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In vigore al: 30/06/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
Maso avito - Traduzione italiana e stesura bilingue degli attestati di riconoscimento

Sentenza (21 maggio) 25 maggio 1987, n. 188; Pres. La Pergola – Rel. Dell'Andro
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato in data 29 luglio 1983 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal Consiglio della Provincia di Bolzano in data 13 luglio 1983, recante « Modifiche alla 1. prov. 26 marzo 1982 n. 10 ».
L'art. 16 1. prov. n. 10 del 1982 cit. prevede che « per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione, la Giunta provinciale riconosce la denominazione « maso avito », rispettivamente « Erbhof » ai masi chiusi, rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta o in linea collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte che per atti fra vivi, e coltivati e abitati dal proprietario stesso ». Il testo ora riportato costituisce il frutto di un contenzioso sviluppatesi, in sede di controllo governativo, tra il Governo e la Provincia di Bolzano. Infatti, la delibera legislativa provinciale venne rinviata per due volte (con telegrammi del 22 giugno e del 26 novembre 1981) in quanto non conteneva la traduzione della denominazione « Erbhof » e prevedeva la possibilità di rilascio del relativo certificato di riconoscimento nella lingua, italiana o tedesca, richiesta dall'interessato e non in testo bilingue. Successivamente, la Provincia, ottemperando ai rilievi del Governo, ha approvato il testo dell'art. 16 1. prov. n. 10 nella stesura prima ricordata.
Nel marzo del 1983, tuttavia, il Consiglio provinciale ha approvato un nuovo disegno di legge, denominato « Modifiche alla 1. prov. 26 marzo 1982 n. 10 », il cui unico articolo mira a reintrodurre il testo originario dell'art. 16 di quest'ultima legge, privo delle modifiche apportate a seguito dei rilievi governativi; ed inoltre dispone che « gli attestati di riconoscimento vengono rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana oppure tedesca ».
Il provvedimento legislativo è stato rinviato, per un nuovo esame del Consiglio provinciale, dal Governo, con telegramma del 22 aprile 1983. Il Consiglio provinciale ha riapprovato, a maggioranza assoluta e nel medesimo testo, la delibera legislativa rinviata. Nella relazione al disegno di legge m discussione venivano contestati i rilievi governativi, in quanto, in primo luogo, il concetto di « Erbhof » sarebbe sconosciuto all'ordinamento giuridico italiano e mancherebbe un termine che lo traduca adeguatamente e, pertanto, il legislatore provinciale dovrebbe imporsi di inventare una traduzione basata sulla fantasia. Secondariamente, l'attestato di cui all'art. 16 1. prov. n. 10 del 1982 non si riferirebbe a tutti i cittadini ma ad un singolo richiedente e quindi rientrerebbe tra gli atti per i quali l'art. 100
dello Statuto per il Trentino-Alto Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue.
2. Secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, il fatto che l'ordinamento giuridico italiano non conosce il concetto di « Erbhof » sarebbe circostanza irrilevante ai fini dell'osservanza dei princìpi sull'uso della lingua italiana e tedesca di cui al titolo XI dello Statuto speciale di autonomia. Anche l'istituto ed il concetto di geschlossen Hof non trovavano riscontro nell'ordinamento giuridico italiano; tuttavia il concetto è stato tradotto nelle leggi costituzionali italiane - già con l'art. 11, n. 9, 1. cost. 26 febbraio 1948 n. 5 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) - con l'espressione « maso chiuso ».
D'altronde, neanche gli ordinamenti tirolese ed austriaco conoscevano il concetto di « Erbhof », che è stato introdotto, appunto, dalla 1. prov. n. 10 del 1982; e la locuzione « maso avito », usata dalla medesima legge provinciale, indica con sufficiente approssimazione il concetto espresso dal termine tedesco « Erbhof ». Non sussistendo dunque l'asserita intraducibilità del termine, l'uso della sola denominazione tedesca costituisce violazione del principio dell'uso congiunto delle due lingue, fissato non solo per le leggi dall'art. 52 ma anche per gli atti ad uso pubblico dall'ultimo comma dell'ari. 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.
