(1) L’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 dicembre 1994, n. 63, è così costituito:
“Articolo 2 Durata delle unità didattiche
1. Nella determinazione della durata delle unità didattiche si tiene prioritariamente conto delle esigenze organizzative e pedagogico didattiche.
2. Sulla base delle esigenze di cui al comma 1 e delle ore di insegnamento disponibili le unità didattiche possono avere diversa durata, anche superiore o inferiore all’ora.”
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le scuole di musica.”
(1) Le disposizioni di cui all’articolo 1 trovano piena applicazione con l’anno formativo 2013/2014.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.