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In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
Legittimità del blocco degli stipendi dei pubblici dipendenti fino al 2013 ( legge 20 luglio 2010 n. 122)

Sentenza 24 marzo 2014 (28 marzo 2014), n. 61; Pres. Silvestri; Red. Mazzella

 

Ritenuto in fatto 1.– Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 e iscritto al n. 99 del registro ricorsi dell’anno 2010, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

1.1.– La ricorrente premette il contenuto dell’art. 9, commi 1, 2, 2-bis e 3, del d. l. n. 78 del 2010.

Il comma 1 dispone che «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14».

Il comma 2 stabilisce che «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull’intero importo dell’indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all’articolo 21 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma».

Il comma 2-bis prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».

Il comma 3 dispone che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi».

La ricorrente afferma che tali norme si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il richiamo, in esse contenuto, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Tanto premesso, la ricorrente sostiene che le predette disposizioni agiscono direttamente su singole voci di spesa, come in particolare nei casi dei commi 2, 2-bis e 3 dell’art. 9, introducendo vincoli dettagliati e modalità specifiche di realizzazione dell’obiettivo di contenimento della spesa per il personale pubblico provinciale. Esse sarebbero, pertanto, lesive dell’autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia autonoma dalle norme del Titolo VI dello statuto di autonomia speciale e dall’art. 119 Cost., e della competenza legislativa primaria della ricorrente in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti» (art. 8, numero 1, dello statuto speciale).

1.2.– La ricorrente censura anche l’art. 9, comma 4, del d. l. n. 78 del 2010, il quale stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, relativi al biennio 2008-2009 non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento; tale divieto (che non vale per il comparto sicurezza-difesa, né per i vigili del fuoco) si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del d. l. n. 78 del 2010 e determina l’inefficacia delle clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi.

Al riguardo, la difesa provinciale deduce che esso non esclude con certezza dall’àmbito della sua applicazione le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti riconducibili all’ordinamento provinciale. La ricorrente chiede, pertanto, che sia chiarito che nella locuzione amministrazioni pubbliche contenuta nella predetta norma non siano comprese le Province autonome, e più in generale i comparti di contrattazione collettiva provinciale, nonché gli enti facenti capo all’ordinamento provinciale. Così interpretata, la disposizione statale non comporterebbe alcuna lesione delle prerogative provinciali.

1.3.– La Provincia autonoma di Bolzano riporta nel proprio ricorso, poi, il testo del comma 28 (a norma del quale «A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto- legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l’attivazione della procedura per l’individuazione delle risorse di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009») e del comma 29 (il quale stabilisce che «Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo») dell’art. 9 del d. l. n. 78 del 2010.

La ricorrente deduce che tali norme sono lesive della sua autonomia finanziaria, introducendo specifiche misure di dettaglio sostanzialmente autoapplicative e corredate di sanzioni che escludono l’esercizio della potestà legislativa di adeguamento.

2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

2.1.– Preliminarmente la difesa dello Stato eccepisce la tardività del ricorso proposto contro norme già contenute nel d. l. n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive.

2.2.– Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che il predetto decreto-legge è stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare la stabilità finanziaria del Paese nella sua interezza. Le disposizioni in esso contenute, pertanto, devono essere esaminate nel loro complesso, poiché ognuna sorregge le altre al fine di raggiungere le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico. Si tratterebbe, in particolare, di interventi normativi tutti rientranti nella competenza statale del «coordinamento della finanza pubblica» e che trovano fondamento nei principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.), nonché in quelli correlati del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), della pari dignità (art. 114 Cost.), del fondo perequativo (art. 119 Cost.), della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e degli altri doveri espressi dagli artt. 41-47, 52 e 54 della Costituzione.

2.2.1.– L’Avvocatura generale dello Stato deduce altresì che, poiché le norme impugnate sono dirette a consolidare il patto di stabilità esterno ed interno, esse si applicano anche alle Province autonome, poiché pure su di esse grava il dovere di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, condizionati anche dagli obblighi comunitari.

2.2.2.– Il resistente aggiunge che erroneamente la ricorrente ha affermato che, per essa, l’unico modo per concorrere alla tutela del patto di stabilità sarebbe la stipulazione dell’accordo previsto dall’art. 79, comma 3, dello statuto speciale. Infatti quest’ultima disposizione si riferisce alle misure amministrative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non a quelle legislative, regolate dal successivo comma 4 dello stesso art. 79.

