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Corte costituzionale
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Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 18/02/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
Incentivi a favore di imprese agricole volti a favorire il risparmio energetico - Potere regolamentare
Attendere, processo in corso!
Sentenza (24 settembre) 5 ottobre 2001, n. 334; Pres. Vari – Red. Marini
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole dell'11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), assumendo la violazione di diversi parametri statutari (artt. 8, numero 21), 9, numero 9), e 16 dello Statuto; artt. 3 e 4 delle norme di attuazione recate dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; art. 5 della
legge 30 novembre 1989, n. 386
) oltreché la violazione dei principi e regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa provinciale nonché in materia di atti di indirizzo e di coordinamento.
Premette la ricorrente che l'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 173 del 1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), nell'istituire un regime di aiuti a favore delle imprese agricole volti a favorire il risparmio energetico ed incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ne ha demandato la puntuale disciplina ad un successivo regolamento da emanarsi dal Ministro per le politiche
agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con quello dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo stesso decreto, rileva la ricorrente, contiene, tuttavia, all'art. 16 una "norma di salvaguardia" con cui si dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità del decreto stesso "nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti".
Sarebbe, quindi, evidente, ad avviso sempre della ricorrente, che il decreto impugnato, in quanto attuativo del citato d.lgs. n. 173 del 1998, non dovrebbe applicarsi alle province autonome, avuto appunto riguardo alle competenze costituzionali di queste ultime nella materia, disciplinata dallo stesso decreto, dell'agricoltura e dell'utilizzo delle acque pubbliche.
L'applicabilità alla ricorrente del decreto impugnato emergerebbe, invece, dal riferimento espresso alle province autonome contenuto nell'art.3 del decreto e dalla stretta connessione esistente tra tale articolo e gli altri articoli dello stesso decreto.
Ed identiche considerazioni dovrebbero farsi in relazione al potere di monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 3 "qualora a tale potere dovessero darsi connotati autoritativi, quale attività di verifica del rispetto delle regole poste con lo stesso regolamento". Il decreto de quo sarebbe, pertanto, lesivo delle competenze della ricorrente stessa in materia di agricoltura ed utilizzo delle acque pubbliche secondo quanto previsto dagli artt. 8, numero 21), 9, numero 9) e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà di indirizzo e di coordinamento) ed infine dall'art. 5, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria).
2. Con atto del 13 gennaio 2001 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di ogni successiva difesa, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
3. In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie la Provincia autonoma di Trento e la difesa dello Stato.
Secondo quest'ultima sia il decreto impugnato che il d.lgs. n. 173 del 1998 sarebbero stati emanati in adempimento di un obbligo comunitario contenuto nel regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 950/1997 del 20 maggio 1997.
Viene, altresì, dalla stessa difesa evidenziato che, in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), l'applicabilità alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle norme di rango legislativo o regolamentare dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari sarebbe subordinata alla inesistenza di atti normativi di tali soggetti immediatamente attuativi del diritto comunitario.
Sicché, il riferimento espresso, contenuto nell'art. 3 dell'impugnato decreto, alle regioni ed alle province autonome dovrebbe essere interpretato nel senso dell'applicabilità dello stesso decreto alle province autonome "solo in mancanza di una disciplina legislativa provinciale di adeguata attuazione del regolamento comunitario".
La cedevolezza della normativa statale rispetto a quella introdotta in materia di aiuti dalla legislazione provinciale renderebbe, pertanto, inammissibile (per carenza di interesse) o comunque infondato il ricorso proposto.
La difesa della provincia, nel replicare alla memoria della difesa dello Stato, sottolinea, in primo luogo, come il regolamento comunitario n. 950/97 del 20 maggio 1997, essendo stato abrogato in data antecedente al decreto impugnato, non avrebbe potuto logicamente essere da quest'ultimo attuato, rilevando, poi, come il suddetto regolamento non imponga alcun obbligo di attuazione essendo, invece, accordata una mera facoltà di istituire un regime di aiuti per gli investimenti nelle aziende agricole.
Considerato in diritto: 1. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato, in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, perché si dichiari che, con riferimento all'ambito provinciale, non spetta a questo disciplinare, con regolamento ministeriale attuativo del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), il regime degli aiuti previsti in favore delle aziende agricole che realizzino investimenti per la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e per il conseguente annullamento degli artt. 1, 2 e 3 del citato decreto del Ministro per le politiche agricole n. 401 del 1999 che, appunto, contiene la disciplina in questione.
