In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Finanziamento statale di programmi di sviluppo provinciali - Esclusione della Provincia dal riparto dei fondi

Sentenza (24 marzo) 7 aprile 1988, n. 415; Pres. Saja - Red. Corasaniti
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 29 maggio 1981, la Provincia autonoma di Bolzano proponeva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato con riguardo a deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 12 marzo 1981 (comunicata il primo aprile 1981) concernente la ripartizione tra Regioni dei fondi da destinare, attraverso la Cassa depositi e prestiti, agli enti locali, adottata ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. b, d. l. 28 febbraio 1981 n. 38.
Deduceva la Provincia ricorrente che risultavano violate le sue competenze sotto un duplice profilo: perché la direttiva era stata adottata prescindendosi da ogni intesa con essa e da ogni esame dei suoi programmi, e ciò in contrasto con quanto disporrebbero gli artt. 1, 2, 6 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473, di attuazione dello Statuto; perché la direttiva era formulata in termini tali da escludere essa Provincia anche dal successivo rapporto fra Cassa depositi e prestiti e Comuni per l'utilizzazione delle somme disponibili, con nuova violazione dell'art. 80 dello Statuto e degli artt. 1 ss., 6 del citato d.P.R. n. 473 del 1975, di attuazione dello Statuto.
Soggiungeva la ricorrente che il CIPE, nel proporzionare l'entità degli interventi alla popolazione residente nella Regione, non aveva seguito un criterio il più equo, poiché trascurava ogni considerazione del rapporto fra popolazione e superficie, pur significativo ai fini considerati. E ciò era tanto più rilevante in quanto la norma legislativa da cui l'atto trae fondamento (art. 9 d. l. 28 febbraio 1981 n. 38), pur prevedendo garanzie per i Comuni minori e per quelli meridionali, lasciava ampia discrezionalità al CIPE così da consentire ad esso un'adeguata valutazione delle esigenze della Provincia di Bolzano.
Si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri rilevando l'inammissibilità del ricorso perché notificato dopo che la deliberazione impugnata era stata sostituita da altra in data 24 aprile 1984 (Corte cost. sent. n. 73 del 1976), resa necessaria perché l'art. 9 d. l. n. 38 del 1981 era stato modificato in sede di conversione. Sempre secondo il resistente, il conflitto sarebbe inammissibile sia perché la deliberazione del CIPE era stata adottata secondo un procedimento previsto da norma di grado legislativo non tempestivamente impugnata, sia perché non sarebbero deducibili le censure relative ai criteri di ripartizione adottati dal CIPE (sent. n. 61 del 1979), materia rispetto alla quale la Provincia ricorrente difetterebbe di competenza.
Nel merito, sempre secondo il resistente, il ricorso sarebbe infondato, non essendo riconosciuta alla Provincia ricorrente una competenza all'intesa, ma solo a presentare programmi (competenza, fra l'altro, che la Provincia avrebbe trascurato di esercitare), e non risultando negate le competenze della Provincia nei confronti degli enti locali, che del resto la successiva deliberazione (conseguente alle modifiche apportate all'art. 9 d. l. n. 38 del 1981 in sede di conversione) avrebbe evidenziato indicando la Provincia stessa, anziché la Regione T.-A.A., come beneficiaria della ripartizione.;
2. Con ricorso notificato il 26 maggio 1983, la Provincia di Bolzano proponeva conflitto di attribuzione nei confronti della successiva deliberazione del CIPE in data 29 aprile-6 maggio 1981, concernente il riparto dei fondi annuali (per l'anno 1981) da destinare, nella forma del mutuo ed attraverso la Cassa depositi e prestiti, agli interventi degli enti locali. Di questa successiva deliberazione la Provincia ricorrente sarebbe venuta a conoscenza solo in data 4 febbraio 1983, nel corso di un provvedimento innanzi al Consiglio di Stato. La deliberazione stessa era stata adottata, in sostituzione di quella impugnata precedentemente, in seguito alle modifiche, apportate in sede di conversione ( l. 23 aprile 1981 n. 153), all'art. 9 d. l. 28 febbraio 1981 n. 38.
