In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
Legittimità delle condizioni poste dallo Stato ai casi di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato ( legge 30 luglio 2010, n. 122)

Sentenza 7 aprile 2014 (10 aprile 2014), n. 89; Pres. Silvestri; Red. Amato

 

Ritenuto in fatto 1.– Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 5 ottobre (reg. ric. n. 99 del 2010), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 24-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all’art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Il comma 24-bis dell’art. 14 stabilisce: «I limiti previsti ai sensi dell’articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti».

Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, con la norma impugnata lo Stato darebbe luogo ad un’ingerenza significativa nella competenza legislativa primaria della ricorrente in materia di organizzazione degli uffici e del personale (art. 8, primo comma, numero 1, dello statuto speciale), nonché di finanza locale (Titolo VI dello statuto speciale), dettando condizioni e limitazioni restrittive in merito all’assunzione del personale provinciale ed alla predisposizione delle relative risorse.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e infondate.

2.1.– In via preliminare, l’Avvocatura generale eccepisce la tardività del ricorso proposto avverso le norme del d. l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive.

2.2. – Nel merito, prima di esaminare le singole censure, la difesa statale si sofferma sul contesto economico in cui si inseriscono le norme impugnate, sottolineando come il d. l. n. 78 del 2010 sia stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare stabilità finanziaria al Paese nella sua interezza e di rafforzare la competitività sui mercati economici e finanziari.

Pertanto, secondo la difesa statale, le misure adottate non possono essere sezionate, ma vanno viste ed esaminate nel loro complesso, in quanto l’una sorregge l’altra per raggiungere insieme le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico.

Da questo punto di vista si tratterebbe di interventi rientranti nella competenza statale del «coordinamento della finanza pubblica», idonea a vincolare anche le Regioni speciali e le Province autonome.

D’altra parte, argomenta l’Avvocatura generale, quando sopravvengono circostanze di straordinaria necessità ed urgenza, non può pretendersi che si esplichino le modalità di concertazione previste dai rispettivi statuti speciali. Anzi, lo Stato, avendo la responsabilità della politica economica nazionale, deve poter intervenire con la dovuta urgenza e rapidità, nell’interesse dell’intera comunità.

Se ne deve concludere, secondo l’Avvocatura, che, nella ricorrenza di situazioni eccezionali, «possa derogarsi anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5), e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10), che contenuti nella premessa alla prima parte della Costituzione si impongono a tutti, Stato e autonomie comprese».

Quanto alle singole censure, la difesa statale ritiene che il comma 24-bis dell’art. 14 non violi lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto porrebbe un principio di riforma economico-sociale, a favore dei lavoratori precari, difficilmente contestabile nella situazione sociale attuale.

3.– L’udienza di discussione, originariamente fissata in data 7 giugno 2011, è stata oggetto di plurimi rinvii per pendenza di una trattativa tra le parti al fine di pervenire ad un componimento bonario delle contrapposte posizioni.

In data 1° ottobre 2013 la Provincia di Bolzano ha depositato istanza di trattazione in quanto la trattativa di cui sopra non ha prodotto l’esito auspicato.

In prossimità della nuova udienza la Provincia ricorrente e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate, rispettivamente, nel ricorso e nell’atto di costituzione, nonché nelle memorie precedentemente prodotte.

3.1.– In particolare, l’Avvocatura generale sottolinea che l’art. 14, comma 24-bis, sarebbe una norma più favorevole per la Provincia autonoma, poiché le consente di superare i limiti di spesa posti dall’art. 9, comma 28, e dunque non potrebbe ledere la sua autonomia statutaria.

3.2.– Ad avviso della ricorrente, invece, la norma impugnata, pur derogando all’art. 9, comma 28, ne replicherebbe i profili di incostituzionalità, in quanto assoggetterebbe a nuovi limiti l’autonomia di spesa della Provincia autonoma in materia di personale.

