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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
Proroga degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro

La Giunta Provinciale

Articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modifiche, prevede interventi a favore delle persone che perdono il lavoro o sono sospese dal lavoro.

Articolo 1, quinto comma della legge sopra citata dispone che le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi sono delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano che le esercitano nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento regionale di esecuzione.

Con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2009, n. 5/L è stato emanato il regolamento di esecuzione sopra citato che prevede i principi per l’erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.

Articolo 1, terzo comma del regolamento regionale prevede che le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma e che ogni Provincia autonoma individua altresì modalità e termini per il recupero delle somme indebitamente erogate.

Con delibera 28 settembre 2009, n. 2406, la Giunta provinciale ha stabilito i criteri per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, e successivamente con delibera 9 novembre 2009, n. 2709 e con delibera 30 dicembre 2010, n. 2215, questi criteri sono stati modificati.

Articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 5, prevede che gli interventi, di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modifiche, sono estesi a coloro che perdono il lavoro o sono sospesi dallo stesso tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2011. Coloro che hanno già beneficiato di tali interventi, hanno potuto, in presenza dei requisiti previsti dal relativo regolamento regionale, beneficiarne anche nel 2011 per un periodo massimo di sei mesi nell’arco dell’anno o, con riferimento a coloro che sono sospesi dal lavoro, per il periodo massimo stabilito per l’anno 2010 da ciascuna Provincia autonoma.

Articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 5, prevede che gli interventi, di cui all’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 6 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modifiche, sono estesi a coloro che perdono il lavoro o sono sospesi dallo stesso tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2012. Coloro che hanno già beneficiato di tali interventi, possono, in presenza dei requisiti previsti dal relativo regolamento regionale, beneficiarne anche nel 2012 per un periodo massimo di sei mesi nell’arco dell’anno o, con riferimento a coloro che sono sospesi dal lavoro, per il periodo massimo stabilito per l’anno 2010 da ciascuna Provincia autonoma.

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. a) nei confronti di coloro che rientrano nella previsione di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 5, l’estensione tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2012 degli interventi, di cui all’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 6 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modifiche. I periodi presi in considerazione sono i seguenti: dall’1/1/2012 al 30/06/2012 e dall’1/7/2012 al 31/12/2012.

b) Per l’anno di riferimento 2012, l’allegato della delibera della Giunta provinciale 28 settembre 2009, n. 2406 “Criteri per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro” è modificato nel seguente modo:

- l’articolo 3, primo comma, lettera a) è modificato come segue: “Un’indennità pari a 876 € mensili”;

- l’articolo 3, primo comma, lettera c) è modificato come segue “Un’indennità oppure un’integrazione al reddito pari a 188 € mensili”;

- all’articolo 3, quarto comma, la seconda frase è modificata come segue: “Nel caso di lavoratori in cassa integrazione questo limite viene calcolato in ore e viene corrisposto fino ad un massimo di 1.100 ore in cassa integrazione.”

c) La scadenza per la consegna delle relative domande è il 31 marzo 2013. Tale scadenza è da considerarsi termine perentorio.

d) Per quanto non diversamente disciplinato nella presente delibera, si rinvia ai criteri espressamente approvati con delibera 28 settembre 2009, n. 2406 e successive modifiche.

2. La presente delibera viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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