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In vigore al: 30/06/2015

g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 401)
Ordinamento della formazione professionale

1)
Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

Art. 1 (Finalità)       delibera sentenza

(1)  La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la formazione e l'elevazione professionale al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, di accrescere la competitività del sistema economico provinciale e di facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale.

(2)  Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

(3)  Allo scopo di salvaguardare i principi di parità nell'accesso al lavoro, possono essere riservate azioni formative a coloro che si trovano in particolare posizione di debolezza sul mercato del lavoro.

(4)  La provincia promuove altresì attività di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla formazione professionale, pubblico e privato, nonché progetti di sperimentazione guidata, iniziative di ricerca, di documentazione e di studio.

(5)  Le azioni formative sono prioritariamente destinate a persone residenti in provincia di Bolzano. La Giunta provinciale può prevedere eccezioni con delibera nei limiti dei posti disponibili.2) 

(6)  L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

massimeDelibera 3 giugno 2014, n. 660 - Criteri per l'erogazione di contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale - Bando 2014 ( L.P. n. 29/1977 e L.P. n. 40/1992)
2)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 2 (Sistemi formativi)         delibera sentenza

(1)  La Provincia può attuare le seguenti tipologie formative di breve durata, annuali, pluriennali o a cicli modulari:

  1. azioni di formazione e di orientamento al lavoro:
    1. formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e della specializzazione. Nell'ambito di questa formazione può essere assolto anche l'obbligo di istruzione stabilito dalle norme statali. I rispettivi anni formativi consentono l'acquisizione dei saperi e delle competenze definite a livello statale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. In questa fase della formazione si applicano didattiche incentrate anche sull'apprendimento in contesti operativi. L'istruzione obbligatoria può essere assolta, in conformità alle norme statali, anche sotto forma di apprendistato; 3)
    2. formazione attraverso corsi annuali di preparazione all'esame di stato utile ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale; 4)
    3. formazione integrativa alla scuola statale;
    4. formazione di qualificazione e di raccordo scolastico;
    5. azioni di transizione al lavoro;
    6. formazione successiva al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo universitario;
    7. formazione superiore di secondo livello volta al conseguimento di diplomi previsti per specifiche aree professionali, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria. 5)
  2. azioni di formazione sul lavoro; 6)
    1. formazione prevista negli accordi contrattuali di lavoro;
    2. aggiornamento e specializzazione;
    3. perfezionamento;
    4. riqualificazione e riconversione professionale;
  3. corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
  4. azioni di formazione e di cooperazione con l'impresa.

(2)  A sostegno del sistema formativo, la Provincia promuove attività di assistenza tecnica, visite di istruzione e periodi di formazione-lavoro in azienda, manifestazioni competitive ed espositive, nonché iniziative di studio, di ricerca e di documentazione, ivi compresi i convegni, i concorsi di idee, i progetti, i seminari, le conferenze e le pubblicazioni, nonché adeguati servizi di mensa, di convitto ed ogni altra attività idonea a favorire la socializzazione.

(3)  Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di convenzioni non privati, enti pubblici o istituti, università e centri di ricerca.

(4)  Nell'ipotesi dell'adempimento dell'obbligo scolastico di cui al comma 1, lettera a), punto 6) le scuole professionali garantiscono l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori ed assicurano comunque il rispetto degli obiettivi formativi definiti dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Al termine della scuola di base di cui all'articolo 3 della legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli studenti ovvero i loro rappresentanti legali decidono se continuare gli studi, fino all'esaurimento dell'obbligo scolastico, nella scuola secondaria superiore oppure presso una delle scuole professionali della Provincia.7) 

(5)  Ai fini del sostegno e dell'integrazione delle allieve/degli allievi e delle apprendiste portatrici di handicap/degli apprendisti portatori di handicap la Giunta provinciale provvede ad assegnare alla formazione professionale del personale, tenendo conto del fabbisogno effettivo.8) 

massimeDelibera N. 335 del 06.02.2006 - Nuovo orientamento delle scuole professionali di economia domestica e introduzione del 4° anno scolastico
massimeDelibera N. 799 del 11.03.2002 - Determinazione dei corrispettivi per vitto e alloggio nelle scuole professionali provinciali e nei confitti annessi
3)
L'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1), è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
4)
L'art. 2, comma 2, lettera a), punto 2), è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
5)
La lettera a) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
6)
Il testo italiano della lettera b) dell'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 14, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
7)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 40 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
8)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 3, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 2/bis (Istituti di alta formazione) 9)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a istituire istituti di alta formazione volti alla formazione di tecnici ed esperti con elevate competenze tecnico-professionali con riferimento ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

(2)  Gli istituti di alta formazione fanno parte del sistema di formazione professionale della provincia ai sensi della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

(3)  La Giunta provinciale disciplina con regolamento i corsi di studio, i piani di studio e le procedure degli esami degli istituti di alta formazione.

(4)  I corsi degli istituti tecnici superiori hanno la durata massima di tre anni e si concludono con il diploma di alta formazione.

(5)  Può accedere agli istituti tecnici superiori chi è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, chi è in possesso del diploma professionale conseguito al termine di un corso di formazione quadriennale e chi è in possesso del diploma di maestro artigiano/maestra artigiana.

(6)  I diplomi rilasciati al termine dei corsi di alta formazione sono equipollenti, a tutti gli effetti, ai diplomi ai sensi e agli effetti della normativa comunitaria. In ogni caso i diplomi sono equipollenti ai diplomi rilasciati al termine dei corsi degli istituti tecnici superiori istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.10) 

9)
Vedi anche l'art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 settembre 2013, n. 25.
10)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 40, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 3 (Programmazione degli interventi formativi)  

(1)  Al fine di assicurare la coerenza tra gli interventi formativi e quelli di politica del lavoro, in riferimento agli indirizzi delle Comunità Europee ed in accordo con il sistema scolastico generale, la Provincia adotta un piano pluriennale quale quadro di riferimento per la programmazione annuale degli interventi in materia di formazione professionale.

(2)  Le ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal piano pluriennale, predispongono annualmente i programmi operativi, che contengono un'elencazione dei corsi annuali e pluriennali, ed indicano il profilo professionale, le modalità di iscrizione, di gestione e di realizzazione, nonché la durata ed i contenuti dei corsi stessi.

(3)  Nel processo di programmazione, la Provincia adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi.

Art. 4 (Gestione delle azioni formative)      

(1)  La gestione delle azioni formative di cui all'articolo 2 può essere affidata dalla Giunta provinciale alle strutture organizzative provinciali della formazione professionale o a terzi, privati, enti pubblici, istituti ed università mediante convenzione.

(2)  La Giunta provinciale può concedere contributi, fino ad un massimo dell'80% delle spese di gestione ritenute ammissibili, ad enti pubblici o privati che organizzano corsi che perseguono le finalità di cui all'articolo 1. I contributi sono liquidabili, dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute e previa verifica dei risultati, in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa, o in forma rateale durante lo svolgimento della stessa.

Art. 5 (Iscrizioni e programmi dei corsi e degli esami)      delibera sentenza

(1)  L'iscrizione ai corsi avviene su domanda degli interessati. La Giunta provinciale può stabilire una tassa di iscrizione o di frequenza a carico degli allievi.11) 

(2)  La Giunta provinciale approva i programmi dei corsi formativi nonché l'articolazione e i contenuti delle prove d'esame per il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali e di abilitazione, considerando come minimi i livelli essenziali determinati a livello nazionale.12) 

(3)  Le qualifiche e i diplomi professionali e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689.13) 

