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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 18/02/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Formazione specifica in medicina generale
Attendere, processo in corso!
Sentenza (3 dicembre) 14 dicembre 2001, n. 406; Pres. Santosuosso – Red. Chieppa
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 22 novembre 1999 e depositato il 30 novembre 1999, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).
In via preliminare, la Provincia ricorrente precisa che l'impugnativa investe il solo Titolo IV della normativa statale, relativo alla "Formazione specifica in medicina generale", cioè alla formazione postlaurea, non di carattere universitario; materia che dovrebbe rientrare nell'ambito della competenza legislativa ed amministrativa provinciale, sia sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, sia sotto il profilo della formazione.
In particolare, la illegittimità riguarderebbe l'art. 24, comma 2 del predetto decreto legislativo, nella parte in cui dispone che il diploma di formazione in medicina generale sia rilasciato "da parte degli assessori regionali alla sanità" e sia "conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della sanità".
I profili di illegittimità si rifletterebbero, secondo la ricorrente, sia sulla diretta individuazione della competenza assessoriale al rilascio del diploma, sia sul modello ministeriale uniforme cui il diploma dovrebbe conformarsi.
Secondo la prospettazione della ricorrente non sussisterebbe alcuna ragione che imponga una uniformità nel modello di diploma; tuttavia, qualora tali ragioni sussistessero, dovrebbero essere soddisfatte secondo il principio della collaborazione nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento.
L'art. 25, nei commi 2 e 3 prevede che le Regioni e le Province autonome forniscano al Ministero il numero dei partecipanti ai corsi e che il Ministero emani "il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione" .
La Provincia ricorrente assume, di contro, che l'organizzazione dei corsi dall'inizio alla fine, comprensiva del bando di ammissione, rientrerebbe nella propria potestà legislativa primaria.
Analogamente, il comma 3 del medesimo art. 25 disciplinerebbe in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione e prevederebbe una gestione "accentrata" dei concorsi, con palese violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa della Provincia.
Con i commi 4 e 5 dell'art. 25 sono disciplinati in modo dettagliato altri aspetti della procedura concorsuale (giorno, ora e luogo della prova scritta, nonché i candidati che sono assegnati a ciascuna commissione, nel caso di costituzione di più commissioni).
Anche in questo caso la censura si concretizza nella sottrazione alle autonomie costituzionali di competenze proprie.
Viene, infine, censurata la norma di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui prevede la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione.
Ad avviso della ricorrente le esigenze di uniformità e di coordinamento avrebbero dovuto essere soddisfatte attraverso la funzione di indirizzo e coordinamento e non con la lesione delle prerogative costituzionali della Provincia stessa.
2. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
In particolare sottolinea che il decreto legislativo n. 368 del 1999 ha recepito la direttiva comunitaria n. 93/16/CEE, che ha dettato, tra l'altro, norme in materia di formazione specifica in medicina generale, con lo scopo di uniformare la materia in tutti gli Stati membri, in forza del principio di libera circolazione. Tale esigenza, il legislatore nazionale, ha inteso soddisfare, assicurando, nei limiti delle proprie competenze, una uniformità nella formazione esistente sul territorio italiano.
Ed infatti, il legislatore si è limitato ad emanare norme "cornice" ed a fissare alcuni punti fermi (laddove la Provincia autonoma non aveva ancora esercitato la propria autonomia legislativa), al fine di dare una completa attuazione alla direttiva, onde assicurare un omogeneo sviluppo nell'organizzazione dei corsi su tutto il territorio nazionale.
3. Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, sottolineando la fondatezza dei motivi di ricorso.
In particolare, nel contrastare le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura dello Stato, sottolinea che la normativa impugnata andrebbe valutata sulla base del diritto italiano ed, in particolare, in base alle regole che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, e non in relazione alla normativa comunitaria.
Viene, inoltre, richiamata la sentenza n. 316 del 1993, con cui questa Corte ha riconosciuto il diritto della Provincia autonoma di Bolzano di disciplinare con propria legge la formazione pratica dei medici di medicina generale. A seguito di tale pronuncia la predetta Provincia ha promulgato la legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, recante "Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali".
Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con cui, sottolineando, in particolare, che lo Stato deve garantire che la formazione in concreto si svolga in conformità alla normativa comunitaria in tutto il territorio nazionale, con necessarie disposizioni di attuazione uniformi, ha eccepito la inammissibilità del ricorso, sul rilievo del carattere suppletivo della normativa impugnata, non avendo la Provincia ricorrente legiferato in ordine alla formazione specifica in medicina generale.
