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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo

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Art. 8
Importi minimi e massimi

1. I contributi in conto capitale possono essere concessi solamente per iniziative con spese ammissibili di almeno 10.000,00 euro. Per i mutui dal fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è previsto un importo minimo di spesa ammissibile di 100.000,00 euro. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per lavori ed acquisti eseguiti dopo la presentazione della relativa domanda di aiuto.

2. Le spese ammissibili per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture per l’agriturismo non devono superare i seguenti importi massimi:

a) per la concessione di un contributo in conto capitale:

1) 80.000,00 euro in dieci anni;

2) l’importo di cui al punto 1) può essere aumentato al massimo di 10.000,00 euro, nel caso in cui con la realizzazione delle iniziative previste si ottenga un innalzamento ad almeno 3 fiori della classificazione di cui all’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, oppure, nel caso di aziende già classificate con 3 fiori, un innalzamento ad almeno 4 fiori;

3) un ulteriore aumento di 5.000,00 euro dell’importo massimo della spesa ammessa può essere riconosciuto a favore delle aziende che partecipano ad un programma realizzato con il sostegno della Provincia, volto all’introduzione e all’utilizzo di un marchio a favore dell’agriturismo;

b) per la concessione di mutui: 400.000,00 euro di spese ammesse in dieci anni.

3. Ai fini del calcolo dell’importo massimo spettante nel decennio si considerano gli ultimi dieci anni a partire dalla data dell’atto di concessione.