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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 29 maggio 2012, n. 794
Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012 e delibera n. 181 vom 04.02.2013)

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1. Sono approvati i prezzi massimi rimborsabili dal Servizio sanitario provinciale dei farmaci aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguale, i quali risultano dalla lista di trasparenza dei prezzi di riferimento dei farmaci equivalenti, che l’Agenzia italiana del farmaco – AIFA ha aggiornato al 15 maggio 2012 e successivamente pubblicato sul proprio sito internet www.agenziafarmaco.it e che viene inserita nella suddetta deliberazione.

2. La direttrice o il direttore della Ripartizione sanità provvede, con proprio decreto, all’aggiornamento periodico dei prezzi massimi rimborsabili dal Servizio sanitario provinciale dei farmaci di cui al punto 1 della presente deliberazione.

3. Sono approvate le allegate modalità per la prescrizione e dispensazione dei farmaci di cui al punto 1 della presente deliberazione.

4. La deliberazione della Giunta provinciale 3 dicembre 2001, n. 4331, è abrogata.

5. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Allegato

Modalità di prescrizione e dispensazione dei farmaci di uguale composizione

1. Prescrizione

(a) Il medico che curi una o un paziente per la prima volta per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica:

- informa la o il paziente della presenza in commercio di farmaci di uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguale;

- indica nella ricetta la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco, accompagnato da altri elementi identificativi del medicinale come dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione;

- ha la facoltà di indicare uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest’ultimo. L’indicazione di un farmaco specifico si può riferire sia a un medicinale con nome commerciale di fantasia sia a un medicinale con denominazione generica costituita dalla denominazione del principio attivo, seguita dalla denominazione della o del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco;

- può aggiungere, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni contrarie alla sostituzione di un farmaco con uno uguale, all’indicazione dello specifico medicinale e del nome del principio attivo contenuto, la clausola di “non sostituibilità” accompagnata da una sintetica motivazione. Tale motivazione deve indicare le specifiche e documentate ragioni cliniche che rendono necessaria la somministrazione alla paziente o al paziente di quel determinato medicinale anziché di un altro a esso equivalente.

(b) Per la continuazione di terapie farmacologiche già in essere di patologie croniche e non croniche, il medico in alternativa alla procedura di cui al punto a)

- informa le e i pazienti dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguale;

- indica nella ricetta la denominazione di uno specifico medicinale;

- può aggiungere, nei casi in cui sussistano specifiche e documentate motivazioni cliniche contrarie alla sostituzione di un farmaco con uno uguale, alla prescrizione del farmaco, la clausola della “non sostituibilità”.

2. Dispensazione

(a) Se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo, la o il farmacista informa la o il paziente e, salvo diversa espressa richiesta di questi ultimi, dispensa il medicinale avente il prezzo più basso fra quelli a base del principio attivo indicato dal medico. Nel caso in cui più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, la o il farmacista tiene conto dell’eventuale preferenza della o del paziente.

(b) Se nella prescrizione è indicata la denominazione di uno specifico medicinale, la o il farmacista informa la o il paziente e fornisce il medicinale indicato nella ricetta, quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso e fatta salva l’eventuale espressa richiesta della o del paziente; in caso di esistenza in commercio di medicinali di uguale composizione a minor prezzo rispetto al medicinale prescritto, la o il farmacista fornisce il medicinali avente il prezzo più basso, fatta salva l’eventuale richiesta della o del paziente di ricevere comunque il farmaco prescritto dal medico.

(c) Qualora il medico abbia apposto sulla ricetta l’indicazione della non sostituibilità del farmaco, la o il farmacista dispensa il medicinale prescritto.

(d) Eventuali differenze tra prezzo di rimborso e prezzo di vendita sono a carico delle assistite e degli assistiti.

3. Controllo

(a) La competente unità organizzativa dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige può effettuare controlli, anche a campione, sulle ricette spedite dalla farmacie per verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

(b) Viene istituito un gruppo di lavoro costituito dalle e dai rappresentanti sindacali delle farmacie convenzionate, dalle e dai rappresentanti sindacali dei medici dipendenti e convenzionati, dall’Ordine dei farmacisti e dal competente Ufficio distretti sanitari, Ripartizione sanità che monitora gli effetti della presente deliberazione.

 

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