La difesa dello Stato continua affermando che la modifica dell’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 introdotta dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), afferisce principalmente all’attuazione del federalismo fiscale, sulla base di quanto stabilito dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), concernente il concorso degli enti ad autonomia speciale al perseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, mentre le misure di contenimento della spesa pubblica previste dal d. l. n. 78 del 2010 sono rivolte a fronteggiare la contingente situazione di crisi economico-finanziaria e l’esclusione della loro applicabilità agli enti ad autonomia speciale pregiudicherebbe il conseguimento degli obiettivi del predetto decreto-legge.

Inoltre, in situazioni di straordinaria necessità ed urgenza, potrebbe derogarsi anche alle procedure statutarie in ragione dell’esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale, dell’unità della Repubblica e della responsabilità internazionale dello Stato.

2.3.– Con specifico riferimento alle censure rivolte alle disposizioni contenute nell’art. 9 del d. l. n. 78 del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che esse concernono la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, vale a dire uno degli aggregati di spesa più consistenti e di rilevanza strategica ai fini dell’attuazione del piano di stabilità interno, con conseguente sottrazione di tali disposizioni ad ogni censura di interesse regionale, anche perché si tratta di norme non permanenti, ma transitorie.

Inoltre i limiti ai rinnovi contrattuali da finanziare (art. 9, comma 4) o il blocco economico alle progressioni in carriera (art. 9, comma 21) non contrasterebbero né con l’art. 36 Cost. (poiché, secondo la difesa dello Stato, «chi può dire cosa accadrà l’anno prossimo»), né con l’art. 39 Cost. (dovendo la contrattazione collettiva svolgersi nel quadro di compatibilità finanziaria posto dalla legge).

L’art. 9, comma 28, del d. l. n. 78 del 2010 conterrebbe, poi, una disposizione di principio, cui le Regioni debbono adeguarsi.

Inoltre l’Avvocatura generale dello Stato ricorda che, con la sentenza n. 151 del 2010, questa Corte ha stabilito che la disciplina del rapporto di pubblico impiego è riconducibile alla materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.

3.– Nel corso del giudizio di legittimità costituzionale le parti hanno depositato alcune memorie.

3.1.– La Provincia autonoma di Bolzano deduce l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, richiamando l’orientamento della Corte circa la possibilità di impugnazione di disposizioni contenute in un decreto-legge anche dopo la conversione in legge dello stesso.

Nel merito la ricorrente afferma che le modificazioni all’art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78 del 2010 apportate dall’art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), e quelle al comma 28 dello stesso art. 9 introdotte dall’art. 4-ter, comma 12, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, dall’art. 9, comma 12, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto «IVA» e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, dall’art. 6, comma 3, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’art. 9, comma 8, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, non incidono sull’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale promosse, le quali possono quindi essere considerate trasferite sul nuovo testo delle disposizioni censurate.

La Provincia autonoma di Bolzano aggiunge che dalla sentenza n. 223 del 2012, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d. l. n. 78 del 2010 nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro, discende la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione da essa ricorrente promossa, limitatamente al profilo appena descritto.

La difesa provinciale, poi, afferma che, pur volendo considerare le disposizioni contenute nell’art. 9 del d. l. n. 78 del 2010 come principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», occorre tener presente che, in virtù del particolare regime di autonomia finanziaria riconosciuto alla Provincia autonoma dall’art. 79 dello statuto speciale, esse sono comunque illegittime, poiché introducono in via unilaterale misure e strumenti per il conseguimento del generale obiettivo del contenimento della spesa pubblica.

Inoltre, i commi 28 e 29 dell’art. 9 del d. l. n. 78 del 2010, risolvendosi in prescrizioni di dettaglio ed escludendo qualsiasi margine determinativo in capo alla Provincia, comportano l’introduzione in capo alla stessa ricorrente di un obbligo di contribuzione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che si aggiunge illegittimamente a quelli previsti dall’art. 79 dello statuto di autonomia speciale.

3.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri riafferma che le previsioni contenute nell’art. 9 del d. l. n. 78 del 2010 soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte affinché le norme statali che impongono limiti alla spesa di Regioni ed enti locali possano qualificarsi come principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica». Infatti, esse pongono solamente obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica (intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente), senza prevedere strumenti o modalità per il loro perseguimento.