Afferma, pertanto, l'Avvocatura dello Stato, che non è esatta l'ulteriore considerazione secondo la quale gli attestati previsti dalla legge non si riferiscono a tutti i cittadini bensì ad un singolo richiedente, sicché dovrebbe riconoscersi, ai sensi dello stesso ultimo comma dell'art. 100 dello Statuto, l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle lingue italiana e tedesca.
Invero, la denominazione « Erbhof », o « maso avito », non attiene alla persona dell'interessato, bensì, oggettivamente, al maso chiuso; inoltre, lo stesso provvedimento legislativo definisce « attestato di riconoscimento » l'atto rilasciato dalla Giunta provinciale, definizione che, nel nostro linguaggio giuridico, sta ad indicare la dichiarazione di scienza rilasciata da una pubblica autorità intesa a determinare, erga omnes una certezza legale.
Costituisce, dunque, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato contraddizione in termini parlare, a proposito dell'attestazione in discorso, di atto destinato ad un singolo cittadino, per il quale atto l'ultimo comma dell'art. 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue. Si tratterebbe, piuttosto, di un atto destinato ad uso pubblico, per il quale la medesima disposizione prevede l'uso congiunto, delle
due lingue, riservando alle norme d'attuazione la disciplina per l'uso delle stesse.
3. La Provincia di Bolzano s'è costituita in giudizio, rilevando l'infondatezza dei profili d'incostituzionalità sollevati, in quanto, in primo luogo, la denominazione « Erbhof » non trova corrispondenza nella lingua italiana, e non può, pertanto, applicarsi il principio del bilinguismo. Anzi, a ben vedere, non si tratta nemmeno di parola tedesca ma di un neologismo creato dalla Provincia utilizzando radici di parole e parole esistenti.
In secondo luogo, l'attestato di riconoscimento attiene al maso in quanto appartenente alla medesima famiglia da più secoli ed ha pertanto un'indubbia connotazione personale più che reale; consegue che, non avendo l'attestato carattere oggettivo, riferito a tutti i cittadini, bensì riguardando l'ultimo richiedente, non è, nella specie, applicabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, il principio del bilinguismo.
La Provincia di Bolzano ha, pertanto, richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.
4. In prossimità dell'udienza pubblica, la Provincia di Bolzano ha depositato memoria illustrativa, insistendo sulle precedenti conclusioni.
 
Considerato in diritto: l. Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel chiedere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del disegno di legge della Provincia di Bolzano, riapprovato, in seguito a rinvio governativo, il 13 luglio 1983, dal titolo " Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 ", fa riferimento al precedente rinvio che, con telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981, era avvenuto, da parte dello stesso attuale ricorrente, al Consiglio provinciale di Bolzano, in ordine alla mancata traduzione italiana, nel testo della legge, della denominazione " Erbhof " (da attribuire ad alcuni masi chiusi) ed alla riserva di rilascio dei relativi attestati in una delle due lingue, italiana o tedesca.
Va anzitutto, rilevato che la Provincia resistente non ha contestato che le eccezioni, proposte con il ricorso che qui viene in esame, erano state già sollevate dallo stesso ricorrente, in occasione della prima redazione del testo dell'art. 16 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10; né ha contestato d'aver modificato, in accoglimento delle eccezioni sollevate, con i telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prima redazione dell'emanando art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982.