La Provincia lamentava lesione delle sue competenze nella fase di riparto delle somme, essendo state le relative decisioni adottate prescindendosi da ogni valutazione dei suoi programmi e da ogni intesa e così disattendendosi le prescrizioni degli artt. 80 ss. dello Statuto speciale e degli artt. 1, 2, 6 d.P.R. n. 473 del 1975. Inoltre il criterio adottato nel riparto non sarebbe stato il più equo, essendosi tenuto conto solo della popolazione residente e non del rapporto fra popolazione e territorio; né il criterio sarebbe stato imposto dalla legge di conversione che, pur nella salvaguardia di alcune fondamentali esigenze, avrebbe lasciato ampia discrezionalità all'organo di programmazione, sì da non precludere al medesimo l'adeguata valutazione dei programmi proposti dalla Provincia di Bolzano ed a questa di esercitare la competenza a concorrere alle determinazioni sul riparto.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri si costituiva rilevando che l'esistenza di una nuova delibera del CIPE sostitutiva, per l'anno 1981, di quella in data 12 marzo, impugnata con precedente ricorso dalla Provincia, era già desumibile dal suo atto di costituzione in quel giudizio. Nel merito sosteneva che l'art. 6 d.P.R, n. 473 del 1975 non fondasse una competenza all'intesa, ne coinvolgesse la Provincia nel procedimento di determinazione dei criteri di intervento della Cassa, poiché si limitava a prevedere una comunicazione dei programmi annuali e riservava al Ministro del Tesoro ogni decisione sul limite dei mezzi da destinare per questi programmi, « in base ai criteri generali » stabiliti per tali interventi. Una partecipazione della Provincia al momento decisionale doveva ritenersi, del resto, esclusa anche dalla natura del procedimento previsto dal d. l. n. 38 del 1981 e dalla l. di conversione n. 153 del medesimo anno, atti non impugnati dalla Provincia.
3. Con ricorso notificato il 13 aprile 1984, la Provincia autonoma di Bolzano proponeva conflitto di attribuzioni in riferimento a delibera del CIPE del 22 dicembre 1983, adottata in base all'art. 9, comma 1, lett. b), d. l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella l. 26 aprile 1983 n. 131, lamentando la violazione delle sue competenze nella fase di riparto dei fondi destinati a mutui, da concedere, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, agli enti locali per l'anno 1984, e nella fase successiva di impiego dei fondi .concessi. Affermava la ricorrente che la deliberazione impugnata era invasiva della competenza provinciale sotto un duplice profilo: perché adottata indipendentemente da qualsiasi considerazione dei programmi della Provincia di Bolzano e senza una pur necessaria intesa con questa e perché era tale da escludere la Provincia stessa anche dal successivo rapporto fra Cassa depositi e prestiti ed enti locali; in entrambi i casi con violazione degli artt. 8, nn. 10 e 17, 16, 80 ss. dello Statuto speciale e degli artt. 1 ss., 6 d.P.R, n. 473 del 1975. Soggiungeva che il criterio, seguito nella deliberazione di riparto, di proporzionare le erogazioni alle popolazioni residenti, non era il più equo ne il più favorevole alla Provincia ricorrente, in quanto trascurava di considerare il rapporto fra territorio e numero di abitanti. Ed osservava che la normativa regolatrice dell'atto, pur contenendo disposizioni a salvaguardia, dei Comuni minori, dei Comuni meridionali e di altre fondamentali esigenze, aveva lasciato ampia discrezionalità all'organo di programmazione, sì da non precludere al medesimo la necessaria considerazione dei programmi della Provincia di Bolzano (art. 6 d.P.R, n. 473 del 1975).
