Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 28 marzo 1995, n. 13.
(1) A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è soppressa la tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, riguardante le tasse provinciali sulle concessioni non governative istituite dall'articolo 7.
(2) Per gli atti e provvedimenti aventi efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997, previsti nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, riguardante le tasse provinciali sulle concessioni non governative istituite dall'articolo 7, non è dovuta la tassa di concessione provinciale ivi prevista.5)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.