In particolare, la ricorrente ritiene che il provvedimento statale impugnato risulti lesivo delle competenze provinciali, a lei attribuite dallo statuto di autonomia, in materia di agricoltura e di utilizzazione delle acque pubbliche, nella parte in cui:
individua nominativamente i prodotti ed i sottoprodotti agricoli suscettibili di essere qualificati, ai fini dell'applicazione del regolamento, "biomasse" (art. 1, comma 3);
individua, indicando fra esse anche l'energia idraulica, le fonti di energia qualificate come rinnovabili (art. 1, comma 4);
determina la destinazione degli aiuti (art. 2, commi 1 e 3), i requisiti soggettivi per accedere ad essi (ibidem), il tipo, i presupposti, le finalità, la misura, le modalità di calcolo e le condizioni per la concessione degli stessi (art. 2, commi 1, 2, 4, 5 e 6); dispone che l'istruttoria dei progetti, volta alla concessione degli aiuti in questione sia compiuta, da (tutte) le regioni ed anche dalle province autonome, sulla base di indicatori definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome (art. 3, comma 1); prevede una forma di controllo centralizzato sull'attuazione del regime degli aiuti, svolta dal Ministero per le politiche agricole tramite un comitato tecnico (art. 3, comma 2).
2. Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato e fondata sull'assunto che, vertendosi nella specie in tema di adempimento di obblighi comunitari, l'impugnato decreto non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Trento, in forza del principio di cedevolezza della normativa statale alla legislazione provinciale. Ciò che renderebbe la ricorrente stessa priva di interesse all'impugnazione dell'atto asseritamente lesivo.
Il presupposto su cui si basa tale eccezione è palesemente erroneo, in quanto la fonte comunitaria dalla quale sono stati previsti gli aiuti per il risparmio energetico e l'uso delle energie alternative in agricoltura, cioè il regolamento del Consiglio della Comunità europea n.950/97 del 20 maggio 1997, non è impositiva di alcun obbligo a carico degli Stati membri, ma attributiva di una semplice facoltà di istituire un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia (cfr. infatti artt. 4 e 6, comma 1, lett. c), del citato regolamento).
Sicché, del tutto impropriamente risulta nella specie richiamato il principio di cedevolezza della normativa statale alla legislazione provinciale esistente nella specifica materia.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Il d.lgs. n. 173 del 1998 nel prevedere un regime di aiuti in favore delle aziende agricole che realizzino interventi volti a favorire il contenimento dei costi di produzione energetica e ad incentivare l'uso delle energie rinnovabili, ne demanda la puntuale disciplina ad un successivo regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria e, limitatamente alla parte concernente l'uso delle fonti rinnovabili, con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le regioni e le province autonome.
Il medesimo decreto legislativo, con norma definita di "salvaguardia", dispone che le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano alla attuazione delle finalità del decreto stesso "nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti" (art. 16).
Tenuto conto che, secondo lo statuto di autonomia, la Provincia autonoma di Trento, oltre ad essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di agricoltura [art. 8, numero 21), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige)] e di potestà legislativa concorrente in materia di utilizzo delle acque pubbliche, escluse le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, numero 9), del d.P.R. n. 670/1972), è titolare delle potestà amministrative nelle materie e nei limiti in cui può emanare norme legislative (art. 16 del d.P.R. n. 670/1972), è evidente che la disciplina degli aiuti istituiti dal d.lgs. n. 173 del 1998 rientra nella competenza esclusiva della Provincia ricorrente.
Il decreto impugnato, dettando una normativa applicabile alle province autonome, come si desume, quanto all'art. 3, dal tenore testuale della disposizione e, quanto agli artt. 1 e 2, dal fatto che essi, formulando definizioni e dettando disposizioni di carattere generale, sono in rapporto di necessaria connessione con il precitato art. 3, risulta, per quanto detto, lesivo delle competenze costituzionali della ricorrente. E deve essere per tale motivo annullato.
La presente sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano avuto riguardo alla unicità ed identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze in materia di agricoltura e di utilizzo delle acque pubbliche.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo).
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
Disposizioni generali
Trattamento retributivo
Disposizioni particolari per il personale dirigente non medico del comparto del personale per il Servizio sanitario provinciale
Art. 14 (Assetto giuridico e retributivo)
Art. 15
Art. 16 (Salario di produttività)
Disposizioni varie
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
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Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
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Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
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Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
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Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
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Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
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Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
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Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
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