(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituita:
„c) cambiamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti sia all’interno che all’esterno dei centri edificati o presso le sedi di aziende agricole, purché compatibili con le condizioni di pericolo;”
(2) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituita:
„d) realizzazione, nelle sedi delle aziende agricole, dei fabbricati rurali necessari per la conduzione dell’azienda agricola e degli edifici residenziali ai sensi dell'articolo 107 e dell'articolo 108 della legge.”
(3) Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituito:
„3. La realizzazione di strutture ai sensi dell’articolo 22ter della legge non è ammessa.”
(4) Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituito:
„5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), ai commi 2 e 4 e all’articolo 5, comma 1, lettere da a) a g) è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 11.”