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In vigore al: 18/02/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Pretesa partecipazione al finanziamento dell´ARAN per la contrattazione collettiva per il comparto sanità
Attendere, processo in corso!
Sentenza (12 luglio) 27 luglio 2001, n. 315; Pres. Ruperto – Red. Mezzanotte
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Provincia autonomadi Trento solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato inrelazione al decreto del Ministro della funzione pubblica 18 ottobre 1999,concernente "Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN peril comparto sanità, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29".
Il decreto ministeriale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999,tutte le amministrazioni del comparto "Personale del Servizio sanitarionazionale" devono contribuire al finanziamento dell'Agenzia per larappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), includendoanche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tra isoggetti obbligati al finanziamento (art. 2, comma 1) e autorizzando ilMinistero del tesoro, in caso di inadempienza, a trattenere gli importirelativi sulle erogazioni ad esse spettanti a carico del Fondo sanitarionazionale, ovvero per le Regioni e le Province autonome, che non accedono alFondo sanitario, sulle somme ad esse spettanti a qualsiasi titolo (art. 2,comma 2).
Ad avviso della ricorrente, tale decreto sarebbe lesivo della autonomiafinanziaria, garantita alle Province autonome dal Titolo VI del d.P.R. 31agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionaliconcernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), delleattribuzioni ad esse spettanti in materia di ordinamento degli ufficiprovinciali e del personale e in materia di sanità, ai sensi dell'art. 8,numero 1, dell'art. 9, numero 10, e dell'art. 16 dello stesso d.P.R., nonchédelle relative norme di attuazione, e dell'art. 50, comma 16, del d.lgs. 3febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delleamministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia dipubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421), che riconosce la specifica autonomia delle Province autonome inmateria di contrattazione collettiva.
La ricorrente rileva che la previsione dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. n.29 del 1993, secondo il quale le risorse dell'ARAN derivano da contributiposti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrispostiin misura fissa per dipendente in servizio, va coordinata con quella delcomma 16 dello stesso art. 50, il quale consente alle Regioni e alleProvince autonome di avvalersi, per la contrattazione collettiva di lorocompetenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provincialeovvero dell'assistenza dell'ARAN. La ricorrente precisa, a questo proposito,che, avvalendosi di tale facoltà, con
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma diTrento) ha disciplinato, tra l'altro, la contrattazione collettivaprovinciale, ivi compresa quella relativa al personale del serviziosanitario, affidando il compito di rappresentare l'amministrazioneprovinciale all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale,istituita con
legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23
. In tale quadro, lapretesa statale si risolverebbe nell'affermazione di un presunto onere dipartecipazione della Provincia alla gestione di una struttura statale e diun misconoscimento delle diverse autonomie che lo statuto assicura alleProvince autonome.
Autonomamente lesivo delle attribuzioni provinciali sarebbe poi, ad avvisodella ricorrente, l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della funzionepubblica, il quale, in caso di inadempienza, autorizza il Ministero deltesoro a trattenere l'importo dovuto, precisando che, per le Regioni astatuto speciale e le Province autonome che non accedono al Fondo sanitarionazionale, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere quanto dovutoa valere sulle somme alle stesse spettanti a qualsiasi titolo e a versarlodirettamente all'ARAN. La ricorrente rileva che la infondatezza dellapretesa statale di partecipazione delle Province autonome agli oneri digestione dell'ARAN dovrebbe comportare anche la inapplicabilità delmeccanismo di determinazione e di erogazione di tale partecipazione. In ognicaso, la Provincia ritiene che la disposizione in questione sia invasivadelle proprie attribuzioni, in quanto introduce un unilaterale potereministeriale di riduzione dei trasferimenti ad essa dovuti in spregioall'autonomia finanziaria provinciale.
2. Anche la Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto diattribuzione nei confronti dello Stato in relazione al citato decreto delMinistro della funzione pubblica 18 ottobre 1999.
La ricorrente ricorda che, nell'esercizio delle competenze ad essacostituzionalmente attribuite e fatte salve dall'art. 50, comma 16, edall'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, è stata approvata la leggeprovinciale 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personaledella Provincia), la quale prevede che la contrattazione collettivariguardante il personale provinciale si svolge in modo del tutto autonomo inambito provinciale e che la parte negoziale pubblica viene nominata dallaGiunta provinciale e deve attenersi alle direttive impartite dalla medesima.
