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Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 121)
Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e le tariffe nei servizi sociali

1)
Pubblicato nel B.U. 17 aprile 2012, n. 16.

Art. 1

(1) L’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, é così sostituito:

„Art. 5 Enti territorialmente competenti

1. Per l’erogazione delle prestazioni economiche sociali, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora.

2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell’utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

  1. il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l’ultima residenza italiana dell’utente al momento in cui ha inizio l’ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni; nel caso in cui l’utente provenga da un altro servizio residenziale sociale, il comune ove risulta l’ultima residenza italiana dell’utente nel momento in cui è stato la prima volta accolto in un servizio residenziale;
  2. l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l’ospitalità presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.”

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, é così sostituito:

„1. L’operatore preposto istruisce il procedimento e decide l‘attribuzione dei vantaggi economici, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 e dove il presente regolamento disponga diversamente.”

Art. 3

(1) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, é così sostituito:

“1. Ogni qual volta la decisione comporti la valutazione di circostanze particolari inerenti la prestazione, l’operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all’ attribuzione dei vantaggi economici.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, é così sostituito:

“4. Il comitato tecnico di cui al comma 2 è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Sono membri effettivi:

  1. il responsabile del distretto;
  2. un operatore del settore dell’assistenza economica sociale;
  3. un operatore sociale del distretto.

Nel caso le circostanze particolari abbiano delle ripercussioni su di un Comune o questo disponga di informazioni rilevanti per la decisione, alle sedute del comitato tecnico può partecipare un rappresentante del Comune compente per il/la utente, nominato dalla rispettiva Giunta comunale.

Ai partecipanti non spetta alcun gettone di presenza.”

Art.4

(1) L’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 10 (Nucleo familiare ristretto)

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono considerati componenti del nucleo familiare ristretto:

  1. nei servizi residenziali rivolti a donne in difficoltà: la sola donna e i figli che con lei sono ospitati presso il servizio;
  2. nei servizi residenziali per anziani: il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è utente di un servizio residenziale e ha consumato l’intero importo corrispondente alla sua percentuale di consumo dell’eccedenza.
  3. per le prestazioni dell’assistenza domiciliare dell’allegato B): il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è utente del servizio assistenza domiciliare.”

Art. 5

(1) Il comma 3 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„3. La prestazione è pari al 1,22 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,22. Per nuclei familiari composti fino a 4 componenti la prestazione mensile erogata non puó essere superiore a euro 1.100,00, da 5 o 6 componenti non superiore a euro 1.300,00 e per nuclei familiari composti da 7 e più componenti non superiore a euro 1.500,00; gli importi massimi vengono fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„4. La prestazione puó essere concessa al massimo per un periodo di sei mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di un utente con piú di 75 anni, che vive da solo, non ha un nucleo collegato e disponga di un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione é concessa fino al 31 dicembre dell’anno della domanda; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d’ufficio ed é concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che soddisfano entrambe i citati criteri.”

(3) Il comma 7 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le altre attività di cui al comma 8, la prestazione è ridotta di un importo non superiore al 150% della quota base. La riduzione ha luogo a seguito di un corrispondente avvertimento scritto e viene incrementata progressivamente. Al nucleo familiare deve in ogni caso rimanere garantita una disponibilità economica del 25% della quota base per ogni minore del nucleo.”

Art. 6

(1) Il comma 7 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Ai fini della concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.”

(2) Il comma 8 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„8. Le prestazioni previste al comma 5 lettere a) e b) vengono erogate nella misura del 100 percento dell’importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; essa decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.”

Art.7

(1) Il comma 4 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„4. L'ammontare massimo del contributo corrisponde ad un importo annuale che è il prodotto tra le ore di assistenza annuali riconosciute ed un valore corrispondente ad un massimo del 2,5 percento della quota base; per il calcolo il numero massimo delle ore di assistenza ammesse è pari a 3.285 l'anno.”

Art. 8

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3:

„3. L’integrazione della tariffa secondo l’articolo 5, comma 2 lettera a) da parte dell’ente obbligato al pagamento ha luogo solo se l’ospitalità del servizio sia stato preventivamente comunicata dall’ente che accoglie l’utente al comune.”

Art. 9

(1) Il testo in lingua tedesca del comma 8 dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„8. Bei wesentlichen Änderungen an den Einnahmen, dem Vermögen oder den Tarifen im Laufe des Jahres kann die zuständige öffentliche Stelle auf Antrag des Betroffenen oder auf eigene Initiative hin, die finanzielle Situation neu bewerten und die Höhe der Leistung neu festsetzen.“

Art. 10

(1) L’articolo 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 45 (Dichiarazione sostitutiva)

1. Il richiedente deve dichiarare ai centri competenti i dati necessari per la richiesta delle singole prestazioni ai sensi del presente regolamento non risultanti dalla “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. A tal fine presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti; la persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa successivamente alla data di rilascio della dichiarazione sostitutiva.

3. Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; a tal fine il richiedente è tenuto a specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

4. Per le prestazioni economiche sociali, si richiede il rilascio di una autocertificazione ai nuclei familiari collegati, solo qualora la loro situazione reddituale o patrimoniale, desunta dalle dichiarazioni rilasciate dal richiedente la prestazione economica stessa, non permetta di escluderne a priori una possibile partecipazione.

5. Per i casi di oggettiva comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ristretto o ai nuclei familiari collegati o per la loro partecipazione alla tariffa, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può prescindere da essi o stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei dati in suo possesso. La decisione deve essere motivata.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 44, comma 8, e in deroga a quanto previsto al comma 2 di questo articolo, l’utente con piú di 75 anni di cui all’articolo 19, che chiede le prestazioni di cui all’articolo 19 o 20, non è tenuto a comunicare al distretto competente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa nel periodo di concessione della prestazione.”

Art. 11

(1) Il punto 1/bis dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello.

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, risultante da contratto scritto registrato al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie, al netto delle integrazioni pubbliche
  3. il reale ammontare della rata di mutuo, per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, comprensiva di quota capitale e di quota interessi, al netto delle integrazioni pubbliche.”

Art. 12

(1) Il testo in lingua italiana della rubrica del punto 4.1 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

„4.1 Non sono considerati come elementi di entrata:”

Art. 13

(1) Il punto 6.2 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato con la DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi.

L’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti sui 12 mesi.”

(2) Il punto 6.3 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“6.3 Se dal raffronto si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al 30 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.

Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.”

Art. 14

(1) Le modifiche di cui all’articolo 3 entrano in vigore il 1° settembre 2012

(2) Le altre modifiche entrano in vigore il 21 aprile 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
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ActionAction19/11/2012 - Corte costituzionale - sentenza 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction03/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction20/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 47
ActionAction12/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction17/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction26/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction05/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionAction10/12/2012 - Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionAction19/11/2012 - Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
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