L’Avvocatura generale dello Stato sostiene, inoltre, che il d. l. n. 78 del 2010 costituisca la prima di quattro manovre economiche che l’evolversi di una grande crisi economica internazionale ha indotto il Governo ad adottare in via d’urgenza al fine di assicurare la stabilità finanziaria del Paese (la difesa dello Stato ha anche richiamato, al riguardo, la sentenza n. 310 del 2013 di questa Corte). In un simile contesto, deve riconoscersi allo Stato la possibilità di intervenire in ogni materia, in forza dei principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’unitarietà dello Stato (art. 5 Cost.), dell’appartenenza all’Unione europea (art. 11 Cost.), della sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell’unità giuridica ed economica della Nazione (art. 120 Cost.).

Con specifico riferimento alle censure rivolte alle disposizioni contenute nell’art. 9 del d. l. n. 78 del 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ribadisce la loro infondatezza perché le norme impugnate costituiscono principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» (commi 1, 2, 2-bis, 28, 29) ovvero sono riconducibili alla materia dell’«ordinamento civile» (commi 1, 2, 2-bis, 3, 4) e a quella della «perequazione delle risorse finanziarie» (comma 2-bis). In proposito, la difesa dello Stato ricorda anche che, con le sentenze n. 173 e n. 215 del 2012, questa Corte ha dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Considerato in diritto 1.– La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.1.– L’art. 9, comma 1, del d. l. n. 78 del 2010 stabilisce che, negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2010.

La ricorrente afferma che la norma vìola l’art. 119 Cost., poiché concerne una specifica voce di spesa e fissa con precisione la misura del taglio, ledendo l’autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia. Quest’ultima aggiunge che la norma contrasta anche con le disposizioni contenute nel Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, poiché impone limiti a minute voci di spesa e stabilisce le specifiche modalità di contenimento delle stesse. Infine, ad avviso della difesa provinciale, la norma impugnata vìola l’art. 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, perché invade la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti».

1.2.– L’art. 9, comma 2, del d. l. n. 78 del 2010, prevede, nel primo periodo, che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, e che le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per cento; nonché, nel quarto periodo, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d. l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.

Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni contrastano con il Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, e con l’art. 119 Cost., i quali le riconoscono autonomia finanziaria. Inoltre vìolano l’art. 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, che attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti»

1.3.– L’art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78 del 2010, stabilisce che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (ora prorogato al 2014) l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La ricorrente afferma che tale norma è illegittima sia perché, concernendo una specifica voce di spesa e fissando con precisione la misura del taglio, lede l’autonomia organizzativa e finanziaria assicuratale dall’art. 119 Cost e dal Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, sia perché contrasta con l’art. 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, che prevede la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti».

1.4.– L’art. 9, comma 3, del d. l. n. 78 del 2010, prevede che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi.

La ricorrente sostiene che tale disposizione sia affetta dagli stessi vizi denunciati in riferimento all’art. 9, comma 2-bis.

1.5.– L’art. 9, comma 4, del d. l. n. 78 del 2010, stabilisce – con disposizione espressamente applicabile ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge – che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.

La Provincia autonoma di Bolzano sostiene che la norma, se fosse ritenuta ad essa applicabile, lederebbe le sue prerogative.

1.6. – Sono impugnati, infine, i commi 28 e 29 dell’art. 9 del d. l. n. 78 del 2010.

Il primo prevede che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; che, per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009; che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

Il comma 29 dispone che «Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo».

La difesa provinciale afferma che entrambe tali disposizioni, concernendo specifiche voci di spesa e fissando misure di dettaglio, vìolano l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché eccedono dalla competenza statale concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», e l’art. 119 Cost., perché ledono l’autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano.

2.– Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente, deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L’Avvocatura generale dello Stato sostiene, in particolare, che il ricorso sia tardivo, perché proposto contro norme già contenute nel d. l. n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive. Esse, dunque, avrebbero dovuto essere impugnate con ricorso proposto entro 60 giorni dall’emanazione del decreto-legge, mentre invece il ricorso è stato proposto dalla Provincia di Bolzano solamente dopo la conversione in legge.

L’eccezione non è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato l’ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solo successivamente alla conversione in legge e tale principio è stato ribadito anche con riferimento a questioni promosse da enti diversi dalla Provincia autonoma di Bolzano contro disposizioni contenute nel d. l. n. 78 del 2010 (sentenze n. 215 e n. 173 del 2012).

