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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 30/06/2015
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Sentenze della Corte costituzionale
1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
Esercizio del diritto di voto - Requisito di residenza
Attendere, processo in corso!
Sentenza (11 febbraio) 17 febbraio 1987, n. 42; Pres. La Pergola – Rel. Ferrari
Ritenuto in fatto:
1. Nel giudizio promosso da Silvio Leonardi avverso la decisione della Commissione elettorale mandamentale di Bolzano che lo aveva escluso dalle liste elettorali relative alle elezioni amministrative del 10 maggio 1985 nel Comune di Bolzano per omesso compimento di un biennio di ininterrotta residenza nel territorio di quella Provincia alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (28 marzo 1985), la Corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 11 aprile 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 50, 16, comma 2
,
l. reg. T.-A.A. 6 aprile 1956 n. 5, come modificato dall'art. 6 l. reg. 10 agosto 1974 n. 6, e 15, comma 2, t.u. approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 27 marzo 1980 n. 445, in riferimento agli artt. 25, comma 3 (ma
rectius,
4) e 63 dello Statuto speciale di autonomia di cui al t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Premesso che a mente delle menzionate norme parametro il Leonardi avrebbe avuto il diritto di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bolzano (dove risiedeva alla data del 28 marzo 1985), per aver maturato il periodo quadriennale di residenza ininterrotta nella Regione Trentino-Alto Adige e per essere stato
prevalentemente residente nel territorio di quel Comune nell'ultimo quadriennio,
il giudice
a quo.
rileva che le norme impugnate sostituiscono al requisito della prevalenza fissato da norme di rango costituzionale, quello contrastante - e nella specie, non ricorrente -, dell'ininterrotta residenza biennale nella Provincia di Bolzano per le elezioni dei consigli comunali della Provincia stessa.
2. Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il Leonardi, riportandosi alle argomentazioni già svolte nel giudizio a
quo,
sostanzialmente recepite in ordinanza di rimessione. Nelle proprie deduzioni osserva in particolare che entrambe le norme - quella statutaria e quella di legge ordinaria - pongono fra i requisiti di iscrizione nelle liste elettorali l'intervenuta maturazione di un periodo di residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio della Regione; ma che, per quanto concerne l'individuazione del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore deve essere iscritto, mentre la nonna statutaria adotta il criterio generale della prevalenza della residenza in uno o altro comune, quella ordinaria stabilisce invece che per essere iscritto nelle liste elettorali del comune della Provincia di Bolzano nel quale risieda alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali comunali occorre che nel quadriennio l'elettore abbia « compiuto nella Provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza ». Con tale determinazione la norma ordinaria di attuazione avrebbe addirittura stravolto la norma costituzionale da attuare, da un canto ponendo una limitazione non prevista dalla norma parametro (stabilita inoltre solo per la Provincia di Bolzano, e non anche per quella di Trento), dall'altro creando i presupposti per una diversità di risultati (il ricorrente avrebbe dovuto essere infatti iscritto a Bolzano in base alla norma statutaria) nonché, in violazione degli artt. 3 e 4 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini della Provincia di Bolzano e tutti gli altri cittadini italiani (e dei residenti nella Provincia di Trento in particolare) per i quali non è richiesto ne il requisito del limite minimo di due anni di residenza, ne quello di residenza ininterrotta nella provincia. Neppure - conclude la difesa del Leonardi - può trascurarsi di segnalare un'ulteriore disparità di trattamento indotta dalla stessa normativa di attuazione: mentre infatti l'art. 9 d.P.R, n. 5 del 1973 riconosce il diritto di voto a chi risieda all'estero purché in passato sia stato per almeno quattro anni residente nel territorio della Regione, l'art. 5 dello stesso d.P.R. e le norme regionali che lo hanno riprodotto non garantiscono analogo diritto a
chi
abbia invece temporaneamente trasferito la propria residenza da un comune della Provincia di Bolzano ad un comune della Provincia di Trento.
3. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata. La pronunzia della Corte trentina - si assume in atto d'intervento - rispecchierebbe una concezione della norma attuativa dello Statuto che restrittivamente la relega al rango di pedisseque reiterazioni delle norme statutarie, circoscrivendone il contenuto in ambiti così ristretti da vanificare le ragioni di esistenza. Il rinvio dello Statuto speciale al d.P.R., per l'adeguamento del vecchio assetto alle esigenze dell'autonomia, corrisponderebbe, invero, all'intento di attuare l'adeguamento con un certo gradualismo, date le non poche difficoltà che esso presenta.
In tale ottica funzionale della norma attuativa, l'introduzione del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza andrebbe riguardata come legittima previsione normativa prevedente una prescrizione volta a consentire una graduale e corretta applicazione dello stesso Statuto.
