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In vigore al: 19/04/2016

k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 31)
Regolamento d'esecuzione alla Legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate"

1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 24.

TITOLO I
Regole generali

Art. 1 (Caratteristiche tecniche)

(1) Le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”, sono controllate e protette, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici ed hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

  1. pista da sci: tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, snowboard o attrezzi similari, normalmente accessibile, preparato e segnato;
  2. impianti a fune con servizio sciistico: impianti disciplinati dalla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche;
  3. impianti di innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2691 del 25 luglio 2005, e successive modifiche;
  4. infrastrutture ricreative riservate ai bambini:
    1. campo primi passi: area sciabile, con pendenze di norma trascurabili, appositamente delimitata ed attrezzata per l’attività didattica e di gioco per i bambini;
    2. campo scuola: area di moderata pendenza longitudinale e trasversale, idonea per allievi e principianti, anche adulti, e con possibilità di agevole arresto. Il campo scuola è separato dalle altre piste;
  5. area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci, snowboard o attrezzi similari (snowpark): pista allestita con elementi o attrezzature specifiche atte a favorire le evoluzioni degli utenti. Tale pista è separata dalle altre e deve essere appositamente delimitata;
  6. area riservata agli allenamenti ed alle gare: tracciato idoneo appositamente destinato agli allenamenti ed alle gare agonistiche con sci, snowboard o attrezzi similari. Tale area è separata con adeguate protezioni dalle altre piste;
  7. area non preparata riservata alla pratica dello sci: tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, snowboard o attrezzi similari, non preparato e come tale segnalato, normalmente accessibile e segnato.

Art. 2 (Classificazione delle piste da sci)

(1) Le piste da sci sono classificate secondo la loro funzione e il loro grado di difficoltà come segue:

  1. piste facili (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 25 %, ad eccezione di brevi tratti;
  2. piste di media difficoltà (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti;
  3. piste difficili (segnate in nero): la loro pendenza longitudinale e/o trasversale supera i valori massimi delle piste di media difficoltà;
  4. pista di trasferimento: è un tracciato ristretto con pendenza limitata, destinato a collegare tra di loro piste o impianti di risalita.

(2) Gli itinerari sciistici sono percorsi destinati alla discesa con gli sci, normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati, ma protetti, secondo ragionevoli previsioni, solo contro il pericolo di valanghe. Sono segnati in arancione e non sono suddivisi per grado di difficoltà.

Art. 3 (Segnaletica delle aree sciabili attrezzate)

(1) Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione sciistica.

(2) I segnali sono ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire ostacolo per gli sciatori.

(3) Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali è vietata qualsiasi forma di pubblicità su eventuali sostegni e supporti, nonché sul segnale stesso.

(4) Per particolari esigenze, non previste dalla segnaletica approvata dall’UNI, l’Ufficio provinciale competente può autorizzare l’utilizzo di appositi segnali, le cui caratteristiche generali dovranno uniformarsi, per quanto possibile, a quelle dei segnali UNI.

Art. 4 (Segnaletica delle piste da sci)

(1) La segnaletica del grado di difficoltà della pista è posta all’inizio della pista stessa nonché in prossimità di incroci e diramazioni. All’inizio della pista di trasferimento sono segnalate le piste verso le quali si accede ed il relativo grado di difficoltà.

(2) Salvo quanto disposto dal comma 1, all’inizio della pista nonché in prossimità di incroci e diramazioni sono installati appositi e ben evidenti segnali direzionali sui quali è precisata la denominazione e la direzione della pista ed eventualmente le destinazioni raggiungibili.

Art. 5 (Delimitazione delle piste da sci)

(1) Le piste sono delimitate lateralmente con palinatura e relativi segnali realizzati e posati in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone i bordi destro e sinistro.

(2) La delimitazione dei bordi delle piste può essere omessa nei casi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge e nei casi autorizzati dall’Ufficio provinciale competente.

(3) La delimitazione dei bordi delle piste e la relativa segnaletica sono conformi alla vigente normativa UNI.

(4) In adiacenza di scoscendimenti pericolosi, dirupi, strapiombi, seracchi, crepacci e simili, i bordi delle piste sono protetti con idonee barriere anticaduta.