Ciò premesso, la Provincia autonoma di Bolzano, affermando di non essersimai avvalsa dell'ARAN per la contrattazione collettiva in ambitoprovinciale, sostiene che la pretesa dello Stato di una contribuzione alfinanziamento dell'ARAN, sarebbe lesiva delle attribuzioni e dell'autonomiafinanziaria garantita dai già indicati parametri statutari.
La Provincia di Bolzano censura, in particolare, la previsione contenutanell'art. 2, comma 2, del decreto impugnato, essendo infatti evidente sia lamancanza di qualsiasi fondamento legislativo del potere di trattenere gliimporti ritenuti dovuti, sia la violazione dei principî che regolanol'esercizio dei poteri sostitutivi.
3. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio deiministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,chiedendo la reiezione dei ricorsi.
L'Avvocatura rileva in primo luogo che il decreto impugnato è stato adottatonel rispetto delle garanzie autonomistiche riconosciute dall'art. 50, comma8, lettera b), del d.lgs. n. 29 del 1993, successivamente all'acquisizionedell'intesa da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città.
Nel merito, la difesa erariale riconosce che l'art. 50, comma 16, del citatod.lgs. n. 29, introduce un meccanismo di contrattazione per l'assistenzadell'ARAN che presuppone una adesione da parte delle Province autonome,senza che ad esse venga comunque imposto un obbligo di corresponsionecoattiva dei relativi contributi. Il decreto impugnato, pertanto, dovrebbeessere interpretato nel senso che esso si limita a prevedere in generale lemodalità di corresponsione del contributo per il finanziamento dell'ARAN,nei limiti, come è ovvio, in cui esso è dovuto in base all'art. 50, comma16, del d.lgs. n. 29 del 1993. E che questa sia l'interpretazione deldecreto dovrebbe desumersi, ad avviso dell'Avvocatura, dal fatto che ilMinistero del tesoro non avrebbe attivato il meccanismo impositivo neiconfronti delle Province stesse.
L'Avvocatura conclude precisando che sono già state attivate le procedurenecessarie per introdurre modifiche nell'impugnato decreto che megliochiariscano la subordinazione dell'operatività dello stesso nei confrontidelle Province autonome alla concreta utilizzazione, da parte di queste,delle prestazioni dell'ARAN.
4. In prossimità dell'udienza tutte le parti hanno depositato memorie.
4.1. La Provincia autonoma di Trento rileva che l'Avvocatura dello Stato,nell'atto di costituzione, ha sostanzialmente condiviso la ricostruzione delsistema operata nel ricorso, spingendosi a prospettare la possibilità di unainterpretazione adeguatrice in forza della quale il decreto impugnatoimporrebbe alle Province autonome l'onere contributivo ivi previsto solo nelcaso in cui queste si avvalgano concretamente dell'ARAN. Tuttavia, sostienela Provincia di Trento, tale interpretazione sembrerebbe non tener contodella lettera delle disposizioni censurate, dal momento che questeindividuano espressamente le Province autonome come destinatarie delladisciplina in esse contenuta, senza fare eccezione per il caso in cui questeultime non si avvalgano dell'ARAN. Il fatto poi che il Ministero del tesoro,come afferma l'Avvocatura, non avrebbe ancora fatto valere nei confrontidelle Province autonome il meccanismo impositivo previsto dal decretoimpugnato, non farebbe in alcun modo venire meno l'oggetto e le ragioni delgiudizio. Non a caso, del resto, conclude la Provincia, i Ministricompetenti avrebbero già acquisito l'intesa della Conferenza unificata su undecreto volto a modificare quello impugnato per rendere esplicito che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono tenute a versare icontributi all'ARAN solo nel caso in cui si avvalgano dell'assistenza diquest'ultima.
4.2. Anche la difesa della Provincia autonoma di Bolzano prende attodella interpretazione in bonam partem prospettata dall'Avvocatura, purrilevando che, a suo giudizio, il tenore letterale del decreto sembrerebbedifficilmente conciliabile con tale interpretazione. Del resto, prosegue laricorrente, la stessa modifica del decreto impugnato proposta dai Ministricompetenti renderebbe evidente come non vi sia spazio per l'interpretazioneofferta dall'Avvocatura, sicché sarebbe del tutto irrilevante il fatto cheil Ministero del tesoro non abbia ancora attivato nei confronti delleProvince autonome il meccanismo per il trattenimento degli importi per lecontribuzioni non versate.