3.– Sempre in via preliminare, la Corte osserva che il giudizio è stato promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla base di una delibera adottata in via d’urgenza dalla Giunta, ai sensi dell’art. 44, numero 5), dello statuto speciale. In tali casi, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente (sentenza n. 142 del 2012).

Nel caso di specie non rileva la tempestività di siffatta ratifica e del relativo deposito in quanto questa Corte ha più volte ribadito che per i ricorsi promossi prima della citata sentenza sussistono gli estremi dell’errore scusabile già riconosciuto in ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto che tale profilo di inammissibilità a lungo non è stato rilevato, sì da ingenerare affidamento nelle parti in ordine ad una interpretazione loro favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203, n. 202, n. 178 e n. 142 del 2012).

Il ricorso è perciò sotto tale aspetto ammissibile.

4. – Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d. l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

Come già riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 215 del 2012), detta disposizione, nello stabilire un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ha l’effetto finale di fissare, per gli anni 2011-2013, l’ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni e delle Province autonome a titolo di trattamento economico del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell’anno 2010; si tratta, pertanto, di una norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

5.– Le questioni promosse nei confronti dell’art. 9, comma 2, del d. l. n. 78 del 2010 sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

La menzionata norma statale esprime due precetti.

Quello dettato dal primo periodo, relativo all’imposizione di una riduzione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici nella parte in cui superano certi limiti, è stato rimosso dalla sentenza n. 223 del 2012, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Pertanto, in riferimento a tale aspetto, le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano sono inammissibili perché ormai prive di oggetto (sentenza n. 294 del 2012; ordinanze n. 125 del 2013 e n. 303 del 2012).

Per quel che riguarda, invece, il quarto periodo del comma 2 dell’art. 9 – secondo il quale i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare – le questioni non sono fondate.

Infatti tale disposizione, attenendo alla retribuzione spettante a lavoratori (come i dirigenti della ricorrente Provincia) il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia dell’«ordinamento civile». La norma, pertanto, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuitagli dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (questa Corte ha affermato che il trattamento economico dei dirigenti pubblici è compreso nella materia dell’«ordinamento civile» già nella sentenza n. 18 del 2013).

6.– Le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti dell’art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

Va premesso che l’art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), ha introdotto nella norma impugnata modifiche che non sono tali da incidere sull’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia ricorrente e che, pertanto, debbono essere considerate trasferite nel nuovo testo del comma 2-bis dell’art. 9 del d. l. n. 78 del 2010.

Questo, disponendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ha natura di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», poiché introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio (sentenza n. 215 del 2012). La norma, dunque, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella predetta materia.

7.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, del d. l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

Tale disposizione, nella parte in cui concerne il personale dirigenziale regionale e provinciale (i cui rapporti di impiego sono tutti contrattualizzati), è riconducibile alla materia dell’«ordinamento civile» (sentenza n. 173 del 2012).

Essa, stabilendo che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi, rafforza il principio già affermato dall’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

Si tratta di disciplina diretta a conformare due degli istituti del rapporto di lavoro che lega i dirigenti alle pubbliche amministrazioni di appartenenza: il trattamento economico e il regime di esclusività.

L’art. 9, comma 3, del d. l. n. 78 del 2010, dunque, attiene direttamente ai diritti e agli obblighi gravanti sulle parti del contratto di lavoro pubblico, stabilendo che il trattamento economico erogato al dirigente dall’amministrazione di appartenenza remunera tutta l’attività da lui svolta, anche quella connessa con lo svolgimento di incarichi aggiuntivi che, seppure non vietata in assoluto, non può dar luogo alla corresponsione, a favore del dirigente medesimo, di emolumenti che si aggiungano a quel trattamento economico.

E, come affermato da questa Corte (sentenza n. 77 del 2013), la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

8.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, del d. l. n. 78 del 2010 è inammissibile.

La ricorrente, infatti, si è limitata a dedurre che tale disposizione lederebbe le sue prerogative, senza indicare quali, e ha omesso di specificare il parametro costituzionale violato.

9.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 28, del d. l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

La norma, successivamente al ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, ha subito alcune modificazioni che non sono tali da incidere sull’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale che, pertanto, debbono ritenersi trasferite nel nuovo testo delle disposizioni.

Orbene, l’art. 9, comma 28, del d. l. n. 78 del 2010, imponendo, a partire dal 2011, limiti alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché limiti alla spesa sostenibile dalle stesse amministrazioni per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 18 del 2013 e n. 173 del 2012).

