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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo

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Art. 4
Beneficiari

1. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 14, comma 1, della legge provinciale sono imprenditori agricoli singoli

a) che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, svolgono direttamente l’attività agricola nell’azienda in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari, e

b) che sono iscritti all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, e

c) che sono iscritti nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale, oppure

d) per i quali la Ripartizione provinciale Agricoltura ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività agrituristiche.

2. Gli aiuti a favore dei beneficiari di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

3. Beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 14, comma 2, della legge provinciale sono enti ed associazioni che operano nel settore agricolo.