Con la norma in esame, infatti, lo Stato, esprimendo un favor per i lavoratori assunti a tempo determinato, si sostituirebbe alla Provincia nella gestione delle politiche assunzionali, sia nel circoscrivere l’operatività della deroga ai limiti di cui all’art. 9 al solo regime di prorogatio di tali rapporti di lavoro, sia esplicitamente imponendo alla Provincia autonoma di assegnare priorità nelle assunzioni al personale precario. In tal modo il legislatore statale avrebbe introdotto misure di dettaglio palesemente lesive della competenza provinciale.

Considerato in diritto 1.– Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 5 ottobre (reg. ric. n. 99 del 2010), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 24-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all’art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La disposizione impugnata stabilisce che le Regioni speciali e gli enti territoriali facenti parte di tali Regioni, in caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possano superare il limite imposto dall’art. 9, comma 28, a condizione che reperiscano risorse aggiuntive attraverso misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. La norma prevede, inoltre, un criterio di priorità per le assunzioni dei lavoratori a tempo determinato in regime di proroga.

In tal modo, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, lo Stato darebbe luogo ad un’ingerenza significativa nella competenza legislativa primaria della ricorrente in materia di organizzazione degli uffici e del personale (art. 8, primo comma, numero 1, dello statuto speciale), nonché di finanza locale (Titolo VI dello statuto speciale), dettando condizioni e limitazioni restrittive in merito all’assunzione del personale provinciale ed alla predisposizione delle relative risorse.

2.– Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente, deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L’Avvocatura generale dello Stato sostiene, in particolare, che il ricorso sia tardivo, perché proposto avverso disposizioni del d. l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive delle competenze regionali. Tali disposizioni, dunque, avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine di decadenza di cui all’art. 127, secondo comma, Cost., decorrente dalla data di pubblicazione del decreto-legge.

L’eccezione non può essere accolta.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l’impugnazione a dopo l’entrata in vigore» della relativa legge di conversione, perché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l’iniziativa d’investire la Corte non rischia di essere vanificata dall’eventualità di una mancata conversione» (ex plurimis, sentenza n. 232 del 2011).

D’altra parte, con specifico riguardo all’impugnato comma 24-bis, tale norma risulta inserita nell’art. 14 del d. l. n. 78 del 2010 in sede di conversione ad opera della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dunque la stessa eccezione di inammissibilità del ricorso si fonda su un presupposto del tutto erroneo.

3.– Sempre in via preliminare, la Corte osserva che i giudizi avverso il d. l. n. 78 del 2010 sono stati promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla base di una delibera adottata in via d’urgenza dalla Giunta, ai sensi dell’art. 44, numero 5), dello statuto speciale. In tali casi, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente (sentenza n. 142 del 2012).

Nel caso di specie non rileva la tempestività di siffatta ratifica e del relativo deposito, in quanto questa Corte ha più volte ribadito che per i ricorsi promossi prima della citata sentenza sussistono gli estremi dell’errore scusabile già riconosciuto in ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto che tale profilo di inammissibilità a lungo non è stato rilevato, sì da ingenerare affidamento nelle parti in ordine ad una interpretazione loro favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203 del 2012, n. 202 del 2012, n. 178 del 2012 e n. 142 del 2012).

Il ricorso è perciò sotto tale aspetto ammissibile.

4.– Nel merito la difesa dello Stato premette che il d. l. n. 78 del 2010 è stato adottato per far fronte con urgenza ad una grave crisi economica internazionale. L’eccezionalità della situazione, sempre ad avviso dell’Avvocatura, consentirebbe allo Stato di derogare «alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5), e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10), che contenuti nella premessa alla prima parte della Costituzione si impongono a tutti, Stato e autonomie comprese».

Questo assunto non può essere condiviso. Le disposizioni costituzionali evocate dalla parte resistente, infatti, non consentono allo Stato di derogare al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, neppure in situazioni eccezionali. In particolare, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, «il principio salus rei publicae suprema lex esto non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l’emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale» (sentenza n. 151 del 2012).

5.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 24-bis, del d. l. n. 78 del 2010, non è fondata.