Considerato in diritto:
l. Un cittadino italiano, già residente nel Comune di Bolzano per oltre 26 anni (dal 22 maggio 1956 al 29 novembre l952), si trasferiva in un Comune (Tiardo di Sotto) della provincia di Trento, rientrando peraltro, dopo poco più di 16 mesi, nel Comune di Bolzano, nel cui registro della popolazione veniva, infatti, reiscritto il 7 aprile 1984. A distanza di meno di un anno dalla suddetta reiscrizione, e precisamente il 28 marzo 1985, veniva pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Bolzano, ed il Leonardi non veniva iscritto nelle liste elettorali - e, di conseguenza, non potè partecipare alla votazione - , perché mancante del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza, previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 5, secondo comma, del
D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50
e, prima ancora, nell'art. 16, secondo comma della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, nonché nell'art. 15, secondo comma, del testo unico approvato con Delib.G.R. 27 marzo 1980, n. 445. La Corte d'Appello di Trento, investita in secondo grado del giudizio promosso dall'interessato, sollevava dinanzi a questa Corte, con ordinanza emessa l'11 aprile 1985 (R.O. 327/1985), questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni, denunciandone il contrasto con gli artt. 25, terzo comma, e 63 del "testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
2. L'art. 5 del
D.P.R. n. 50 del 1973
, su cui risulta poggiato il diniego al Leonardi dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Bolzano - gli altri dati normativi, fatti anch'essi oggetto di impugnazione, ne sono la riproduzione pressoché letterale - , dopo avere enunciato nel primo comma che " sono elettori dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano i cittadini che... risiedono, ininterrottamente nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige da almeno quattro anni", precisa nell'impugnato secondo comma che essi "sono iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale risiedono alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, sempreché nel quadriennio di cui al comma precedente abbiano compiuto nella Provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza". Ma a sensi dello Statuto speciale - osserva la Corte di Trento, richiamandosi all'art. 25, quarto ed ultimo comma (erroneamente indicato come terzo comma) - l'elettore che abbia il requisito della ininterrotta residenza quadriennale nella Regione viene iscritto nelle liste elettorali del Comune, ove abbia maturato " il maggior periodo di residenza nel quadriennio "; e tale norma - così lascia intendere l'ordinanza di rimessione -, benché esplicitamente dettata "ai fini delle elezioni regionali", varrebbe anche per le "elezioni dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano", in vista delle quali l'art. 63 dello stesso Statuto speciale fa espresso rinvio alle "disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25". Di conseguenza - conclude il giudice "a quo" -, la "sostituzione del requisito costituzionale della prevalenza" con "il non coincidente, anzi contrastante requisito dell'ininterrotto biennio" costituirebbe violazione dei menzionati articoli dello Statuto speciale.
In aggiunta al suddetto argomento, già esposto dinanzi alla Corte trentina, e da questa fatto proprio, la parte privata, costituitasi nel presente giudizio, segnala la violazione anche del principio d'eguaglianza: ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo nelle elezioni comunali - si fa rilevare - il requisito del biennio di residenza, per di più ininterrotto, non è per principio generale richiesto ai cittadini italiani; neppure a quelli residenti nell'altra provincia della medesima Regione e, a sensi dell'art. 9 dello stesso
D.P.R. n. 50 del 1973
, addirittura neppure a quelli emigrati all'estero, bastando ai primi la residenza quadriennale in Provincia di Trento, ed ai secondi il pregresso periodo quadriennale di residenza in Provincia di Bolzano.
A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri e della Giunta regionale, conclude per l'infondatezza, obiettando che alla potestà di attuazione dello Statuto non è precluso, come sembrerebbe ritenere il giudice "a quo", l'adeguamento delle norme statutarie alle esigenze dell'autonomia e che la norma sul biennio di ininterrotta residenza avrebbe lo scopo di agevolare l'applicazione graduale dello Statuto.
3. Lo stesso testo normativo, il quale prescrive il contestato requisito dell'ininterrotto periodo biennale di residenza nella Provincia di Bolzano (
D.P.R. n. 50 del 1973
), prevede altresì l'istituzione di una "lista elettorale aggiunta" - nei Comuni della Repubblica, per i cittadini che si trasferiscano nella Regione Trentino-Alto Adige (artt. 3 e 4) e - nei Comuni della provincia di Trento, per gli elettori che da questa si trasferiscano nella provincia di Bolzano (art. 8, primo e secondo comma), precisando che gli elettori ivi iscritti "hanno diritto di esercitare il voto nel relativo Comune quando, durante la maturazione dei periodi residenziali..., vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale". Dal combinato disposto di tali statuizioni con la norma impugnata si deduce con chiarezza il pensiero del legislatore ordinario, secondo cui al cittadino italiano residente in provincia di Bolzano, e tuttavia privo del requisito del biennio ininterrotto di residenza, non è già precluso il diritto di voto, ma è prescritto di votare nel Comune di provenienza, anziché in quello di residenza. Se così è, allora si deve riconoscere che il dubbio di legittimità concerne, non già l'elettorato attivo, cioè il diritto politico per eccellenza, bensì il suo esercizio, limitatamente, beninteso, alla provincia di Bolzano e, nell'ambito di questa, limitatamente alle elezioni comunali; più esattamente, non concerne neppure il biennio - dato che questo non si aggiunge, ma è compreso nel quadriennio, e che, a ben vedere, ha pur sempre una durata inferiore al "maggior periodo... nel quadriennio" - , ma la non interruzione di esso.