Art. 6 (Chiusura delle piste)

(1) La chiusura delle piste ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge, è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale, possibilmente estesa all’intera larghezza della pista, ed è segnalata sia mediante adeguata segnaletica che con segnale di divieto per pista chiusa (UNI).

(2) La barriera di cui al comma precedente è ben identificabile, anche in condizioni di scarsa visibilità, ed è posta in modo tale da non costituire un pericolo per gli utenti.

Art. 7 (Pannello informativo)

(1) Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha l’obbligo di apporre presso le principali stazioni d’accesso all’area sciabile attrezzata un pannello informativo di cui all’articolo 10, comma 2, della legge.

(2) Salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, della legge, il pannello informativo fornisce agli utenti informazioni circa il bollettino meteo ed il pericolo valanghe.

(3) Le informazioni riportate sul pannello informativo sono espresse almeno nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, inglese e, nelle aree sciabili situate in Val Gardena e Val Badia, anche in ladino.

Art. 8 (Ambito di applicazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sci)

(1) Nel piano di settore impianti di risalita e piste da sci di cui all’articolo 5 della legge, e successive modifiche, di seguito denominato piano di settore, sono individuate le zone sciistiche di cui all’articolo 5/bis della legge e definiti i principi programmatici per lo sviluppo dei singoli ambiti di pianificazione.

(2) Il piano di settore non trova applicazione per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della legge, nonché per gli impianti di risalita di paese di cui all’articolo 11 del presente regolamento e le relative piste da sci. 2)

2)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21.

Art. 8/bis (Elementi del piano di settore)

(1) Gli elementi del piano di settore sono:

  1. la relazione;
  2. le norme di attuazione, compresi i criteri di valutazione degli interventi;
  3. il rapporto ambientale di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
  4. il materiale cartografico in scala 1 : 50.000. 3)
3)
Gli articoli 8/bis e 8/ter sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21.

Art. 8/ter (Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita)

(1) Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5ter della legge, di seguito denominato registro, è istituito presso la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e gestito tramite sistema informativo. Esso è costantemente aggiornato dalla Ripartizione stessa a seguito del rilascio degli atti di assenso di competenza provinciale per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge.

(2) Il registro è adeguato d’ufficio alle modifiche apportate ai piani urbanistici comunali, nel caso in cui siano previste destinazioni d’uso incompatibili con le infrastrutture di cui al comma 1.

(3) L’inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro è il presupposto per il rilascio dei titoli edilizi e della concessione funiviaria. 3)

3)
Gli articoli 8/bis e 8/ter sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21.

Art. 9 (Interventi in zone sciistiche)

(1) Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge, su aree localizzate interamente all’interno delle zone sciistiche.

(2) L’avente titolo presenta al comune territorialmente competente il progetto definitivo di cui all’articolo 10, comma 3, la documentazione di cui all’articolo 10, commi 4 e 9, e l’assenso scritto dei proprietari delle aree interessate. La mancanza di assenso scritto equivale a diniego. Il progetto è deliberato dalla giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale.

(3) In caso di approvazione, il sindaco o la sindaca trasmette il progetto, l’assenso scritto dei proprietari, il parere della commissione edilizia comunale e la delibera della giunta comunale alla Provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, o del parere di cui all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Se il progetto interessa il territorio di due o più comuni, esso è trasmesso alla Provincia, previa approvazione da parte di almeno una delle giunte comunali interessate. In caso di interventi da sottoporre alla procedura di valutazione d’impatto ambientale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui al presente comma e lo studio di impatto ambientale all’Agenzia provinciale per l’ambiente. Resta salvo l’obbligo di richiedere gli atti di assenso eventualmente previsti da altre leggi di settore.

(4) Per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), e), f), e g), della legge, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui all’articolo 10, comma 4, all’Area funzionale Turismo. Quest’ultima comunica al sindaco o alla sindaca l’esito delle valutazioni tecniche acquisite relativamente a:

  1. la situazione forestale, l’idoneità sotto il profilo idrogeologico e il pericolo di frane;
  2. le eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;
  3. l’eventuale pericolo di caduta valanghe; indicando le eventuali ulteriori prescrizioni.