Si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri negando le competenze pretese dalla Provincia ricorrente. Secondo il resistente, l'art. 6 d.P.R, n. 473 del 1975 non imporrebbe la partecipazione della Provincia alle determinazioni sul riparto, tanto più che alla stregua di tale disposizione sarebbe riservata al Ministro del tesoro l'indicazione del limite degli impegni della Cassa depositi e prestiti nel territorio provinciale, impegni da assumere da parte della Cassa depositi e prestiti « in base ai criteri generali » stabiliti per i propri interventi. Sempre secondo il resistente, tutto ciò troverebbe conferma nei rilievi contenuti nella sent. n. 307 del 1983 sul carattere della Cassa depositi e prestiti, che svolge attività di credito, riconducibili alle funzioni statali. L'indiscussa rilevanza, per gli enti locali, degli indirizzi programmatici elaborati dalle Regioni, anche ai sensi dell'art. 11 d.P.R, n. 616 del 1977, varrebbe comunque ad escludere la pretesa lesione delle competenze regionali nella fase, successiva alla determinazione del limite degli impegni assumibili nel relativo territorio, di utilizzazione delle risorse disponibili.
 
Considerato in diritto: 1. I giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti.
2. La Provincia di Bolzano propone conflitto di attribuzione, con successivi distinti atti, contro tre deliberazioni del CIPE (deliberazioni 12 marzo 1981, 29 aprile-6 maggio 1981, 22 dicembre 1983) relative al riparto dei fondi — previsti, rispettivamente, dall'art. 9, comma 3, d. l. 28 febbraio 1981 n. 38, dall'art. 9 del medesimo d.l., così come modificato in sede di conversione (dalla 1. 23 aprile 1981 n. 153), e dall'art. 9 d. l. 28 febbraio 1983 n. 55, convcrtito con 1. 26 aprile 1983 n. 131) — da destinare, attraverso la Cassa depositi e prestiti, agli enti locali. La Provincia sostiene che tali deliberazioni: a) violano la sua competenza a presentare annualmente programmi nei settori della finanza locale, dell'edilizia comunque sovvenzionata e dei lavori pubblici ed a partecipare, mediante intesa con lo Stato, alla determinazione delle somme all'uopo disponibili, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473, di attuazione dello Statuto speciale per il T.-A.A.; b) violano le sue competenze in materia di finanza locale (art. 80 dello Statuto speciale per il T.-A.A.; artt. 1 ss., 6 d.P.R, n. 473 del 1975), per il fatto che escludono essa Provincia dal successivo rapporto fra Cassa depositi e prestiti ed i Comuni per l'utilizzazione delle somme stesse.
Sempre secondo la ricorrente, il criterio seguito dal CIPE (in tutti e tre i casi), di proporzionare l'entità degli interventi alla popolazione residente non sarebbe il più equo, in quanto trascurerebbe di valutare il rap-
porto fra popolazione ed ampiezza del territorio, pur significativo ai fini dei quali si tratta. Le norme legislative, d'altra parte, pur tutelando le particolari esigenze dei Comuni minori e di quelli del Mezzogiorno, avrebbero conferito ampia discrezionalità all'organo di programmazione e quindi consentito un'adeguata considerazione delle esigenze della Provincia di Bolzano.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso contro la prima deliberazione, perché notificato dopo la revoca dell'atto del CIPE in relazione a cui è stato proposto; rileva al riguardo che l'esistenza del decreto impugnato con il secondo conflitto era stata portata a conoscenza della Provincia ricorrente nel corso del primo conflitto (con l'atto di costituzione in data 17 giugno 1981). Eccepisce poi l'inammissibilità dei conflitti, in quanto rivolti contro atti del CIPE strettamente conseguenziali rispetto a norme di legge non tempestivamente impugnate.
Nel merito, contesta le deduzioni di parte ricorrente, rilevando che l'art. 6 d.P.R, n. 473 del 1975 riconosce alla Provincia di Bolzano solo una facoltà (neppure sempre in concreto esercitata) di presentare i propri programmi di intervento, ma non una competenza a partecipare, mediante intesa con lo Stato, alla determinazione delle somme che la Cassa depositi e prestiti può mutuare ai Comuni per il finanziamento di opere, determinazioni che, alla stregua della stessa norma, vanno adottate in base a criteri « generali » da predisporre ad opera dello Stato. Secondo il resistente i decreti del CIPE, comunque, non escluderebbero in alcun modo le competenze programmatorie della Provincia di Bolzano in materia di edilizia, viabilità, lavori pubblici, finanza locale, rispetto ai Comuni compresi nel suo territorio, né pregiudicherebbero l'attuazione delle determinazioni prese nell'esercizio di tali competenze.
