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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo

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Art 7
Tipologia e misura dell’aiuto

1. Le iniziative previste nei seguenti criteri vengono agevolate tramite la concessione di aiuti in forma di contributi in conto capitale e/o mutui dal fondo di rotazione ai sensi delle legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. La somma degli importi del contributo in conto capitale e del mutuo non può essere superiore alla spesa ammessa ad agevolazione.

2. I contributi in conto capitale vengono concessi esclusivamente per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Contributi in conto capitale per gli alloggi sono concessi esclusivamente per la costruzione dei primi due appartamenti per ferie oppure per le prime quattro camere di una singola azienda. Questa limitazione non si applica per il risanamento e l’ammodernamento di appartamenti per ferie e camere esistenti e per la realizzazione di strutture aggiuntive per l’alloggio di ospiti nei limiti della cubatura residenziale esistente da almeno 25 anni.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure massime:

a) fino al 50 per cento delle spese ammissibili per le aziende con almeno 40 punti di svantaggio;

b) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per le aziende con meno di 40 punti di svantaggio;

c) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le aziende e le aziende ad indirizzo produttivo misto che raggiungono l’entità aziendale minima di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) o c);

d) per le aziende con 75 o più punti di svantaggio o per le aziende di cui alle lettere a) e b), situate in zone economicamente depresse ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, è riconosciuta una maggiorazione non cumulabile di 10 punti percentuali. Non usufruiscono di tale maggiorazione le aziende che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c).

4. Le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), vengono agevolate esclusivamente tramite la concessione di un mutuo dal fondo di rotazione.

5. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese ammissibili.

6. Per quanto riguarda i mutui dal fondo di rotazione, l’importo massimo che può essere concesso corrisponde al totale delle spese ammesse, dedotti gli eventuali contributi concessi in conto capitale. La partecipazione a carico della Provincia ammonta all’80 per cento del mutuo agevolato. La durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di dieci anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili. Nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per il tipo di investimento prevalente in termini di spesa.