In vigore al

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In vigore al: 19/04/2016

f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 421)
Mediazione al lavoro pubblica

1)
Pubblicato nel B.U. 4 dicembre 2012, n. 49.

Art. 1 (Definizione ed accertamento dello stato di disoccupazione)  delibera sentenza

(1) Si definisce stato di disoccupazione la condizione della persona senza alcuna occupazione retribuita, che sia immediatamente disponibile alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa. Per gli effetti del presente regolamento lo stato di disoccupazione è riconosciuto alle persone residenti o con domicilio stabile in Provincia di Bolzano.

(1/bis)  Lo stato di disoccupazione può essere riconosciuto anche alle persone, residenti o con domicilio stabile in provincia di Bolzano, il cui reddito personale da lavoro autonomo o dipendente non supera il reddito minimo escluso da imposizione previsto per legge, e che dichiarano di essere immediatamente disponibili alla ricerca ovvero allo svolgimento di un’attività lavorativa. 2)

(2)Per comprovare il proprio stato di disoccupazione la persona interessata deve presentarsi presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro e rendere una contestuale dichiarazione di disponibilità immediata alla ricerca e allo svolgimento di un'attività lavorativa. La Giunta provinciale può stabilire che, in determinati casi, il riconoscimento dello stato di disoccupazione avvenga, anche a prescindere dalla presentazione suddetta, tramite canali informatici. In tal caso la persona interessata deve confermare il proprio stato di disoccupazione presentandosi entro i successivi 30 giorni presso l’Ufficio provinciale Servizio lavoro, pena il disconoscimento dello stato medesimo a decorrere dal trentunesimo giorno. Tale conferma non è necessaria in caso di disoccupati stagionali. 3)

(3) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro sottoscrive con la persona disoccupata un patto di servizio, che prevede:

  1. l’indicazione delle prestazioni offerte e dei servizi erogati dall’Ufficio provinciale Servizio lavoro, l’eventuale rinvio ad altri servizi di mediazione lavoro riconosciuti in Alto Adige e indicazioni in materia di orientamento professionale;
  2. colloqui obbligatori presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro e informazioni circa le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione;
  3. l'impegno da parte della persona interessata a svolgere tutte le misure concordate e ad effettuare una ricerca attiva del lavoro.

(4) Il patto di servizio è integrato da un piano d'azione individuale, nel quale si stabiliscono misure per una ricerca attiva del lavoro e per migliorare l’occupabilità della persona.

massimeDelibera 22 luglio 2013, n. 1094 - Disciplina della richiesta telematica e del disconoscimento d'ufficio dello stato di disoccupazione
massimeDelibera 29 ottobre 2012, n. 1611 - Proroga degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2087 - Modifica dei criteri per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera N. 2215 del 30.12.2010 - Modifica dei criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera 28 settembre 2009, n. 2406 - Criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, Nr. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro (modificata con delibera n. 2709 del 09.11.2009, delibera n. 2215 del 30.12.2010 e delibera n. 1611 del 29.10.2012) (vedi anche le delibere n. 2087 del 30.12.2011 e 1611 del 29.10.2012)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 8 luglio 2009, n. 256 - Stranieri - flusso di extracomunitari per lavori stagionali – c.d. decreto flussi 2007 - ratio
2)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 aprile 2014, n. 9.
3)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 4 aprile 2014, n. 9.

Art. 2 (Verifica dello stato di disoccupazione)

(1) La persona disoccupata dimostra l'immediata disponibilità alla ricerca attiva ovvero allo svolgimento di un lavoro mediante:

  • a) l'accettazione di una congrua offerta di lavoro;
  • b) l'accettazione di una misura concordata di inserimento lavorativo;
  • c) la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale;
  • c/bis) la partecipazione ai colloqui di orientamento dell’Ufficio provinciale Servizio lavoro; 4)
  • d) ulteriori iniziative personali finalizzate alla ricerca di un lavoro.

(2) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro verifica lo stato di disoccupazione – di regola con cadenza almeno trimestrale – al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e di prevenire la disoccupazione di lunga durata.

