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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo

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Art. 10
Presentazione e istruttoria della domanda

1. Le domande di aiuto, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’inizio dei lavori o dell’effettuazione dell’acquisto. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione della DURP del/della richiedente e del suo nucleo familiare, valida alla data di presentazione della domanda.

b) una dichiarazione sostitutiva su eventuali altre domande di aiuto presentate presso altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa;

c) il progetto approvato dal comune con concessione edilizia o altro titolo ai sensi del regolamento edilizio, una relazione tecnica dettagliata e ogni altro adempimento eventualmente richiesto dal procedimento di approvazione;

d) un preventivo di spesa dettagliato o in alternativa per nuove costruzioni, un preventivo di spesa sommario con costi forfettari a metro cubo per volume abitativo oppure a metri quadrati per superficie abitativa firmato da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;

e) per la parte non edile, la descrizione dell’iniziativa prevista con relativo preventivo di spesa o offerta.

2. I presupposti qui di seguito indicati, richiesti ai fini della concessione dell’aiuto, devono sussistere nei seguenti momenti:

a) al momento di presentazione della domanda:

1) la DURP nonché il VSE di cui all’articolo 6, comma 3;

2) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;

b) al momento della concessione dell’aiuto:

1) i punti di svantaggio,

2) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;

3) il carico di bestiame;

c) nel caso in cui si debba temporaneamente sospendere l’allevamento del bestiame per lavori agli edifici ad uso aziendale oppure per cause di forza maggiore, il carico di bestiame minimo di cui all’articolo 6, comma 2, può essere comprovato al momento della liquidazione finale dell’aiuto; in tal caso non potrà essere effettuato un pagamento parziale;

d) al momento della liquidazione finale dell’aiuto:

1) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;

2) il carico di bestiame;

3) l’attestazione relativa alla frequenza del corso di cui all’articolo 6, comma 5, per i contributi in conto capitale.

3. Se la domanda presentata è incompleta, l’ufficio provinciale competente richiede per iscritto la documentazione mancante; se, trascorsi 90 giorni dalla relativa richiesta, la domanda non viene perfezionata, essa verrà rigettata. I presupposti richiesti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), in relazione al carico di bestiame al momento della concessione dell’aiuto, si devono soddisfare al più tardi entro l’anno successivo all’anno della presentazione della domanda. Se, nonostante la richiesta scritta dell’ufficio competente, non si soddisfano i presupposti, la domanda d’aiuto è archiviata d’ufficio.