Lo Statuto speciale, dettando per un verso la regola generale (art. 25, quarto comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) che la residenza ininterrotta quadriennale è prescritta "ai fini delle elezioni regionali" - e perciò, solo a tali fini -, e riservando per altro verso alle elezioni comunali in provincia di Bolzano - e perciò soltanto ad esse, non anche a quelle in provincia di Trento - un apposito articolo ed un'apposita disposizione, cioè l'art. 63 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e la proposizione finale dell'art. 25, sembrerebbe facoltizzare il legislatore ordinario ad adattare alla peculiare autonomia della provincia di Bolzano la disciplina delle elezioni di quei Consigli comunali, ma pur sempre nel rispetto del principio dell'illimitabilità dell'elettorato attivo e del termine quadriennale di residenza nella Regione.
Tuttavia, per quanto nella specie il diritto di voto sia fuori discussione, perché fatto salvo dalla possibilità di esercitarlo "medio tempore" nel Comune di provenienza, ed il requisito della durata della residenza nella Regione rimanga inalterato, l'espresso, inequivoco rinvio che l'art. 63 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale) fa al quarto comma dell'art. 25 ed il richiamo che a sua volta la proposizione finale di tale comma fa al menzionato art. 63 fugano ogni perplessità interpretativa, inducendo a concludere che, anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in Provincia di Bolzano, si applica il criterio del "maggior periodo di residenza nel quadriennio". E poiché tale criterio è stabilito in una legge di rango costituzionale, devesi ritenere illegittimo il difforme requisito del biennio di ininterrotta residenza in Provincia di Bolzano, introdotto dal legislatore statale e da quello regionale ai fini delle elezioni comunali nella suddetta Provincia autonoma.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del
D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50
(esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano), dell'art. 16, secondo comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell'art. 15, secondo comma, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445, sulla composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della Provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta Provincia.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Norma transitoria)
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
a) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
b) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
Art. 1-2
Art. 3
Art. 4-6
Art. 7 (Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative)
Art. 7/bis (Soppressione di tasse provinciali sulle concessioni non governative)
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24 (Abrogazione di norme)
Art. 25
Art. 26 (Clausola d'urgenza)
c) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
d) Legge provinciale11 agosto 1998, n. 9
e) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
f) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
f) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
g) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
l) Legge provinciale17 giugno 1998, n. 6
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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2007
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1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
1986
1985
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1983
1982
Sentenze T.A.R.
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06/04/1992 - Delibera N. 1568 del 06.04.1992
03/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
28/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
04/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
25/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
02/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
22/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
11/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
25/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
27/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
17/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
20/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
29/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
29/10/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
10/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
29/06/1992 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 3645
05/10/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 5 ottobre 1992, n. 5825
21/12/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 21 dicembre 1992, n. 8000
16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
16/03/1992 - DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
07/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 gennaio 1992, n. 1
27/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1992, n. 10
14/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1992 , n. 2
15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 2
15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 3
15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 4
21/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 gennaio 1992, n. 4
07/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1992, n. 5
12/02/1992 - Legge 12 febbraio 1992, n. 188
20/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1992, n. 6
25/02/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 8
25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 9
06/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1992, n. 11
11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 12
11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13
17/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 marzo 1992, n. 14
01/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
04/05/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
05/05/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
05/05/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 20
13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11
13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12
14/05/1992 - Legge provinciale 14 maggio 1992, n. 14
02/06/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1992, n. 21
10/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 16
10/06/1992 - Legge provinciale 10 giugno 1992, n. 17
16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 19
17/06/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
23/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20
23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21
23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
30/06/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
02/07/1992 - Legge provinciale 2 luglio 1992, n. 23
06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 24
06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 25
07/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
07/07/1992 - Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27
08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 24
08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 25
09/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 luglio 1992, n. 26
09/07/1992 - Legge provinciale 9 luglio 1992, n. 28
10/07/1992 - Legge provinciale 10 luglio 1992, n. 29
15/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1992, n. 27
15/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
17/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 luglio 1992, n. 28
21/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29
21/07/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 30
10/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1992, n. 31
13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 31
13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 32
14/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 agosto 1992, n. 32
21/08/1992 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
21/08/1992 - Legge provinciale 21 agosto 1992, n. 35
02/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1992, n. 33
16/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 settembre 1992, n. 34
21/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1992, n. 35
24/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1992, n. 36
28/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1992, n. 37
21/10/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
21/10/1992 - Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 40
25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 41
30/12/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 42
12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39
18/08/1992 - Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33
25/11/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 39 —
20/05/1992 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 15 —
29/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
13/01/1992 - Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1
16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37
13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
23/04/1992 - Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18
16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7
16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 8
17/03/1992 - Legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9
23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 41
23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 42
10/12/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
10/12/1992 - Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
21/12/1992 - Legge provinciale 21 dicembre 1992, n. 45
30/12/1992 - Legge provinciale 30 dicembre 1992, n. 46
16/01/1992 - Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
14/02/1992 - Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
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