(3) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro effettua una duplice verifica:

  1. attraverso il sistema obbligatorio di notifica d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro di cui alla normativa vigente, verifica se la persona sia effettivamente priva di lavoro, anche ricorrendo ad idonee misure di controllo attivate dalla Ripartizione provinciale Lavoro con l'ausilio delle banche dati disponibili e servendosi dei servizi ispettivi competenti;
  2. verifica inoltre se – conformemente alla dichiarazione resa di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro, al patto di servizio ed al piano d'azione individuale – la persona è immediatamente disponibile alla ricerca attiva o allo svolgimento di un lavoro.

(4) I risultati della verifica costituiscono i presupposti per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. L'esito della verifica deve essere documentato e possibilmente essere condiviso dalla persona interessata, che sottoscrive il documento insieme al o alla consulente dell'Ufficio provinciale Servizio lavoro.

4)
La lettera c/bis dell'art. 2, comma 1, è stato inserita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 aprile 2014, n. 9.

Art. 3 (Perdita e conservazione dello stato di disoccupazione)

(1)Lo stato di disoccupazione viene meno con l'inizio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo. Si conserva tuttavia lo stato di disoccupazione nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo o dipendente non superi il reddito minimo personale escluso da imposizione previsto per legge. La richiesta di conservazione dello stato di disoccupazione è inoltrata all’Ufficio provinciale Servizio lavoro entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. 5)

5)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 4. aprile 2014, n. 9.

Art. 4 (Ulteriori condizioni di perdita dello stato di disoccupazione)  delibera sentenza

(1) Accanto all'ipotesi di assunzione al lavoro, sono cause di perdita dello stato di disoccupazione:

  1. la mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione ad un colloquio di orientamento presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro;
  2. il rifiuto, senza giustificato motivo, di una misura prevista dal piano d’azione individuale, in particolare il rifiuto ingiustificato o la frequenza irregolare di una misura atta all’apprendimento oppure al miglioramento della conoscenza delle due lingue principali utilizzate nel territorio provinciale;
  3. la mancata conferma dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 3;
  4. il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro.

(2) L'accertamento delle cause che determinano la perdita dello stato di disoccupazione è disposto sulla base delle procedure di cui all'articolo 2, del patto di servizio e del piano d'azione individuale. Il verificarsi delle cause di cui al comma 1 del presente articolo comporta la perdita dello stato di disoccupazione per un periodo di tre mesi. Decorso questo termine la persona interessata può richiedere nuovamente il riconoscimento dello stato di disoccupazione.

(3) Cause di forza maggiore ed altri impedimenti oggettivi rappresentano un giustificato motivo per la mancata presentazione ad un colloquio d'orientamento. Essi vanno valutati caso per caso tenuto conto del patto di servizio e degli accordi siglati nel piano d'azione individuale.

(4) Per determinate categorie di persone, da individuare con deliberazione della Giunta provinciale, che non necessitano di un’assistenza continuativa, lo stato di disoccupazione può essere disconosciuto d’ufficio qualora la persona interessata non si presenti entro un termine predeterminato presso l’Ufficio provinciale Servizio lavoro per confermare il perdurare del suo stato di disoccupazione. La persona deve essere informata di questo adempimento al momento del riconoscimento dello stato di disoccupazione. Nel caso previsto dal presente comma non si applica il periodo di esclusione di cui al comma 2.

massimeDelibera 22 luglio 2013, n. 1094 - Disciplina della richiesta telematica e del disconoscimento d'ufficio dello stato di disoccupazione

Art. 5 (Sospensione dello stato di disoccupazione)

(1) La sospensione dello stato di disoccupazione decorre dall'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo, la cui durata non sia superiore ai limiti massimi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche. La sospensione dello stato di disoccupazione non è applicabile ai disoccupati stagionali.

(2) Durante la sospensione dello stato di disoccupazione, la persona interessata non è considerata disoccupata. Al termine del rapporto di lavoro di cui al comma 1 ricomincia a decorrere l'anzianità di disoccupazione.

