1. La liquidazione dell’aiuto concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo o un acconto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, avviene su presentazione della relativa domanda, contenente una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori effettuati nel rispetto del progetto o del progetto di variante, corredata dalla documentazione di seguito elencata:
a) stato finale dei lavori eseguiti, redatto da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;
b) fatture quietanziate in caso di acquisto di mobili, arredamento e attrezzature installate in modo fisso per locali in comune;
c) licenza d’uso o dichiarazione di fine lavori;
d) dichiarazione di inizio attività;
e) variante al progetto approvata, se necessaria;
f) polizza d’assicurazione contro gli incendi, che copra almeno le spese ammesse, se queste ultime superano l’importo di euro 25.000,00, nonché la quietanza dell’ultimo pagamento del premio.
2. A lavori ultimati ed acquisti effettuati, l’ufficio competente verifica la regolarità delle spese effettivamente sostenute, provvede alla classificazione della struttura e dispone infine la liquidazione dell’aiuto.