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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo

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Art. 13
Obblighi e sanzioni

1. La concessione dell’aiuto obbliga il/la richiedente a non mutare la destinazione d’uso dell’oggetto agevolato per almeno dieci anni dalla liquidazione finale per la parte edile e per almeno cinque anni per quella mobile.

2. Se la destinazione d’uso non viene rispettata per il periodo prescritto, si revoca – tranne che in casi di forza maggiore – quella parte dell’aiuto corrispondente alla durata residua di detto periodo. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo decennale. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali. Qualora i locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), vengano adibiti anche ad alloggio per i lavoratori aziendali impiegati stagionalmente, non sussiste il cambio della destinazione d’uso.

3. L’aiuto erogato deve essere restituito secondo le modalità indicate al comma 2 anche nel caso in cui, entro dieci anni dalla sua concessione, subentrino situazioni per le quali è previsto il divieto di prosecuzione dell’attività; sono esclusi i casi di forza maggiore.