La norma impugnata pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, ma al contempo lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti.

10.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 29, del d. l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

Questa Corte ha già affermato che la norma censurata è riconducibile alla materia dell’«ordinamento civile» di competenza esclusiva statale in base all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenza n. 173 del 2012).

L’art. 9, comma 29, del d. l. n. 78 del 2010 estende anche a soggetti di diritto privato (quali sono le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni), le disposizioni in tema di assunzioni dettate dallo stesso art. 9. Orbene, la disciplina in tema di «regime giuridico» delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni deve essere ricondotta alla materia dell’«ordinamento civile» quando non attenga alle forme di svolgimento di attività amministrativa (sentenza n. 326 del 2008). Si deve quindi concludere che anche l’art. 9, comma 29, del d. l. n. 78 del 2010, riguardando la disciplina delle assunzioni, è estraneo ai profili strettamente connessi con lo svolgimento di attività amministrativa e deve essere ricondotto anche per tali profili alla normativa in tema di ordinamento di queste società di capitali, oggetto, in generale, di norme di diritto privato.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all’art. 119 della Costituzione e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, del d. l. n. 78 del 2010 promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d. l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all’art. 119 Cost. e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, quarto periodo, del d. l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all’art. 119 Cost. e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all’art. 119 Cost. e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, del d. l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all’art. 119 Cost. e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 28, del d. l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 29, del d. l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.

 

 

 

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ActionActionControllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo
ActionActionStipendio annuo ed indennità integrativa speciale, nonché progressione in carriera con decorrenza 1° luglio 1999 (artt. 54 e 57)
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)
ActionAction Art. 3 (Indennità provinciale)
ActionAction Art. 4 (Indennità di bilinguismo)
ActionAction Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)
ActionAction Art. 6 (Premi di produttività)
ActionAction Art. 7 (Trattamento economico del personale docente comandato presso i nuclei di supporto per la valutazione della qualità del sistema scolastico)
ActionActionIndennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati
ActionActionIndennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati con decorrenza 1° luglio 2006
ActionActionCompensi per lavoro straordinario per il personale docente
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2001
ActionActionOrario di lavoro flessibile
ActionActionArt. 10 (Fascia flessibile e fascia vincolata)
ActionActionBuoni pasto
ActionActionPersonale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionCAPO VI
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionRelazioni sindacali
ActionActionRapporto di lavoro
ActionActionAssetto giuridico ed economico
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionNorme transitorie ed abrogaziuone di norme
ActionActionDisciplina dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
ActionActionArt. 1 (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 2 (Quantificazione dei contingenti)
ActionActionArt. 3 (Istitutzione di un comitato per la risoluzione dei problemi contingenti)
ActionActionArt. 4 (Indizione di sciopero)
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale appartenent ai profili professionali del servizio sanitario provinciale
ActionActionStipendio annuo ed indennità integrativa speciale nonché progressione in carriera con decorrenza 1° gennaio 2002
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActionArt. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
ActionActionArt. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 3 (Indennità di servizio forestale)
ActionActionArt. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
ActionActionArt. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
ActionActionArt. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
ActionActionArt. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
ActionActionArt. 8 (Requisiti d’accesso)
ActionActionArt. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
ActionActionArt. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
ActionActionArt. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
ActionActionArt. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
ActionActionArt. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)
ActionActionArt. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
ActionActionArt. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
ActionActionArt. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
ActionActionArt. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
ActionActionArt. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
ActionActionAllegato 1
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionPersonale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Approvazione della tariffa)
ActionActionArt. 3 (Denuncia)
ActionActionArt. 4 (Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento)
ActionActionArt. 5 (Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria)
ActionActionArt. 6 (Tariffa per l'occupazione temporanea di aree)
ActionActionArt. 7 (Costi da computare nella tariffa)
ActionActionArt. 8 (Calcolo della tariffa)
ActionActionArt. 9 (Esenzioni dalla tariffa e riduzioni)
ActionActionArt. 10 (Disposizione transitoria)
ActionActionArt. 11 (Entrata in vigore)
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Garanzia finanziaria)
ActionActionArt. 3 (Ammontare della garanzia finanziaria)
ActionActionArt. 4 (Termine di presentazione)
ActionActionArt. 5 (Risoluzione della garanzia finanziaria)
ActionActionAllegato 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActiona) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4 
ActionActionc) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 39
ActionActione) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2015, n. 7
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
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ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico