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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo

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Art. 14
Revoca dell’aiuto

1. Se in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione dell’aiuto ovvero del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto in riferimento a singole spese, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’agevolazione concessa in riferimento a queste ultime e l’aiuto è ridotto in proporzione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all'ammontare della quota residua, il beneficiario/la beneficiaria deve restituire la corrispondente quota dell'anticipo, maggiorata degli interessi legali.

3. Se, invece, in occasione o dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento prodotto per ottenere l’aiuto, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’intero aiuto e, qualora questo fosse già stato erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

4. Se è stato erogato un anticipo o un acconto ed entro cinque anni dall’anno di concessione dell’aiuto non è stato dato avvio all’attività agrituristica, il beneficiario/la beneficiaria deve restituire l’aiuto già erogato, maggiorato degli interessi legali