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In vigore al: 19/04/2016

p) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 461)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia cimiteriale e di cremazione

1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2012, n. 52.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina il trasporto dei cadaveri e delle ceneri, l’autorizzazione alla cremazione, le caratteristiche dei feretri e delle urne cinerarie, nonché i luoghi di dispersione delle ceneri, in attuazione della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1, recante le disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione.

Art. 2 (Trasporto della salma)

(1) Fatto salvo il caso in cui ricorrano esigenze di giustizia, il medico che ha accertato la morte in base al vigente regolamento di polizia mortuaria rilascia il nulla osta al trasporto della salma al luogo di osservazione cimiteriale, ovvero consente la veglia funebre a domicilio, qualora non sussistano motivi igienici ostativi. Il trasporto della salma avviene secondo modalità che non impediscano eventuali manifestazioni di vita.

(2) Il trasporto della salma al luogo di osservazione cimiteriale può altresì essere autorizzato dal medico di urgenza.

(3) Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale ed internazionale in materia di trasporto della salma fuori dal territorio provinciale, per il trasporto all’interno del territorio della provincia di Bolzano sussiste l’obbligo dell’iniezione conservativa e della duplice cassa – una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio - in caso di cremazione o di inumazione del cadavere, solo su prescrizione del medico di cui al comma 1.

(4) Deve essere in ogni caso garantita l’impermeabilità del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria. A tal fine possono essere utilizzati anche un involucro di materiale biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno e uno strato di materiale assorbente da porre sul fondo della cassa medesima.

(5) Nel caso in cui la morte sia stata causata da malattia infettiva e diffusiva, il medico di cui al comma 1 adotta, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendano di volta in volta opportune a seconda del caso specifico. Tali misure devono essere coerenti con le consolidate evidenze scientifiche e non comportano l’osservanza delle procedure che prevedono l’avvolgimento della salma in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 3 (Autorizzazione alla cremazione)

(1) L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico di cui all’articolo 2, comma 1, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Non è richiesta l’autenticazione della firma del medico che rilascia il predetto certificato.

(2) L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dalla persona defunta o, in mancanza, della volontà espressa dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

  1. la disposizione testamentaria della persona defunta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione autografa della medesima contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
  2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad un’associazione riconosciuta che ha, tra i propri fini statutari, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, a meno che non venga presentata una dichiarazione autografa contraria, redatta della persona defunta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Ai fini della cremazione l’iscrizione all’associazione prevale sulla volontà dei familiari;
  3. la dichiarazione della persona defunta rilasciata al comune di ultima residenza;
  4. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsivoglia altra manifestazione di volontà riconducibile al defunto, vale la volontà del coniuge ovvero della coniuge o, in mancanza della stessa, la volontà del parente più prossimo individuato in base alle disposizioni del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, vale la volontà della maggioranza assoluta di essi. La volontà è manifestata al comune di decesso o al comune di ultima residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata al comune di decesso, questo ne dà immediata comunicazione al comune di ultima residenza del defunto;
  5. per i minori e per le persone interdette, vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti.

(3) In caso di insufficienza di aree dedicate alla sepoltura, il comune, trascorso il prescritto periodo di rotazione, autorizza la cremazione dei resti mortali delle salme inumate o tumulate, previo assenso dei parenti in base ai principi del codice civile o, in caso di disinteresse degli stessi, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’apposito avviso all’albo pretorio del comune, secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione.

Art. 4 (Feretri)

(1) I feretri conferiti all’impianto di cremazione devono essere di legno non trattato. Gli altri materiali al suo interno sono tali da ridurre al minimo sia le emissioni inquinanti che i tempi di cremazione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, comma 4.

Art. 5 (Modalità di conservazione delle ceneri)

(1) Nel caso in cui la persona defunta non abbia disposto la dispersione delle ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, di materiale resistente ai fini della conservazione, recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona defunta.

(2) L’urna di cui al comma 1, nel rispetto della volontà della persona defunta, può essere:

  1. tumulata all’interno del cimitero in loculi salma o collocata in appositi loculi cinerari;
  2. interrata, anche in una tomba di famiglia;
  3. consegnata al soggetto affidatario.

Art. 6 (Affidamento dell’urna cineraria)

(1) In caso di affidamento dell’urna cineraria, il comune di residenza della persona defunta annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario e quelle della persona defunta, rilasciando altresì all’affidatario un’autorizzazione recante il nome ed il cognome della persona defunta e del soggetto affidatario, nonché la destinazione finale dell’urna cineraria. L’autorizzazione vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

(2) Il soggetto affidatario o i suoi eredi possono rinunciare all’affidamento dell’urna, tramite dichiarazione resa al comune che ha disposto l’affidamento, che la annota nell’apposito registro.

(3) In caso di rinuncia, l’urna è conferita al cimitero del comune che ha disposto l’affidamento, fatta salva la disponibilità di un comune o di una frazione diversi di prendere in consegna l’urna. Il comune dispone la custodia dell’urna in un apposito loculo cinerario, la tumulazione o l’interramento, ovvero la dispersione delle ceneri nel cinerario del comune, ne tiene nota nell’apposito registro e ne dà comunicazione al comune che ha disposto l’affidamento.

Art. 7 (Trasporto delle ceneri)

(1) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell’autorità sanitaria.

Art. 8 (Dispersione delle ceneri)

(1) La dispersione delle ceneri è soggetta ad autorizzazione del comune ove essa viene effettuata, nel rispetto della volontà della persona defunta.

(2) La dispersione delle ceneri è consentita all’interno del cimitero:

  1. in aree a ciò appositamente destinate;
  2. nella tomba di famiglia, mediante interramento di un contenitore in materiale biodegradabile destinato ad accoglierle.

(3) La dispersione è altresì consentita a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi, così come definiti dalla normativa urbanistica, nei seguenti luoghi:

  1. nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
  2. nelle aree naturali appositamente individuate dai comuni;
  3. nelle aree private, all’aperto, con il consenso dei proprietari. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

(4) Il comune in cui sono disperse le ceneri annota la destinazione finale dichiarata dal soggetto affidatario e ne dà comunicazione al comune che ha disposto l’affidamento.

Art. 9 (Senso comunitario della morte)

(1) Affinché non venga perso il senso comunitario della morte, il soggetto affidatario dell’urna cineraria può chiedere che nel cimitero del comune di residenza o di decesso venga tenuta memoria dei dati anagrafici del defunto.

Art. 10 (Rinvio)

(1) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento ed in quanto compatibile con esso, si applica la normativa statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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