(1) Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.