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In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
Decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 - obbligo di adeguare i propri ordinamenti alla previsione di un numero ridotto di componenti degli organi di amministrazione e controllo - prevalenza del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica su qualsiasi potestà legislativa regionale

Sentenza 7 maggio (15 maggio 2014), n. 127; Pres. Silvestri; Red. Mazzella

 

Ritenuto in fatto 1.– Con ricorso notificato il 24 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2012 e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell’anno 2012, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 4, primo comma, numero 1), 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.1.– La Regione deduce che la norma impugnata dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza.

La ricorrente aggiunge che, a sua volta, l’art. 6, comma 5, del d. l. n. 78 del 2010 stabilisce che «tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti»; che, in ogni caso, «le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma»; che, infine, «La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli».

1.2.– La difesa regionale sostiene che la norma censurata, imponendo alle Regioni e agli enti locali situati nel loro territorio di adeguare i propri ordinamenti in modo che gli enti pubblici (o comunque gli organismi strumentali) sottoposti alla loro vigilanza abbiano organi di amministrazione e controllo costituiti da un numero fisso e ridotto di componenti, vìola l’autonomia di cui gode, in generale, ogni Regione, poiché non può essere considerata come un principio di coordinamento della finanza pubblica e, dunque, non può far scattare un dovere di adeguamento anche a prescindere da quanto disposto dall’art. 79 dello statuto di autonomia speciale.

A conforto di tale conclusione, la ricorrente ricorda che, nella sentenza n. 182 del 2011, questa Corte ha affermato che l’art. 6 del d. l. n. 78 del 2010 «non intende imporre alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa». Ad avviso della Corte, il comma 20 del menzionato art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall’art. 6, l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell’art. 6».

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sostiene che da queste considerazioni discende l’illegittimità di norme che pretendessero di vincolare le Regioni specificamente al rispetto di uno dei vincoli posti dall’art. 6. Nella fattispecie, quello risultante dal comma 5 di tale articolo costituisce un limite ad una voce minuta di spesa, non transitorio e che non lascia margine di scelta alle Regioni, indicando già il modo per conseguire il risparmio.

1.3.– L’illegittimità della norma – continua la ricorrente – sussiste anche in riferimento a quanto disposto dallo statuto di autonomia speciale. In particolare, ad avviso della difesa regionale, poiché l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011 contiene una norma volta al coordinamento finanziario, la sua applicazione alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si pone in contrasto con l’art. 79, commi 1, 2 e 3, terzo periodo, del d.P.R. n. 670 del 1972, perché introduce per la Regione stessa una modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica diversa ed aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla menzionata norma statutaria e parifica la ricorrente alle Regioni ordinarie, mentre l’art. 79 in più punti esclude l’applicazione alla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol delle misure valevoli per le altre Regioni.

1.4.– La ricorrente denuncia, poi, la violazione degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto di autonomia speciale e del principio di leale collaborazione, perché una fonte primaria ordinaria, adottata unilateralmente, non è abilitata a derogare ad una norma statutaria, adottata con la speciale procedura di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 670 del 1972.

1.5.– La difesa regionale sostiene, infine, che l’illegittimità costituzionale permarrebbe anche qualora si considerasse prevalente la materia dell’organizzazione amministrativa, poiché la ricorrente è titolare di competenza legislativa primaria in tale materia, la quale comprende anche l’organizzazione degli enti collegati; ciò in virtù dell’art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto di autonomia speciale, norma che sarebbe violata dalla disposizione censurata, perché questa pretende di vincolare la Regione ad una norma di dettaglio, che, invece, non può condizionare la potestà legislativa regionale primaria.

2.– Con atto depositato l’11 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito fuori termine.

3.– Con ricorso notificato il 24 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2012 e iscritto al n. 34 del registro ricorsi dell’anno 2012, la Provincia autonoma di Trento ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., agli artt. 8, primo comma, numero 1), 79, 80, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, e all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

3.1.– In riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, la ricorrente svolge argomentazioni analoghe a quelle della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol riportate ai punti 1.2., 1.3. e 1.4.

3.2.– In riferimento agli artt. 8, numero 1), e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, la Provincia autonoma di Trento afferma che il primo le attribuisce potestà normativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», mentre il secondo – integrato dall’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 268 del 1992 – prevede la competenza legislativa provinciale concorrente in materia di finanza locale. Tali precetti statutari sono violati dall’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011 a causa della sua natura di norma di dettaglio.

4.– Con atto depositato l’11 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito fuori termine.

5.– Con ricorso notificato il 23-28 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 29 febbraio 2012 e iscritto al n. 38 del registro ricorsi dell’anno 2012, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011, in riferimento al combinato disposto degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

La ricorrente afferma di impugnare la menzionata norma statale per gli stessi motivi esposti nel suo precedente ricorso con il quale aveva censurato il d. l. n. 78 del 2010. Aggiunge che l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011 incide indebitamente sulla sua competenza in materia di finanza regionale e di ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione, nonché sulla sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia respinto.

6.1.– Preliminarmente la difesa dello Stato eccepisce l’inammissibilità del ricorso, nel quale difetta sia una precisa interpretazione delle norme impugnate, sia un analitico riferimento delle stesse ai precetti costituzionali invocati come parametri, i quali sono promiscuamente indicati senza alcuna distinzione relativamente alla presunta rilevanza viziante di ciascuno di essi.

6.2.– Nel merito, il resistente sostiene che l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011 si fonda sul presupposto che anche le agenzie, gli enti e gli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla vigilanza delle Regioni comportano rilevanti costi per la finanza pubblica complessivamente intesa. Pertanto lo Stato è competente a definire la cornice di compatibilità finanziaria entro la quale si deve svolgere la potestà organizzativa regionale in materia. Né, ad avviso della difesa dello Stato, la norma impugnata è tale da sopprimere completamente lo spazio di autonomia della Regione nel provvedere all’organizzazione degli enti in questione.

7.– Con ricorso notificato il 24 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 1° marzo 2012 e iscritto al n. 40 del registro ricorsi dell’anno 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 16, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

7.1.– La ricorrente lamenta che la norma statale censurata vìola gli artt. 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e i principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, perché contenuta in un decreto-legge (e non in una legge statale) con il quale lo Stato ha provveduto unilateralmente e senza una previa intesa con le Province autonome, ad incidere sui rapporti finanziari con tali enti. Infatti, continua la difesa provinciale, la disposizione censurata introduce modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate fra il Governo e le due Province autonome di Trento e di Bolzano nel 2009 (cosiddetto Accordo di Milano) al fine di definire il concorso delle Province medesime agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale; disposizioni poi recepite nell’art. 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010).

Inoltre la Provincia autonoma di Bolzano lamenta che l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011 altera la misura del suo concorso al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, così come definito dall’art. 79 dello statuto di autonomia speciale, comportando conseguentemente la sua sostanziale modifica senza l’osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli artt. 103, 104 e 107 dello stesso statuto.

7.2.– La ricorrente ricorda, poi, di essere titolare della potestà legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, ed in particolare in quella di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» ai sensi dell’art. 8, primo comma, numero 1), dello statuto di autonomia speciale e della relativa potestà amministrativa ai sensi del successivo art. 16. Aggiunge che l’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 definisce i termini e le modalità del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Pertanto lo Stato non può imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della materia dell’«ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» di loro competenza, l’adeguamento, entro un anno, degli organi di amministrazione e di controllo e del collegio dei revisori degli enti strumentali sottoposti alla loro vigilanza. Infatti, si tratta di una specifica misura di contenimento della spesa pubblica, direttamente riferita alle Province autonome ed agli enti locali del rispettivo territorio.

8.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo che il ricorso sia respinto.

Il resistente sostiene che l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011 contiene misure di coordinamento della finanza pubblica adottate in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del contenimento del deficit di bilancio in un momento particolarmente difficile per la tenuta complessiva del sistema economico italiano, onde esso non è lesivo dell’autonomia finanziaria regionale, la quale deve comunque esercitarsi in armonia con i principi della solidarietà nazionale e conseguentemente accettare temporanee compressioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma, poi, che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che simili vincoli valgono anche per gli enti ad autonomia speciale.

9.– Le ricorrenti e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie.

9.1.– La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento affermano che questa Corte, con la sentenza n. 263 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma statale simile all’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011, sulla base di considerazioni valide anche con riferimento a quest’ultima diposizione.

La Provincia autonoma di Trento aggiunge che, a seguito della modifica dell’art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972 introdotta dall’art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), la sua potestà legislativa in materia di finanza locale ha assunto rango primario. Ciò comporta un rafforzamento delle censure avanzate sotto tale profilo ovvero, trattandosi di modificazione intervenuta dopo l’emanazione della norma impugnata, la cessazione del vincolo da essa imposto agli enti locali.

9.2.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste afferma che l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011, rendendo obbligatorio l’adeguamento al disposto dell’art. 6, comma 5, del d. l. n. 78 del 2010, eccede dai limiti della competenza statale concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», perché impedisce agli enti territoriali di rimodulare in modo discrezionale – seppur nel rispetto del limite complessivo di risparmio previsto – le riduzioni di spesa stabilite dal predetto art. 6.

9.3.– La Provincia autonoma di Bolzano sostiene che solamente norme effettivamente costituenti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica possono essere considerati vincolanti anche per gli enti ad autonomia speciale. Invece la norma censurata impone, attraverso il rinvio all’art. 6, comma 5, del d. l. n. 78 del 2010, puntuali misure di riorganizzazione delle agenzie, degli enti e degli organismi strumentali sottoposti alla vigilanza della Provincia, individuando non solamente il fine di contenimento della spesa, ma anche il mezzo attraverso il quale esso deve essere realizzato.

La ricorrente aggiunge che l’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 disciplina compiutamente la materia della partecipazione della Provincia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e, nella sua qualità di norma statutaria, può essere modificata solamente attraverso il meccanismo delineato dai successivi artt. 103 e 104.

9.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le argomentazioni riportate in precedenza, al punto 8.

Considerato in diritto 1.– Con distinti ricorsi, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza.

L’art. 6, comma 5, del d. l. n. 78 del 2010 stabilisce che «tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti»; che, in ogni caso, «le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma»; che, infine, «La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli».

1.1.– La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento affermano che la norma impugnata vìola l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché il comma 5 dell’art. 6 del d. l. n. 78 del 2010 costituisce un limite ad una voce minuta di spesa, non transitorio e che non lascia margine di scelta alle Regioni, indicando già il modo per conseguire il risparmio.

1.2.– Le medesime ricorrenti lamentano che, qualora si considerasse prevalente la materia dell’organizzazione amministrativa, sarebbero lesi gli artt. 4, primo comma, numero 1), e 8, primo comma, numero 1), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), i quali, rispettivamente, attribuiscono alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla Provincia autonoma di Trento competenza legislativa primaria in materia di organizzazione amministrativa (compresa quella degli enti collegati) e di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, mentre la norma censurata pretende di vincolarle ad una norma di dettaglio.

1.3.– La Provincia autonoma di Bolzano sostiene che la norma censurata contrasta con gli artt. 8, primo comma, numero 1), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, che attribuiscono ad essa la potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e la correlativa potestà amministrativa.

1.4.– La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le due Province autonome affermano che l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011 vìola anche l’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, perché introduce per esse una modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica diversa ed aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla menzionata norma statutaria, parificando la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento alle Regioni ordinarie ovvero modificando sostanzialmente il predetto art. 79 senza l’osservanza delle procedure prescritte dagli artt. 103, 104 e 107 dello statuto di autonomia speciale.

1.5.– La Provincia autonoma di Trento asserisce altresì che l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011, avendo natura di norma di dettaglio, lede l’art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, integrato dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), il quale prevede la sua competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale.

1.6.– La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le due Province autonome, infine, sostengono che la norma impugnata contrasta con gli artt. 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e con il principio di leale collaborazione, perché una fonte primaria ordinaria, adottata unilateralmente, non è abilitata a derogare ad una norma statutaria, adottata con la speciale procedura di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 670 del 1972.