(5) Il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui all’articolo 10, comma 9, all’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, al fine del rilascio del parere tecnico sulla realizzabilità dell'impianto a fune con servizio sciistico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge.

(6) Qualora la Provincia chieda di apportare modifiche al progetto che interessano nuove aree, il progetto rielaborato è ripresentato ai sensi del comma 2.

(7) Il comune notifica ai proprietari delle aree che non hanno rilasciato un assenso scritto, o lo hanno negato, l’inserimento delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge nel registro.

(8) Entro il termine di 30 giorni dall’inserimento nel registro il sindaco o la sindaca rilascia il titolo edilizio.

(9) Eseguito l'apprestamento delle aree sciabili attrezzate, l’avente titolo ha l'obbligo di comunicare al comune competente e all’Area funzionale turismo il completamento dell'opera. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, che certifica la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonché l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4. 4)

4)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21.

Art. 9/bis (Interventi integrativi alle zone sciistiche)

(1) Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. L’intervento integrativo può configurarsi anche come collegamento di zone sciistiche o come progetto per la realizzazione di impianti di arroccamento.

(2) L’avente titolo presenta al comune territorialmente competente lo studio di fattibilità di cui all’articolo 10, comma 1, corredato dal rapporto ambientale di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. Lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale è depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte al comune. Il sindaco o la sindaca trasmette alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale, con le osservazioni, le proposte e le eventuali conclusioni del consiglio comunale. Se lo studio di fattibilità interessa il territoro di due o più comuni, esso è trasmesso alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, previa approvazione da parte di almeno uno dei consigli comunali interessati.

(3) Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sull’impatto ambientale dell’intervento, tenendo conto del parere tecnico-scientifico di qualità del gruppo di lavoro in materia ambientale e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati. La giunta provinciale delibera sull’intervento integrativo, tenendo conto del parere espresso dal Comitato ambientale.

(4) In caso di approvazione dello studio di fattibilità l’avente titolo può presentare il progetto definitivo, corredato dalla documentazione prevista. Il progetto definitivo è sottoposto alla procedura di approvazione di cui all’articolo 9.

(5) L’approvazione dello studio di fattibilità da parte della Giunta provinciale costituisce il presupposto per la presentazione di progetti da sottoporre alla procedura di valutazione d’impatto ambientale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

(6) L’approvazione di interventi integrativi non comporta alcuna modifica del piano di settore.5)

5)
Gli articoli 9/bis e 9/ter sono stati inseriti dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 28 agosto 2103, n. 21.

Art. 9/ter (Modesti interventi su impianti a fune con servizio sciistico)

(1) Per gli impianti a fune con servizio sciistico localizzati in parte al di fuori delle zone sciistiche si applica la procedura di approvazione di cui all’articolo 9, se con la sostituzione dell’impianto lo spostamento o l’allungamento della linea è inferiore a 50 metri lineari. 5)

5)
Gli articoli 9/bis e 9/ter sono stati inseriti dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 28 agosto 2103, n. 21.

Art. 10 (Documentazione)

(1) Lo studio di fattibilità di cui all’articolo 9bis, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione:

  1. sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore;
  2. descrizione dettagliata dell’intervento previsto;
  3. descrizione degli obiettivi di sviluppo della zona sciistica a medio e lungo termine;
  4. descrizione delle ricadute prevedibili a livello socioeconomico e sull’economia locale.

(2) La relazione del piano di settore contiene una descrizione dettagliata della documentazione di cui al comma 1. Se necessario, la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può richiedere ulteriori documenti al fine della valutazione dello studio di fattibilità.

(3) Il progetto definitivo di cui all’articolo 9, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione:

  1. sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore;
  2. planimetria del tracciato con l’indicazione delle aree interessate da scavi o riporti di terreno, nonché degli eventuali apprestamenti di sicurezza;
  3. riproduzione del tracciato sulla mappa catastale;
  4. indicazione delle sezioni trasversali del tracciato, rilevate ortogonalmente all’asse dello stesso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
  5. profilo longitudinale, rilevato sull’asse del tracciato;
  6. progetto definitivo delle eventuali opere artificiali;
  7. relazione paesaggistica.