(4)  Le ripartizioni competenti per la formazione professionale effettuano le verifiche necessarie e decidono in merito all'equipollenza dei diplomi e dei titoli professionali ai sensi della presente legge. I criteri per l'equipollenza sono stabiliti dalla Giunta provinciale.14) 

massimeDelibera 5 maggio 2015, n. 524 - Linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione ai corsi di formazione continua di breve durata
massimeDelibera N. 294 del 05.02.2007 - Formazione professionale tedesca e ladina: Corso per la formazione di intagliatrici/intagliatori del legno
massimeDelibera N. 335 del 06.02.2006 - Nuovo orientamento delle scuole professionali di economia domestica e introduzione del 4° anno scolastico
11)
I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 40 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
12)
Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
13)
Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
14)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e poi nuovamente aggiunto dall'art. 14, comma 6, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 6 (Commissione provinciale per la formazione professionale)

(1)  Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, viene istituita nell'ambito della Commissione provinciale per l'impiego una sottocommissione, denominata Commissione provinciale per la formazione professionale.

(2)  La Commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione e le modalità di lavoro della sottocommissione del comma 1; di diritto fanno parte di questa commissione:

  1. gli assessori provinciali aventi competenza in materia di apprendistato e di formazione professionale, di cui uno con funzioni di presidente;
  2. i direttori delle ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale e di apprendistato.

(3)  La commissione provinciale per la formazione professionale adempie alle funzioni attribuitele da leggi e regolamenti, ed esprime parere in merito:

  1. al coordinamento delle azioni in materia di formazione professionale realizzate nell'ambito della provincia;
  2. ai piani pluriennali ed ai programmi operativi delle attività di formazione di cui all'articolo 3;
  3. alle questioni inerenti alla formazione professionale, che la Giunta provinciale sottopone al suo esame;
  4. alla concessione di provvidenze di assistenza professionale di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

(4)  Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

(5)  Ai componenti della commissione è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

Art. 6/bis (Validazione e certificazione delle competenze)

(1)  In conformità con gli indirizzi dell’Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l’arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

(2)  La Giunta provinciale definisce i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze.

(3)  Le competenze validabili e certificabili, intese come insieme strutturato di conoscenze e abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale di cui al comma 7.

(4)  La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base della documentazione presentata e, eventualmente, di prove da sostenere da parte della persona interessata.

(5)  I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti al rilascio di documenti di validazione o certificazione, che sono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

(6)  Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi.

(7)  In conformità agli indirizzi dell’Unione europea e al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia istituisce il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e ne definisce i criteri, i termini e le modalità di istituzione, implementazione e aggiornamento.

(8)  La Giunta provinciale provvede, inoltre, alla progressiva armonizzazione dei repertori esistenti sul territorio provinciale e al raccordo con le banche dati nazionali. 15)

15)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.

Art. 716) 

16)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 8 (Strutture formative)    delibera sentenza

(1)  Per l'attuazione delle attività formative la Provincia si avvale:

  1. delle proprie strutture, scuole o centri di formazione professionale;
  2. di sedi e mezzi didattici delle scuole a carattere statale, previa intesa con l'autorità scolastica competente;
  3. di strutture appartenenti a terzi, enti pubblici o privati.

(2)  Qualora si avvalga delle strutture e dei mezzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Provincia può contribuire alle spese per migliorie e ampliamenti delle sedi e strutture, per l'acquisto di attrezzature e per l'arredamento dei locali destinati alle attività di formazione professionale. Gli organismi beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti a non modificare la destinazione dei locali o degli edifici adibiti alla formazione professionale. La durata del relativo vincolo non può essere inferiore a dieci anni e viene fissata dalla Giunta provinciale.

(3)  Tra la formazione professionale e le imprese, individuate come punti di eccellenza in specifici campi di intervento, possono essere stipulati protocolli di intesa o convenzioni, con disciplina dei relativi oneri, per l'uso di attrezzature, di locali e di risorse umane, al fine di erogare azioni di formazione adeguate ai fabbisogni formativi del mercato del lavoro.

(4)  La Provincia ha cura che le scuole ed i centri di formazione professionale siano istituiti nel rispetto del criterio di un opportuno decentramento territoriale e siano dotati di personale e di attrezzature sufficienti ad assicurare loro una autonomia funzionale.

(5)  Per promuovere le attività di sviluppo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi o rimborsi una tantum nella misura fino al 40 per cento delle spese effettuate dal personale dirigente e docente delle scuole professionali provinciali per l'acquisto di attrezzature informatiche e relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 520 euro. I criteri e le modalità per la concessione di tali contributi e rimborsi vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande per i contributi sono da presentare entro tre anni dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale.17) 

massimeDelibera N. 3213 del 09.09.2002 - Criteri e modalità per l’assegnazione di un rimborso una tantum al personale insegnante delle scuole professionali provinciali per l’acquisto di hardware e software ai sensi del articolo 8 comma 5 della legge provinciale del 12 novembre 1992, n. 40, in vigore
17)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 9 (Periodi di formazione-lavoro in azienda)

(1)  I programmi didattici dei corsi possono prevedere, quali elementi integranti, periodi di formazione lavoro in aziende ubicate nel territorio provinciale, nazionale od estero, nel rispetto della vigente normativa:

  1. durante l'anno scolastico;
  2. durante le ferie scolastiche;
  3. a conclusione dei corsi.

(2)  Scopo di tali periodi di formazione-lavoro è l'acquisizione, da parte degli allievi, di esperienze pratiche nell'ambiente produttivo e del loro avvicinamento progressivo al mondo del lavoro. Inoltre i periodi di formazione-lavoro dovrebbero anche favorire il miglioramento della conoscenza delle lingue.

(3)  La Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di apposite convenzioni con aziende pubbliche o private per assicurare la disponibilità di un congruo numero di posti per gli allievi in formazione.

(4)  Le scuole professionali possono prevedere a favore dei propri allievi brevi tirocini in azienda già a partire dal primo anno formativo. Tali tirocini sono parte integrante della formazione scolastica e non danno luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro, nè a diritti, richieste e obblighi contrattuali e previdenziali.18) 

18)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 7, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 10 (Esame di diploma)    

(1)  I corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica, specializzazione o abilitazione professionale si concludono con l'esame di diploma.

(2)  All'esame di diploma sono ammessi tutti gli allievi che hanno frequentato regolarmente e concluso con esito positivo il corso. All'esame di diploma sono ammessi altresì privatisti in possesso dei requisiti specifici di ammissione ai diversi corsi. I privatisti devono, di norma, sostenere un esame scritto, orale e/o pratico in tutte le materie oggetto del programma didattico. La commissione esaminatrice può disporre, su domanda del candidato privatista, l'esonero parziale o totale dell'esame di ammissione, qualora esso sia in possesso di diploma o di attestato di qualifica per indirizzo corrispondente o similare.

(3)  Un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale, e composta da tre rappresentanti rispettivamente della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche, e da tre rappresentanti degli ispettorati della formazione professionale in lingua italiana, tedesca e ladina, effettua le necessarie verifiche ed individua i percorsi formativi che tra di loro possono considerarsi sostanzialmente corrispondenti.

(4)  Le prove di esame di diploma sono sostenute innanzi a commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'assessore provinciale competente in materia e composte:

  1. dal direttore della scuola, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
  2. da tutti gli insegnanti delle materie oggetto d'esame;
  3. da un esperto designato dal sovrintendente, rispettivamente dagli intendenti scolastici;
  4. 19)

(5)  La commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti dei suoi componenti.

(6)  È fatta salva ogni diversa composizione di commissione esaminatrice prevista da leggi speciali.

(7)  Ai candidati che abbiano superato le prove d'esame con un punteggio complessivo non inferiore a sei decimi viene rilasciato apposito diploma. La qualifica o la specializzazione conseguita, con il superamento dell'esame, viene annotata nel libretto personale di lavoro; nello stesso libretto può essere annotata, a scopo documentativo, la partecipazione a qualsiasi altra azione formativa.