Considerato in diritto: 1. Le questioni di legittimità costituzionali sottoposte in via principale all'esame della Corte con ricorso della Provincia autonoma di Trento hanno per oggetto il Titolo IV (Formazione specifica in medicina generale) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) ed in particolare investono gli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3.
Con il ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997]. Viene dedotta la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme impugnate impongono l'adozione di un modello di diploma uniforme ed individuano la competenza assessoriale al rilascio dello stesso; sottraggono l'organizzazione dei corsi alla potestà legislativa primaria della Provincia e disciplinano in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione ed altri aspetti della procedura concorsuale, nonché prevedono la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione, con conseguente lesione delle prerogative costituzionali della Provincia ricorrente.
2. Il ricorso è privo di fondamento. Il d.lgs 17 agosto 1999, n. 368, per quanto interessa le questioni sollevate, ha la finalità di dare una attuazione completa alle esigenze minime di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l'esercizio della relativa attività nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Tali esigenze corrispondono alla necessità di rendere operante (con un primo intervento di carattere generale, che non poteva consentire vuoti in talune Regioni) il sistema di formazione dei medici anzidetti, in conformità alla direttiva comunitaria.
L'unica interpretazione costituzionalmente compatibile delle disposizioni impugnate è quella che, per la Regione Trentino-Alto Adige e le componenti Province autonome titolari di competenze specifiche in materia (cfr. per la Provincia autonoma di Bolzano la sentenza n. 316 del 1993), le norme in questione sono cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza, e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti.
Infatti, non vi sono motivi per discostarsi dall'indirizzo espresso nella sentenza n. 349 del 1991, secondo cui, nelle materie di competenza esclusiva delle anzidette Province autonome, spetta alle Province stesse il potere di dare attuazione immediata (ed anche indipendentemente dalla previa emanazione di legge statale) alle direttive comunitarie per assicurare uno omogeneo sviluppo dei corsi per i medici generici anzidetti su tutto il territorio nazionale. In tali materie, ove il legislatore provinciale non abbia provveduto e finché non provveda, la legge statale di attuazione opera in via suppletiva e nella integrità delle sue disposizioni; cfr. art. 9, commi 1 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (sentenza n. 346 del 1991);
Nessuna lesione si è pertanto prodotta nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Trento; di conseguenza le questioni sono infondate sotto tutti i profili denunciati.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 1 e 29; all'art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); e dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997) dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
Art. 1 (Entrate)
Art. 2 (Spese)
Art. 3 (Conto di amministrazione)
Art. 4 (Situazione patrimoniale)
Art. 5 (Approvazione del rendiconto generale)
Art. 6 (Entrata in vigore)
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
Art. 3 (Proclamazione dello sciopero e termine di preavviso)
Art. 4 (Scioperi di breve durata)
Art. 5 (Trattenute per scioperi brevi)
Art. 6 (Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi essenziali)
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione intercompartimentale)
Art. 3 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
Art. 4 (Rappresentatività sindacale per le aree dirigenziale, medica e veterinaria)
Art. 5 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
Art. 6 (Norma transitoria sulla rappresentatività sindacale)
Art. 7 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
Art. 8 (Disapplicazione di norme)
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione intercompartimentale)
Art. 3 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
Art. 4 (Rappresentatività sindacale per le aree dirigenziale, medica e veterinaria)
Art. 5 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
Art. 6 (Norma transitoria sulla rappresentatività sindacale)
Art. 7 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
Art. 8 (Disapplicazione di norme)
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)
Art. 3 (Indennità provinciale)
Art. 4 (Indennità di bilinguismo)
Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)
Art. 6 (Premi di produttività)
Art. 7 (Trattamento economico del personale docente comandato presso i nuclei di supporto per la valutazione della qualità del sistema scolastico)
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati con decorrenza 1° luglio 2006
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
Art. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
Art. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
Art. 3 (Indennità di servizio forestale)
Art. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
Art. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
Art. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
Art. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
Art. 8 (Requisiti d’accesso)
Art. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
Art. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
Art. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
Art. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
Art. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)
Art. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
Art. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
Art. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
Art. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
Art. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
Allegato 1
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
Personale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale
Disposizioni generali
Assetto giuridico ed economico
Disposizioni transitorie e finali
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
2013
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Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
2000
1999
1998
1997
1996
Corte costituzionale - Sentenza N. 2 del 09.01.1996
Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996
Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 19.03.1996
Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 24.04.1996
Corte costituzionale - Sentenza N. 187 del 07.06.1996
Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 12.06.1996
Corte costituzionale - Ordinanza N. 254 del 16.07.1996
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 18.10.1996
Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 18.10.1996
Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 05.11.1996
1995
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Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
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Sentenze T.A.R.
Indice cronologico