D'altra parte, dal testo definitivo di quest'ultimo articolo risulta, in maniera inequivocabile, non soltanto che, nel momento stesso in cui era stata creata ed attribuita una nuova denominazione ad alcuni masi chiusi, erano state usate due locuzioni, italiana (" maso avito ") e tedesca (" Erbhof ") ma che nulla, nell'articolo in esame, era stato disposto in ordine ad eventuali deroghe alla normativa attinente al rilascio degli attestati di riconoscimento della qualità di cui allo stesso arti colo. Correttamente, infatti, l'art. 16 della L.P. n. 10 del 1982, già nella rubrica, anteponendo la locuzione italiana a quella tedesca, così si esprime: " Creazione ed attribuzione della denominazione di 6 maso avito " rispettivamente " Erbhof " ". Ed il testo dello stesso articolo è conforme alla rubrica: " Per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione, la giunta provinciale riconosce la denominazione di 6 maso avito ", rispettivamente " Erbhof ", ai masi chiusi, rimasti da almeno duecento anni dell'ambito della stessa famiglia in linea diretta od in linea collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte che per atti tra vivi e coltivati e abitati dal proprietario stesso ". Né alcun rilievo può meritare, ai fini qui in discussione, l'intromissione del termine " rispettivamente " prima della locuzione tedesca " Erbhof " oppure le " virgolette " che, peraltro, contrassegnano insieme la locuzione italiana (" maso avito ") e quella tedesca (" Erbhof "). D'altra parte, dal testo definitivo dell'articolo in esame non risulta alcuna deroga alla redazione bilingue degli attestati di riconoscimento della qualità in discorso.
La Provincia di Bolzano non ha precisato le ragioni per le quali le motivazioni oggi proposte, in controdeduzione al ricorso in esame, non siano state eccepite in sede di prima redazione della L.P. n. 10 del 1982. Né è ipotizzabile, in proposito, una " banale " dimenticanza, tenuto conto che l'attuale ricorrente aveva già reagito ad un primo tentativo di mancata indicazione del termine italiano atto ad identificare il legale riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi e di rilascio, in unica lingua, dell'attestato del riconoscimento predetto, richiamando, attraverso il " rinvio " delle deliberazioni legislative provinciali, allora predisposte, l'attenzione del Consiglio provinciale di Bolzano appunto sulle eccezioni ora nuovamente sollevate. Queste eccezioni sembra siano state, allora, accolte dal Consiglio provinciale, in sede di redazione definitiva dell'art. 16 della L.P. 26 marzo 1982, n. 10, perché - si è già sottolineato - l'articolo da ultimo citato è pienamente rispettoso delle norme allora ed oggi richiamate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In ogni caso, poiché il Consiglio provinciale di Bolzano, con l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, a seguito di rinvio governativo, ha concretamente respinto le eccezioni di cui al telegramma del 22 aprile 1983 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorre qui riferirsi al testo dell'articolo unico, oggi impugnato, della citata delibera legislativa provinciale del 1983. Quest'ultimo articolo, nel sostituire l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982, ne modifica la rubrica (che diventa: " Creazione ed attribuzione della denominazione di " Erbhof " ") ed il testo, nella parte in cui non fa precedere alla denominazione di " Erbhof " la locuzione italiana " maso avito " e nella parte in cui aggiunge " gli attestati di riconoscimento vengono rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana oppure in lingua tedesca ".
2. Le questioni da esaminare sono, pertanto, due, la prima attiene alla mancata indicazione del termine atto ad individuare, nella lingua italiana, l'istituto denominato, nel testo della delibera legislativa provinciale impugnata, " Erbhof " mentre la seconda riguarda la statuizione relativa al rilascio, in unica lingua, a seguito di richiesta degli interessati, degli attestati del legale riconoscimento dato ai masi chiusi indicati nella predetta delibera.
In ordine alla prima questione va anzitutto ricordato che l'art. 57 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recita: " Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel " Bollettino Ufficiale " della Regione nei testi italiano e tedesco... " e che l'art. 99 dello stesso decreto, nel parificare, nella Regione Trentino-Alto Adige, la lingua tedesca a quella italiana, ribadisce che la lingua ufficiale dello Stato è l'italiano e testualmente aggiunge: " La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo... ".
Va, a questo punto, disatteso l'assunto della resistente, secondo il quale "lo speciale attestato di riconoscimento racchiuso nella parola " Erbhof " non trova corrispondenza nella lingua italiana, onde nella specie non può applicarsi il principio del bilinguismo".
Poiché soltanto con l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982 è stata riconosciuta la denominazione di " maso avito " (" Erbhof ") ai masi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, è fin troppo evidente che soltanto nel 1982 il Consiglio provinciale di Bolzano ha " creato " ed " attribuito " il riconoscimento e la denominazione qui in esame: si è già innanzi rilevato che, nella rubrica dell'art. 16 della legge da ultimo citata, testualmente si dichiara: " Creazione ed attribuzione della denominazione di 6 maso avito " rispettivamente " Erbhof " ". Se, prima del 1982, la locuzione " Erbhof " non trovi corrispondenza nella lingua italiana, non vi sarebbe alcunché di " eccezionale ". Senonché, va notato, anzitutto, che già nel precitato art. 16, la locuzione " Erbhof " risulta preceduta dall'espressione italiana " maso avito ". Ma va, poi, particolarmente sottolineato che nei dizionari della lingua tedesca esisteva già, e non da poco tempo, il vocabolo " Erbhof " e che quest'ultimo, pertanto, è termine antico; dagli stessi dizionari la predetta locuzione è tradotta con l'espressione italiana " podere ereditario ".
Il Consiglio provinciale di Bolzano, nel marzo 1982, non ha, pertanto, fatto altro che attribuire alla locuzione " Erbhof " una più specifica accezione che, tradotta in lingua italiana, equivale a quella di " maso avito ". Lo stesso Consiglio ha, cioè, creando un nuovo istituto giuridico, esteso il termine " Erbhof ", rendendolo comprensivo anche del nuovo istituto, ed indicato in lingua italiana quest'ultimo con l'espressione " maso avito ". La novità del riconoscimento ufficiale, di cui alla citata legge provinciale, si riflette nella novità dell'accezione attribuita all'antico termine " Erbhof " e nella novità dell'espressione italiana " maso avito ". Se nuova è l'espressione italiana " maso avito " nuova è anche l'accezione attribuita all'antico termine " Erbhof ".
In tutto ciò non solo non v'è nulla di " arbitrario " ma si riscontra la volontà di dare piena attuazione alla citata normativa vigente, in materia, nella provincia di Bolzano.
Né è condividibile l'opinione della resistente, secondo la quale l'ordinamento italiano (che, attraverso i principi della sua Costituzione, valorizza particolarmente le minoranze linguistiche) non accettando l'esclusività della predetta qualificazione consuetudinaria, " impoverirebbe ", e non " onorerebbe ", la stessa qualificazione: la traduzione italiana del termine "Erbhof", sempre secondo la resistente, non potrebbe, in altre parole, convenientemente esprimere la dimensione ed il valore storico, consuetudinario e popolare, dello stesso termine.
Intanto, va, di contro, osservato che il valore storico e popolare risiede nell'istituto del " maso chiuso ", come tale, e non nel " nuovo " riconoscimento che ad alcuni " masi chiusi " viene attribuito con l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982. Di poi, va particolarmente sottolineato che non si tratta, propriamente, nella specie, d'una " traduzione " d'un termine tedesco. Quest'ultimo (" Erbhof ") è, certamente, come s'è notato, termine antico: ma è usato, nella legge citata, in un nuovo significato, appunto per identificare il " nuovo " istituto creato con la stessa legge. Sicché, creato il " nuovo istituto ", questo viene, per la prima volta, identificato con una antica locuzione tedesca, assunta, tuttavia, in una nuova accezione, e, per la prima volta, identificato con una nuova espressione italiana, " maso avito ". Com'è evidente, non si tratta di tradurre alcunché, né dal tedesco in italiano né dall'italiano in tedesco ma d'identificare in italiano ed in tedesco il legale riconoscimento dato ad alcuni "masi chiusi".
Né va dimenticato che, invece, già dal 1948 (cfr., infatti, l'art. 11, n. 9, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) era stata utilizzata un'espressione (" maso chiuso ") atta ad identificare, in lingua italiana, un istituto certamente antico, ideologicamente caratterizzato ed estraneo all'ordinamento giuridico italiano (cfr. la sentenza del 26 giugno 1956, n. 4 di questa Corte).
Né, infine, si può consentire con la resistente allorché sostiene che il termine " Erbhof " non è neppure parola tedesca ed è stato creato "ex novo" dalla Provincia di Bolzano, utilizzando radici di parole e parole esistenti. Come s'è in precedenza notato, da un canto la locuzione " Erbhof " è antica e non è stata creata nel 1982 dal Consiglio provinciale di Bolzano e dall'altro canto, lo stesso Consiglio ha utilizzato un antico termine tedesco assumendolo in una nuova accezione, valida ad identificare, in tedesco il " nuovo " riconoscimento legale attribuito ad alcuni masi chiusi. Quanto, poi, all'utilizzazione, nella locuzione " Erbhof ", di radici di parole e di parole esistenti, che renderebbe intraducibile la predetta locuzione, v'è appena da ricordare che è difficile ritrovare, in tedesco, " parole semplici ". La maggior parte delle locuzioni tedesche è a struttura complessa; vengono, infatti, congiunti, in uno stesso termine, diversi significati che nelle lingue neolatine hanno i propri referenti in termini separati. Non è, dunque, certamente un'anomalia che, estratta la radice " Erb " (das " Erbe " equivale ad " eredità ", der " Erbe " ad erede) la si sia congiunta con il termine " Hof " (podere). Basta scorrere qualsiasi vocabolario della lingua tedesca per notare l'elevato numero delle locuzioni " composte " con l'uso della radice " Erb ". Se la parola " Erbhof " non è traducibile, ciò non avviene certamente perché è una locuzione " composta " da una radice congiunta al termine " Hof ". Da quanto osservato discende che la prima questione sollevata dal ricorso in esame è fondata: l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 è incostituzionale nella parte in cui non fa precedere alla locuzione tedesca " Erbhof ", usata per identificare il particolare, legale riconoscimento, attribuito ad alcuni masi chiusi che da almeno duecento anni sono rimasti nell'ambito della stessa famiglia, la corrispondente espressione italiana (" maso avito "), atta ad identificare, appunto nella lingua italiana, il predetto legale riconoscimento.
3. La seconda questione, sollevata con il ricorso in esame attiene, come s'è già precisato, alla statuizione, contenuta nella citata delibera legislativa del Consiglio provinciale di Bolzano, riapprovata in data 13 luglio 1983, relativa al rilascio, in unica lingua, degli attestati del legale riconoscimento dato ai masi chiusi indicati nella stessa delibera.
Vengono in rilievo, a questo proposito, l'ultimo comma dell'art. 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed il primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688.
L'ultimo comma dell'art. 100 del D.P.R. n. 670 del 1972 riconosce l'uso disgiunto dell'una o dell'altra lingua soltanto " negli altri casi " e, cioè, soltanto quando, per le ipotesi di specie, non sia previsto l'uso bilingue oppure le stesse ipotesi non rientrino espressamente in una regolamentazione delle norme d'attuazione, che stabiliscano l'uso congiunto delle due lingue " negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati ad una pluralità di uffici ".
Già in base al disposto dell'art. 100, ora citato, può rilevarsi l'incostituzionalità della delibera legislativa: l'attestato di riconoscimento della denominazione " Erbhof ", da essa previsto, rientra almeno in due delle tre categorie per le quali l'art. 100 prevede, obbligatoriamente, la redazione bilingue. Infatti, lo stesso attestato, rilasciato a richiesta di privati, costituisce, in primo luogo, un atto diretto alla generalità dei cittadini e non di singoli. La denominazione " Erbhof " attiene al fondo e, di conseguenza, interessa tutti i proprietari, attuali e futuri, di " masi chiusi ". Secondariamente, l'attestato in parola è destinato ad uso pubblico. Non si vede come la denominazione di " Erbhof ", attribuita al " maso chiuso ", particolarmente qualificato, possa essere utilizzata per " onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione " senza essere finalisticamente destinato a tutti coloro che si auspica seguano l'esempio in parola. Il fatto d'additare come esempio il mantenimento d'un fondo " nell'ambito della stessa famiglia " implica la destinazione pubblica dell'attestato. " Esempio " è termine che indica un modello da imitare e pertanto l'uso di tale parola comporta l'inclusione dell'attestato fra gli " atti destinati ad uso pubblico " di cui al citato art. 100. Negare la destinazione pubblica dell'atto equivarrebbe a vanificare le finalità dell'istituto.