(4) Al fine dell’acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 4, deve essere presentata la seguente documentazione, redatta da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata:

  1. progetto definitivo di cui al comma 3 del presente articolo;
  2. relazione tecnica illustrativa con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista da sci; proposta del grado di difficoltà; portata oraria dell’impianto di risalita; lunghezza, larghezza media e dislivello della pista; descrizione di eventuali apprestamenti di sicurezza; intersezioni con strade, vie, sentieri, corsi d’acqua e impianti di risalita; eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto; eventuali impianti di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;
  3. relazione nivologica e, qualora la stessa evidenzi la presenza di un rischio valanghivo, progetto degli interventi di carattere strutturale e delle misure gestionali per la difesa dal pericolo di valanghe, in conformità con quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

(5) La relazione nivologica di cui al comma 4, lettera c), individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica. Essa riporta inoltre i dati elaborati ed i calcoli effettuati per verificare l’esistenza di fenomeni valanghivi e per determinare le caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.

(6) Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modifica dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci o ne limitano gli effetti.

(7) Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell’esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivometeorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell’esercizio e, se necessario, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.

(8) Se necessario, il direttore o la direttrice dell’Area funzionale Turismo può richiedere ulteriori documenti al fine dell’acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 4.

(9) Ai fini del rilascio del parere tecnico sulla realizzabilità degli impianti a fune con servizio sciistico, previsto dall’articolo 9, comma 5, va presentato altresì il progetto funiviario preliminare o definitivo di cui all’articolo 24 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, come definiti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61. 6)

6)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21.

Art. 11 (Impianti di risalita di paese)

(1) Per impianto di risalita di paese si intende un impianto a fune con servizio sciistico con una portata oraria massima di 1.200 persone e con una lunghezza fino a 1.600 metri, non collegato con altri impianti di risalita. Gli impianti di risalita di paese e le relative piste da sci sono inseriti nel registro. 7)

7)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21.

Art. 12 (Servizio piste)

(1) Il servizio piste, di cui all’articolo 14 della legge:

  1. assicura lo stato di manutenzione e preparazione delle piste da sci per l’intera durata dell’esercizio;
  2. assicura la completezza delle misure di protezione, di sicurezza e della segnaletica;
  3. provvede all’apertura giornaliera delle piste, assicurandosi che i dispositivi di protezione passiva siano efficienti, che le condizioni della pista e la relativa segnaletica siano ottimali e che il materiale tecnico di soccorso sia pronto all’uso. Segnala immediatamente eventuali problemi riscontrati al gestore dell’area sciabile attrezzata, a cui consegna in ogni caso una breve relazione sugli accertamenti effettuati;
  4. provvede alla chiusura giornaliera delle piste nonché alla chiusura totale o parziale delle stesse, nelle ipotesi previste dall’articolo 16, comma 6, della legge;
  5. effettua le discese di controllo dopo la chiusura degli impianti di risalita per accertare che sulle piste non siano rimasti utenti in difficoltà;
  6. svolge un servizio di informazione agli utenti delle aree sciabili attrezzate.

(2) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può autorizzare il gestore dell’area sciabile attrezzata, su richiesta motivata, a non istituire il servizio piste, qualora le modeste dimensioni dell’area sciabile attrezzata, le caratteristiche e l’ubicazione della medesima o altre particolari situazioni documentate garantiscano la sicurezza degli utenti.

Art. 13 (Servizio di soccorso)

(1) Il servizio di soccorso di cui all’articolo 15 della legge deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto delle persone infortunate.

(2) Il servizio soccorso è composto da persone addestrate in materia di primo soccorso ed in possesso di capacità sciistiche adeguate agli interventi di soccorso nelle aree sciabili attrezzate. Esso è dotato inoltre di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.

(3) La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna della persona infortunata al servizio di trasporto dei feriti ovvero al servizio sanitario o ad un servizio medico anche privato oppure su richiesta della stessa persona infortunata o dei suoi familiari.

(4) Gli addetti al servizio di soccorso devono prestare servizio fino a quando il servizio piste ha terminato le discese di controllo previste dall’articolo 12, comma 1, lettera e).

(5) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può autorizzare il gestore dell’area sciabile attrezzata, su richiesta motivata, a non istituire il servizio di soccorso, qualora le modeste dimensioni dell’area sciabile attrezzata, le caratteristiche e l’ubicazione della medesima o altre particolari situazioni documentate garantiscano il recupero tempestivo e funzionale delle persone infortunate. In questo caso, insieme ad un’organizzazione di soccorso della zona, devono essere predisposti per iscritto adeguati piani di allarme per un eventuale intervento.

Art. 14 (Attrezzature ed equipaggiamenti del servizio di soccorso)

(1) Per attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei del servizio soccorso di cui all’articolo 13, comma 2, si intendono:

  1. attrezzature tecniche di primo soccorso, quali:
    1. slitta di soccorso o motoslitta di soccorso per un idoneo trasporto delle persone infortunate;
    2. ferule per immobilizzazione, collari cervicali; nelle aree sciabili attrezzate di maggiori dimensioni, defibrillatore semiautomatico esterno;
  2. attrezzature personali del soccorritore, quali:
    1. divisa riconoscibile, che identifica il servizio di soccorso;
    2. radiotrasmittente portatile, che consenta il collegamento radio con la Centrale provinciale emergenza e con il servizio di elisoccorso, un dispositivo di protezione dorsale o similare, un apparecchio cerca-persone per travolti da valanga a tutela della propria persona;
    3. zaino di pronto soccorso contenente il materiale necessario per eventuali casi di emergenza, vale a dire per es.: per la gestione dell’ossigeno, per le vie respiratore, per la circolazione, per traumi, per la cura di ferite, per la diagnostica.

(2) Ogni intervento di soccorso sulla pista è documentato per iscritto.

(3) La formazione del personale di soccorso comprende di norma una formazione di più giorni in materia di pronto soccorso, prevedendo elementi fondamentali della rianimazione per soccorritori laici e della cura di traumi. Inoltre il personale di soccorso deve dimostrare di aver assolto una formazione specifica nella tecnica di soccorso. La formazione del personale di soccorso è integrata periodicamente mediante corsi di aggiornamento.

(4) Per il personale di soccorso secondo questo articolo vale l’obbligo del casco.

Art. 15 (Pericoli atipici)

(1) I pericoli atipici sono pericoli inaspettati o difficilmente evitabili anche per uno sciatore o una sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico, quali:

  1. ostacoli, sia naturali che artificiali, all’interno del piano pista, quali: piante, massi, apparecchiature dell’impianto d’innevamento tecnico, sostegni di impianti di risalita, opere frangivento, edifici, recinzioni. Sono considerati pericoli atipici anche gli ostacoli artificiali a bordo pista e fino ad una distanza di 5 metri dalla palinatura o dal limite alberato indicante il bordo pista esterno;
  2. alberi presenti all’interno della pista oppure alberi isolati, se situati a bordo pista, in un’area aperta, priva di vegetazione;
  3. curve particolarmente strette in prossimità di precipizi, crepacci, sbarramenti improvvisi, scarpate di valle con la presenza di evidenti insidie quali massi, ceppaie, ecc.;
  4. mezzi battipista o motoslitte in movimento o fermi sulla pista durante l’orario di apertura al pubblico;
  5. produzione di neve tecnica durante l’orario di apertura della pista, se non opportunamente segnalata;
  6. pista ghiacciata o lunghi tratti di pista ghiacciati: diversamente dalla neve gelata, la neve assume la colorazione e la trasparenza del ghiaccio, tanto da non consentire il passaggio né con gli sci, né con i veicoli cingolati da neve;
  7. pericolo valanghe.

Art. 16 (Produzione di neve tecnica durante l’orario di apertura della pista)

(1) Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza, il gestore dell’area sciabile attrezzata può provvedere alla produzione di neve tecnica sulle piste anche durante l'orario di apertura; in questo caso il gestore ha l'obbligo di segnalare agli utenti lo svolgimento delle operazioni di innevamento sia alla partenza a monte delle piste interessate sia in prossimità degli impianti di innevamento in funzione.