4.3. L'Avvocatura dello Stato, con due memorie di identico contenuto,rappresenta in entrambi i giudizi che, come preannunciato nell'atto dicostituzione, è ormai in via di perfezionamento la procedura di modifica deldecreto impugnato per meglio chiarire la subordinazione della suaoperatività nei confronti delle Province autonome al concreto avvalimento,da parte delle medesime, dell'assistenza tecnica dell'ARAN. L'Avvocaturaprecisa che sullo schema del decreto modificativo è già intervenuta l'intesain sede di Conferenza unificata.
Considerato in diritto 1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, con due distinti ricorsi,sollevano conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazioneal decreto del Ministro della funzione pubblica 18 ottobre 1999, concernente"Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il compartoSanità, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29".
Il decreto ministeriale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999,tutte le amministrazioni del comparto "Personale del Servizio sanitarionazionale" devono contribuire al finanziamento dell'Agenzia per larappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), includendoanche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e diBolzano tra i soggetti obbligati al finanziamento (art. 2, comma 1) eautorizzando il Ministero del tesoro, in caso di inadempienza di queste, atrattenere gli importi relativi sulle somme ad esse spettanti a qualsiasititolo (art. 2, comma 2).
In relazione a tale disciplina, entrambe le ricorrenti deducono laviolazione della propria autonomia finanziaria, garantita dal Titolo VIdello statuto di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lostatuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle rispettive competenzelegislative e amministrative in materia di ordinamento degli ufficiprovinciali e del personale, in materia di sanità e di stato giuridico edeconomico del personale addetto alle istituzioni e enti sanitari, garantitedagli articoli 8, numero 1, 9, numero 10, e 16 dello statuto e dallerelative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474(Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige inmateria di igiene e sanità), come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per ilTrentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione giàemanate).
Poiché i ricorsi hanno ad oggetto il medesimo atto, i relativi giudizidevono essere riuniti per essere decisi congiuntamente.
2. I ricorsi sono fondati.
Giova premettere che il decreto ministeriale impugnato, come si rileva anchedal suo preambolo, è stato adottato ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delleamministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia dipubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).La prima di tali disposizioni stabilisce che, per la sua attività, l'ARAN siavvale delle risorse derivanti dai contributi posti a carico delle singoleamministrazioni dei vari comparti, da corrispondersi in misura fissa perdipendente in servizio (lettera a), nonché di quote, a carico dei soggettiche se ne avvalgono, per l'assistenza alla contrattazione integrativa e perle altre prestazioni eventualmente richieste (lettera b). Il comma 9, a suavolta, dispone che la riscossione dei contributi di cui al comma precedenteè effettuata, per le amministrazioni dello Stato, direttamente attraverso laprevisione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dellostato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri(lettera a), e, per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante unsistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per lafunzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministricompetenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previaintesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città(lettera b).
Lo stesso art. 50, al comma 16, non indicato tra le disposizioni consideratenella adozione dell'impugnato decreto, stabilisce che "le Regioni a statutospeciale e le Province autonome possono avvalersi, per la contrattazionecollettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con leggeregionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma2".
Ed è proprio dalla mancata considerazione, nella adozione del decretoministeriale oggetto del presente conflitto, della particolare condizione diautonomia costituzionalmente spettante alle Regioni a statuto speciale e,per quel che qui direttamente rileva, alle Province autonome di Trento e diBolzano, che deriva la lesione delle attribuzioni loro garantite.
Il decreto impugnato, infatti, pretende di applicarsi non solo alleamministrazioni diverse dallo Stato per le quali la rappresentanza negozialeè affidata all'ARAN, ma anche alle Province autonome, alle quali l'art. 50,comma 16, del d.lgs. n. 29 del 1993 rimette la scelta tra la istituzione diagenzie tecniche per la contrattazione in ambito provinciale el'utilizzazione dell'ARAN, quale rappresentante della parte pubblica.Ebbene, sia la Provincia autonoma di Trento [
legge provinciale 3 aprile1997, n. 7
(Revisione dell'ordinamento del personale della Provinciaautonoma di Trento)], sia la Provincia autonoma di Bolzano [leggeprovinciale 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personaledella Provincia)] hanno esercitato la facoltà loro riconosciuta nel senso diprovvedere autonomamente, attraverso propri organismi, alla contrattazionecollettiva in ambito provinciale. Pertanto, poiché non è contestato cheentrambe le Province autonome, per la contrattazione collettiva del compartosanità, non si sono avvalse della rappresentanza dell'ARAN, come pure inastratto sarebbe stato possibile, la pretesa dello Stato che contribuiscanoanch'esse al finanziamento dell'ARAN in relazione proprio allacontrattazione per il personale di quel comparto risulta lesiva, ad untempo, delle attribuzioni che statutariamente spettano alle ricorrenti inmateria di stato giuridico ed economico del personale addetto alleistituzioni e enti sanitari (art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, comemodificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992) e della loro autonomiafinanziaria.