E vale anche ricordare che tra le norme d'attuazione, alle quali il più volte citato art. 100 del D.P.R. n. 670 del 1972 rinvia, l'art. 1 del D.P.R. n. 688 del 1959 prevede che, " In applicazione delle norme contenute nel Titolo X della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), gli organi e gli uffici delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo operanti nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché quelli della Regione, della Provincia di Bolzano, dei Comuni e degli altri Enti pubblici operanti nel territorio dell'anzidetta Provincia, usano congiuntamente la lingua italiana e la lingua tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo ". Dal momento che il " comma successivo " attiene agli atti istruttori ed interlocutori, non v'è dubbio che, anche per l'art. 1 del D.P.R. n. 688 del 1959 - poiché gli atti ed i provvedimenti, di qualsiasi natura (ad eccezione di quelli istruttori ed interlocutori) rilasciati dagli organi citati dallo stesso articolo vanno redatti, congiuntamente, in lingua italiana ed in lingua tedesca - l'attestato in discussione va rilasciato in testo bilingue.
Pur se si ritenga di prescindere dal rilievo per il quale gli " attestati di riconoscimento ", di cui all'articolo unico della delibera legislativa del 13 luglio 1983, attuano in concreto il disposto relativo al legale riconoscimento previsto nella stessa delibera e pur non considerando, per un momento, la destinazione dell'atto ad uso pubblico, l'obbligo dell'uso congiunto delle due lingue, nella redazione degli attestati in discussione, discende inequivocabilmente anche dalla sopra riportata norma d'attuazione dello Statuto regionale.
A chi ponesse in dubbio la vigenza del suindicato D.P.R. n. 688 del 1959, assumendo che le sue norme abbiano perduto efficacia in conseguenza dell'abrogazione dell'originario Statuto del Trentino- Alto Adige (approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5) potrebbe rispondersi che si è venuta consolidando la tesi secondo la quale, le norme d'attuazione in questione continuano invece ad avere vigenza nei limiti in cui non contrastino con le più recenti norme statutarie e finché non vengano emanate nuove norme d'attuazione: in questo senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con riferimento alle norme di cui al D.P.R. n. 688 del 1959, nonché quella della Corte di Cassazione, anche se con riferimento ad altre norme d'attuazione. Sulla base di questa giurisprudenza può quindi ritenersi vigente l'art. 1, primo comma, del D.P.R. n. 688 del 1959 là dove prevede l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca " nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della Provincia di Bolzano ". Infatti, il disposto di tale articolo non contraddice quanto previsto dall'art. 100 del vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che si limita a restringere il novero degli atti bilingue (oltre a quelli destinati a pluralità di uffici) agli atti diretti alla generalità dei cittadini ed a quelli individuali destinati ad uso pubblico.
Né può ritenersi applicabile alla specie l'art. 12 del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103 (come, sia pure in subordine, è orientata a credere la resistente) giacché, quale che sia l'interpretazione dello stesso articolo, l'attestato di riconoscimento, previsto nella delibera legislativa regionale impugnata, non è certo equiparabile, neppure analogicamente, ad un " estratto " di atti di stato civile o ad un certificato relativo ad atti di stato civile: in nulla, infatti, l'istituto del riconoscimento legale in discussione può incidere sullo stato civile (del bene, del maso?) essendo tale incidenza neppure assurdamente ipotizzabile.
Di fronte alle precise, tassative statuizioni innanzi riportate, ogni discussione sulla " natura " del legale riconoscimento, di cui qui si discute e sulla " natura " del relativo attestato, viene superata.
Per non lasciare, tuttavia, senza risposta le osservazioni e controdeduzioni proposte in questa sede, va anzitutto rilevato che, se anche fosse vero che il legale riconoscimento in discussione " attualmente " non produca alcun effetto giuridico, non si potrebbe certamente vietare che a tale riconoscimento vengano, in avvenire, collegati effetti giuridici.
Va, in più, sottolineato che gli effetti giuridici non devono essere confusi con gli effetti " pratici ", economicamente e patrimonialmente rilevanti. Sembra davvero insostenibile che un riconoscimento, attuato con legge, " per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione... " costituisca un atto estraneo al mondo giuridico.
Il riconoscimento di " maso avito " (" Erbhof "), effetto dell'esercizio della potestà legislativa, non può non causare, in presenza dei requisiti di fatto che ne condizionano l'attuazione, una particolare situazione giuridica del " maso chiuso ", riconosciuto " maso avito " (" Erbhof ") che, se anche non produce conseguenze " pratiche ", rilevanti ad altri fini, vale. per sé, ad esprimere un'esperienza consuetudinaria, e quindi giuridica, lodevole ed esemplare, da additare, cioè, alla pubblica estimazione. La qualità di " maso avito " (" Erbhof ") essendo il segno, il riassunto, in altre parole, legalmente riconosciuto, di un'esperienza da ricordare ed onorare, non può non assumere la natura dell'esperienza che essa qualità appunto esprime ed esalta.
Quanto poi alla connotazione personale (" più che reale ") dell'attestato di riconoscimento, di cui alla delibera legislativa provinciale impugnata, sono sufficienti poche parole per ribadire ancora una volta che " maso avito " (" Erbhof ") è connotazione che caratterizza il fondo: è, dunque, qualità oggettiva che il maso assume nell'essere stato coltivato ed abitato, da proprietari, "pro tempore", appartenenti, da almeno duecento anni, ad una stessa famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado. Ed è qualità che il fondo, il maso chiuso, conserva anche quando, trascorsi duecento o più anni di coltivazione ed abitazione da parte di proprietari appartenenti alla stessa famiglia, passa in proprietà di soggetti estranei alla medesima.
In conseguenza, è inaccoglibile la tesi secondo la quale l'attestato di riconoscimento della qualità di " maso avito " (" Erbhof ") riguardi il singolo richiedente. Non sembra che possa riguardare il singolo richiedente o costituire " affare privato " un attestato relativo ad un istituto finalisticamente creato per " onorare dignitosamente " casi di " fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione "; né si vede come tali casi possano essere additati ad " esempio " senza, come s'è più volte avvertito, essere usati pubblicamente.
Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, fondato. L'articolo unico della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano il 13 luglio 1983 è da dichiarare incostituzionale pure nella parte in cui dispone che " gli attestati di riconoscimento ", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca e non in redazione bilingue.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante " modifiche alla legge provinciale 26 marzo l982, n. 10 ", nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca " Erbhof ", usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana " maso avito ", ugualmente atta ad identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento.
Dichiara lo stesso articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in data 13 luglio 1983, dal Consiglio provinciale di Bolzano, costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui dispone che " gli attestati di riconoscimento ", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in redazione bilingue.
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ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionActionArt. 1
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 19
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 33
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 17
ActionActionArt. 1 (Requisiti per la concessione dei mutui)
ActionActionArt. 2 (Erogazione dei mutui)
ActionActionArt. 3 (Aumento dell'organico)
ActionActionArt. 4-5.   
