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In vigore al: 30/06/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
Divieto di esercitazioni militari nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico

Sentenza 21 maggio 1987 n. 191; Pres. La Pergola – Rel. Borzellino
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso n. 24 del 31 luglio 1980 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato per conflitto di attribuzione il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 marzo 1980 n. 72/V/LS (pubbl. nel Boll. uff. Regionale Trentino-Alto Adige suppl. n. 2 al n. 31 del 10 giugno 1980) con il quale, ai sensi delle 1. prov. Bolzano 25 luglio 1970 n. 16 e 19 settembre 1973 n. 37, è stato approvato il vincolo paesistico « Parco naturale di Fanes-Sennes e Braies » e sono state determinate le « prescrizioni » di cui all'art. 5 1. n. 16 del 1970.
Viene lamentata in primo luogo l'invasione della sfera di competenza assegnata allo Stato da norme costituzionali poiché le « prescrizioni » contenute in tale decreto, « ove fossero operanti anche nei confronti dell'amministrazione militare », sarebbero « gravemente limitative delle attività militari e pregiudizievoli degli interessi della difesa nazionale ».
Tali prescrizioni consistono: 1) nel divieto di costruire impianti ed infrastrutture, di provocare esplosioni e usare armi, di installare campeggi ed eseguire esercitazioni militari (art. 2); 2) nel divieto di costruzione di strade e di linee elettriche (artt. 6 e 8) nonché di « alterazione » dei sentieri (art. 15); 3) nel divieto di circolazione con veicoli a motore (art. 7) e di atterraggio o decollo di aeroplani o elicotteri (art. 10).
L'impugnato provvedimento in quanto incidente, con tali prescrizioni, sulle attribuzioni dello Stato porrebbe quindi in atto « un superamento dei limiti delle attribuzioni provinciali ».
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Vice Presidente della Giunta provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Guarino, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Sarebbe conforme ai princìpi generali il sacrificio di un interesse generico, quale appunto quello connesso ad attività militari, suscettibile di esser soddisfatto indifferentemente in una o in diversa zona.
2. Con ricorso n. 17 del 27 aprile 1981 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, altresì, per conflitto di attribuzione il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 85/V/LS del 16 dicembre 1980 (pubbl. nel Boll. Uff. Reg. Trentino-Alto Adige n. 12 del 3 marzo 1981) istitutivo del « Parco naturale di Monte Corno », nella parte in cui vieta in tale territorio « i campeggi e le esercitazioni militari » (art. 2, lett. e)) nonché, « salvo che per operazioni di soccorso o per necessità di trasporto di materiali », « l'atterraggio e il decollo di aeroplani o elicotteri » (art. 11, comma 2), in contrasto con « il superiore interesse della difesa e sicurezza del territorio nazionale ».
A seguito della camera di consiglio del 2 luglio 1981 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei suddetti divieti (ord. n. 115 stesso anno).
3. Con ricorso n. 13, di contenuto identico al precedente di cui al punto 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, infine, per conflitto di attribuzione il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano del ^ dicembre 1981 n. 103/V/81 (pubbl. nel Boll. Uff. Reg. Trentino-Alto Adige n. 30 del 20 giugno 1982), istitutivo del « Parco naturale Dolomiti di Sesto », limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 2 lett, e) e 11, comma 2, relative (come nel caso di cui al rie. n. 17 del 1981) ai divieti di campeggio ed esercitazioni militari nonché di atterraggio e decollo di aeroplani o elicotteri, salvo che per operazioni di soccorso o per necessità di trasporto materiali.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Guarino, deducendo, intanto, l'inammissibilità del ricorso, poiché viene rilevata la genericità delle censure.
Nel merito, le prerogative assicurate dalla normativa provinciale all'Amministrazione militare riguarderebbero solo le opere pubbliche e non gli usi occasionali che potrebbero senza pregiudizio trovare soddisfazione altrove.
 
Considerato in diritto: l. I ricorsi in epigrafe concernono questioni identiche ovvero connesse. Possono essere riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.