Art. 17 (Modalità per il ritiro della tessera giornaliera o per la sospensione della tessera plurigiornaliera)

(1) Gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 30, comma 1, della legge possono disporre il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera nei casi di cui all’articolo 30, comma 5, della legge.

(2) Il provvedimento di sospensione della tessera giornaliera o di ritiro della tessera plurigiornaliera va annotato nel verbale di accertamento dell’infrazione.

(3) Gli incaricati dell’accertamento consegnano tempestivamente una copia del verbale di accertamento al gestore dell’impianto di risalita, affinché questi provveda a disattivare la tessera giornaliera o a sospendere per una giornata l’efficacia della tessera plurigiornaliera.

Art. 18 (Comunicazione alla Ripartizione provinciale Turismo degli incidenti avvenuti nel corso della stagione sciistica)

(1) Entro il 30 maggio di ogni anno, il gestore dell’area sciabile attrezzata trasmette alla Ripartizione provinciale Turismo l’elenco analitico degli infortuni accertati nella stagione precedente.

(2) Nell’elenco sono specificati gli elementi seguenti: data, ora e luogo dell’infortunio, età e sesso delle persone infortunate, breve dinamica dell’infortunio e gravità delle lesioni riportate.

TITOLO II
Indennità per la servitù di area sciabile attrezzata

Art. 19 (Indennità una tantum ed annuale)

(1) L’indennità una tantum di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge, corrisponde ad un importo pari a 10 volte l’indennità annuale di cui al comma 5 del presente articolo.

(2) L’indennità di base si calcola sulla base della situazione geografica e della qualità del fondo nonché sulla base della presunta minore redditività dello stesso.

(3) Per coefficiente turistico, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge, si intende un coefficiente compreso tra 1 e 3, che esprime l’incidenza del turismo nell’area sciabile attrezzata ed il valore economico dei singoli impianti di risalita e delle piste da sci. I coefficienti sono definiti come segue:

  1. coefficiente 1: area sciabile attrezzata scarsamente sviluppata;
  2. coefficiente 2: area sciabile attrezzata mediamente sviluppata;
  3. coefficiente 3: area sciabile attrezzata altamente sviluppata.

(4) La determinazione dell’indennità di base di cui al comma 2 e l’assegnazione dei coefficienti di cui al comma 3 sono fissati ogni 2 anni dall’Ufficio provinciale Estimo, dopo aver sentito l’associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale e l’Associazione esercenti funiviari dell’Alto Adige.

(5) L’indennità annuale di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge si ottiene moltiplicando l’indennità di base di cui al comma 2 del presente articolo con il coefficiente turistico di cui sopra.

(6) Se le piste da sci attraversano un’area improduttiva, l’indennità corrisposta sarà pari ad un terzo dell’indennità annuale calcolata ai sensi del comma 5.

(7) Per i proprietari di fondi, che non coltivano gli stessi in qualità di coltivatori diretti, i coefficienti superiori a 1 sono ridotti della metà.

(8) Il valore per il calcolo del ridotto raccolto con riferimento ai pascoli alpini, ai prati montani ed ai prati con una fienagione è di 1500 kg fieno/ettaro e, con riferimento ai prati con due fienagioni, è di 3000 kg fieno/ettaro.

(9) Per stagione invernale si intende il periodo dal 1. novembre al 30 aprile dell’anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 20 (Norma transitoria )

(1) Fino all’approvazione del nuovo piano di settore di cui all’articolo 5 della legge, e successive modifiche, rimangono in vigore:

  1. il piano di settore approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 963 del 7 giugno 2010;
  2. tutte le norme del presente regolamento comunque connesse all’esecuzione del piano di settore di cui alla lettera a), nel testo vigente alla data del 31 luglio 2013.

(2) Un lieve aumento fino al 10 per cento della portata massima ammissibile non comporta modifica al piano di settore approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 963 del 7 giugno 2010. 8)

8)
L'art. 20 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21.
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