ActionActionArt. 6 (Clausola d'urgenza)
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 dicembre 1988, n. 36
ActionActionh) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1 —
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActiona) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
ActionActionArt. 1
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
ActionActioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57 
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActionArt. 1 (Definizione)
ActionActionArt. 2 (Presidi di riabilitazione privati)
ActionActionArt. 3 (Domanda di autorizzazione)
ActionActionArt. 4 (Procedure per l'autorizzazione)
ActionActionArt. 5 (Requisiti dei locali e delle attrezzature)
ActionActionArt. 6 (Personale)
ActionActionArt. 7 (Capacità ricettiva e requisiti dei locali dei presidi residenziali)
ActionActionArt. 8 (Ulteriori requisiti dei presidi residenziali)
ActionActionArt. 9 (Personale dei presidi residenziali e semiresidenziali)
ActionActionArt. 10 (Direttore sanitario)
ActionActionArt. 11 (Guardia medica)
ActionActionArt. 12 (Inapplicabilità)
ActionActionArt. 13 (Convenzionamenti)
ActionActionArt. 14 (Deroghe)
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
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ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
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ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
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ActionAction1994
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ActionAction1992
ActionAction06/04/1992 - Delibera N. 1568 del 06.04.1992
ActionAction03/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
ActionAction05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
ActionAction05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
ActionAction05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
ActionAction28/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
ActionAction04/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
ActionAction25/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
ActionAction02/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
ActionAction22/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
ActionAction11/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
ActionAction25/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
ActionAction27/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
ActionAction03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
ActionAction03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
ActionAction17/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
ActionAction20/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
ActionAction27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
ActionAction27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
ActionAction23/07/1992 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
ActionAction29/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
ActionAction29/10/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
ActionAction10/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
ActionAction19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
ActionAction19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
ActionAction29/06/1992 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 3645
ActionAction05/10/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 5 ottobre 1992, n. 5825
ActionAction21/12/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 21 dicembre 1992, n. 8000
ActionAction16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction16/03/1992 - DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction07/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 gennaio 1992, n. 1
ActionAction27/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1992, n. 10
ActionAction14/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1992 , n. 2
ActionAction15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 2
ActionAction15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 3
ActionAction15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 4
ActionAction21/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 gennaio 1992, n. 4
ActionAction07/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1992, n. 5
ActionAction12/02/1992 - Legge 12 febbraio 1992, n. 188
ActionAction20/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1992, n. 6
ActionAction25/02/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionAction25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 8
ActionAction25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 9
ActionAction06/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1992, n. 11
ActionAction11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 12
ActionAction11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13
ActionAction17/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 marzo 1992, n. 14
ActionAction01/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionAction13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionAction13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionAction04/05/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
ActionAction05/05/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionAction05/05/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 20
ActionAction13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11
ActionAction13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12
ActionAction14/05/1992 - Legge provinciale 14 maggio 1992, n. 14
ActionAction02/06/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1992, n. 21
ActionAction10/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 16
ActionAction10/06/1992 - Legge provinciale 10 giugno 1992, n. 17
ActionAction16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 19
ActionAction17/06/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
ActionAction23/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20
ActionAction23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21
ActionAction23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
ActionAction30/06/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionAction02/07/1992 - Legge provinciale 2 luglio 1992, n. 23
ActionAction06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 24
ActionAction06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 25
ActionAction07/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
ActionAction07/07/1992 - Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27
ActionAction08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 24
ActionAction08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 25
ActionAction09/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 luglio 1992, n. 26
ActionAction09/07/1992 - Legge provinciale 9 luglio 1992, n. 28
ActionAction10/07/1992 - Legge provinciale 10 luglio 1992, n. 29
ActionAction15/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1992, n. 27
ActionAction15/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
ActionAction17/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 luglio 1992, n. 28
ActionAction21/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29
ActionAction21/07/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 30
ActionAction10/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1992, n. 31
ActionAction13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 31
ActionAction13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 32
ActionAction14/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 agosto 1992, n. 32
ActionAction21/08/1992 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionAction21/08/1992 - Legge provinciale 21 agosto 1992, n. 35
ActionAction02/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1992, n. 33
ActionAction16/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 settembre 1992, n. 34
ActionAction21/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1992, n. 35
ActionAction24/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1992, n. 36
ActionAction28/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1992, n. 37
ActionAction21/10/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionAction21/10/1992 - Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionAction25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 40
ActionAction25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 41
ActionAction30/12/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 42
ActionAction12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 
ActionAction18/08/1992 - Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 
ActionAction25/11/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 39 —
ActionAction20/05/1992 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 15 —
ActionAction29/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionAction13/01/1992 - Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1 
ActionAction16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionAction13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
ActionAction12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionAction23/04/1992 - Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionAction16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18
ActionAction16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionAction16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7
ActionAction16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 8
ActionAction17/03/1992 - Legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9
ActionAction23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 41
ActionAction23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 42
ActionAction10/12/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
ActionAction10/12/1992 - Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
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