3. È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia di Bolzano contro la deliberazione del CIPE in data 12 marzo 1981. Il ricorso risulta invero notificato il giorno 29 maggio 1981 e, dunque, dopo la nuova deliberazione del CIPE di rettifica di quella impugnata (delibera 29 aprile-6 maggio 1981) : tuttavia la rettifica, resa necessaria dalle modificazioni introdotte nella legge di conversione al decreto legge sul cui fondamento era stata adottata la prima deliberazione, non comportala radicale sostituzione di questa.
4. Ammissibile è anche il secondo ricorso, benché notificato dopo oltre un anno dalla deliberazione impugnata. Tale deliberazione non risulta, infatti, portata in data anteriore a conoscenza degli organi competenti (cfr. sent. n. 177 del 1985); ne è, d'altra parte, sufficiente la conoscenza, oltretutto neppure « piena », che può averne avuto il difensore in altro procedimento.
5. Tutti i conflitti sono, inoltre, ammissibili, malgrado la mancata tempestiva impugnazione degli atti legislativi, sulla base dei quali sono stati emessi i provvedimenti del CIPE ora impugnati. Infatti i conflitti, a
parte le argomentazioni di contorno sui criteri seguiti nel riparto, sono rivolti a prospettare la mancata partecipazione, alle relative determinazioni, della Provincia — che assumono statutariamente prescritta a garanzia delle competenze provinciali — e quindi un vizio proprio dei provvedimenti del CIPE, e non degli atti legislativi che li prevedono.
6. Deve essere esclusa, nel merito, la lamentata violazione delle competenze regionali.
L'art. 6 d.P.R. n. 473 del 1975 non assicura alla Provincia di Bolzano che il riparto — dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti può destinare agli enti locali — fra Regioni e Province autonome avvenga sulla base di una intesa con essa e neppure che i programmi di sviluppo che essa comunica al Ministro del tesoro siano vincolanti nei confronti della Cassa. Alla stregua della detta norma di attuazione dello Statuto speciale la Provincia comunica i propri programmi al Ministro del tesoro, il quale, sulla base delle indicazioni della Cassa, indica a sua volta il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente in grado di destinare, sulla base del riparto dei mezzi secondo i criteri generali stabiliti per i propri interventi, nella Provincia stessa, affinché questa ne tenga conto nel dimensionare (in deduzione, o in aumento, o in vario proporzionamento) i propri programmi. Ciò, se deve avvenire, come espressamente previsto dalla norma ora richiamata, ai fini di coordinamento tra programmi provinciali di sviluppo e finanziamenti statali di opere di enti locali compresi nel territorio provinciale — cui soltanto si riferiscono i programmi provinciali di sviluppo — non implica una partecipazione della Provincia alle scelte fra esigenze dei detti enti locali ed esigenze degli altri enti locali, scelte che sono necessariamente comparative delle esigenze di tutti gli enti locali nell'intero territorio dello Stato e pertanto sono riservate allo Stato.
Così è stato sostanzialmente ritenuto da questa Corte, con la sent. n. 307 del 1983, con riferimento ad alcune Regioni a Statuto ordinario, che avevano impugnato l'art. 9, commi 1, 4, 6, 9 e 10 d. l. 28 febbraio 1983 n. 55; e non vi è ragione di ritenere qui diversamente, atteso il suindicato carattere delle scelte che si concretano nel riparto e la limitata valenza, . come ora precisata, della norma di attuazione dello Statuto speciale. D'altra parte l'argomento tratto dalla circoscritta portata dell'art. 6 d.P.R, n. 473 del 1975, che fa riferimento a finanziamenti annuali da erogare ad opera della Cassa depositi e prestiti secondo i criteri generali stabiliti per gli interventi che essa opera mediante le disponibilità acquisite con gli ordinari mezzi di raccolta, vale a più forte ragione per i finanziamenti cui si riferiscono le deliberazioni del CIPE impugnate. Si tratta, infatti, di finanziamenti compresi in uno specifico piano a durata prestabilita previsto da apposite disposizioni di legge e da effettuare mediante somme all'uopo stanziate a carico, con assoluta prevalenza, del bilancio statale, dalle disposizioni medesime (quelle appunto sulla base delle quali sono state adottate le deliberazioni anzidetto).
