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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 4 giugno 2012, n. 823
Direttiva sulla produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L (modificata con delibera n. 1244 del 26.08.2013 e delibera n. 491 del 28.04.2015)

Allegato

Direttiva sulla produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del D.P.Regione 19 aprile 2007, n. 6/L

Articolo 1
Planimetrie digitali

1. Ai sensi dell’articolo 23, commi 4, 5, 6 e 7, del Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L, le planimetrie di divisione in porzioni materiali di edifici di cui all’articolo 74 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, nel testo vigente, allegate a domande tavolari, e relative a comuni catastali informatizzati, devono essere prodotte in formato digitale.

2. La consegna delle planimetrie in formato digitale come allegati delle domande tavolari presentate a mani del direttore o di un suo delegato avviene a mezzo di CD/DVD oppure di chiavetta USB. L’ufficio può riservarsi di non restituire i supporti magnetici sopra indicati. In caso di domande presentate in via telematica le planimetrie costituiscono un file allegato alla domanda tavolare.

3. Il file al quale è allegata la planimetria deve essere provvisto di firma digitale.

Articolo 2
Natura giuridica delle planimetrie digitali

1. Le planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali di cui all’articolo 1, prodotte in formato digitale, costituiscono documento informatico ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

2. Delle stesse può essere rilasciato duplicato e copia informatica ai sensi dell’articolo 23-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Articolo 3
Valore giuridico ed efficacia probatoria delle copie

1. Il valore giuridico di un duplicato informatico di un documento informatico è collegato, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) alla produzione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 dello stesso codice.

2. L’efficacia probatoria di una copia informatica di un documento informatico è collegata, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) alla presenza o meno della certificazione della corrispondenza tra originale e copia.

3. L’efficacia probatoria di una copia analogica di un documento informatico è collegata ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) alla presenza o meno della certificazione della corrispondenza tra originale e copia. La dichiarazione di conformità deve essere redatta come specificato nell’allegato B) alla presente direttiva.

Articolo 4
Planimetrie cartacee in raccolta documenti

1. Delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali di cui all’articolo 74 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, nel testo vigente, allegate in forma cartacea a domande tavolari presentate prima del 15 settembre 2011, di quelle presentate in forma cartacea nel periodo dal 15 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 e di quelle relative ai comuni catastali non ancora informatizzati fino al momento dell’entrata in vigore del Libro fondiario informatizzato del comune catastale fissato ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 14 agosto 1999, n. 4, viene formata una copia informatica a mezzo scansione. L’originale delle planimetrie rimane nella raccolta documenti.

Articolo 5
Natura giuridica delle copie informatiche di planimetrie cartacee

1. Le copie informatiche di planimetrie cartacee costituiscono ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), copia per immagine su supporto informatico di documento originale formato in origine su supporto analogico

Articolo 6
Valore giuridico ed efficacia probatoria delle copie informatiche di planimetrie cartacee

1. Il valore giuridico di una copia per immagine su supporto informatico di un documento il cui originale è detenuto dall’amministrazione su supporto analogico è collegato, ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) alla presenza o meno della certificazione della corrispondenza tra originale e copia, assicurata dal funzionario a ciò delegato, mediante l’utilizzo della firma digitale.

2. L’efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico di un documento originale formato in origine su supporto analogico è collegata, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) alla presenza o meno della attestazione di conformità.

3. L’efficacia probatoria di una copia analogica di una copia per immagine su supporto informatico di documento originale formato in origine su supporto analogico è collegata ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) alla presenza o meno della attestazione della conformità all’originale.

Articolo 7
Regole tecniche delle planimetrie digitali

1. Le planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali, sia quelle di prima divisione che quelle di variazione, redatte in formato digitale in forma obbligatoria ai sensi dell’articolo 1, devono essere redatte seguendo le regole tecniche specificate nell’allegato A) alla presente direttiva. A questo fine l’amministrazione mette a disposizione dei tecnici autorizzati alla redazione della planimetrie ai sensi dell’articolo 74 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, nel testo vigente, il software PlaTav desk, una soluzione applicativa che permette la predisposizione di un documento in formato elettronico (XML) atto ad essere allegato ad una domanda tavolare.

Articolo 8
Planimetrie complete e parziali

1. Le planimetrie di variazione di planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali possono essere di tipo completa oppure parziale.

2. Una planimetria è di tipo completa, quando riporta per ogni porzione materiale dell’edificio il disegno dello stato di consistenza finale e di tipo parziale, quando riporta solo per una oppure per alcune porzioni materiali dell’edificio il disegno dello stato di consistenza finale.

Articolo 9
Planimetrie di riferimento

1. Le planimetrie di variazione di planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali devono alternativamente essere basate sulla (sulle) planimetria (e) in formato raster JPG presente(i) nella base dati del sistema di gestione del Libro fondiario, oppure prodotte in formato DXF. Eventuali planimetrie in formato raster JPG non presenti nella base dati del sistema di gestione del Libro fondiario non possono essere usate come base di partenza per una planimetria di variazione.

Articolo 10
Disponibilità delle planimetrie di riferimento

1. L’ufficio rende disponibile all’interessato le planimetrie in formato raster JPG tramite il sito OPENKat e previo abbonamento allo stesso oppure tramite scarico dati da effettuare negli uffici della ripartizione 41. Lo scarico dati negli uffici avviene a mezzo di CD/DVD consegnato dall’ufficio al richiedente.

Articolo 11
Vincoli

1. Le planimetrie di variazione di edifici per i quali è presente in banca dati una planimetria in forma completa devono essere prodotte in forma completa, ovvero riportanti per ogni porzione materiale il disegno dello stato di consistenza finale. La dichiarazione di conformità della planimetria allo stato reale resa dal tecnico è relativa alla(e) porzione(i) materiale(i) oggetto della modifica.

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