1. Per le domande presentate all’ufficio competente prima della pubblicazione dei presenti criteri trovano applicazione le disposizioni vigenti prima della loro adozione. In deroga al periodo decennale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), per gli aiuti concessi per iniziative agrituristiche prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri si considerano, ai fini del calcolo delle spese ammissibili, i cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.