(3) La persona interessata alla determinazione dell'anzianità di disoccupazione può presentare all'Ufficio provinciale Servizio lavoro un'apposita richiesta entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e contestualmente al nuovo riconoscimento dello stato di disoccupazione.

Art. 6 (Mercato del lavoro e immediata disponibilità al lavoro)

(1) L'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un’occupazione è condizione irrinunciabile per il riconoscimento dello stato di disoccupazione da parte dell'Ufficio provinciale Servizio lavoro. Il piano d'azione individuale fa riferimento all'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un’occupazione da parte della persona interessata, tenuto conto delle seguenti condizioni di base:

  1. la situazione del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle specificità strutturali locali e al fabbisogno di forza lavoro stagionale;
  2. i requisiti professionali e personali, le competenze specifiche e le capacità di sviluppo individuale, gli interessi e le attitudini nonché le condizioni di vita della persona interessata;
  3. le offerte formative disponibili e le iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale sia individuali, sia rivolte a gruppi omogenei di persone in cerca di occupazione.

(2) Le misure concordate nel piano d'azione individuale hanno lo scopo di trovare quanto prima possibile una nuova occupazione e di favorire lo sviluppo delle potenzialità professionali della persona interessata.

(3) Nei seguenti casi lo stato di disoccupazione può riconosciuto anche in assenza di immediata disponibilità al lavoro:

  1. in caso di madri che hanno risolto il rapporto di lavoro nell’ambito dell’apposita tutela contro il licenziamento, per il periodo in cui hanno diritto all’erogazione dell’indennità di disoccupazione;
  2. nel caso di persone che sono temporaneamente inabili al lavoro per malattia o infortunio, qualora l’inabilità non supera la durata di sei mesi.

Art. 7 (Congruità dell’offerta di lavoro)

(1) Un'offerta di lavoro è congrua se, coerentemente con il patto di servizio e il piano individuale d'azione, presenta i seguenti requisiti:

  1. è compatibile con la qualifica professionale della persona disoccupata oppure la retribuzione offerta non è inferiore di oltre il 25 per cento alla retribuzione precedente;
  2. il trattamento economico e giuridico proposto corrisponde a quello previsto dal contratto collettivo di riferimento;
  3. la sede di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio della persona interessata o è raggiungibile in meno di 80 minuti utilizzando i mezzi pubblici. In caso di disoccupazione di durata superiore ai tre mesi è ammissibile un’offerta di lavoro estesa a tutto il territorio provinciale qualora l’azienda offra un alloggio. Nel caso in cui la persona sia disponibile ad un rapporto di lavoro part-time ai sensi dell'articolo 8 o versi nelle condizioni di vita previste dal comma 2 del presente articolo, la distanza e i tempi di trasporto suindicati possono essere ridotti in base alle circostanze.

(2) In casi appositamente motivati vanno considerate le condizioni di vita della singola persona per valutare la congruità dell'offerta di lavoro, ad esempio nel caso di persone in possesso dei requisiti previsti per il collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 8 (Part-time)

(1) La disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di un’attività lavorativa esclusivamente part-time pari ad almeno il 50% rispetto all’orario full-time, dichiarata nel patto di servizio, può essere riconosciuta ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione.

Art. 9 (Assistenze familiari)

(1) Le necessità derivanti dall'assistenza ai figli propri o adottati e dall'assistenza a familiari bisognosi di cure devono essere indicate nel piano d'azione individuale e sono da tenere in considerazione nella verifica della disponibilità al lavoro e nella scelta delle offerte lavorative o formative.

Art. 10 (Persone disabili)

(1) Le persone iscritte alla lista di collocamento obbligatorio presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro sono in stato di disoccupazione. Esse hanno inoltre diritto al collocamento mirato e all'assistenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 11 (Borsa lavoro)

(1) Le richieste di lavoro delle persone disoccupate sono pubblicate in Internet nella Borsa lavoro elettronica della Rete Civica dell’Alto Adige.

Art. 12 (Scheda anagrafica e professionale)

(1) È approvata la scheda anagrafica e professionale di cui all'allegato A).

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 14 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato A)

 

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