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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
Azione straordinaria di agevolazione: contributi ad imprese per i canoni di locazione (modificata con delibera n. 865 del 03.06.2013 e delibera n. 1345 vom 09.09.2013)

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l’approvazione di una azione di incentivazione straordinaria a favore delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi così come di seguito indicato:

Contenuto e obiettivi:
Nuove attivitá imprenditoriali verranno incentivate con l’agevolazione del canone di locazione degli immobili. Non si considerano nuovi insediamenti, quelle iniziative derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un’attivitá giá esercitata nel territorio provinciale. L’azione straordinaria ha per oggetto i canoni di locazione dei primi due anni di insediamento o del contratto di locazione.

Durata:
L’azione straordinaria ha inizio il 01.01.2013 e termina il 31.12.1014. Domande di contributo presentate prima del 01.01.2013 possono essere considerate quali istanze nell’ambito della misura straordinaria.

Misura dell’agevolazione:
Puó essere concesso un contributo del 75% nel primo anno e del 50% nel secondo anno calcolato sul canone d’affitto. Il canone non puó superare il valore massimo definito dall’„Osservatorio Mercato Immobiliare – OMI” al momento dell’approvazione. L’approvazione e liquidazione del contributo avviene trascorsi i due anni e dietro presentazione del contratto di locazione registrato.

Condizioni:
Le imprese beneficiarie devono occupare dopo due anni almeno quattro collaboratori. Per collaboratori s’intendono anche i collaboratori familiari, gli apprendisti ed i tirocinanti. Si considerano i collaboratori degli ultimi sei mesi.

Beneficiari:
Le imprese che svolgono una nuova attività possono beneficiare del contributo per i canoni di locazione. Per nuova attività si intende:

a) l’impresa che non abbia esercitato finora alcuna attività sul territorio altoatesino,

b) la nuova attività iscritta nel Registro delle imprese con attribuzione di nuovo codice ATECO, mai posseduto fino a quel momento dall’impresa,

c) la nuova attività che viene inserita nel Registro delle imprese tra le descrizioni di quelle già svolte dall’impresa e che fino a quel momento non aveva.

I beneficiari dopo due anni dalla data di stipula del contratto d’affitto, dovranno impiegare almeno quattro persone in più rispetto al momento della stipula dello stesso contratto d’affitto. Fanno eccezione le imprese di vicinato come definite nei criteri di applicazione della LP 4/1997, approvati con deliberazione n. 599 del 15/04/2013. Per addetti si intendono i dipendenti, i famigliari collaboratori, gli apprendisti e collaboratori/collaboratrici con contratto di formazione lavoro. Sono esclusi i titolari, i/le soci/e e i/le collaboratori/collaboratrici con propria posizione IVA. Gli addetti devono risultare impiegati sul territorio provinciale e negli ultimi sei mesi dei primi 24 mesi della durata del contratto d’affitto.

Contratti di locazione, sublocazione e affitto d’azienda:
Possono essere oggetto di agevolazione non solo i locali idonei allo svolgimento dell’attività, ma anche i parcheggi, i garage ed altri locali, qualora attinenti all’attività svolta e/o se in proporzione al numero di addetti.

Contratti di locazione nell’ambito di una successione aziendale possono essere agevolati, qualora i nuovi affittuari siano in possesso dei requisiti richiesti.

Non sono ammessi all’agevolazione di locazione stipulati tra coniugi, entro il terzo grado in linea diretta, impresa partner o collegate ai sensi dell’ordinamento EU n. 800/2008, tra società e loro soci o tra società alle quali partecipano le stesse persone.

Possono essere oggetto di agevolazione anche i canoni di locazione per locali sublocati. Inoltre possono essere presi in considerazione anche i contratti di affitto di azienda se il canone di affitto per i locali aziendali è espressamente definito.

Per i contratti di locazione e affitto, stipulati prima del 01/01/2013 possono essere oggetto di agevolazione solo i canoni a partire da questa data.

Presentazione domanda:
- può essere presentata una sola domanda all’anno e per la stessa unità aziendale,

- la domanda di contributo deve pervenire alla Ripartizione provinciale 35 prima della stipulazione del contratto. Sono esclusi i contratti stipulati a partire dal 01/10/2012. Per questi le domande possono essere presentate entro e non oltre il 31.12.2013. All’agevolazione sono ammessi in ogni caso solo i canoni di locazione a partire dall’01/01/2013,

- le domande possono essere presentate in aggiunta alle altre istanze ai sensi della legge provinciale n. 4/97.

Compatibilità con le direttive europee in materia di aiuti di stato:
I contributi di cui alla presente deliberazione sono concessi quali aiuti de minimis in applicazione del regolamento UE n. 1998/2006.

Validità:
Queste disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di questa deliberazione e valgono anche per le istanze di contributo presentate e non ancora concluse.

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente provvedimento valgono le disposizioni contenute nei criteri di agevolazione approvati con deliberazione n. 599 dd. 15/04/2013.

 

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