3. L'Avvocatura dello Stato, sia negli atti di costituzione che nel corsodella discussione in pubblica udienza, ha sostenuto che il decreto inquestione potrebbe essere interpretato in modo tale da salvaguardare laspeciale posizione di autonomia delle ricorrenti: ad avviso della difesaerariale, infatti, sarebbe evidente che il decreto in tanto potrebbeapplicarsi alle Province autonome, in quanto queste si siano in concretoavvalse delle prestazioni dell'ARAN. La Corte ritiene però che, inconsiderazione non solo della formulazione letterale delle disposizioni deldecreto del Ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999, maanche del suo contenuto, una soluzione meramente interpretativa non siapossibile. Il decreto impugnato, che è attuativo dell'art. 50, comma 8, lettera a), riguarda cioè la contribuzione ordinaria, include espressamentele Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzanotra i destinatari dell'obbligo di contribuzione secondo le modalità in essopreviste. Inoltre, proprio perché applicabile alle Province autonome, ilmedesimo decreto autorizza il Ministero del tesoro a trattenere gli importiritenuti dovuti a titolo di contribuzione in favore dell'ARAN sulle sommespettanti a qualunque titolo alle Province stesse, le quali, a differenzadelle Regioni a statuto ordinario, non ricevono apporti a carico del Fondosanitario nazionale.
Del resto, il fatto che, successivamente alla proposizione degli attualiricorsi per conflitto, il Ministro della funzione pubblica abbia richiesto,ed ottenuto, l'intesa della Conferenza unificata su un decreto ministerialevolto a modificare quello impugnato, per stabilire che le disposizioni inquesto contenute si applicano alle Regioni a statuto speciale e alleProvince autonome solo nel caso in cui si avvalgano, per la contrattazionecollettiva, dell'assistenza dell'ARAN, rende evidente la impossibilità diuna interpretazione del decreto impugnato che salvaguardi la specialeautonomia delle ricorrenti.
4. A seguito dell'accoglimento del motivo di ricorso, fondato sullaillegittimità dell'onere di contribuzione imposto dal decreto ministerialeimpugnato, resta assorbita l'ulteriore censura con la quale di quell'oneresi contestano le modalità di adempimento.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spetta allo Stato imporre alle Province autonome di Trentoe di Bolzano l'obbligo di corrispondere contributi a favore dell'Agenzia perla rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), a titolodi partecipazione alle spese di gestione relative alla contrattazionecollettiva per il personale del comparto sanità e conseguentemente annullail decreto del Ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999concernente "Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN peril comparto Sanità, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29", nella parte in cui si riferisce alle Provinceautonome di Trento e di Bolzano.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
a) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
c) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
d) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
f) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
g) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
h) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
j) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
k) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
Art. 1 (Determinazione dei comparti)
Art. 2 (Comparto dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale)
Art. 3 (Comparto dei dipendenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano)
Art. 4 (Comparto dei dipendenti delle aziende di cura, soggiorno e turismo)
Art. 4/bis (Comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali)
Art. 4/ter (Comparto dei dipendenti del servizio sanitario provinciale)
Art. 5 (Procedure di stipulazione degli accordi)
Art. 6 (Disciplina transitoria per il periodo contrattuale 1988 - 1990)
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
Salario di produttività per l'anno 2000
Salario di produttività per l'anno 2001
Orario di lavoro flessibile
Buoni pasto
Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
CAPO VI
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione intercompartimentale)
Art. 3 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
Art. 4 (Rappresentatività sindacale per le aree dirigenziale, medica e veterinaria)
Art. 5 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
Art. 6 (Norma transitoria sulla rappresentatività sindacale)
Art. 7 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
Art. 8 (Disapplicazione di norme)
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
Art. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)
Art. 2 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare)
Art. 3 (Calcolo del TFR)
Art. 4 (Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR)
Art. 5 (Adesione ai fondi di previdenza complementare)
Art. 6 (Ammontare delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare)
Art. 7 (Destinazione quote TFR ai fondi)
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
Salario di produttività per l'anno 2000
Salario di produttività per l'anno 2001
Orario di lavoro flessibile
Buoni pasto
Art. 11 (Buoni pasto)
Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
CAPO VI
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 5 del 11.01.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 12.04.2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 09.06.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 09.06.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 346 del 29.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
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1988
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1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico