decreto ministeriale.
2. Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
Secondo il resistente, il ricorso sarebbe, in primo luogo, inammissibile in quanto il contestato decreto ministeriale è stato adottato in attuazione dell'art. 12 comma 3 d.lgs. n. 356 del 1990, a suo tempo non impugnato dalla Regione.
Nel merito, non sussisterebbe, comunque, la pretesa lesione della competenza regionale in quanto le attribuzioni regionali, statutariamente garantite, in materia di ordinamento degli istituti creditizi non rileverebbero nei confronti dogli enti pubblici che, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria, hanno cessato l'esercizio dell'attività creditizia.
La Regione non avrebbe, pertanto, alcun titolo per rivendicare nei confronti di tali nuovi enti, non creditizi, e specificamente nei confronti della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, l'esercizio delle competenze ad essa spettanti in materia di enti esercenti l'attività bancaria.
Né alcun contrario argomento potrebbe trarsi dalle norme statali che attribuiscono al Ministro del tesoro la vigilanza sugli enti conferenti e l'approvazione delle modifiche dei loro statuti, tanto più che la
ratio
di tali norme risiederebbe proprio nel voler evitare indebite interferenze dei nuovi enti nella gestione dell'impresa bancaria partecipata.
Infine, non avrebbe rilievo il riferimento alla competenza regionale in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, posto che gli enti conferenti non potrebbero ricomprendersi tra tali istituzioni, trattandosi di enti che, ai sensi dell'art. 12 lett. a) d.lgs. n. 356, per seguono « fini di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte, della società » e che solo residualmente possono mantenere « le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie più deboli ».
3. In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato una memoria nella quale si ribadiscono le deduzioni svolte nell'atto di costituzione in giudizio.
Il resistente riafferma, in particolare, che gli enti conferenti avrebbero ormai del tutto perduto l'originaria natura creditizia e che, pertanto, la Regione non avrebbe alcun titolo per invocare nei loro confronti l'esercizio di attribuzioni ad essa assegnate in riferimento agli istituti di credito a carattere regionale.
Del resto, la separatezza dell'ente conferente rispetto alla azienda bancaria conferitaria sarebbe stata ulteriormente accentuata dalle disposizioni di cui al decreto- legge 31 maggio 1994 n. 332, conv., con modif., dall'art. 11. 30 luglio 1994 n. 474, che ha eliminato i vincoli alla cessione della partecipazione di controllo della società conferitaria ed incentivato la dismissione di tale partecipazione.
In ogni caso, la partecipazione dell'ente conferente al capitale azionario della società conferitaria non costituirebbe altro che un modo - necessario solo nella fase iniziale della riforma - di investimento del patrimonio dell'ente stesso non incidente sulla sua natura giuridica, non creditizia.
Considerato in diritto
: 1. Il Ministero del tesoro, esercitando la competenza di cui al comma 3 dell'art. 12 d.lgs. 20 novembre 1990 n. 356 (introdotto con l'art. 43 d.lgs. 14 dicembre 1992 n. 481), ha approvato, con decreto 15 settembre 1994, alcune modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano. Avverso tale decreto solleva conflitto di attribuzione la Regione Trentin - Alto Adige, deducendo la violazione degli artt. 5, n. 3, e 16, comma 1, dello Statuto speciale, anche in relazione all'art. 5, n. 2, dello stesso Statuto, nonché dell'art. 3 comma 1, lett. d), d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale), dove si riferisce alla competenza regionale l'approvazione delle modifiche statutarie degli enti e delle aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale.
La Regione chiede, pertanto, a questa Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del tesoro, bensì alla Regione Trentino-Alto Adige l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, con il conseguente annullamento del decreto ministeriale 15 settembre 1994.
2. Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dello Stato, il ricorso é ammissibile. Non può, infatti, costituire causa preclusiva all'ammissibilità del ricorso il fatto che la Regione non abbia, in precedenza, contestato la competenza statale di cui all'art. 12 comma 3 d.lgs. n. 356 del 1990. A parte ogni rilievo in ordine alla non applicabilità al conflitto di attribuzione dell'istituto dell'acquiescenza (v. sent. n. 525 del 1990), resta il fatto che, nella specie, l'attribuzione di competenza al Ministero del tesoro disposta dalla norma innanzi richiamata poteva pur sempre essere interpretata - come rileva la Regione - nel senso di sottintendere, anche in assenza di una specifica clausola di salvaguardia, il permanere di una competenza regionale fondata sulla particolare forza dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (v. sent. n. 40 del 1992).
3. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che verranno di seguito precisati.
Il d.lgs. 20 novembre 1990 n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio) - in attuazione della delega conferita dall'art. 21. 30 luglio 1990 n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) - ha disposto, al titolo III, una disciplina speciale degli « enti pubblici conferenti »(fondazioni), cioè degli originari enti creditizi pubblici che, attraverso la propria ristrutturazione, abbiano conferito in una società per azioni l'intera azienda.
A tali enti la legge riferisce: a) « piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato » e la continuità nella applicazione delle disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (art. 11 comma 2); b) l'obbligo di perseguire « fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità », con la possibilità di mantenere anche «le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli »[art. 12, lett. a); c) l'inquadramento in un regime speciale di controlli incentrato sul Ministero del tesoro cui - oltre alla competenza in tema di approvazione delle modifiche statutarie di cui al richiamato comma 3 dell'art. 12 - risulta affidato un potere generale di vigilanza sugli enti conferenti, che devono trasmettere i bilanci annuali e le informazioni richieste nonché sottostare ad eventuali ispezioni (art. 14).