19)
La lettera d) è stata abrogata dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 10/bis (Commissione tecnica provinciale per materiali infiammabili ed esplosivi)

(1)  E'nominata con deliberazione della Giunta provinciale la Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, nonché al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nella composizione ivi prevista.

(2)  La Commissione di cui al comma 1 rimane in carica per cinque anni ed effettua almeno una volta all'anno, nella composizione prevista dalla normativa vigente, l'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per fochini.20) 

20)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 40, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 11 (Calendario formativo)

(1)  L'inizio ed il termine dell'anno di formazione, nonché i periodi feriali, sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico per la formazione professionale.

(2)  La durata complessiva dell'anno formativo, o periodo corrispondente, non può essere inferiore a mille ore di lezione.

Art. 12 (Regolamento della formazione professionale)  

(1)  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, emana il regolamento per la formazione professionale, che disciplina dettagliatamente gli aspetti organizzativi e procedurali interni della scuola ed in particolare:

  1. la durata delle unità di lezione, che non deve essere inferiore a 45 minuti;
  2. le valutazioni, promozioni, ripetizioni dell'anno scolastico e le misure disciplinari;
  3. le modalità di giustificazione delle assenze;
  4. l'utilizzo dei beni prodotti e dei servizi resi dalle officine o dai laboratori della scuola, nell'ambito delle esercitazioni pratiche;
  5. le competenze degli organi collegiali previsti dal vigente testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, nel rispetto delle funzioni ad essi legislativamente demandate.

[Art. 12/bis (Passaggi tra i sistemi di formazione e di istruzione)  delibera sentenza

(1)  Chi ha superato l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della formazione professionale provinciale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), può proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica. Ciò vale anche per coloro che hanno concluso una formazione almeno triennale per apprendisti di cui alla legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, a condizione che dimostrino di aver svolto un monte-ore adeguato di insegnamento nell'area linguistica e matematica.

(2)  La Provincia istituisce commissioni miste formate da rappresentanti delle intendenze scolastiche e da rappresentanti delle ripartizioni per la formazione professionale, che valutano le competenze rilevanti ai fini della prosecuzione degli studi nell'altro sistema di istruzione o formazione e che individuano gli esami integrativi e/o le misure di sostegno eventualmente necessarie, che servono come linee guida alle singole istituzioni scolastiche e formative in sede di decisione riguardo ai passaggi.]21) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009 - Disposizioni provinciali in materia degli esami di Stato e del passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore - illegittimità - materia del'istruzione e non della formazione professionale
21)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24, così sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2, e poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza dell'8 luglio 2009, n. 213.

Art. 13 (Disposizioni finanziarie)

(1)  La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1992 e per la sua attuazione sono utilizzati gli stanziamenti autorizzati in bilancio dalla legislazione previgente in materia di addestramento e formazione professionale.

(2)  Per gli anni successivi al 1992, le spese per l'attuazione della presente legge sono stabilite nella legge finanziaria annuale.

Art. 14 (Norme finali)

(1)  È abrogata la legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6, e dall'articolo 12 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