2. Con tre successivi D.P.G.P. 4 marzo 1980, n. 72/V/LS, D.P.G.P. 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS e D.P.G.P. 22 dicembre 1981, n. 103/V/1981 la Provincia autonoma di Bolzano ha rispettivamente approvato il vincolo paesistico denominato " Parco naturale Fanes-Sennes e Braies ", l'altro " Parco naturale di Monte Corno " e infine un terzo denominato " Dolomiti di Sesto ", ivi determinandosi le relative prescrizioni e divieti ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato i menzionati decreti con i tre separati ricorsi di cui in narrativa, per conflitto di attribuzione e conseguente regolamento di competenza, lamentando:
- quanto al primo decreto, la grave limitazione delle attività militari e dei conseguenti interessi della difesa nazionale per i generali divieti posti al costruire impianti e infrastrutture, provocare esplosioni e usare armi, installare campeggi ed eseguire esercitazioni militari (art. 2 del D.P.G.P. 4 marzo 1980, n. 72/V/LS); alla costruzione, inoltre, di strade (art. 6 del D.P.G.P. 4 marzo 1980, n. 72/V/LS) e di linee elettriche (art. 8) del D.P.G.P. 4 marzo 1980, n. 72/V/LS, nonché di alterazione di sentieri (art. 15); alla circolazione, infine, con veicoli a motore e atterraggio o decollo di aeromobili (artt. 7 e 10 del D.P.G.P. 4 marzo 1980, n. 72/V/LS);
- quanto al secondo e al terzo, il divieto di campeggi ed esercitazioni militari e di atterraggio e decollo di aeromobili (art. 2 del D.P.G.P. 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS, secondo comma, lett. e), e rispettivamente art. 11, secondo comma, del D.P.G.P. 22 dicembre 1981, n. 103/V/1981).
Viene considerato, in definitiva, che da parte della Provincia siasi inciso direttamente sulle attività militari, con regolamentazione ad essa non spettante.
Deduce, per contro, la Provincia di Bolzano la inammissibilità dei proposti conflitti, in quanto generici e privi di puntuali riferimenti; nel merito si contestano gli asserti del ricorrente Presidente del Consiglio, poiché - si assume - le prerogative di salvaguardia assicurate dalla normazione provinciale all'Amministrazione militare riguarderebbero soltanto - art. 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 - le opere per la difesa militare e non gli usi " occasionali " del territorio.
3. L'eccezione di inammissibilità non ha fondamento: i ricorsi puntualmente elencano il contesto di limitazioni che si ravvisa lesivo dell'amministrazione militare e conseguentemente della difesa nazionale ai sensi degli artt. 4 e 8 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Nel merito, la Corte ha già avuto modo di considerare - e di recente che le attività militari nel loro complesso, per i contenuti strumentali di addestramento che necessariamente le richiedono, costituiscono attribuzione esclusiva delle formazioni armate dello Stato (sent. n. 167 del 1987). Se è vero, pertanto, che la normativa della Provincia di Bolzano testualmente riconosce esorbitare dalle competenze provinciali, perché di spettanza dello Stato, le opere destinate alla difesa (citata legge n. 16 del 1970: artt. 12 e 15) a queste ultime vanno indissolubilmente collegate - in identità di competenze - le anzidette attività (sent. n. 216 del 1986). A ciò consegue la carenza di legittimazione per la Provincia al porre limiti al riguardo.
Va ribadito, tuttavia, quanto è già occorso più volte di considerare: che cioè le attività addestrative di cui si discorre con le installazioni che ne sono il presupposto tecnico non possono indiscriminatamente venir intraprese e situate in qualsiasi zona o territorio. Tenuto conto degli essenziali compiti addestrativi delle Forze armate della Nazione nonché dell'eminente valore del patrimonio paesaggistico e ambientale, si tratta, dunque, della necessità di comporre le diverse esigenze di carattere e di interesse unitario con le istanze e relative pari esigenze delle autonomie.
Va ricordato (cit. sent. n. 167 del 1987) che a realizzare tale indeclinabile bilanciamento soccorre l'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) con i suoi meccanismi di consultazione paritetica dalla Provincia stessa nelle sue deduzioni definiti garantisti delle autonomie locali e che non possono essere unilateralmente disattesi.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe:
a) dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza a porre vincoli paesistici e conseguenti prescrizioni che comportino per l'amministrazione militare il divieto:
1) di costruire impianti ed infrastrutture, nonché di provocare esplosioni, usare armi, installare campeggi ed eseguire esercitazioni militari;
2) costruire strade (con possibili alterazioni di sentieri) e linee elettriche;
3) circolare con veicoli a motore ovvero atterrare o decollare con aeromobili;
b) annulla, limitatamente alla parte in cui non fanno salva la competenza dello Stato per le attribuzioni di cui al precedente punto a), le disposizioni contenute:
la) nel D.P.G.P. 4 marzo 1980, n. 72/V/LS di Bolzano (Approvazione del vincolo paesistico " Parco naturale Fanes-Sennes e Braies "): artt. 2, 6, 7, 8, 10, 15;
2a) nel D.P.G.P. 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS di Bolzano (Approvazione del piano paesistico " Parco naturale Monte Corno "): artt. 2, secondo comma, lett. e) ed 11, comma secondo dell'elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni;
3a) nel D.P.G.P. 22 dicembre 1981, n. 103/V/81 di Bolzano (Approvazione del vincolo paesistico " Parco naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e S. Candido "): artt. 2 e 11.
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