1.7.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste afferma che l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011 vìola il combinato disposto degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonchè gli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), poiché incide indebitamente sulla sua competenza in materia di finanza regionale e di ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione, nonché sulla sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2.– Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalle ricorrenti, i giudizi debbono essere riuniti per essere decisi con la stessa sentenza.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della questione promossa dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, poiché l’atto della ricorrente difetterebbe sia di una precisa interpretazione delle norme impugnate, sia di un analitico riferimento delle stesse ai precetti costituzionali invocati come parametri.

L’eccezione non è fondata, poiché è chiaro il vulnus alle proprie prerogative costituzionalmente protette lamentato dalla ricorrente. Questa si duole del fatto che la norma denunciata, a causa del suo carattere di dettaglio, incide indebitamente sulla competenza di cui essa gode in alcune materie (finanza regionale, ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione, coordinamento della finanza pubblica); contestualmente, la ricorrente elenca tutte le norme di rango costituzionale che prevedono quei titoli competenziali, onde non v’è possibilità di equivoco né sui parametri asseritamente violati, né sulle ragioni dedotte dalla Regione a sostegno della propria tesi secondo cui vi sarebbe contrasto con quei parametri.

4.– Nel merito, le questioni promosse dalle ricorrenti non sono fondate.

Questa Corte ha già affermato che l’art. 6 del d. l. n. 78 del 2010 è espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica diretto a realizzare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi (sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011). Analoga natura è stata riconosciuta a specifici precetti contenuti nel predetto art. 6, come quello del comma 2 – secondo cui la partecipazione agli organi collegiali di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche deve essere gratuita – (sentenza n. 161 del 2012), e quello del successivo comma 3 – che dispone la riduzione del dieci per cento dei compensi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni – (sentenza n. 218 del 2013).

Anche l’art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011, prevedendo un generale limite massimo al numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei collegi dei revisori dei conti costituiti negli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome, costituisce espressione della «scelta di fondo» (sentenza n. 23 del 2014) di riduzione dei costi degli apparati amministrativi espressa dal legislatore statale con l’art. 6 del d. l. n. 78 del 2010 e, dunque, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Da tale conclusione discende la non fondatezza di tutti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle quattro ricorrenti.

In particolare, non è violato l’art. 117, terzo comma, Cost., appunto perché la norma impugnata è frutto del legittimo esercizio, da parte dello Stato, della sua potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

Neppure è configurabile una lesione degli artt. 4, primo comma, numero 1), e 8, primo comma, numero 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alla Regione e alla Provincia autonoma di Trento competenza legislativa primaria in materia di organizzazione amministrativa (compresa quella degli enti collegati) e, rispettivamente, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto: infatti, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dall’accertata natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma consegue la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale (tra le altre, sentenza n. 151 del 2012).

Per la medesima ragione non sussiste contrasto con gli artt. 8, primo comma, numero 1), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, che attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e la relativa potestà amministrativa.

Quanto all’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, che introduce per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le Province autonome specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, questa Corte ha già affermato (sentenze n. 221 del 2013 e n. 99 del 2014) che tale norma statutaria detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica (tra le quali rientra quella oggetto del presente giudizio) la Regione e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali, per cui il citato art. 79 non modifica l’obbligo della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di adeguare la loro legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

Neppure sussiste contrasto con l’art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, integrato dall’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992, il quale prevede la competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento in materia di finanza locale, poiché dall’accertata natura di principio fondamentale della norma statale impugnata discende la legittimità dell’incidenza della censurata disposizione sull’autonomia di spesa delle Regioni (da ultimo, sentenza n. 151 del 2012).

Non sono violati, poi, gli artt. 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e il principio di leale collaborazione, perché la norma censurata non comporta alcuna variazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.

Infine, non sono fondati i profili di illegittimità costituzionale evidenziati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in riferimento al combinato disposto degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., e 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonchè agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta (i quali attribuiscono alla Regione competenza in materia di finanza regionale e di ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione, nonché competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica), perché, come già detto, dall’accertata natura di principio fondamentale discende la legittimità dell’incidenza della censurata disposizione sia sull’autonomia di spesa delle Regioni, sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), agli artt. 4, primo comma, numero 1), 8, primo comma, numero 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

 

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