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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo

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Art. 6
Presupposti

1. L’impresa agricola del/della richiedente deve soddisfare i seguenti presupposti minimi:

a) coltivare due ettari di superficie a prato o di superfici foraggere avvicendate e allevare nella propria azienda due unità bovine adulte (UBA), oppure

b) coltivare un ettaro di superficie a frutticoltura o viticoltura, oppure

c) coltivare due ettari di superficie a colture specializzate.

Per il riconoscimento dei presupposti minimi valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. Le aziende a indirizzo produttivo misto che coltivano colture agricole diverse di cui alle lettere a), b) e c), devono avere almeno due ettari di superficie e le superfici frutti-viticole vengono moltiplicate per il fattore due.

2. Per le aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate è richiesto un carico di bestiame medio minimo di 0,5 UBA/ha di superficie foraggera e il carico di bestiame massimo di cui all’allegata tabella 1. Sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con massimo 2,0 UBA, che soddisfano i presupposti minimi di cui al comma 1, lettere b) e c). Per il calcolo della superficie foraggera si applicano le disposizioni e i coefficienti di correzione di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Provincia; per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n.6, e successive modifiche.

3. Gli aiuti di cui all’articolo 5, comma 1, sono concessi esclusivamente ad imprenditori agricoli per i quali il VSE del nucleo familiare non superi il valore di 4,55 e i cui componenti del nucleo familiare non esercitino, oltre alle attività agrituristiche, altre attività turistiche o extra-agricole; queste ultime non sono ammesse solo se svolte con più di un dipendente a tempo pieno o lavoratori stagionali per un periodo complessivo analogo. Per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto soddisfano i presupposti come giovani agricoltori, già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto, il VSE del nucleo familiare non può superare il valore di 5,37. Rimangono invariati i restanti presupposti previsti dal presente comma.

4. Condizione per beneficiare degli aiuti è ottenere una classificazione di almeno 3 fiori ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, dopo la conclusione dei lavori e acquisti per i quali è stata richiesta l’agevolazione.

5. Presupposto necessario per la concessione di contributi in conto capitale ad aziende non classificate o classificate con 1 o 2 fiori alla data di presentazione della domanda di contributo è:

a) la frequenza con profitto di un apposito corso ai sensi del punto 3.1, lettera c), della deliberazione della Giunta provinciale n. 4617 del 09.12.2008, e successive modifiche, oppure

b) il possesso della qualifica professionale conseguita presso una scuola professionale per l’agricoltura o per l’economia domestica e agroalimentare a partire dall’anno 1995, da parte del/della titolare dell’azienda o di un/una familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda.

6. Presupposti necessari per la concessione di mutui a tasso agevolato sono i seguenti:

a) svolgimento di un’attività agrituristica da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di aiuto;

b) nessuno svolgimento di altre attività turistiche da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di aiuto;

c) classificazione da 1 a 3 fiori ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, alla data di presentazione della domanda; dopo l’effettuazione dei lavori e degli acquisti, le aziende già classificate con 3 fiori devono ottenere una classificazione di almeno 4 fiori;

d) per le aziende classificate con 1 o 2 fiori alla data della presentazione della domanda, la frequenza con profitto di un apposito corso ai sensi del punto 3.1, lettera c), della deliberazione della Giunta provinciale n. 4617 del 09.12.2008, e successive modifiche, oppure il possesso della qualifica professionale conseguita presso una scuola professionale per l’agricoltura o per l’economia domestica e agroalimentare a partire dall’anno 1995, da parte del/della titolare dell’azienda o di un/una familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda.

e) presentazione di un piano contenente un calcolo di redditività dell’attività prevista dopo l’esecuzione degli investimenti ed indicazione delle misure con le quali l’azienda intende ottenere la classificazione programmata.