5.1.– La disposizione impugnata stabilisce che «I limiti previsti ai sensi dell’articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno». Esso, infine, prevede che «Le predette amministrazioni pubbliche, per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti».

È bensì vero che tale disposizione si colloca tra quelle che la rubrica dell’art. 14 riconduce nominalmente al patto di stabilità interno, ma il suo contenuto normativo – nel quale il patto non è neppure menzionato – la connette strettamente all’art. 9, comma 28, che questa Corte ha qualificato come principio di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo, nella sentenza n. 61 del 2014).

Né tale connessione genetica e normativa ribadisce nei confronti delle Regioni speciali il limite posto dall’art. 9, comma 28, perché, al contrario, consente a tali Regioni e alle Province autonome di derogare ad esso, prevedendo che possano procedere a nuove assunzioni nella misura in cui riescano a reperire le necessarie risorse. Si tratta, dunque, di una norma più favorevole per la Provincia autonoma, che risulta priva di qualsivoglia portata lesiva.

5.2.– Quanto infine all’ultimo periodo del comma 24-bis, esso stabilisce un criterio di priorità «per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti», disponendo che le amministrazioni pubbliche interessate attingano prioritariamente ai lavoratori a tempo determinato in regime di proroga, «salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti». Vi è dunque una preferenza espressa dal legislatore statale, derogabile da quello regionale.

Nel dare un’indicazione in termini di “priorità” rispetto ai lavoratori da assumere, infatti, il legislatore statale non pone vincoli rigidi, ma lascia alle singole amministrazioni la scelta in ordine alle assunzioni da operare, con la sola richiesta di motivazione, ove necessitino di profili professionali specifici.

Pertanto, non si tratta di una norma di dettaglio, ma di una norma che prescrive un criterio generale e impone di motivare le eventuali determinazioni regionali difformi da tale criterio.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 24-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento all’art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionActiond) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5-6
ActionActione) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionActionArt. 1-3.   
ActionActionArt. 4 (Partecipazione ad enti)
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13-14.   
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18 (Clausola d'urgenza)
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionp) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionq) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActions) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionActiont) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionv) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionw) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 
ActionActionx) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActioni) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionActionj) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActionArt. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
ActionActionArt. 2 (Stato di previsione della spesa)
ActionActionArt. 3 (Quadro generale riassuntivo)
ActionActionArt. 4 (Spese obbligatorie)
ActionActionArt. 5 (Spese impreviste)
ActionActionArt. 6 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)
ActionActionArt. 7 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l’attuazione del SIOPE)
ActionActionArt. 8 (Gestione dei residui)
ActionActionArt. 9 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
ActionActionArt. 10 (Bilancio triennale 2015-2017)
ActionActionArt. 11 (Entrata in vigore)
ActionActionBILANCIO DI PREVISIONE
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionPREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO
ActionActionINDENNITÀ DI COORDINAMENTO
ActionActionArt. 10 (Incarico ed indennità di coordinamento)
ActionActionINDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionVALUTAZIONE
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionAllegato 1
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
ActionActionAllegato 4
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionArt. 1 (Campo di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Finalità dei permessi)
ActionActionArt. 3 (Contingente provinciale e modalità di riparto)
ActionActionArt. 4 (Tempi e modalità di presentazione delle domande)
ActionActionArt. 5 (Documentazione delle domande)
ActionActionArt. 6 (Formazione delle graduatorie)
ActionActionArt. 7 (Durata e modalità di fruizione dei permessi)
ActionActionArt. 8 (Articolazione dei permessi e sostituzione)
ActionActionArt. 9 (Giustificazione dei permessi)
ActionActionArt. 10 (Diritto di informazione)
ActionActionArt. 11 (Controversie interpretative)
ActionActionArt. 12 (Validità dell'accordo)
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionArt. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Adesione ai fondi pensione complementare)
ActionActionArt. 3 (Contribuzione)
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2 (Interruzione dell'aspettativa per il personale con prole e del permesso per motivi educativi)
ActionActionArt. 3 (Trattamento di fine rapporto)
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico