Pubblicato nella G. U. 26 luglio 1974, n. 196.
(1) Ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci resta fermo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(2) Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al rilascio della licenza di cui al comma precedente continuano a provvedere i presidenti delle giunte provinciali.
(3) Sino a quando le province non disporranno diversamente, la commissione esaminatrice istituita per l'applicazione dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo unico della legge 1 dicembre 1971, n. 1051, conserva la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e viene nominata dalla Giunta provinciale competente.