È d'altro canto vero - come sottolinea la difesa statale - che gli enti pubblici conferenti dismettono, con il conferimento, la loro originaria natura di enti creditizi, dal momento che, per espressa previsione legislativa, « non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria » [art. 12, lett. b), cpv.]: ma è anche vero che gli stessi enti, derivati dagli originari enti pubblici creditizi, possono pur sempre restare collegati da un nesso funzionale con l'impresa bancaria, dal momento che ad essi spetta il compito di amministrare « la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari ». Compito che, più di ogni altro, tende a connotare la natura dell'ente conferente nella fase di avvio del processo di ristrutturazione e che permane fino a quando non venga attuata (ai sensi della l. 30 luglio 1994 n. 474) la dismissione della partecipazione di controllo sulla società conferitaria.
La sussistenza di un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie viene, del resto, a emergere, oltre che dalla specialità del regime sopra richiamato, dall'intero contesto della disciplina posta in tema di ristrutturazione con il d.lgs. n. 356 del 1990, dove, fin dal titolo della legge, la stessa disciplina viene riferita al « gruppo creditizio »inteso nel suo complesso. La presenza di tale vincolo, finché permanga attraverso la titolarità della partecipazione di controllo nella società conferitaria, può dunque, giustificare, sul piano sostanziale, un effetto di «attrazione » in base al quale agli enti conferenti, in quanto collegati agli enti conferitari, seguita ad applicarsi il regime previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in tema di enti ed aziende creditizie. E questo tanto più ove si consideri che la competenza statutaria che la Regione intende affermare attiene complessivamente all'« ordinamento »delle Casse di risparmio (art. 5, n. 3), mentre le norme attuative dello Statuto assegnano specificamente alla sfera regionale - attraverso una disciplina dotata di forza speciale - il compito di approvare le modifiche statutarie di tali enti [art. 3, lett. c) d.P.R. n. 234 del 1977].
4. Da quanto precede discende la fondatezza parziale della domanda avanzata dalla Regione Trentino Alto Adige. Il ricorso deve essere, di conseguenza, accolto, con l'affermazione della competenza regionale in tema di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano fino a quando permanga una partecipazione di controllo della stessa Fondazione nella società conferitaria. Ne segue l'annullamento del decreto ministeriale 15 settembre 1994.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione Trentino-Alto Adige l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, fino a quando permanga una partecipazione di controllo deva stessa Fondazione nella società per azioni conferitaria. Conseguentemente annulla il decreto :del Ministro del tesoro 15 settembre 1994, recante a Modificazioni allo statuto deva Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano ».
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5-6
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
Art. 1-3.
Art. 4 (Partecipazione ad enti)
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13-14.
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18 (Clausola d'urgenza)
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
a) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
c) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
d) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
f) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
g) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
h) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
j) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
k) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 4 (Spese obbligatorie)
Art. 5 (Spese impreviste)
Art. 6 (Variazioni di bilancio compensative
per spese di personale
)
Art. 7 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l’attuazione
del SIOPE
)
Art. 8 (Gestione dei residui)
Art. 9 (Rinuncia alla riscossione di entrate di
modesta entità
)
Art. 10 (Bilancio triennale 2015-2017)
Art. 11 (Entrata in vigore)
BILANCIO DI PREVISIONE
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
Art. 1 (Ambito di applicazione)
PREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO
INDENNITÀ DI COORDINAMENTO
Art. 10 (Incarico ed indennità di coordinamento)
INDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ
DISPOSIZIONI VARIE
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONI VARIE
Allegato 1
Trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)
Trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
Allegato 4
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
Art. 1 (Passaggio servizi e personale)
Art. 2 (Inquadramento del personale)
Art. 3 (Buonuscita)
Art. 4 (Lavoro straordinario e congedo ordinario)
Art. 5 (Alloggio di servizio)
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
Art. 1 (Campo di applicazione)
Art. 2 (Finalità dei permessi)
Art. 3 (Contingente provinciale e modalità di riparto)
Art. 4 (Tempi e modalità di presentazione delle domande)
Art. 5 (Documentazione delle domande)
Art. 6 (Formazione delle graduatorie)
Art. 7 (Durata e modalità di fruizione dei permessi)
Art. 8 (Articolazione dei permessi e sostituzione)
Art. 9 (Giustificazione dei permessi)
Art. 10 (Diritto di informazione)
Art. 11 (Controversie interpretative)
Art. 12 (Validità dell'accordo)
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2 (Adesione ai fondi pensione complementare)
Art. 3 (Contribuzione)
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
Art. 1
Art. 2 (Interruzione dell'aspettativa per il personale con prole e del permesso per motivi educativi)
Art. 3 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 4
Art. 5
Art. 6
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
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2021
2020
2019
2018
2017
2016
Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2016, n. 1
Corte costituzionale - sentenza del 14 gennaio 2016, n. 2
Corte costituzionale - ordinanza 14 gennaio 2016, n. 6
Corte costituzionale - sentenza 13 gennaio 2016, n. 28
Corte costituzionale - sentenza 17 febbraio 2016, n. 31
Corte costituzionale - ordinanza 25 febbraio 2016, n. 42
Corte costituzionale - sentenza 10 marzo 2016, n. 51
Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2016, n. 75
Corte costituzionale - sentenza 20 luglio 2016, n. 190
Corte costituzionale - sentenza 9 novembre 2016, n. 270
Corte costituzionale - sentenza 22 novembre 2016, n. 283
2015
2014
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
2013
2012
2011
2010
2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
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Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
1994
1993
1992
1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
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Sentenze T.A.R.
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