(2)  È soppresso il comitato allargato degli assessori previsto dall'articolo 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118 
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11 (Norma transitoria)
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 19
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 33
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 17
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 dicembre 1988, n. 36
ActionActionh) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1 —
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29 
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63 
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActiona) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
ActionActionb) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
ActionActionc) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionActiond) Legge provinciale11 agosto 1998, n. 9
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39 
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionArt. 1-3.   
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5 (Attribuzione alla Provincia del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18   
ActionActionArt. 19   
ActionActionArt. 20   
ActionActionArt. 21   
ActionActionArt. 22   
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24   
ActionActionArt. 25   
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27   
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29   
ActionActionArt. 30   
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32   
ActionActionArt. 33   
ActionActionArt. 34   
ActionActionArt. 35   
ActionActionArt. 36   
ActionActionArt. 37   
ActionActionArt. 38   
ActionActionArt. 39 (Clausola d'urgenza)
ActionActionAllegati A e B
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29 
ActionActiong) Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1 
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10 —
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
ActionActionl) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
ActionActiono) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActionArt. 1-3.   
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11   
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionAllegati A-D
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction06/04/1992 - Delibera N. 1568 del 06.04.1992
ActionAction03/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
ActionAction05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
ActionAction05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
ActionAction05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
ActionAction28/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
ActionAction04/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
ActionAction25/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
ActionAction02/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
ActionAction22/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
ActionAction11/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
ActionAction25/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
ActionAction27/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
ActionAction03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
ActionAction03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
ActionAction17/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
ActionAction20/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
ActionAction27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
ActionAction27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
ActionAction29/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
ActionAction29/10/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
ActionAction10/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
ActionAction19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
ActionAction19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
ActionAction29/06/1992 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 3645
ActionAction05/10/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 5 ottobre 1992, n. 5825
ActionAction21/12/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 21 dicembre 1992, n. 8000
ActionAction16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction16/03/1992 - DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction07/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 gennaio 1992, n. 1
ActionAction27/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1992, n. 10
ActionAction06/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1992, n. 11
ActionAction11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 12
ActionAction11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13
ActionAction17/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 marzo 1992, n. 14
ActionAction01/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionAction13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionAction13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionAction04/05/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
ActionAction05/05/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionAction14/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1992 , n. 2
ActionAction05/05/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 20
ActionAction02/06/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1992, n. 21
ActionAction17/06/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
ActionAction30/06/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionAction08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 24
ActionAction08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 25
ActionAction09/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 luglio 1992, n. 26
ActionAction15/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1992, n. 27
ActionAction17/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 luglio 1992, n. 28
ActionAction21/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29
ActionAction21/07/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 30
ActionAction10/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1992, n. 31
ActionAction14/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 agosto 1992, n. 32
ActionAction02/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1992, n. 33
ActionAction16/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 settembre 1992, n. 34
ActionAction21/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1992, n. 35
ActionAction24/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1992, n. 36
ActionAction28/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1992, n. 37
ActionAction21/10/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionAction25/11/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 39 —
ActionAction21/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 gennaio 1992, n. 4
ActionAction25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 40
ActionAction25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 41
ActionAction30/12/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 42
ActionAction07/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1992, n. 5
ActionAction15/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
ActionAction20/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1992, n. 6
ActionAction25/02/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionAction25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 8
ActionAction25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 9
ActionAction12/02/1992 - Legge 12 febbraio 1992, n. 188
ActionAction13/01/1992 - Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1 
ActionAction23/04/1992 - Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionAction13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11
ActionAction13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12
ActionAction13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
ActionAction14/05/1992 - Legge provinciale 14 maggio 1992, n. 14
ActionAction20/05/1992 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 15 —
ActionAction10/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 16
ActionAction10/06/1992 - Legge provinciale 10 giugno 1992, n. 17
ActionAction16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18
ActionAction16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 19
ActionAction15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 2
ActionAction23/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20
ActionAction23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21
ActionAction23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
ActionAction02/07/1992 - Legge provinciale 2 luglio 1992, n. 23
ActionAction06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 24
ActionAction06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 25
ActionAction07/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
ActionAction07/07/1992 - Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27
ActionAction09/07/1992 - Legge provinciale 9 luglio 1992, n. 28
ActionAction10/07/1992 - Legge provinciale 10 luglio 1992, n. 29
ActionAction15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 3
ActionAction29/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionAction13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 31
ActionAction13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 32
ActionAction18/08/1992 - Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 
ActionAction21/08/1992 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionAction21/08/1992 - Legge provinciale 21 agosto 1992, n. 35
ActionAction16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionAction16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionAction21/10/1992 - Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionAction12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 
ActionAction15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 4
ActionAction12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionAction23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 41
ActionAction23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 42
ActionAction10/12/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
ActionAction10/12/1992 - Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
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