7. Con il secondo motivo, formulato nel primo e nel terzo ricorso, la
Provincia di Bolzano sostiene che le deliberazioni impugnate, escludendola dal procedimento per il riparto della quota di cui all'art. 9 d. l. n. 38 del 1981 sia nel testo originario sia in quello modificato dalla 1. di conversione n. 153 del 1981 e di cui all'ari. 9 d. l. n. 55 del 1983, convertito in 1. n. 131 del 1983, finiscono con l'estraniarla dal successivo rapporto fra la Cassa depositi e prestiti e gli enti locali nella fase dell'utilizzazione delle somme mutuate, così vanificando la sua potestà di programmazione nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata.
Ma è da rispondere che i programmi regionali di sviluppo — categoria della quale fanno parte i programmi settoriali della Provincia autonoma, cui si riferisce l'art. 6 d.P.R, n. 473 del 1975 — assumono rilievo nella fase in argomento. L'art. 9, penultimo comma, d. l. n. 38 del 1981, infatti, con disposizione sostanzialmente non modificata dalla 1. n. 153 del 1981, stabilisce che, nelle Regioni in cui sono stati approvati programmi regionali di sviluppo, i finanziamenti sono prioritariamente attribuiti alle opere che siano in armonia con gli indirizzi in tal modo definiti. Non diversamente ha ritenuto, del resto, la sent. n. 307 del 1983 per le Regioni a Statuto ordinario con riguardo all'ari. 9 d. l. n. 55 del 1983, sulla base di quanto dispone in proposito, con norma generale, l'art. 11 d.P.R, n. 616 del 1977. A maggior ragione ciò si deve ritenere per la Provincia di Bolzano sulla base dell'art. 6 d.P.R, n. 473 del 1975, che anticipa, specificamente per tale Provincia e per quella di Trento, l'espressione del principio, esteso poi a tutte le Regioni dal detto art. 11. Una volta assicurato, dalle leggi sulla base delle quali sono state adottate le impugnate deliberazioni di riparto, che i programmi saranno realizzati con priorità, e quindi, ove lo consenta la somma complessiva attribuita agli enti locali compresi nel territorio della Provincia di Bolzano, integralmente, non si vede come la potestà programmatoria provinciale, già esercitata con la predisposizione dei programmi di sviluppo, possa essere esclusa o vanificata dalle impugnate deliberazioni, che nulla dispongono in contrario rispetto alle leggi/medesime.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato distribuire fra le Regioni e le Province autonome, con i decreti del CIPE 12 marzo 1981, 29 aprile-6 maggio 1981 e 22 dicembre 1983, i fondi stanziati dall'art. 9 d. l. 28 febbraio 1981 n. 38 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981), nel testo originario ed in quello modificato dalla I. di conversione 23 aprile 1981 n. 153, ed i fondi stanziati dall'ari. 9 d. l. 28 febbraio 1983 n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella I. 26 aprile 1983 n. 131.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2001
ActionActionOrario di lavoro flessibile
ActionActionBuoni pasto
ActionActionArt. 11 (Buoni pasto)
ActionActionPersonale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionCAPO VI
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Oggetto e durata del contratto)
ActionActionArt. 3 (Indennità provinciale)
ActionActionArt. 4 (Retribuzione professionale docenti)
ActionActionArt. 5 (Aumento dell'indennità provinciale per la laurea di primo livello)
ActionActionArt. 6 (Indennità di bilinguismo)
ActionActionArt. 7 (Indennità per docenti vicari/e)
ActionActionArt. 8 (Compenso per lavoro straordinario)
ActionActionArt. 9 (Premi di produttività)
ActionActionArt. 10 Disciplina di missione
ActionActionIndennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati a decorrere dal 01/09/2008
ActionActionCompensi per lavoro straordinario per il personale docente
ActionActionDisciplina di missione
ActionActionDichiarazione a verbale della Parte pubblica
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 5 del 11.01.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 09.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 09.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 346 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico